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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5357 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 29350 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Napoli alla via Tribunali n. 253, in persona del legale rappresentante p.t., ivi elettivamente domiciliato al Viale Maria Cristina
di Savoia 18/c presso lo studio degli avvocati Michele Siviero, C.F.
e Riccardo Siviero, C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2
, da cui è rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti
[...]
- ATTORE
E
(C.F. e P.IVA , in p.l.r.p..t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Laiso (C.F.
), giusta procura in atti C.F._3
- CONVENUTA
E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 1 di 8 persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Mariagrazia MELE (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
Studio in Napoli alla Via Giuseppe Recco n. 23, in virtù di procura in atti
- CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, celebrata nella modalità della trattazione scritta, ai sensi delle disposizioni vigenti, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi, e quindi a tutte le difese svolte nel corso del giudizio, chiedendo l'accoglimento di quanto ivi dedotto, richiesto ed eccepito in causa.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.12.2021,
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
, lamentando presunti danni derivanti da infiltrazioni d'acqua
[...]
nell'immobile sito in Napoli alla via Vespucci n. 9, piano primo, di proprietà dell'attore e locato al Consolato Generale del Regno del
Marocco. Parte attrice assumeva che i danni avrebbero avuto origine
Contr dall'appartamento sovrastante, asseritamente di proprietà dell'
Precisamente affermava che, già in data 30.12.2019, il conduttore segnalava danni a beni e attrezzature a causa delle infiltrazioni e che
Contr l' pur informata, non avrebbe posto in essere interventi risolutivi, costringendo l'attore a tutelare giudizialmente i propri diritti.
Concludeva dunque per sentir accertare e dichiarare la responsabilità
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 2 di 8 della parte conventa in relazione a presunti danni cagionati all'immobile di proprietà dell'istante, con condanna alla eliminazione degli stessi e al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2051
c.c., oltre spese e compensi legali.
Si costituiva l' , la quale contestava integralmente le CP_1
pretese avverse. In particolare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e dei fatti costitutivi della domanda.
Rilevava altresì l'infondatezza della domanda attorea, in quanto l'immobile sovrastante quello dell'attore non è di proprietà della
[...]
, ma risulta condotto in locazione da quest'ultima in Controparte_1
virtù di contratto stipulato con la società Poggio Primavera S.r.l.
Formulava inoltre richiesta di chiamata in garanzia nei confronti della società in virtù della polizza Controparte_2
assicurativa n. 160011479, che copre i danni a cose di terzi, ivi compresi quelli derivanti da beni condotti in locazione.
Dunque, si costituiva in giudizio anche la chiamata in garanzia
[...]
la quale, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità, CP_3
improponibilità ed infondatezza della domanda attorea nonché la mancanza di prova sia sull'an che sul quantum debeatur. Contestava inoltre il quantum della domanda attorea, ritenuta sproporzionata,
generica e priva di documentazione idonea a comprovare le voci di danno indicate.
In subordine, in caso di accoglimento della pretesa attorea, chiedeva di essere condannata nei limiti del massimale di polizza, come da “Polizza
All Risks” n. 160011479, detratta la franchigia fissa ed assoluta.
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 3 di 8 Ancora, in via ulteriormente denegata, chiedeva la propria manleva, in virtù dell'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dall' CP_1
1 con , con esclusione dell'importo previsto a
[...] Controparte_4
titolo di franchigia fissa (€ 250,00), il cui eventuale addebito resta a carico della comparente Concludeva dunque chiedendo il CP_2
rigetto della pretesa avversa.
Così riassunto l'iter processuale e l'oggetto del processo, va anzitutto considerato che l'attrice ha dedotto in citazione la responsabilità dell'Ente convenuto invocando la specifica disciplina dettata dall'art.2051 c.c.: pertanto, occorre procedere anzitutto a verificare la eventuale ricorrenza della speciale fattispecie di responsabilità prevista dalla norma predetta. Occorre premettere che la responsabilità prevista dall'art.2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia e una relazione di fatto tra il soggetto responsabile e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare prontamente le situazioni di pericolo che siano insorte;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria all'affermazione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o eccezionalità (Cass., 13/12/2016, n. 25483 Cass.
