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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 910/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 910/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del 23.09.2024 vertente tra
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via R. Margherita n. 58, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Buda Mario Buda, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Domenica Cristina Marzullo, per procura in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante e
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Kennedy n. 440, presso lo studio dell'Avv. Maria Calderone, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Rosario Dovico, per procura rilasciata su foglio separato allegato digitalmente all'atto di comparsa di costituzione in appello;
Appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 978/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P. di G. in data 18.07.2022 e pubblicata in data 19.07.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per gli appellanti: “voglia l'll'Ecc.ma Corte di appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 978/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G, ritenere e dichiarare valido ed efficace il D.I. n.186/2008 annullato dal tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n. 978/2022, con tutte le statuizioni conseguenziali, con condanna del al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per “1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 342 C.p.c. la inammissibilità dell'appello proposto dal 2) Sempre in via preliminare, Parte_1 ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis I° comma C.p.c. la inammissibilità dell'appello oggetto del presente giudizio;
3) Nel merito, e senza recesso dalle superiori richieste, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto e, conseguentemente, rigettarlo integralmente;
4) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 978/2022 emessa in data 18/07/2022 dal Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Giudice Unico Dott. Salvatore Pagano, nell'ambito del giudizio R.G. n. 15827/2008 pubblicata in data 19/07/2022; 5) Condannare l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio. Salvo ogni altro diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con atto di citazione notificato in data 24.11.2008 Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/2008, notificato in data 31.10.2008, con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 18.054,00, oltre interessi di mora e spese del Parte_2 procedimento monitorio, a titolo di saldo dei lavori da quest'ultimo realizzati in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 08.06.2006.
Parte opponente deduceva che:
- il ed il avevano stipulato in data 08.06.2006 regolare contratto di appalto CP_1 Pt_1 per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito in Milazzo, Via Palombaro Fraz. S. Pietro, prevedendo il mese di luglio 2007 come data di ultimazione dei lavori;
- già dal mese di febbraio 2007 i lavori erano andati a rilento ed il aveva invitato il CP_1
a completare i lavori appaltati entro ottobre 2007; Pt_1
- ad ottobre 2007 i lavori non erano stati completati – mancando la rifinitura del locale adibito a garage, del cortile retrostante l'area antistante l'abitazione e l'intonaco delle facciate dell'immobile fino all'altezza del piano di rialzo – ed il aveva, quindi, invitato il CP_1
ad abbandonare il cantiere ed a prelevare le attrezzature e gli arnesi di proprietà Pt_1 della ditta ed aveva contattato un altro imprenditore per ultimare i lavori;
- nonostante nel corso dei lavori il avesse corrisposto al la complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 104.000,00, quest'ultimo gli aveva inoltrato la fattura n. 6/2007 datata 13.11.2007, dell'importo di € 18.054,00 iva inclusa, a saldo del dovuto;
- in data 28 agosto 2008 e 20 e 25 settembre 2008 si erano verificati tre improvvisi allagamenti dell'immobile con acque nere provenienti dalle fognature comunali;
allagamenti che sarebbero stati provocati dai lavori di posa delle tubazioni di scarico fognario non eseguiti a perfetta regola d'arte dal;
Pt_1
ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché generico ed infondato, nonché, nel merito, l'insussistenza del credito azionato da controparte;
chiedeva, conseguentemente, la revoca e la dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna del al risarcimento dei Pt_1
2 danni materiali (determinati in € 21.020,00 oltre interessi e rivalutazione) derivanti dagli allagamenti verificatosi nell'immobile di sua proprietà a causa dei vizi nei lavori realizzati dal stesso. Pt_1
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Così integrato il contraddittorio, il G.I., con ordinanza del 15-18.06.2009, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., per il deposito di memorie.
Depositate le summenzionate memorie, il G.I., con ordinanza del 21.04.2010, disponeva CTU. All'esito del deposito della relazione peritale, venivano altresì ammesso, con ordinanza del 05- 16.07.2013, l'interrogatorio formale di e la prova per testi richiesta da Parte_1 parte opponente.
Espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
da ultimo, all'udienza del 15.04.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 978/2022, emessa in data 18.07.2022 e pubblicata in data 19.07.2022, così statuiva:
“1) Accoglie l'opposizione proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio da Parte_3 avverso il D.I. n° 186/2008 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 08.10.2008, depositato in pari data. 2) Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n° 186/2008. 3) Rigetta la domanda di parte opposta di sussistenza del credito nei confronti di 4) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta Parte_3 dall'opponente 5) Rigetta nel resto. 6) Compensa fra le parti le spese ed i compensi di Parte_3 causa. Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna”.
***
Con atto di appello notificato in data 13.12.2022 proponeva appello Parte_1 avverso la summenzionata sentenza.
Con comparsa depositata in data 06.02.2023 si costituiva che Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.c. e ne chiedeva, comunque, il rigetto, poiché infondato nel merito.
La Corte, all'udienza del 05.05.2023, ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 27.05.2024 e, poi, a quella del 23.09.2024.
Ivi, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 § 1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Parimenti, sulla pretesa inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., si ribadisce che la Corte ha già ritenuto, con provvedimento reso all'udienza del 05.05.2023, che non ricorressero le condizioni per la pronuncia di inammissibilità.
