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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11221 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente;
SENTENZA
nel giudizio n. 55714 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Fabrizio de Luca e dall'avv. Carla Maruzzelli ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Galleria Umberto I n. 83;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Parco Margherita n.33, presso lo studio dell'avv. Gianluca Tisci e con esso in Roma alla Via Circumvallazione Clodia n.168 che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione indebito ex art. 2033 c.c.
CONCLUSIONI per l'attore: condannare ex art. 2033 c.c. la convenuta Controparte_1
, in persona del suo Direttore p.t., alla restituzione di quanto indebitamente pagato
[...]
dalla società per un importo di euro29.733,12 quale somma totale di parte Parte_1
del debito pignorato ed oggetto del carico residuo al momento in cui è stata presentata la istanza di definizione agevolata;
in via meramente subordinata alla restituzione della somma
versata a titolo di definizione agevolata pari ad euro 17.737,74; in via subordinata si insiste
affinché codesto ecc.mo Giudicante condanni ex art. 2043 c.c. e/o 59 D.P.R. n. 602/73 la
convenuta , in persona del suo Direttore p.t., al risarcimento Controparte_1
del danno patrimoniale subito per aver costretto l'attore al pagamento di n. 8 cartelle già
oggetto di Definizione Agevolata e regolarmente pagate;
in ogni caso si insiste affinché
codesto ecc.mo Giudicante riconosca la responsabilità aggravata della convenuta
[...]
e conseguentemente la condanni ex art. 96, anche per non avere Controparte_1
ottemperato alla istanza di indebito presentata in via amm.va dalla parte attrice, anche ai sensi
del disposto di cui all'art. 1 della legge n. 228/10;con condanna alle spese di lite”
Per la convenuta: in via principale: rigettare la domanda promossa da Parte_1
in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto con condanna alla refusione
[...]
di spese e compensi di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario per averne fatto
anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione, ritualmente notificato la società in persona del Parte_1
legale rappresentante conveniva in giudizio per Parte_2 Controparte_1
sentire dichiarare il proprio diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto dell'importo di euro 29.733,12, somme oggetto di Pignoramento ex art.72 bis d.p.R. 602/73
avente n. 09784201800010115/001 emesso nei confronti della società per una somma pari ad euro 48.578,30 sul c/c intestato alla presso il terzo “ Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Assumeva la società che il pignoramento riguardava anche n. 8 cartelle di pagamento per l'importo di euro 29.733,12, poiché inserite nella definizione agevolata dei carichi del 20.04
.2017 , avente prot. N. W-2017042000202429, per l'importo totale di euro 17.737,74 (come ridotto a seguito della Rottamazione proposta) e regolarmente pagato secondo il piano stabilito,
tramite il regolare pagamento di n. 5 rate pari ad un totale di euro 17.737,74. Esponeva, inoltre, di aver inoltrato apposita istanza di ripetizione di indebito per le somme illegittimamente percepite dall' pari ad euro 29.733,12 in via di Controparte_3
autotutela amministrativa senza ottenere riscontro.
Si costituiva in giudizio l , contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, eccepito ed allegato chiedendo, il rigetto dell'opposizione in quanto nulla,
inammissibile, improponibile ed infondata.
In particolare, eccepiva: - la decadenza dalla rottamazione ter per omesso pagamento delle rate,
in quanto revocata dall'Agente in data 30.03.2018; - l'avvio della procedura di riscossione erariale, con la notifica a mezzo pec del 18.05.2018, dell'intimazione di pagamento
09720189027060289 ai sensi dell'art.50 DPR 602/1973 con la decurtazione dell'importo di euro 10.058,78 relativo alle cartelle oggetto di rottamazione;
- successivamente l' CP_1
emetteva pignoramento presso terzi ex art.72-bis DPR 602/1973 n. 09784201800010115/001,
notificato in data 10.07.2018, per le somme portate nelle cartelle sottese all'intimazione n.
09720189027060286000 ad eccezione dell'importo di €.1.425,42 di cui alla cartella di pagamento n. 09720170071231471000 per un importo complessivo di euro €.48.578,30 (di cui circa €.4.000,00 per oneri e spese di esecuzione.
Con la memoria n. 2 ex art.183, comma 6, c.p.c., esponeva l'avvenuta compensazione d'ufficio dell'importo complessivo di €.25.496,00: - in data 04.05.2020, la somma di € 22.627,16 veniva interamente compensata sulla cartella 09720180128768332 e l'ulteriore di € 1.645,91 in data
24.04.2020 sempre sulla cartella 09720180128768332.
Deduceva, inoltre, la mancata opposizione sia dell'intimazione di pagamento che del pignoramento presso terzi, precisando, inoltre, che l'Agente aveva tenuto conto dei versamenti intervenuti con la definizione agevolata quale debito originario, diverso da quello portato in esecuzione con gli atti di riscossione successivi notificati.