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 4 di 8 29/07/2016, n. 15761; Cass.18/05/2015, n. 10129 Cass.1/4/2010
n.8005; Cass.19/1/2010 n.713). L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua dunque un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato solo di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, fatta salva la prova da parte del custode della ricorrenza del caso fortuito (Cass.17/01/2020, n. 858; Cass.13/03/2018,
n. 6034; Cass. 01/02/2018, n. 2477; Cass. 16/05/2017, n. 12027).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato che le infiltrazioni rilevate nell'appartamento di proprietà attorea, sono tutte da derivanti dall'appartamento condotto in locazione dall' CP_1
Dall'approfondita ed esaustiva relazione del CTU, che qui si condivide integralmente, emerge quanto segue: “Ebbene, per quanto ritrovato in atti e riferito durante gli accessi sopralluogo, si è potuto accertare che
verso la fine del mese di dicembre del 2019, si verificavano infiltrazioni nell'unità attorea, provenienti dalla sovrastante unità immobiliare
Cont condotto in locazione dalla;
in particolare, per quanto ritrovato in
atti e accertato durante gli accessi sopralluogo, causa delle dette
infiltrazioni fu la rottura di un flessibile posto al di sotto del lavandino
di uno dei bagni presenti. Tale rottura, avvenuta in giorni in cui gli uffici erano chiusi, causava l'allagamento del detto bagno e degli ambienti circostanti, con conseguenti infiltrazioni attraverso il solaio
interpiano tra le due unità, verso i sottostanti locali attorei;
determinando evidenti segni di ammaloramento all'intradosso del
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 5 di 8 solaio di copertura dei detti ambienti (ancora ad oggi in parte
presenti), con interessamento degli intonaci, pitture e impianti presenti.
Quanto detto è meglio restituito sia dalle planimetrie delle due unità immobiliari, su cui sono indicate le zone di interesse dell'evento dannoso accaduto e sia dalle foto che seguono e che rivelano lo stato
dei luoghi rilevato”…….. Tali valutazioni, eseguite applicando prezzi
unitari riportati nel prezzario in vigore nella Regione Campania,
mediati con i prezzi di mercato vigenti, ha permesso di determinare un
importo dei lavori necessari, così come restituito nel computo metrico
estimativo allegato alla presente (all.A), in cifra tonda pari a €
15.900,00 oltre iva”.
Al riguardo, giova sottolineare che gli accertamenti svolti dal consulente tecnico di ufficio possono fondare la decisione del giudice non soltanto laddove pervengano a conclusioni di assoluta certezza scientifica, ma anche nel caso indichino una soluzione al mandato in termini di probabilità e verosimiglianza: infatti, gli accertamenti in sede di consulenza devono offrire al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se il primo sia “più probabile (che non)” attribuibile al secondo, per la presenza di fattori che ad esso lo riconducono e per l'assenza di fattori che lo riconducano ad altra causa (Cass. 20/10/2014, n. 22225).
Pertanto, nella fattispecie va dichiarata l'esclusiva responsabilità della convenuta , atteso che le risultanze tecniche manifestano CP_1
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 6 di 8 che la causa dell'infiltrazione sono compatibili con una perdita derivante dalla rottura di un flessibile posto al di sotto del lavandino di uno dei bagni presenti nell'abitazione predetta.
Contr Si evidenzia inoltre la legittimazione passiva dell' dal momento che nel contratto di locazione, all'art. 12, disciplinante gli oneri posti a carico del conduttore, viene stabilito che sono addebitate a carico del predetto conduttore tutte le spese occorrenti per riparare i danni causati dalla cattiva manutenzione ordinaria. Dunque, nel caso di specie, la responsabilità delle infiltrazioni ricade sul conduttore e non sul locatore.
Infine, in relazione alla copertura dei danni in virtù della polizza n.
160011479 del 29.06.2021 stipulata con la si evidenzia la CP_3
sua piena operatività, in quanto, nel contratto di locazione intercorrente con la proprietà dell'immobile, all'art. 14, rubricato “Assicurazione contro i danni e responsabilità”, viene attestato che tale polizza opera a garanzia dei danni presenti e futuri provocati ai terzi dall'immobile locato, compresi quelli provocati da eventuali infiltrazioni.
Pertanto, in conclusione, la domanda va accolta, con l'indubbia piena operatività della predetta polizza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglione tariffario relativo alla somma concretamente riconosciuta in sentenza con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 7 di 8 pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in p.l.r.p.t. contro e
[...] CP_1 [...]
in p.l.r.p.t., così provvede: CP_5
- accoglie la domanda proposta da Parte_1
contro
[...] CP_1
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_6 [...]
, della somma di € 15.900,00 per Parte_1
il risarcimento delle infiltrazioni subite dall'immobile di proprietà attorea;
- Condanna altresì al pagamento della somma Controparte_6
di € 4.500,00 per compensi, nonché di € 264,00 per spese iscrizione a ruolo, nonché al rimborso della somma di € 1.500,00 corrisposta da parte attrice a titolo di acconto CTU, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, in favore di;
Parte_1
- Pone a carico di parte convenuta le spese del CTU come liquidate in separato provvedimento;
- Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 22/05/2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 29350 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Napoli alla via Tribunali n. 253, in persona del legale rappresentante p.t., ivi elettivamente domiciliato al Viale Maria Cristina
di Savoia 18/c presso lo studio degli avvocati Michele Siviero, C.F.
e Riccardo Siviero, C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2
, da cui è rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti
[...]
- ATTORE
E
(C.F. e P.IVA , in p.l.r.p..t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Laiso (C.F.
), giusta procura in atti C.F._3
- CONVENUTA
E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 1 di 8 persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Mariagrazia MELE (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
Studio in Napoli alla Via Giuseppe Recco n. 23, in virtù di procura in atti
- CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, celebrata nella modalità della trattazione scritta, ai sensi delle disposizioni vigenti, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi, e quindi a tutte le difese svolte nel corso del giudizio, chiedendo l'accoglimento di quanto ivi dedotto, richiesto ed eccepito in causa.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.12.2021,
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
, lamentando presunti danni derivanti da infiltrazioni d'acqua
[...]
nell'immobile sito in Napoli alla via Vespucci n. 9, piano primo, di proprietà dell'attore e locato al Consolato Generale del Regno del
Marocco. Parte attrice assumeva che i danni avrebbero avuto origine
Contr dall'appartamento sovrastante, asseritamente di proprietà dell'
Precisamente affermava che, già in data 30.12.2019, il conduttore segnalava danni a beni e attrezzature a causa delle infiltrazioni e che
Contr l' pur informata, non avrebbe posto in essere interventi risolutivi, costringendo l'attore a tutelare giudizialmente i propri diritti.
Concludeva dunque per sentir accertare e dichiarare la responsabilità
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 2 di 8 della parte conventa in relazione a presunti danni cagionati all'immobile di proprietà dell'istante, con condanna alla eliminazione degli stessi e al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2051
c.c., oltre spese e compensi legali.
Si costituiva l' , la quale contestava integralmente le CP_1
pretese avverse. In particolare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e dei fatti costitutivi della domanda.
Rilevava altresì l'infondatezza della domanda attorea, in quanto l'immobile sovrastante quello dell'attore non è di proprietà della
[...]
, ma risulta condotto in locazione da quest'ultima in Controparte_1
virtù di contratto stipulato con la società Poggio Primavera S.r.l.
Formulava inoltre richiesta di chiamata in garanzia nei confronti della società in virtù della polizza Controparte_2
assicurativa n. 160011479, che copre i danni a cose di terzi, ivi compresi quelli derivanti da beni condotti in locazione.
Dunque, si costituiva in giudizio anche la chiamata in garanzia
[...]
la quale, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità, CP_3
improponibilità ed infondatezza della domanda attorea nonché la mancanza di prova sia sull'an che sul quantum debeatur. Contestava inoltre il quantum della domanda attorea, ritenuta sproporzionata,
generica e priva di documentazione idonea a comprovare le voci di danno indicate.
In subordine, in caso di accoglimento della pretesa attorea, chiedeva di essere condannata nei limiti del massimale di polizza, come da “Polizza
All Risks” n. 160011479, detratta la franchigia fissa ed assoluta.
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 3 di 8 Ancora, in via ulteriormente denegata, chiedeva la propria manleva, in virtù dell'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dall' CP_1
1 con , con esclusione dell'importo previsto a
[...] Controparte_4
titolo di franchigia fissa (€ 250,00), il cui eventuale addebito resta a carico della comparente Concludeva dunque chiedendo il CP_2
rigetto della pretesa avversa.
Così riassunto l'iter processuale e l'oggetto del processo, va anzitutto considerato che l'attrice ha dedotto in citazione la responsabilità dell'Ente convenuto invocando la specifica disciplina dettata dall'art.2051 c.c.: pertanto, occorre procedere anzitutto a verificare la eventuale ricorrenza della speciale fattispecie di responsabilità prevista dalla norma predetta. Occorre premettere che la responsabilità prevista dall'art.2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia e una relazione di fatto tra il soggetto responsabile e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare prontamente le situazioni di pericolo che siano insorte;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria all'affermazione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o eccezionalità (Cass., 13/12/2016, n. 25483 Cass.