§ 2. Venendo al merito dell'impugnazione, con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata là dove ha accolto l'opposizione spiegata dal e, per l'effetto, ha CP_1 revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In specie, il Tribunale, fatte proprie le conclusioni rassegnate dal CTU in punto di quantificazione dei lavori eseguiti dal , ha ritenuto, in base all'esito delle prove testimoniali espletate Pt_1 in prime cure e dell'i formale reso dal stesso, che il avesse Pt_1 CP_1 corrisposto al prefato una somma complessivamente superiore all'ammontare delle opere realizzate dall'appaltatore. Per tale ragione, il primo giudicante, accertata l'insussistenza della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione, ha accolto l'opposizione proposta dal e ha CP_1 revocato il decreto ingiuntivo.
Parte appellante lamenta, al contrario, che il Tribunale avrebbe errato nel valutare sia le dichiarazioni rilasciate dai testi sia quelle rese in sede di interrogatorio formale dal . Pt_1
Osserva, al riguardo, di non aver mai ammesso, nel corso dell'interrogatorio formale, di aver ricevuto il saldo dei lavori, avendo, invece, specificato di aver ricevuto il pagamento del solo “stato rustico dei lavori”. La somma ingiunta sarebbe dunque circoscritta all'importo dovuto dal CP_1 in relazione ai lavori di rifinitura.
Il afferma, sotto altro profilo, la contraddittorietà ed inammissibilità delle Pt_1 testimonianze rese dai testi AZ e . Tes_1
Segnatamente, il aveva dichiarato di aver visto il consegnare al Tes_1 CP_1 Pt_1 alcune buste contenenti denaro in contanti, indicando orientativamente tali somme in € 5.000,00
o € 7.000,00. Parte appellante evidenzia la non attendibilità di tale testimonianza, giacché il
[...]
si trovava a metri di distanza dal punto in cui era avvenuto lo scambio di denar Tes_1 quindi, non avrebbe avuto alcuna possibilità di quantificare la somma contenuta nelle buste. 4 La testimonianza resa dal AZ, invece, non avrebbe potuto essere tenuta in considerazione dal Tribunale, poiché il predetto aveva dichiarato di essere a conoscenza dei fatti per esserne stato informato dal . CP_1
Parte appellante si duole, ancora, del fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione le dichiarazioni rese dalla teste (moglie del ), la quale Testimone_2 CP_1 aveva affermato che “avremmo dovuto dare altri €.18.000,00 a completamento dei lavori di rifinitura del cantinato, ma poiché la ditta non li ha completati non sono stati dati”, così riconoscendo il credito Pt_1 del . Pt_1
Il giudice a quo avrebbe altresì errato a ritenere provato che il avesse corrisposto al CP_1
€ 104.000,00, pagati, in parte, con gli assegni nn. 89906420-06 (per € 7.000,00) e Pt_1
5318895020-12 (per € 10.000,00). Il primo di tali assegni risulterebbe intestato al a firma CP_1 del di lui padre e incassato dallo stesso in data 18.06.2007; il secondo sarebbe stato CP_1 emesso dal ed incassato dallo stesso. CP_1
In ogni caso – osserva l'appellante – il CTU aveva accertato che i lavori eseguiti dal Pt_1 ammontavano ad € 109.848,00.
§ 2.1. Il motivo non merita accoglimento.
A mezzo dell'impugnazione, parte appellante, come antea sintetizzato, ribadisce il proprio diritto alla corresponsione della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto da controparte;
asserisce, a tal uopo, che l'importo ingiunto gli sarebbe dovuto dal a titolo di saldo dei CP_1 lavori dallo stesso eseguiti in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti.
L'appellante, nell'affermare l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto integralmente l'opposizione spiegata dal , lamenta che il primo giudicante avrebbe errato CP_1 nel valutare il complessivo compendio probatorio formatosi in giudizio e sostiene, di contro, che una sua corretta interpretazione avrebbe portato ad accertare la sussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Al fine di vagliare la fondatezza dello scrutinando motivo di gravame è necessario, anzitutto, quantificare l'esatto ammontare dei lavori realizzati dalla ditta del in esecuzione del Pt_1 contratto di appalto stipulato dalle parti in data 08.09.2006, avente ad oggetto la “demolizione di un vecchio fabbricato e costruzione di un immobile, meglio descritti ed individuati nell'allegata planimetria alla concessione edilizia sopra richiamata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto” (v. pag. 1 del contratto di appalto).
Nel contratto di cui trattasi, le parti – per quel che più rileva ai fini della definizione della vicenda sub iudice – hanno determinato il corrispettivo dei lavori a misura, in base al prezziario indicato nell'atto stesso;
il ha inoltre rilasciato quietanza in ordine alla corresponsione in suo Pt_1 favore da parte del , al momento della sottoscrizione dell'accordo, di un acconto pari ad CP_1
€ 20.000,00.
Ciò posto, entrambe le parti hanno pacificamente dedotto che l'appaltatore ha eseguito opere ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto di appalto e che lo stesso, tuttavia, non ha portato a termine le commesse impartitegli dal . CP_1
5 Ebbene, il professionista officiato come CTU in prime cure, in risposta al quesito oggetto del mandato conferitogli (ossia: “Verifica dello stato finale dei lavori, individuando se e quale parte di essi sia stata eseguita oltre le originarie previsioni e pattuizioni, computandone il costo”), ha analiticamente indicato sia le opere realizzate dal in esecuzione delle espresse pattuizioni contrattuali Pt_1
(demolizione del preesistente fabbricato e successiva realizzazione del fabbricato a rustico) sia le lavorazioni dallo stesso compiute extra contratto (realizzazione delle rifiniture dei piani terra – primo e secondo del fabbricato).
