Sentenza 2 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/11/2022, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2022
N. 01742/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01361/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2018, proposto da
Intesa Sanpaolo Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Valeria Pellegrino, Valerio Tavormina, Ilaria Giulia Monorchio e Alessandro Musella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ulisse Corea, Francesco Saverio Marini e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/4/18 di approvazione del bilancio di previsione del Comune di Taranto relativo al triennio 2018-2020 (la “Deliberazione n. 81/18”), pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 1/6/2018 al 15/06/2018, nella parte in cui non ha accantonato somme a copertura del contenzioso pendente con la Banca in relazione al prestito obbligazionario di “buoni ordinari comunali” (“BOC”) emessi nel 2004 dal Comune di Taranto, e sottoscritti dalla Banca (il “Contenzioso BOC”);
- degli allegati alla Deliberazione n. 81/18 nella parte in cui contengono le motivazioni del mancato accantonamento per il Contenzioso BOC e in particolare:
• nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020;
• atto del 23/4/18, trasmesso con nota prot. 69155 del 24/4/18 del Direttore Generale della Direzione Programmazione Finanziaria;
• emendamento alla proposta di delibera avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 del 24/4/18, prot. Comune Taranto n. 69362 del 2478/18;
- di tutti gli atti preordinati, conseguenti e, comunque, connessi alla Deliberazione n. 81/18, ivi inclusi, ove occorrer possa:
• nota della Direzione Affari Legali dell’Avvocatura comunale prot. 50958 del 22/03/2018 (non conosciuta);
• attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18/8/00, n. 267 (“TUEL”) (non conosciuta);
• atto consiliare relativo al Contenzioso BOC preannunciato nell’Emendamento e nella Deliberazione n. 81/18, ove nel frattempo adottato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto di poter soprassedere sulle eccezioni di inammissibilità sollevate, atteso che – in linea, tra l’altro, con l’avviso reso nel corso dell’odierna udienza ex art. 73, u.c., c.pr.amm. – il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del rilievo che la deliberazione gravata, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione del Comune di Taranto relativo al triennio 2018-2020, ha ampiamente esaurito i suoi effetti e, anzi, ad essa ha fatto seguito l’adozione di una nuova deliberazione, afferente l’approvazione del bilancio per il triennio successivo (2021/2023 – cfr. delibera di C.C. n. 44 del 9 aprile 2021), sicché sussistono validi motivi per escludere il conseguimento per la ricorrente di un vantaggio attuale, effettivo e concreto in caso di eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta, atteso il verificarsi di una nuova situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento della proposizione del gravame, chiaramente incidente, in negativo, su una condizione dell’azione che deve – per contro – persistere per tutto il giudizio (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4816);
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in trattazione – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO