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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/02/2024, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 1868 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1868/2018 R.G. promossa
DA nato a [...], il giorno 11.09.1948, cod. fisc. Parte_1 [...]
, residente in [...]; C.F._1 Pt_2
, nata a [...], il [...], cod. fisc. ,
[...] CodiceFiscale_2 residente in [...]; , nato a Parte_3
Palermo, il 28.04.1961, cod. fisc. residente in CodiceFiscale_3
Caronia, C.da Piana;
e , nato a [...] Parte_4
Militello, il giorno 11.05.1974, cod. fisc. , domiciliato CodiceFiscale_4 in Acquedolci, Via Ricca Salerno n. 43, tutti elettivamente domiciliati in
S. Agata Militello Via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo
Miracola, che li rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
XX SETTEMBRE 34 (c/o Studio Galati) rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. STAITI ROBERTO per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: fideiussione, polizza fideiussoria.
In fatto e in diritto
1 Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori in intestazione hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, n. 479/2018 emesso dal Tribunale di Patti in data 30/07- 06/09/2018, notificato il 19/09/2018, con il quale ad istanza della , è stato ingiunto a Controparte_1
, , , , Parte_5 Parte_4 Parte_1 Controparte_3
, , di pagare, in favore della ricorrente, la Parte_2 Persona_1 complessiva somma di Euro 1.010.908,81, nonché a _4
, e , in solido con gli altri
[...] Controparte_5 Parte_6 fideiussori, l'importo di € 173.797,28, oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio.
Gli attori hanno allegato che con Contratto di Mutuo ai sensi degli artt.
38 e seg. del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, in notar Per_2
, Repertorio n. 55.791, Racc. n. 9.580, in data 6.8.2008, la
[...] [...]
con sede in Torino, ha concesso alla Controparte_1 Controparte_6 con sede in Acquedolci (ME), un finanziamento dell'importo capitale di
€ 1.500.000,00, finalizzato alla costruzione di una struttura turistico- alberghiera, contro garanzia ipotecaria sul terreno, con soprastante fabbricato in corso di costruzione, di proprietà della mutuataria, sito nel comune di Acquedolci;
che il predetto mutuo, oltre ad essere garantito dall'ipoteca concessa dalla società mutuataria, è stato garantito da fideiussione pro-quota, prestata da:
a). per la quota del 12,31%, pari all'importo di €. Parte_4
184.650,00;
b). per la quota del 13,37%, pari all'importo di €. Persona_1
200.550,00;
c). per la quota del 11,24%, pari all'importo di €. Parte_3
168.600,00;
d). Lo per la quota del 24,02%, pari all'importo di €. Parte_1
360.300,00;
e). per la quota del 11,24%, pari all'importo di €. 168.600,00; Parte_2
f). er la quota del 16,58%, pari all'importo di €. 248.700,00; Parte_5
2 g). per la quota del 11,24%, pari all'importo di €. Controparte_3
168.600,00;
h). per la quota del 50%, pari all'importo di €. Controparte_7
750.000,00; che nel contratto di mutuo è stato espressamente pattuito che la società mutuataria avrebbe dovuto restituire la somma mutuata di €. 1.500.000,00 secondo il piano di ammortamento e le modalità che sarebbero state stabilite al momento della successiva erogazione e comunque entro una durata massima di 144 mesi, oltre gli interessi corrispettivi;
che nel contratto di mutuo, inoltre, si legge che «L'atto o gli atti di utilizzo dell'intero importo concesso a mutuo dovranno essere stipulati, mettendo altresì in ammortamento le eventuali erogazioni rateali, entro il 31 agosto 2010. In difetto, l'ammontare complessivo del finanziamento s'intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito, fatta salva la facoltà della Banca di ritenere risolto il presente contratto”; che da quanto è a conoscenza degli odierni opponenti, la ha provveduto ad Controparte_8 erogare solo la somma di €. 530.500,00 con atto ai rogiti del Notaio
, rep. n. 55.852, dell'1.10.2008; nonché la somma di Persona_2
€. 177.000,00 con atto ai rogiti del Notaio , rep. 58014, Persona_2 del 30.06.2011; che, tuttavia, la società mutuataria già alla fine del 2010 presentava una grave crisi di liquidità, un indebitamento sempre crescente sino ad arrivare al protesto degli assegni emessi senza provvista;
che per tale mutuo, la Banca opposta ha già escusso la
[...]