Il CTU ha quindi quantificato in € 65.540,00 (iva esclusa) il costo delle opere “da contratto” ed in
€ 25.000,00 (iva esclusa) quello delle lavorazioni “fuori contratto”.
Onde, sulla scorta della richiamata relazione peritale (invero non contestata dalle parti), è stato accertato che i lavori realizzati dal ammontano ad € 90.540,00. Pt_1
A tale somma deve aggiungersi l'importo portato a titolo di Iva dalle fatture nn. 2 del 13.12.2006 e 4 del 08.08.2007 (le uniche due fatture depositate dal , oltre a quella in base alla Pt_1 quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto), ossia, rispettivamente, € 4.000,00 ed € 3.000,00.
Ne consegue che la somma complessiva dovuta dal al a titolo di CP_1 Pt_1 corrispettivo per i lavori da quest'ultimo realizzati in esecuzione del contratto di appalto ammontava ad € 97.540,00 (nello specifico, € 90.540,00 quale costo delle opere realizzate + € 7.000,00 a titolo di iva al 20% in relazione agli importi oggetto delle fatture supra menzionate).
Una volta quantificato l'esatto ammontare dei lavori eseguiti dalla , è Controparte_2 necessario procedere all'accertamento delle somme già corrisposte al prefato dal CP_1 nell'ambito del rapporto contrattuale tra costoro intercorso;
ciò al fine di verificare, da una parte, se a fronte dei pagamenti eseguiti dal committente sussista un credito residuo dell'appaltatore, e, dall'altra, se tale eventuale credito coincida o meno, quanto al suo ammontare, alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In merito, si rileva che il , in seno all'atto di citazione in opposizione, ha dedotto di aver CP_1 versato in più soluzioni al , a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori Pt_1 appaltati, la somma di € 104.000,00 e, al riguardo, ha indicato analiticamente e dettagliatamente le date di corresponsione di ciascun importo e le rispettive modalità di pagamento (contanti o assegno).
Ed ancora, il ha depositato, in allegato all'atto introduttivo del giudizio, gli assegni con CP_1
i quali ha affe sere avvenuti parte dei pagamenti.
Orbene, ritiene la Corte che i summenzionati pagamenti devono ritenersi provati, in ordine sia all'an sia al quantum, in virtù – soprattutto – del comportamento processuale tenuto dal
, valutato unitamente all'intero materiale probatorio acquisito al processo (vale a Pt_1 dire, la documentazione depositata dal a sostegno degli asseriti pagamenti e l'esito delle CP_1 prove testimoniali e dell'interrogatorio formale assunti in prime cure).
Ed infatti, il , nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, non ha Pt_1 contestato in modo specifico la ricezione degli importi indicati dalla controparte, ma ha invece affermato che le somme versate in acconto dal non costituissero oggetto di CP_1 contestazione (v. pag. 2 della comparsa). 6 Nel prosieguo del giudizio, e in specie nelle memorie ex art. 183, comma 3, c.p.c., primo termine, il ha invece espressamente ammesso la corresponsione, in suo favore, degli importi Pt_1 dettagliati dal nell'atto di citazione in opposizione, limitandosi ad affermare la CP_1 sussistenza di un proprio credito residuo, corrispondente a quello azionato in sede monitoria;
nel menzionato atto, infatti, è dato testualmente leggersi: “Innanzitutto non si contesta l'avvenuta riscossione delle somme indicate da parte opponente nel suddetto atto di citazione in opposizione, quale pagamento parziale delle opere svolte dalla ditta ma si rileva che dette somme non comprendono il saldo delle opere Parte_1 dalla stessa ditta realizzate tura dell'immobile in contratto” (cfr. pag. 2 delle menzionate memorie).
Sicché, il pagamento delle somme de quibus deve ritenersi provato, giacché non contestato tempestivamente e specificamente, bensì, invero, ammesso.
Si precisa, riguardo all'operare, nella vicenda sub iudice, del principio di non contestazione, che l'atto di citazione in opposizione risulta notificato all'opposto in data 24.11.2008, donde, in ragione di tale momento di instaurazione della lite non è a questi applicabile il precetto recato dall'art. 115, primo comma, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 45, comma 14, della legge n. 69 del 2009, efficace a decorrere dal 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009).
Nondimeno, per consolidato orientamento della Corte di cassazione:
«… Il principio di non contestazione, formalmente sancito da tale disposizione di legge (secondo cui, per quanto qui interessa, il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), era tuttavia già presente nella disciplina legale del processo, essendo esso 'diritto vivente' (interpretazione di norma di legge da parte di costante giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento ad arresti delle sezioni unite della Corte di cassazione) derivato dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Cass. S.U., n. 761 del 2002) all'art. 167, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, efficace a decorrere dal 30 aprile 1995) e al successivo art. 416, terzo comma (relativo al contenuto della memoria di costituzione del convenuto nelle controversie in 'materia di lavoro). In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 167, primo comma, del codice di rito, nell'imporre al convenuto ("deve") di prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.)» (così Cass. civ., n. 31837/2021).
Il convenuto, dunque, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ. era tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 dello stesso codice, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali dovevano (e nel caso in esame, quindi, debbono) ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (in questo senso, cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020).
