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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 41930 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2024 vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
, e elettivamente domiciliati in Parte_2 Parte_2
Roma, alla via Cimone n. 12, presso lo studio dell'avv. Valeria Romiti che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giangiuseppe Corigliano, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E in Controparte_1
persona del procuratore speciale, avv. Paola Pastore, elettivamente domiciliata in Cerveteri, alla via U. Badini n. 1 presso lo studio dell'avv. Renato Arseni che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… in via preliminare in accoglimento della suesposta istanza fissare l'udienza di comparizione in cui disporre la sospensione del precetto impugnato stante la mancata efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo . Vista
1 sia l'esistenza di fumus boni iuris per come già esposto in narrativa ( IL
DECRETO INGIUNTIVO DE QUO NON PUO' RITENERSI MUNITO DI VIS
ESECUTIVA IN CONSIDERAZIONE DELLA MANCATA NOTIFICA DELLO
STESSO) , sia l'esistenza in re ipsa del pericolo nel ritardo del provvedimento di sospensione, atteso che la parte opposta potrebbe dar corso ad una procedura esecutiva nei confronti dell'opponente. Dalle naturali e gravissime conseguenze negative. - nel merito: piaccia al Tribunale adito revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto in quanto inammissibile oltre che illegittimo, per i motivi e le causali di cui in narrativa. In particolare, in via preliminare, per prescrizione e/o decadenza di tutti i crediti nei confronti di esso opponente, per
i motivi di cui in narrativa. Per l'effetto accertare e dichiarare che nulla deve esso opponente alla . Conseguentemente piaccia dichiarare Controparte_2
nullo e/o inefficace il precetto opposto in quanto illegittimo per non essere fondato su valido titolo esecutivo […] Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara formalmente antistatario”.
Per l'opposta: “… In via preliminare - dichiarare la improcedibilità della opposizione spiegata per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare la inammissibilità della opposizione spiegata per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 650 c.p.c.; - rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del decreto ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
Nel merito: - in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto e il precetto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte e documentate, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente
e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente, dell'importo di euro 28.584,61 o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora contrattualmente previsti sino al saldo;
In ogni caso, - condannare per lite
2 temeraria parte attrice al pagamento di una somma determinata in via equitativa nei confronti di per tutte le ragioni esposte in Controparte_2
narrativa; - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario
e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 25 settembre 2024, la soc.
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 8842/2024, emesso da questo Tribunale in data 9 luglio 2024 su istanza della Controparte_1
con il quale era stato loro ingiunto – la prima quale
[...]
debitrice principale, il secondo quale fideiussore – il pagamento della somma di €179.739,01#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo rimborso di un mutuo;
• che a sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto che: a) l'iniziativa giudiziaria dalla banca non era stata preceduta dall'espletamento dell'obbligatoria procedura di mediazione prevista dalla legge sicché la domanda di pagamento proposta dall'ingiungente era improcedibile;
b)
aveva costituito in pegno, in favore della banca, la Parte_2 somma di €40.000,00, importo che doveva essere portato in compensazione rispetto al credito fatto valere dall'ingiungente;
• che la costituitasi Controparte_1
in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto pertanto il rigetto;
• considerato che l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 è infondata in quanto: (i) la condizione di procedibilità di cui al primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n.
28/2010 non si applica nei procedimenti di ingiunzione, inclusa la fase opposizione, nella quale la detta condizione torna ad operare solo dopo che il giudice si sia pronunciato sulle eventuali istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (istanze sulle quali, nel caso di
3 specie, questo Ufficio non si è tuttavia pronunciato); (ii) la detta condizione di procedibilità non potrebbe comunque applicarsi alla domanda proposta nei confronti del fideiussore dal momento che la fideiussione, ancorché prestata per garantire l'adempimento di obbligazioni nascenti da un rapporto bancario, non rientra tra i “contratti bancari” cui si riferisce l'art. 5 cit., e la relativa controversia, pertanto, non soggiace alla procedura di mediazione cd. obbligatoria (v. Cass.,
21.10.2022, n. 31209; v. anche App. Venezia, 31.8.20023, n. 1731);
• considerato che, avendo prodotto copia del contratto di mutuo da cui deriva il diritto del mutante al pagamento delle relative rate (v. doc. 1 fascicolo monitorio) e avendo allegato l'avvenuto inadempimento della mutuataria e del suo garante, la ha Controparte_1
adeguatamente assolto l'onere probatorio e di allegazione su di essa gravante al fine di ottenere una pronuncia condannatoria verso i debitori solidali (cfr. Cass., sez. un, 30.10.2001, n. 13533 secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
• che, venendo in rilievo un contratto di mutuo e non già un diverso rapporto bancario in cui l'evoluzione dei saldi dipenda da una molteplicità di movimentazioni di accredito e addebito svolgentisi nel tempo, l'onere della prova a carico del mutante è di per sé assolto sulla base dei principi testé descritti, non essendo necessario il deposito di estratto conto analitico;
• che, peraltro, i fatti posti a base della pretesa creditoria della banca non sono stati neppure contestati dagli opponenti i quali, come unico sostanziale motivo di opposizione, hanno dedotto l'esistenza di una
4 garanzia reale (un pegno) costituito dal in favore dell'istituto di Pt_2
credito;
• considerato altresì che la mera costituzione di un pegno non comporta di per sé l'estinzione, per l'importo corrispondente, della pretesa creditoria del creditore garantito;
• che tuttavia, come documentato dalla società opposta, i titoli costituiti in pegno dal sono stati effettivamente venduti e la banca ha così Pt_2 potuto ricavare la somma di €39.165,37, la quale va ad estinguere parzialmente il credito qui azionato;
• che la vendita dei titoli costituiti in pegno è peraltro avvenuta il 14 agosto
2024 (v. l'estratto conto di cui al doc. 8 produzione opposta), quindi dopo la notifica del decreto ingiuntivo (16 luglio 2024) la quale, ai sensi dell'art. 643, comma 3, c.p.c., determina la pendenza della lite;
• che, pur non ignorando l'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali sul punto, questo giudice ritiene di aderire all'indirizzo per il quale il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto;
cosicché, quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, il provvedimento non va revocato e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento – di cui deve comunque darsi formalmente atto in sentenza – se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (cfr. Cass., 12.12.1998, n. 12521);
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere rigettata, pur dovendosi dare atto dell'intervenuto incasso da parte dell'opposta, in corso di causa, della somma di €39.165,37 a parziale soddisfacimento del maggior credito azionato;
• e che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
5 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla soc. e da avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 8842/2024, così provvede:
1. - rigetta l'opposizione, dando atto dell'avvenuto incasso in corso di causa, da parte della società opposta, della somma di €39.165,37;
2. - condanna la soc. e al pagamento Parte_1 Parte_2
in solido, in favore della Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €5.000,00#
[...]
per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 27 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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