, garante per la quota del 50%, incassando la Controparte_7 somma di €. 750.000,00; che, oltre al predetto mutuo ipotecario, la ha stipulato con la società Parte_7 Controparte_6 oggi nel mese di ottobre 2011, un contratto di Organizzazione_1 mutuo chirografario di €.500.000,00; che l'importo mutuato doveva essere restituito in n. 120 mesi, a mezzo di n. 20 rate semestrali posticipate, di cui la prima con scadenza il 31.12.2011, maggiorato degli interessi al tasso nominale composto da una quota fissa del 4,90% ed una quota
3 variabile pari all'Euribor a sei mesi base 360; che il TAEG del finanziamento sembra che sia stato pari al 7,27%; che il predetto mutuo,
Orga inoltre, è stato garantito, pro quota, dal fondo di garanzia x art. 2, comma 100, Lett. A), L. 662/96, sino all'importo massimo di €. 350.000,00
e da fideiussione personale, prestata da:
a). , per la quota del 11,71%, pari all'importo di €. Parte_4
58.550,00;
b). , per la quota del 12,77%, pari all'importo di €. Persona_1
63.850,00;
c). , per la quota del 10,64%, pari all'importo di €. Parte_3
53.200,00;
d). Lo per la quota del 23,42%, pari all'importo di €. Parte_1
117.100,00;
e). , per la quota del 10,64%, pari all'importo di €. 53.200,00; Parte_2
f). per la quota del 3,98%, pari all'importo di €. 19.900,00; Parte_5
g). , per la quota del 4,00%, pari all'importo di €. Controparte_4
20.000,00;
h). , per la quota del 4,00%, pari all'importo di €. Controparte_5
20.000,00;
i). , per la quota del 4,00%, pari all'importo di €. Controparte_5
20.000,00;
l). , per la quota del 4,00%, pari all'importo di €. Parte_6
20.000,00;
m). , per la quota del 10,64%, pari all'importo di €. Controparte_3
53.200,00; che gli opponenti non hanno alcuna contezza della circostanza che il finanziamento anzidetto sia stato, nella realtà erogato alla società che a fronte dell'evidente stato di decozione Controparte_6 della società la non Controparte_6 Parte_7 avrebbe dovuto concedere alcun finanziamento;
che la società
[...]
poi divenuta è stata dichiarata fallita con CP_6 Organizzazione_1
Sentenza n. 17 del 22.11.2012.
4 Tanto premesso, gli attori opponenti hanno eccepito:
1. la nullità di entrambi i contratti di mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, atteso che nessun documento di sintesi è mai stato consegnato agli opponenti ed a quanto è a loro conoscenza nemmeno alla società mutuataria, né è mai stato comunicato o indicato l'indicatore sintetico di costo, ovvero il costo complessivo dell'intera operazione finanziaria. Sicchè dalla nullità dei contratti di finanziamento discende che nessuna somma sono tenuti a versare i fideiussori.
2. la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust:
2a) in quanto conformi allo schema ABI e lesivo della concorrenza in conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287.;
2 b) in quanto i contratti di mutuo – a garanzia dei quali sono state rilasciate le fideiussioni – sono redatti in violazione della normativa antitrust in riferimento alla determinazione del tasso di interesse nominale annuo.
3. Nullità delle fideiussioni e di entrambi i contratti di mutuo per violazione della normativa antiusura;
4. Estinzione delle fideiussioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956
c.c..
5. Estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957 c.c..
6. Nullità e/o estinzione e/o illegittimità delle fideiussioni rilasciate a garanzia del credito oggi ingiunto per decadenza della banca mutuataria.
7. Assenza di prova del credito.
Tutto ciò premesso, gli opponenti hanno chiesto la revoca del DI opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita la banca opposta eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
l'infondatezza dell'opposizione in quanto quello stipulato dagli opponenti è un contratto autonomo di garanzia;
ha poi contestato
5 specificamente tutti gli altri motivi di opposizione e chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI opposto.
In corso di causa è stata espletata mediazione con esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e in assenza di attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per lo scambio degli scritti conclusivi.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano, tuttavia, in quello successivo della decisione. In altri termini il giudizio di opposizione altro non è se non un giudizio di cognizione ove l'opponente fa valere un'azione di accertamento negativo (l'inesistenza della pretesa creditoria) o positivo
(l'esistenza di condizione ostative).