7 Per cui, la non contestazione produce, come effetto, la relevatio della parte dall'onere della prova su di essa gravante.
Nel caso di specie, il ha dedotto in modo specifico di aver corrisposto al CP_1 Pt_1 la somma di € 104.000,00 e ha precisato le date e le modalità di ciascun pagamento, producendo, altresì, gli assegni con i quali erano avvenuti una parte dei menzionati versamenti.
Sicché, il , onde evitare l'applicazione della regola della non contestazione del fatto Pt_1 medesimo, avrebbe dovuto assumere una specifica posizione in ordine ai citati pagamenti, contestandone, con il primo atto difensivo utile, l'avvenuta esecuzione.
Tale onere di tempestiva contestazione non è stato però assolto dall'odierno appellante.
Difatti, il predetto, dopo aver, in un primo momento, riconosciuto la ricezione dei pagamenti (circostanza che di per sé già consentirebbe di ritenerli provati), ha negato l'avvenuta riscossione delle somme contenute in due degli assegni depositati dal (rispettivamente emessi per € CP_1
10.000,00 ed € 7.000,00) solo con le note difensive ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.01.2020 e, quindi, del tutto tardivamente, quando ormai si era cristallizzato il thema decidendum del giudizio a seguito dello spirare delle preclusioni assertive ed istruttorie su cui è incentrata la disciplina del processo civile.
Di contro, tale contestazione, per essere considerata tempestiva – e idonea ad evitare l'applicazione della regola della non contestazione – avrebbe dovuto essere veicolata dal entro il secondo termine di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nella formulazione Pt_1 ratione temporis applicabile), essendo esso finalizzato a “replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime”.
E d'altronde, il neanche in sede di interrogatorio formale ha confutato la riscossione Pt_1 delle somme testé menzionate, ma ha invece ammesso (nel riferire sulla circostanza di prova addotta per l'interrogatorio formale, ossia “vero o non che il sig. ha regolarmente pagato le somme CP_1 indicate in narrativa al punto 6 e che qui si richiama integralmente ritenendosi ripetuto e trascritto preceduto dalla locuzione Vero o no che”) che “i pagamenti sono stati regolarizzati fino alla contabilità dell'ingegnere corrispondenti ai lavori effettuati sul rustico”.
Tale affermazione giammai può rilevare quale tempestiva e specifica contestazione in ordine all'ammontare dei pagamenti ricevuti dal , bensì, esclusivamente, quale generica CP_1 allegazione della sussistenza di un credito residuo.
Ciò detto, non colgono nel segno le ulteriori censure articolate dall'appellante in relazione alla valutazione, da parte del giudice a quo, dell'esito delle prove testimoniali assunte in prime cure.
Ciò in quanto la corresponsione ad opera del , ed in favore del , della CP_1 Pt_1 complessiva somma di € 104.000,00 deve ritenersi provata, come già evidenziato, in ragione della mancata tempestiva contestazione, sul punto, dell'odierno appellante (il quale, in realtà, entro lo spirare dei temini assertivi che governano il processo, ha ammesso la ricezione delle somme); di talché, le testimonianze assunte in prime cure hanno unicamente avvalorato, ad abundantiam, tale circostanza.
In specie, i testi e AZ – le cui testimonianze ben possano essere utilizzate ai Tes_1 fini del decidere enti su fatti dei quali gli stessi hanno avuto cognizione diretta – hanno
8 riferito di aver assistito alla dazione di denaro in contanti (contenuto in alcune buste) dal CP_1 al . Il primo ha affermato che: “in un paio di occasioni il consegnava al delle Pt_1 CP_1 Pt_1 buste contenenti dei soldi che il sign. controllava”; il secondo che: “è vero che il ha consegnato Pt_1 CP_1 il 7 febbraio e l'11 giugno 2007 due buste al con soldi contanti. Le buste contenevano una 7000 euro e Pt_1
l'altra 5000 €, […] lo so perché in quell'occasione il lo diceva al ”. CP_1 Pt_1
La teste (moglie del ) ha invece confermato in toto la dazione in favore del Tes_2 CP_1
delle somme indicate dal nell'atto di citazione in opposizione. Pt_1 CP_1
Onde, alla luce di quanto sin ora esposto, deve ritenersi provato che il abbia corrisposto CP_1 al , nell'ambito del dinamico svolgimento del rapporto di appalto, la somma di € Pt_1
104.000,00 (Iva inclusa), a fronte di lavori ammontanti ad € 97.540,00 (Iva inclusa).
Ed allora, avendo il pagato al una somma superiore a quella a costui CP_1 Pt_1 spettante a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, non residuava (e non residua) alcun credito, per tale causale, in capo al stesso.Ne deriva che il Tribunale rettamente, sulla base Pt_1 di tale presupposto, ha accolto l'opposizione spiegata dal e ha revocato, per l'effetto, il CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
§ 3. All'integrale rigetto dell'appello segue, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, le quali vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia (da € 5.201 ad € 26.000) ed applicando i parametri tariffari minimi, stante la bassa difficoltà delle questioni dibattute ed il relativo rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 2.540,00 ( (di cui € 460,00 per studio;
€ 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: «il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.» (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appellante “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
9 precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 978/2022, emessa dal Parte_1
Tribunale di Barcellona 8.07.2022 e pubblicata in data 19.07.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivi €
[...]