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 4 di 8 29/07/2016, n. 15761; Cass.18/05/2015, n. 10129 Cass.1/4/2010
n.8005; Cass.19/1/2010 n.713). L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua dunque un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato solo di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, fatta salva la prova da parte del custode della ricorrenza del caso fortuito (Cass.17/01/2020, n. 858; Cass.13/03/2018,
n. 6034; Cass. 01/02/2018, n. 2477; Cass. 16/05/2017, n. 12027).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato che le infiltrazioni rilevate nell'appartamento di proprietà attorea, sono tutte da derivanti dall'appartamento condotto in locazione dall' CP_1
Dall'approfondita ed esaustiva relazione del CTU, che qui si condivide integralmente, emerge quanto segue: “Ebbene, per quanto ritrovato in atti e riferito durante gli accessi sopralluogo, si è potuto accertare che
verso la fine del mese di dicembre del 2019, si verificavano infiltrazioni nell'unità attorea, provenienti dalla sovrastante unità immobiliare
Cont condotto in locazione dalla;
in particolare, per quanto ritrovato in
atti e accertato durante gli accessi sopralluogo, causa delle dette
infiltrazioni fu la rottura di un flessibile posto al di sotto del lavandino
di uno dei bagni presenti. Tale rottura, avvenuta in giorni in cui gli uffici erano chiusi, causava l'allagamento del detto bagno e degli ambienti circostanti, con conseguenti infiltrazioni attraverso il solaio
interpiano tra le due unità, verso i sottostanti locali attorei;
determinando evidenti segni di ammaloramento all'intradosso del
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 5 di 8 solaio di copertura dei detti ambienti (ancora ad oggi in parte
presenti), con interessamento degli intonaci, pitture e impianti presenti.
Quanto detto è meglio restituito sia dalle planimetrie delle due unità immobiliari, su cui sono indicate le zone di interesse dell'evento dannoso accaduto e sia dalle foto che seguono e che rivelano lo stato
dei luoghi rilevato”…….. Tali valutazioni, eseguite applicando prezzi
unitari riportati nel prezzario in vigore nella Regione Campania,
mediati con i prezzi di mercato vigenti, ha permesso di determinare un
importo dei lavori necessari, così come restituito nel computo metrico
estimativo allegato alla presente (all.A), in cifra tonda pari a €
15.900,00 oltre iva”.
Al riguardo, giova sottolineare che gli accertamenti svolti dal consulente tecnico di ufficio possono fondare la decisione del giudice non soltanto laddove pervengano a conclusioni di assoluta certezza scientifica, ma anche nel caso indichino una soluzione al mandato in termini di probabilità e verosimiglianza: infatti, gli accertamenti in sede di consulenza devono offrire al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se il primo sia “più probabile (che non)” attribuibile al secondo, per la presenza di fattori che ad esso lo riconducono e per l'assenza di fattori che lo riconducano ad altra causa (Cass. 20/10/2014, n. 22225).
Pertanto, nella fattispecie va dichiarata l'esclusiva responsabilità della convenuta , atteso che le risultanze tecniche manifestano CP_1
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 6 di 8 che la causa dell'infiltrazione sono compatibili con una perdita derivante dalla rottura di un flessibile posto al di sotto del lavandino di uno dei bagni presenti nell'abitazione predetta.
Contr Si evidenzia inoltre la legittimazione passiva dell' dal momento che nel contratto di locazione, all'art. 12, disciplinante gli oneri posti a carico del conduttore, viene stabilito che sono addebitate a carico del predetto conduttore tutte le spese occorrenti per riparare i danni causati dalla cattiva manutenzione ordinaria. Dunque, nel caso di specie, la responsabilità delle infiltrazioni ricade sul conduttore e non sul locatore.
Infine, in relazione alla copertura dei danni in virtù della polizza n.
160011479 del 29.06.2021 stipulata con la si evidenzia la CP_3
sua piena operatività, in quanto, nel contratto di locazione intercorrente con la proprietà dell'immobile, all'art. 14, rubricato “Assicurazione contro i danni e responsabilità”, viene attestato che tale polizza opera a garanzia dei danni presenti e futuri provocati ai terzi dall'immobile locato, compresi quelli provocati da eventuali infiltrazioni.
Pertanto, in conclusione, la domanda va accolta, con l'indubbia piena operatività della predetta polizza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglione tariffario relativo alla somma concretamente riconosciuta in sentenza con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 7 di 8 pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in p.l.r.p.t. contro e
[...] CP_1 [...]
in p.l.r.p.t., così provvede: CP_5
- accoglie la domanda proposta da Parte_1
contro
[...] CP_1
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_6 [...]
, della somma di € 15.900,00 per Parte_1
il risarcimento delle infiltrazioni subite dall'immobile di proprietà attorea;
- Condanna altresì al pagamento della somma Controparte_6
di € 4.500,00 per compensi, nonché di € 264,00 per spese iscrizione a ruolo, nonché al rimborso della somma di € 1.500,00 corrisposta da parte attrice a titolo di acconto CTU, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, in favore di;
Parte_1
- Pone a carico di parte convenuta le spese del CTU come liquidate in separato provvedimento;
- Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 22/05/2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n,29350/2021 – sentenza Pagina 8 di 8