Nella specie, la già ricorrente in monitorio ed attrice in senso Pt_7 sostanziale, ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, in quanto ha prodotto i contratti di mutuo, i contratti di garanzia, la prova dell'erogazione dei mutui, l'estratto di saldaconto.
Tale documentazione è idonea a provare la fondatezza del credito ingiunto.
I rapporti azionati con il decreto ingiuntivo poi, come correttamente eccepito dalla convenuta opposta, vanno ricondotti al contratto autonomo di garanzia e non alla fideiussione.
6 La fideiussione è una figura tipica di garanzia personale prevista dal codice civile che, invero, all'art. 1936, definisce non già la fideiussione, bensì il fideiussore;
tale è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.
Da tale definizione si ricava che la fideiussione è quel rapporto obbligatorio in virtù del quale il fideiussore assume un obbligo nei confronti del creditore di adempiere l'obbligazione del debitore, aggiungendo la propria responsabilità a quella di quest'ultimo.
Ne discende, altresì, che l'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto a quella garantita, nel senso che le vicende del rapporto principale si riflettono sulla garanzia fideiussoria che di questo segue le sorti.
L'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale è il tratto caratterizzante la figura – desumibile dalle disposizioni di cui agli articoli 1939, 1941 e 1945 c.c. – che vale a differenziarla da altre figure, quali, in particolare, il contratto autonomo di garanzia.
Ricorre la figura del contratto autonomo di garanzia quando il garante assume nei riguardi del creditore l'obbligo di effettuare una certa prestazione nell'eventualità che il debitore non adempia le proprie obbligazioni.
Il pagamento da parte del garante è dovuto a semplice richiesta del creditore garantito, senza che possa fare valere qualunque eccezione sulla esistenza, validità e coercibilità del rapporto obbligatorio sottostante.
Il contratto autonomo di garanzia presenta delle analogie rispetto alla fideiussione, ma da questa si differenzia per la mancanza di identità della prestazione garantita (il fideiussore si obbliga ad eseguire la stessa prestazione del debitore, il garante autonomo si obbliga ad
“indennizzare” il creditore, promettendo di adempiere un debito proprio) e di accessorietà.
Qualora le parti del contratto abbiano convenuto che il garante debba eseguire la prestazione pattuita a semplice richiesta del creditore
7 garantito e senza possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, si è in presenza si un contratto autonomo di garanzia.
In questi termini si è pronunciata a Sezioni Unite la Corte di Cassazione
(sent. n. 3947/2010), affermando che la clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso
l'approdo all'autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irrimediabile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.
In senso conforme Cass. Civ. 30509/2019 secondo cui il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro
8 predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Venendo al caso di specie, come si può evincere agevolmente dalla disamina dei contratti, allegati dalla convenuta, all'art. 7 è previsto che il fideiussore, in proporzione alla quota garantita, è obbligato a pagare immediatamente alla , a semplice richiesta scritta, quanto alla Pt_7 stessa dovuto per capitale, interessi, spese e tasse e ogni altro accessorio nonché, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.
La fideiussione si estende a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme erogate nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite (art. 8).
Ed ancora, ai sensi dell'art. 6, i diritti della banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale senza che essa debba escutere il debitore principale o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cc che si intende derogato.
La chiara lettera dei contratti, con espressa deroga alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, porta a ritenere che il rapporto instaurato tra gli opponenti e la banca sia un rapporto di garanzia autonoma.
Ne discende che il garante non può opporre al beneficiario le eccezioni che potrebbe opporre l'obbligato principale.
Secondo la già citata pronuncia n. 3497 del 2010 delle Sez. Unite (ex multis Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n.32402), il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia trova un limite quando:
- le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario;
- il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
9 - la nullità del dipenda da contrarietà a norme CP_9 imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta;
- sia proponibile la c.d. exceptio doli generalis perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa.
Nessuna delle eccezioni sollevate dall'opponente rientra nelle ipotesi sopra richiamate.
Persino le eccezioni di nullità per violazione di norme imperative attengono, eventualmente, a singole clausole (in specie quella della determinazione degli interessi) e non all'intero rapporto.
Per quanto precede l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al N. 1868/2018 R.G. così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 479/2018 e lo dichiara definitivamente esecutivo nei confronti degli odierni opponenti;
condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta, di € 37.951,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Patti, 07/02/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1868/2018 R.G. promossa
DA nato a [...], il giorno 11.09.1948, cod. fisc. Parte_1 [...]