2.540,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) dell'11 aprile 2025
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. Francesco Micali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 910/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del 23.09.2024 vertente tra
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via R. Margherita n. 58, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Buda Mario Buda, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Domenica Cristina Marzullo, per procura in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante e
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Kennedy n. 440, presso lo studio dell'Avv. Maria Calderone, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Rosario Dovico, per procura rilasciata su foglio separato allegato digitalmente all'atto di comparsa di costituzione in appello;
Appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 978/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P. di G. in data 18.07.2022 e pubblicata in data 19.07.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per gli appellanti: “voglia l'll'Ecc.ma Corte di appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 978/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G, ritenere e dichiarare valido ed efficace il D.I. n.186/2008 annullato dal tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n. 978/2022, con tutte le statuizioni conseguenziali, con condanna del al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per “1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 342 C.p.c. la inammissibilità dell'appello proposto dal 2) Sempre in via preliminare, Parte_1 ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis I° comma C.p.c. la inammissibilità dell'appello oggetto del presente giudizio;
3) Nel merito, e senza recesso dalle superiori richieste, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto e, conseguentemente, rigettarlo integralmente;
4) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 978/2022 emessa in data 18/07/2022 dal Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Giudice Unico Dott. Salvatore Pagano, nell'ambito del giudizio R.G. n. 15827/2008 pubblicata in data 19/07/2022; 5) Condannare l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio. Salvo ogni altro diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con atto di citazione notificato in data 24.11.2008 Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/2008, notificato in data 31.10.2008, con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 18.054,00, oltre interessi di mora e spese del Parte_2 procedimento monitorio, a titolo di saldo dei lavori da quest'ultimo realizzati in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 08.06.2006.
Parte opponente deduceva che:
- il ed il avevano stipulato in data 08.06.2006 regolare contratto di appalto CP_1 Pt_1 per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito in Milazzo, Via Palombaro Fraz. S. Pietro, prevedendo il mese di luglio 2007 come data di ultimazione dei lavori;
- già dal mese di febbraio 2007 i lavori erano andati a rilento ed il aveva invitato il CP_1
a completare i lavori appaltati entro ottobre 2007; Pt_1
- ad ottobre 2007 i lavori non erano stati completati – mancando la rifinitura del locale adibito a garage, del cortile retrostante l'area antistante l'abitazione e l'intonaco delle facciate dell'immobile fino all'altezza del piano di rialzo – ed il aveva, quindi, invitato il CP_1
ad abbandonare il cantiere ed a prelevare le attrezzature e gli arnesi di proprietà Pt_1 della ditta ed aveva contattato un altro imprenditore per ultimare i lavori;
- nonostante nel corso dei lavori il avesse corrisposto al la complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 104.000,00, quest'ultimo gli aveva inoltrato la fattura n. 6/2007 datata 13.11.2007, dell'importo di € 18.054,00 iva inclusa, a saldo del dovuto;
- in data 28 agosto 2008 e 20 e 25 settembre 2008 si erano verificati tre improvvisi allagamenti dell'immobile con acque nere provenienti dalle fognature comunali;
allagamenti che sarebbero stati provocati dai lavori di posa delle tubazioni di scarico fognario non eseguiti a perfetta regola d'arte dal;
Pt_1
ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché generico ed infondato, nonché, nel merito, l'insussistenza del credito azionato da controparte;
chiedeva, conseguentemente, la revoca e la dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna del al risarcimento dei Pt_1
2 danni materiali (determinati in € 21.020,00 oltre interessi e rivalutazione) derivanti dagli allagamenti verificatosi nell'immobile di sua proprietà a causa dei vizi nei lavori realizzati dal stesso. Pt_1
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Così integrato il contraddittorio, il G.I., con ordinanza del 15-18.06.2009, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., per il deposito di memorie.
Depositate le summenzionate memorie, il G.I., con ordinanza del 21.04.2010, disponeva CTU. All'esito del deposito della relazione peritale, venivano altresì ammesso, con ordinanza del 05- 16.07.2013, l'interrogatorio formale di e la prova per testi richiesta da Parte_1 parte opponente.
Espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
da ultimo, all'udienza del 15.04.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 978/2022, emessa in data 18.07.2022 e pubblicata in data 19.07.2022, così statuiva:
“1) Accoglie l'opposizione proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio da Parte_3 avverso il D.I. n° 186/2008 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 08.10.2008, depositato in pari data. 2) Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n° 186/2008. 3) Rigetta la domanda di parte opposta di sussistenza del credito nei confronti di 4) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta Parte_3 dall'opponente 5) Rigetta nel resto. 6) Compensa fra le parti le spese ed i compensi di Parte_3 causa. Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna”.
***
Con atto di appello notificato in data 13.12.2022 proponeva appello Parte_1 avverso la summenzionata sentenza.
Con comparsa depositata in data 06.02.2023 si costituiva che Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.c. e ne chiedeva, comunque, il rigetto, poiché infondato nel merito.
La Corte, all'udienza del 05.05.2023, ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 27.05.2024 e, poi, a quella del 23.09.2024.
Ivi, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 § 1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Parimenti, sulla pretesa inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., si ribadisce che la Corte ha già ritenuto, con provvedimento reso all'udienza del 05.05.2023, che non ricorressero le condizioni per la pronuncia di inammissibilità.