Concludeva per il rigetto della domanda.
2 – In rito l'azione proposta dall'attore deve essere qualificata come ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. come tale devoluta alla giurisdizione ordinaria, indipendentemente dalla natura della pretesa (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 18120/2005; Sez. Un. 18 novembre
2010, n. 23284).
I presupposti per la ripetizione dell'indebito vengono individuati nella prestazione, nel suo carattere non dovuto, e nell'errore del solvens. Un pagamento, per poter dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi asserisce di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto, ovvero il solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l'accipiens. Solo in tal modo può configurarsi un indebito e il conseguente diritto di ripetizione (Cfr. Cass. n. 798/2013).
La mancanza di causa debendi può essere sia coeva al pagamento, sia successiva ad esso (Cfr.
Cass. n. 14585/2007; n. 3994/2006). Il solvens ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cfr. Cass. nn. 5896/2006; 4612/2006; 3468/1997).
Allo stesso modo, chi allega di avere effettuato un pagamento e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cfr. Cass. n. 11294/2020; 7501/2012).
E, poiché l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa.
Ciò posto la domanda di indebito oggettivo si fonda sull'adesione da parte della società alla definizione agevolata del 20.04.2017 per l'importo totale di euro 17.737,74 ( doc. a) corrisposto in n. 5 rate ( doc. c ricevute pagamento) con ultimo pagamento del 25.09.2018 rispetto alla scadenza indicata il 30.09.2018, nonché dal pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 n.
09720189027060286 del 10.07.2018 per l'importo di euro 48.578,30 con prelievo della somma in data 10.09.2018 sul conto corrente intestato alla società presso la di Controparte_2
( doc f) CP_2 Con riguardo all' assegnazione dei crediti pignorati, va evidenziato che nell'ipotesi del pignoramento presso terzi regolato negli artt. 72-bis e seguenti, D.P.R. n. 602/1973, una volta che il terzo pignorato ha reso la dichiarazione di essere debitore del soggetto iscritto a ruolo si assiste all'assegnazione ope legis del credito e dunque si determina quello stadio avanzato della procedura che non ne consente l'interruzione, neppure con la trasmissione dell'istanza di definizione.
Il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute. Qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria - dall'art. 553 cod. proc. civ. ( Cass n. 2857/2015).
In ogni caso, l'art. 3 D.L. n. 119/2018 con riferimento alle azioni esecutive in corso, prevede il blocco proprio con l'istanza di rottamazione blocca delle operazioni da parte dell'agente della riscossione, salvo che queste non siano giunte ad una fase terminale.
Nel caso in esame, la definizione agevolata era stata presentata dalla società per l'importo di euro 17.737,74 in data 20.04.2017 ( doc. a) con il pagamento di 5 rate di euro 4.316,35 ( doc.
c) tutte corrisposte, come da ricevute bancarie, nelle date del 31.07.2017, 19.09.2017,
16.11.2017, 13.04.2018 e 25.07.2018 per un importo complessivo di euro 17.984,54, entro i cinque termini di scadenza, con ultima rata con scadenza il 30.09.2018. L'importo di euro
48.578,30 è stato prelevato, a seguito del pignoramento, in data 10.09.2018 presso la CP_2
di in scadenza il 10.09.2018, come documentato dalla società con copia liste
[...] CP_2
movimenti.
La documentazione prodotta dall' (estratto di ruolo del Controparte_1
8.07.2021) dal quale emerge il solo sgravio parziale di alcune cartelle non appare idoneo a collegare le cartelle oggetto di rottamazione ed inserite nell'atto di pignoramento, ma soprattutto le somme pignorate, indebito di cui né da contezza negli scritti difensivi, né appare documentata l'ipotesi di compensazione operata dall' o la Controparte_1
revoca dal beneficio della definizione agevolata del 30.03.2018.
Tanto esposto, le somme sono state pignorate direttamente dall' Controparte_1
sul conto corrente della società a mezzo Pignoramento diretto ex art. 72 bis dpr
[...]
602/72, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito, tenuto alla restituzione per un importo di euro 17.984,54, pari alla somma delle cinque rate corrisposte con la definizione agevolata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l a Controparte_1
corrispondere alla l'importo di euro 17.984,54 oltre interessi legali a Parte_1
decorrere dalla domanda;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi in favore Parte_3
dei procuratori antistatari, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Eleonora Montesano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente;
SENTENZA
nel giudizio n. 55714 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Fabrizio de Luca e dall'avv. Carla Maruzzelli ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Galleria Umberto I n. 83;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Parco Margherita n.33, presso lo studio dell'avv. Gianluca Tisci e con esso in Roma alla Via Circumvallazione Clodia n.168 che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione indebito ex art. 2033 c.c.