, residente in [...]; C.F._1 Pt_2
, nata a [...], il [...], cod. fisc. ,
[...] CodiceFiscale_2 residente in [...]; , nato a Parte_3
Palermo, il 28.04.1961, cod. fisc. residente in CodiceFiscale_3
Caronia, C.da Piana;
e , nato a [...] Parte_4
Militello, il giorno 11.05.1974, cod. fisc. , domiciliato CodiceFiscale_4 in Acquedolci, Via Ricca Salerno n. 43, tutti elettivamente domiciliati in
S. Agata Militello Via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo
Miracola, che li rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
XX SETTEMBRE 34 (c/o Studio Galati) rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. STAITI ROBERTO per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: fideiussione, polizza fideiussoria.
In fatto e in diritto
1 Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori in intestazione hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, n. 479/2018 emesso dal Tribunale di Patti in data 30/07- 06/09/2018, notificato il 19/09/2018, con il quale ad istanza della , è stato ingiunto a Controparte_1
, , , , Parte_5 Parte_4 Parte_1 Controparte_3
, , di pagare, in favore della ricorrente, la Parte_2 Persona_1 complessiva somma di Euro 1.010.908,81, nonché a _4
, e , in solido con gli altri
[...] Controparte_5 Parte_6 fideiussori, l'importo di € 173.797,28, oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio.
Gli attori hanno allegato che con Contratto di Mutuo ai sensi degli artt.
38 e seg. del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, in notar Per_2
, Repertorio n. 55.791, Racc. n. 9.580, in data 6.8.2008, la
[...] [...]
con sede in Torino, ha concesso alla Controparte_1 Controparte_6 con sede in Acquedolci (ME), un finanziamento dell'importo capitale di
€ 1.500.000,00, finalizzato alla costruzione di una struttura turistico- alberghiera, contro garanzia ipotecaria sul terreno, con soprastante fabbricato in corso di costruzione, di proprietà della mutuataria, sito nel comune di Acquedolci;
che il predetto mutuo, oltre ad essere garantito dall'ipoteca concessa dalla società mutuataria, è stato garantito da fideiussione pro-quota, prestata da:
a). per la quota del 12,31%, pari all'importo di €. Parte_4
184.650,00;
b). per la quota del 13,37%, pari all'importo di €. Persona_1
200.550,00;
c). per la quota del 11,24%, pari all'importo di €. Parte_3
168.600,00;
d). Lo per la quota del 24,02%, pari all'importo di €. Parte_1
360.300,00;
e). per la quota del 11,24%, pari all'importo di €. 168.600,00; Parte_2
f). er la quota del 16,58%, pari all'importo di €. 248.700,00; Parte_5
2 g). per la quota del 11,24%, pari all'importo di €. Controparte_3
168.600,00;
h). per la quota del 50%, pari all'importo di €. Controparte_7
750.000,00; che nel contratto di mutuo è stato espressamente pattuito che la società mutuataria avrebbe dovuto restituire la somma mutuata di €. 1.500.000,00 secondo il piano di ammortamento e le modalità che sarebbero state stabilite al momento della successiva erogazione e comunque entro una durata massima di 144 mesi, oltre gli interessi corrispettivi;
che nel contratto di mutuo, inoltre, si legge che «L'atto o gli atti di utilizzo dell'intero importo concesso a mutuo dovranno essere stipulati, mettendo altresì in ammortamento le eventuali erogazioni rateali, entro il 31 agosto 2010. In difetto, l'ammontare complessivo del finanziamento s'intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito, fatta salva la facoltà della Banca di ritenere risolto il presente contratto”; che da quanto è a conoscenza degli odierni opponenti, la ha provveduto ad Controparte_8 erogare solo la somma di €. 530.500,00 con atto ai rogiti del Notaio
, rep. n. 55.852, dell'1.10.2008; nonché la somma di Persona_2
€. 177.000,00 con atto ai rogiti del Notaio , rep. 58014, Persona_2 del 30.06.2011; che, tuttavia, la società mutuataria già alla fine del 2010 presentava una grave crisi di liquidità, un indebitamento sempre crescente sino ad arrivare al protesto degli assegni emessi senza provvista;
che per tale mutuo, la Banca opposta ha già escusso la
[...]