§ 2. Venendo al merito dell'impugnazione, con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata là dove ha accolto l'opposizione spiegata dal e, per l'effetto, ha CP_1 revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In specie, il Tribunale, fatte proprie le conclusioni rassegnate dal CTU in punto di quantificazione dei lavori eseguiti dal , ha ritenuto, in base all'esito delle prove testimoniali espletate Pt_1 in prime cure e dell'i formale reso dal stesso, che il avesse Pt_1 CP_1 corrisposto al prefato una somma complessivamente superiore all'ammontare delle opere realizzate dall'appaltatore. Per tale ragione, il primo giudicante, accertata l'insussistenza della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione, ha accolto l'opposizione proposta dal e ha CP_1 revocato il decreto ingiuntivo.
Parte appellante lamenta, al contrario, che il Tribunale avrebbe errato nel valutare sia le dichiarazioni rilasciate dai testi sia quelle rese in sede di interrogatorio formale dal . Pt_1
Osserva, al riguardo, di non aver mai ammesso, nel corso dell'interrogatorio formale, di aver ricevuto il saldo dei lavori, avendo, invece, specificato di aver ricevuto il pagamento del solo “stato rustico dei lavori”. La somma ingiunta sarebbe dunque circoscritta all'importo dovuto dal CP_1 in relazione ai lavori di rifinitura.
Il afferma, sotto altro profilo, la contraddittorietà ed inammissibilità delle Pt_1 testimonianze rese dai testi AZ e . Tes_1
Segnatamente, il aveva dichiarato di aver visto il consegnare al Tes_1 CP_1 Pt_1 alcune buste contenenti denaro in contanti, indicando orientativamente tali somme in € 5.000,00
o € 7.000,00. Parte appellante evidenzia la non attendibilità di tale testimonianza, giacché il
[...]
si trovava a metri di distanza dal punto in cui era avvenuto lo scambio di denar Tes_1 quindi, non avrebbe avuto alcuna possibilità di quantificare la somma contenuta nelle buste. 4 La testimonianza resa dal AZ, invece, non avrebbe potuto essere tenuta in considerazione dal Tribunale, poiché il predetto aveva dichiarato di essere a conoscenza dei fatti per esserne stato informato dal . CP_1
Parte appellante si duole, ancora, del fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione le dichiarazioni rese dalla teste (moglie del ), la quale Testimone_2 CP_1 aveva affermato che “avremmo dovuto dare altri €.18.000,00 a completamento dei lavori di rifinitura del cantinato, ma poiché la ditta non li ha completati non sono stati dati”, così riconoscendo il credito Pt_1 del . Pt_1
Il giudice a quo avrebbe altresì errato a ritenere provato che il avesse corrisposto al CP_1
€ 104.000,00, pagati, in parte, con gli assegni nn. 89906420-06 (per € 7.000,00) e Pt_1
5318895020-12 (per € 10.000,00). Il primo di tali assegni risulterebbe intestato al a firma CP_1 del di lui padre e incassato dallo stesso in data 18.06.2007; il secondo sarebbe stato CP_1 emesso dal ed incassato dallo stesso. CP_1
In ogni caso – osserva l'appellante – il CTU aveva accertato che i lavori eseguiti dal Pt_1 ammontavano ad € 109.848,00.
§ 2.1. Il motivo non merita accoglimento.
A mezzo dell'impugnazione, parte appellante, come antea sintetizzato, ribadisce il proprio diritto alla corresponsione della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto da controparte;
asserisce, a tal uopo, che l'importo ingiunto gli sarebbe dovuto dal a titolo di saldo dei CP_1 lavori dallo stesso eseguiti in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti.
L'appellante, nell'affermare l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto integralmente l'opposizione spiegata dal , lamenta che il primo giudicante avrebbe errato CP_1 nel valutare il complessivo compendio probatorio formatosi in giudizio e sostiene, di contro, che una sua corretta interpretazione avrebbe portato ad accertare la sussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Al fine di vagliare la fondatezza dello scrutinando motivo di gravame è necessario, anzitutto, quantificare l'esatto ammontare dei lavori realizzati dalla ditta del in esecuzione del Pt_1 contratto di appalto stipulato dalle parti in data 08.09.2006, avente ad oggetto la “demolizione di un vecchio fabbricato e costruzione di un immobile, meglio descritti ed individuati nell'allegata planimetria alla concessione edilizia sopra richiamata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto” (v. pag. 1 del contratto di appalto).
Nel contratto di cui trattasi, le parti – per quel che più rileva ai fini della definizione della vicenda sub iudice – hanno determinato il corrispettivo dei lavori a misura, in base al prezziario indicato nell'atto stesso;
il ha inoltre rilasciato quietanza in ordine alla corresponsione in suo Pt_1 favore da parte del , al momento della sottoscrizione dell'accordo, di un acconto pari ad CP_1
€ 20.000,00.
Ciò posto, entrambe le parti hanno pacificamente dedotto che l'appaltatore ha eseguito opere ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto di appalto e che lo stesso, tuttavia, non ha portato a termine le commesse impartitegli dal . CP_1
5 Ebbene, il professionista officiato come CTU in prime cure, in risposta al quesito oggetto del mandato conferitogli (ossia: “Verifica dello stato finale dei lavori, individuando se e quale parte di essi sia stata eseguita oltre le originarie previsioni e pattuizioni, computandone il costo”), ha analiticamente indicato sia le opere realizzate dal in esecuzione delle espresse pattuizioni contrattuali Pt_1
(demolizione del preesistente fabbricato e successiva realizzazione del fabbricato a rustico) sia le lavorazioni dallo stesso compiute extra contratto (realizzazione delle rifiniture dei piani terra – primo e secondo del fabbricato).
Il CTU ha quindi quantificato in € 65.540,00 (iva esclusa) il costo delle opere “da contratto” ed in
€ 25.000,00 (iva esclusa) quello delle lavorazioni “fuori contratto”.
Onde, sulla scorta della richiamata relazione peritale (invero non contestata dalle parti), è stato accertato che i lavori realizzati dal ammontano ad € 90.540,00. Pt_1
A tale somma deve aggiungersi l'importo portato a titolo di Iva dalle fatture nn. 2 del 13.12.2006 e 4 del 08.08.2007 (le uniche due fatture depositate dal , oltre a quella in base alla Pt_1 quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto), ossia, rispettivamente, € 4.000,00 ed € 3.000,00.
Ne consegue che la somma complessiva dovuta dal al a titolo di CP_1 Pt_1 corrispettivo per i lavori da quest'ultimo realizzati in esecuzione del contratto di appalto ammontava ad € 97.540,00 (nello specifico, € 90.540,00 quale costo delle opere realizzate + € 7.000,00 a titolo di iva al 20% in relazione agli importi oggetto delle fatture supra menzionate).
Una volta quantificato l'esatto ammontare dei lavori eseguiti dalla , è Controparte_2 necessario procedere all'accertamento delle somme già corrisposte al prefato dal CP_1 nell'ambito del rapporto contrattuale tra costoro intercorso;
ciò al fine di verificare, da una parte, se a fronte dei pagamenti eseguiti dal committente sussista un credito residuo dell'appaltatore, e, dall'altra, se tale eventuale credito coincida o meno, quanto al suo ammontare, alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In merito, si rileva che il , in seno all'atto di citazione in opposizione, ha dedotto di aver CP_1 versato in più soluzioni al , a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori Pt_1 appaltati, la somma di € 104.000,00 e, al riguardo, ha indicato analiticamente e dettagliatamente le date di corresponsione di ciascun importo e le rispettive modalità di pagamento (contanti o assegno).
Ed ancora, il ha depositato, in allegato all'atto introduttivo del giudizio, gli assegni con CP_1
i quali ha affe sere avvenuti parte dei pagamenti.
Orbene, ritiene la Corte che i summenzionati pagamenti devono ritenersi provati, in ordine sia all'an sia al quantum, in virtù – soprattutto – del comportamento processuale tenuto dal
, valutato unitamente all'intero materiale probatorio acquisito al processo (vale a Pt_1 dire, la documentazione depositata dal a sostegno degli asseriti pagamenti e l'esito delle CP_1 prove testimoniali e dell'interrogatorio formale assunti in prime cure).
Ed infatti, il , nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, non ha Pt_1 contestato in modo specifico la ricezione degli importi indicati dalla controparte, ma ha invece affermato che le somme versate in acconto dal non costituissero oggetto di CP_1 contestazione (v. pag. 2 della comparsa). 6 Nel prosieguo del giudizio, e in specie nelle memorie ex art. 183, comma 3, c.p.c., primo termine, il ha invece espressamente ammesso la corresponsione, in suo favore, degli importi Pt_1 dettagliati dal nell'atto di citazione in opposizione, limitandosi ad affermare la CP_1 sussistenza di un proprio credito residuo, corrispondente a quello azionato in sede monitoria;
nel menzionato atto, infatti, è dato testualmente leggersi: “Innanzitutto non si contesta l'avvenuta riscossione delle somme indicate da parte opponente nel suddetto atto di citazione in opposizione, quale pagamento parziale delle opere svolte dalla ditta ma si rileva che dette somme non comprendono il saldo delle opere Parte_1 dalla stessa ditta realizzate tura dell'immobile in contratto” (cfr. pag. 2 delle menzionate memorie).
Sicché, il pagamento delle somme de quibus deve ritenersi provato, giacché non contestato tempestivamente e specificamente, bensì, invero, ammesso.
Si precisa, riguardo all'operare, nella vicenda sub iudice, del principio di non contestazione, che l'atto di citazione in opposizione risulta notificato all'opposto in data 24.11.2008, donde, in ragione di tale momento di instaurazione della lite non è a questi applicabile il precetto recato dall'art. 115, primo comma, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 45, comma 14, della legge n. 69 del 2009, efficace a decorrere dal 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009).
Nondimeno, per consolidato orientamento della Corte di cassazione:
«… Il principio di non contestazione, formalmente sancito da tale disposizione di legge (secondo cui, per quanto qui interessa, il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), era tuttavia già presente nella disciplina legale del processo, essendo esso 'diritto vivente' (interpretazione di norma di legge da parte di costante giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento ad arresti delle sezioni unite della Corte di cassazione) derivato dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Cass. S.U., n. 761 del 2002) all'art. 167, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, efficace a decorrere dal 30 aprile 1995) e al successivo art. 416, terzo comma (relativo al contenuto della memoria di costituzione del convenuto nelle controversie in 'materia di lavoro). In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 167, primo comma, del codice di rito, nell'imporre al convenuto ("deve") di prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.)» (così Cass. civ., n. 31837/2021).
Il convenuto, dunque, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ. era tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 dello stesso codice, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali dovevano (e nel caso in esame, quindi, debbono) ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (in questo senso, cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020).