, garante per la quota del 50%, incassando la Controparte_7 somma di €. 750.000,00; che, oltre al predetto mutuo ipotecario, la ha stipulato con la società Parte_7 Controparte_6 oggi nel mese di ottobre 2011, un contratto di Organizzazione_1 mutuo chirografario di €.500.000,00; che l'importo mutuato doveva essere restituito in n. 120 mesi, a mezzo di n. 20 rate semestrali posticipate, di cui la prima con scadenza il 31.12.2011, maggiorato degli interessi al tasso nominale composto da una quota fissa del 4,90% ed una quota
3 variabile pari all'Euribor a sei mesi base 360; che il TAEG del finanziamento sembra che sia stato pari al 7,27%; che il predetto mutuo,
Orga inoltre, è stato garantito, pro quota, dal fondo di garanzia x art. 2, comma 100, Lett. A), L. 662/96, sino all'importo massimo di €. 350.000,00
e da fideiussione personale, prestata da:
a). , per la quota del 11,71%, pari all'importo di €. Parte_4
58.550,00;
b). , per la quota del 12,77%, pari all'importo di €. Persona_1
63.850,00;
c). , per la quota del 10,64%, pari all'importo di €. Parte_3
53.200,00;
d). Lo per la quota del 23,42%, pari all'importo di €. Parte_1
117.100,00;
e). , per la quota del 10,64%, pari all'importo di €. 53.200,00; Parte_2
f). per la quota del 3,98%, pari all'importo di €. 19.900,00; Parte_5
g). , per la quota del 4,00%, pari all'importo di €. Controparte_4
20.000,00;
h). , per la quota del 4,00%, pari all'importo di €. Controparte_5
20.000,00;
i). , per la quota del 4,00%, pari all'importo di €. Controparte_5
20.000,00;
l). , per la quota del 4,00%, pari all'importo di €. Parte_6
20.000,00;
m). , per la quota del 10,64%, pari all'importo di €. Controparte_3
53.200,00; che gli opponenti non hanno alcuna contezza della circostanza che il finanziamento anzidetto sia stato, nella realtà erogato alla società che a fronte dell'evidente stato di decozione Controparte_6 della società la non Controparte_6 Parte_7 avrebbe dovuto concedere alcun finanziamento;
che la società
[...]
poi divenuta è stata dichiarata fallita con CP_6 Organizzazione_1
Sentenza n. 17 del 22.11.2012.
4 Tanto premesso, gli attori opponenti hanno eccepito:
1. la nullità di entrambi i contratti di mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, atteso che nessun documento di sintesi è mai stato consegnato agli opponenti ed a quanto è a loro conoscenza nemmeno alla società mutuataria, né è mai stato comunicato o indicato l'indicatore sintetico di costo, ovvero il costo complessivo dell'intera operazione finanziaria. Sicchè dalla nullità dei contratti di finanziamento discende che nessuna somma sono tenuti a versare i fideiussori.
2. la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust:
2a) in quanto conformi allo schema ABI e lesivo della concorrenza in conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287.;
2 b) in quanto i contratti di mutuo – a garanzia dei quali sono state rilasciate le fideiussioni – sono redatti in violazione della normativa antitrust in riferimento alla determinazione del tasso di interesse nominale annuo.
3. Nullità delle fideiussioni e di entrambi i contratti di mutuo per violazione della normativa antiusura;
4. Estinzione delle fideiussioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956
c.c..
5. Estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957 c.c..
6. Nullità e/o estinzione e/o illegittimità delle fideiussioni rilasciate a garanzia del credito oggi ingiunto per decadenza della banca mutuataria.
7. Assenza di prova del credito.
Tutto ciò premesso, gli opponenti hanno chiesto la revoca del DI opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita la banca opposta eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
l'infondatezza dell'opposizione in quanto quello stipulato dagli opponenti è un contratto autonomo di garanzia;
ha poi contestato
5 specificamente tutti gli altri motivi di opposizione e chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI opposto.
In corso di causa è stata espletata mediazione con esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e in assenza di attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per lo scambio degli scritti conclusivi.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano, tuttavia, in quello successivo della decisione. In altri termini il giudizio di opposizione altro non è se non un giudizio di cognizione ove l'opponente fa valere un'azione di accertamento negativo (l'inesistenza della pretesa creditoria) o positivo
(l'esistenza di condizione ostative).
Nella specie, la già ricorrente in monitorio ed attrice in senso Pt_7 sostanziale, ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, in quanto ha prodotto i contratti di mutuo, i contratti di garanzia, la prova dell'erogazione dei mutui, l'estratto di saldaconto.
Tale documentazione è idonea a provare la fondatezza del credito ingiunto.
I rapporti azionati con il decreto ingiuntivo poi, come correttamente eccepito dalla convenuta opposta, vanno ricondotti al contratto autonomo di garanzia e non alla fideiussione.
6 La fideiussione è una figura tipica di garanzia personale prevista dal codice civile che, invero, all'art. 1936, definisce non già la fideiussione, bensì il fideiussore;
tale è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.
Da tale definizione si ricava che la fideiussione è quel rapporto obbligatorio in virtù del quale il fideiussore assume un obbligo nei confronti del creditore di adempiere l'obbligazione del debitore, aggiungendo la propria responsabilità a quella di quest'ultimo.
Ne discende, altresì, che l'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto a quella garantita, nel senso che le vicende del rapporto principale si riflettono sulla garanzia fideiussoria che di questo segue le sorti.
L'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale è il tratto caratterizzante la figura – desumibile dalle disposizioni di cui agli articoli 1939, 1941 e 1945 c.c. – che vale a differenziarla da altre figure, quali, in particolare, il contratto autonomo di garanzia.
Ricorre la figura del contratto autonomo di garanzia quando il garante assume nei riguardi del creditore l'obbligo di effettuare una certa prestazione nell'eventualità che il debitore non adempia le proprie obbligazioni.
Il pagamento da parte del garante è dovuto a semplice richiesta del creditore garantito, senza che possa fare valere qualunque eccezione sulla esistenza, validità e coercibilità del rapporto obbligatorio sottostante.
Il contratto autonomo di garanzia presenta delle analogie rispetto alla fideiussione, ma da questa si differenzia per la mancanza di identità della prestazione garantita (il fideiussore si obbliga ad eseguire la stessa prestazione del debitore, il garante autonomo si obbliga ad
“indennizzare” il creditore, promettendo di adempiere un debito proprio) e di accessorietà.
Qualora le parti del contratto abbiano convenuto che il garante debba eseguire la prestazione pattuita a semplice richiesta del creditore
7 garantito e senza possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, si è in presenza si un contratto autonomo di garanzia.
In questi termini si è pronunciata a Sezioni Unite la Corte di Cassazione
(sent. n. 3947/2010), affermando che la clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso
l'approdo all'autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irrimediabile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.
In senso conforme Cass. Civ. 30509/2019 secondo cui il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro
8 predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Venendo al caso di specie, come si può evincere agevolmente dalla disamina dei contratti, allegati dalla convenuta, all'art. 7 è previsto che il fideiussore, in proporzione alla quota garantita, è obbligato a pagare immediatamente alla , a semplice richiesta scritta, quanto alla Pt_7 stessa dovuto per capitale, interessi, spese e tasse e ogni altro accessorio nonché, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.
La fideiussione si estende a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme erogate nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite (art. 8).
Ed ancora, ai sensi dell'art. 6, i diritti della banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale senza che essa debba escutere il debitore principale o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cc che si intende derogato.
La chiara lettera dei contratti, con espressa deroga alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, porta a ritenere che il rapporto instaurato tra gli opponenti e la banca sia un rapporto di garanzia autonoma.
Ne discende che il garante non può opporre al beneficiario le eccezioni che potrebbe opporre l'obbligato principale.
Secondo la già citata pronuncia n. 3497 del 2010 delle Sez. Unite (ex multis Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n.32402), il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia trova un limite quando:
- le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario;
- il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
9 - la nullità del dipenda da contrarietà a norme CP_9 imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta;
- sia proponibile la c.d. exceptio doli generalis perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa.
Nessuna delle eccezioni sollevate dall'opponente rientra nelle ipotesi sopra richiamate.
Persino le eccezioni di nullità per violazione di norme imperative attengono, eventualmente, a singole clausole (in specie quella della determinazione degli interessi) e non all'intero rapporto.
Per quanto precede l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al N. 1868/2018 R.G. così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 479/2018 e lo dichiara definitivamente esecutivo nei confronti degli odierni opponenti;
condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta, di € 37.951,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Patti, 07/02/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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