7 Per cui, la non contestazione produce, come effetto, la relevatio della parte dall'onere della prova su di essa gravante.
Nel caso di specie, il ha dedotto in modo specifico di aver corrisposto al CP_1 Pt_1 la somma di € 104.000,00 e ha precisato le date e le modalità di ciascun pagamento, producendo, altresì, gli assegni con i quali erano avvenuti una parte dei menzionati versamenti.
Sicché, il , onde evitare l'applicazione della regola della non contestazione del fatto Pt_1 medesimo, avrebbe dovuto assumere una specifica posizione in ordine ai citati pagamenti, contestandone, con il primo atto difensivo utile, l'avvenuta esecuzione.
Tale onere di tempestiva contestazione non è stato però assolto dall'odierno appellante.
Difatti, il predetto, dopo aver, in un primo momento, riconosciuto la ricezione dei pagamenti (circostanza che di per sé già consentirebbe di ritenerli provati), ha negato l'avvenuta riscossione delle somme contenute in due degli assegni depositati dal (rispettivamente emessi per € CP_1
10.000,00 ed € 7.000,00) solo con le note difensive ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.01.2020 e, quindi, del tutto tardivamente, quando ormai si era cristallizzato il thema decidendum del giudizio a seguito dello spirare delle preclusioni assertive ed istruttorie su cui è incentrata la disciplina del processo civile.
Di contro, tale contestazione, per essere considerata tempestiva – e idonea ad evitare l'applicazione della regola della non contestazione – avrebbe dovuto essere veicolata dal entro il secondo termine di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nella formulazione Pt_1 ratione temporis applicabile), essendo esso finalizzato a “replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime”.
E d'altronde, il neanche in sede di interrogatorio formale ha confutato la riscossione Pt_1 delle somme testé menzionate, ma ha invece ammesso (nel riferire sulla circostanza di prova addotta per l'interrogatorio formale, ossia “vero o non che il sig. ha regolarmente pagato le somme CP_1 indicate in narrativa al punto 6 e che qui si richiama integralmente ritenendosi ripetuto e trascritto preceduto dalla locuzione Vero o no che”) che “i pagamenti sono stati regolarizzati fino alla contabilità dell'ingegnere corrispondenti ai lavori effettuati sul rustico”.
Tale affermazione giammai può rilevare quale tempestiva e specifica contestazione in ordine all'ammontare dei pagamenti ricevuti dal , bensì, esclusivamente, quale generica CP_1 allegazione della sussistenza di un credito residuo.
Ciò detto, non colgono nel segno le ulteriori censure articolate dall'appellante in relazione alla valutazione, da parte del giudice a quo, dell'esito delle prove testimoniali assunte in prime cure.
Ciò in quanto la corresponsione ad opera del , ed in favore del , della CP_1 Pt_1 complessiva somma di € 104.000,00 deve ritenersi provata, come già evidenziato, in ragione della mancata tempestiva contestazione, sul punto, dell'odierno appellante (il quale, in realtà, entro lo spirare dei temini assertivi che governano il processo, ha ammesso la ricezione delle somme); di talché, le testimonianze assunte in prime cure hanno unicamente avvalorato, ad abundantiam, tale circostanza.
In specie, i testi e AZ – le cui testimonianze ben possano essere utilizzate ai Tes_1 fini del decidere enti su fatti dei quali gli stessi hanno avuto cognizione diretta – hanno
8 riferito di aver assistito alla dazione di denaro in contanti (contenuto in alcune buste) dal CP_1 al . Il primo ha affermato che: “in un paio di occasioni il consegnava al delle Pt_1 CP_1 Pt_1 buste contenenti dei soldi che il sign. controllava”; il secondo che: “è vero che il ha consegnato Pt_1 CP_1 il 7 febbraio e l'11 giugno 2007 due buste al con soldi contanti. Le buste contenevano una 7000 euro e Pt_1
l'altra 5000 €, […] lo so perché in quell'occasione il lo diceva al ”. CP_1 Pt_1
La teste (moglie del ) ha invece confermato in toto la dazione in favore del Tes_2 CP_1
delle somme indicate dal nell'atto di citazione in opposizione. Pt_1 CP_1
Onde, alla luce di quanto sin ora esposto, deve ritenersi provato che il abbia corrisposto CP_1 al , nell'ambito del dinamico svolgimento del rapporto di appalto, la somma di € Pt_1
104.000,00 (Iva inclusa), a fronte di lavori ammontanti ad € 97.540,00 (Iva inclusa).
Ed allora, avendo il pagato al una somma superiore a quella a costui CP_1 Pt_1 spettante a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, non residuava (e non residua) alcun credito, per tale causale, in capo al stesso.Ne deriva che il Tribunale rettamente, sulla base Pt_1 di tale presupposto, ha accolto l'opposizione spiegata dal e ha revocato, per l'effetto, il CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
§ 3. All'integrale rigetto dell'appello segue, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, le quali vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia (da € 5.201 ad € 26.000) ed applicando i parametri tariffari minimi, stante la bassa difficoltà delle questioni dibattute ed il relativo rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 2.540,00 ( (di cui € 460,00 per studio;
€ 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: «il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.» (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appellante “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
9 precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 978/2022, emessa dal Parte_1
Tribunale di Barcellona 8.07.2022 e pubblicata in data 19.07.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivi €
[...]
2.540,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) dell'11 aprile 2025
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. Francesco Micali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
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