CONCLUSIONI per l'attore: condannare ex art. 2033 c.c. la convenuta Controparte_1
, in persona del suo Direttore p.t., alla restituzione di quanto indebitamente pagato
[...]
dalla società per un importo di euro29.733,12 quale somma totale di parte Parte_1
del debito pignorato ed oggetto del carico residuo al momento in cui è stata presentata la istanza di definizione agevolata;
in via meramente subordinata alla restituzione della somma
versata a titolo di definizione agevolata pari ad euro 17.737,74; in via subordinata si insiste
affinché codesto ecc.mo Giudicante condanni ex art. 2043 c.c. e/o 59 D.P.R. n. 602/73 la
convenuta , in persona del suo Direttore p.t., al risarcimento Controparte_1
del danno patrimoniale subito per aver costretto l'attore al pagamento di n. 8 cartelle già
oggetto di Definizione Agevolata e regolarmente pagate;
in ogni caso si insiste affinché
codesto ecc.mo Giudicante riconosca la responsabilità aggravata della convenuta
[...]
e conseguentemente la condanni ex art. 96, anche per non avere Controparte_1
ottemperato alla istanza di indebito presentata in via amm.va dalla parte attrice, anche ai sensi
del disposto di cui all'art. 1 della legge n. 228/10;con condanna alle spese di lite”
Per la convenuta: in via principale: rigettare la domanda promossa da Parte_1
in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto con condanna alla refusione
[...]
di spese e compensi di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario per averne fatto
anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione, ritualmente notificato la società in persona del Parte_1
legale rappresentante conveniva in giudizio per Parte_2 Controparte_1
sentire dichiarare il proprio diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto dell'importo di euro 29.733,12, somme oggetto di Pignoramento ex art.72 bis d.p.R. 602/73
avente n. 09784201800010115/001 emesso nei confronti della società per una somma pari ad euro 48.578,30 sul c/c intestato alla presso il terzo “ Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Assumeva la società che il pignoramento riguardava anche n. 8 cartelle di pagamento per l'importo di euro 29.733,12, poiché inserite nella definizione agevolata dei carichi del 20.04
.2017 , avente prot. N. W-2017042000202429, per l'importo totale di euro 17.737,74 (come ridotto a seguito della Rottamazione proposta) e regolarmente pagato secondo il piano stabilito,
tramite il regolare pagamento di n. 5 rate pari ad un totale di euro 17.737,74. Esponeva, inoltre, di aver inoltrato apposita istanza di ripetizione di indebito per le somme illegittimamente percepite dall' pari ad euro 29.733,12 in via di Controparte_3
autotutela amministrativa senza ottenere riscontro.
Si costituiva in giudizio l , contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, eccepito ed allegato chiedendo, il rigetto dell'opposizione in quanto nulla,
inammissibile, improponibile ed infondata.
In particolare, eccepiva: - la decadenza dalla rottamazione ter per omesso pagamento delle rate,
in quanto revocata dall'Agente in data 30.03.2018; - l'avvio della procedura di riscossione erariale, con la notifica a mezzo pec del 18.05.2018, dell'intimazione di pagamento
09720189027060289 ai sensi dell'art.50 DPR 602/1973 con la decurtazione dell'importo di euro 10.058,78 relativo alle cartelle oggetto di rottamazione;
- successivamente l' CP_1
emetteva pignoramento presso terzi ex art.72-bis DPR 602/1973 n. 09784201800010115/001,
notificato in data 10.07.2018, per le somme portate nelle cartelle sottese all'intimazione n.
09720189027060286000 ad eccezione dell'importo di €.1.425,42 di cui alla cartella di pagamento n. 09720170071231471000 per un importo complessivo di euro €.48.578,30 (di cui circa €.4.000,00 per oneri e spese di esecuzione.
Con la memoria n. 2 ex art.183, comma 6, c.p.c., esponeva l'avvenuta compensazione d'ufficio dell'importo complessivo di €.25.496,00: - in data 04.05.2020, la somma di € 22.627,16 veniva interamente compensata sulla cartella 09720180128768332 e l'ulteriore di € 1.645,91 in data
24.04.2020 sempre sulla cartella 09720180128768332.
Deduceva, inoltre, la mancata opposizione sia dell'intimazione di pagamento che del pignoramento presso terzi, precisando, inoltre, che l'Agente aveva tenuto conto dei versamenti intervenuti con la definizione agevolata quale debito originario, diverso da quello portato in esecuzione con gli atti di riscossione successivi notificati.
Concludeva per il rigetto della domanda.
2 – In rito l'azione proposta dall'attore deve essere qualificata come ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. come tale devoluta alla giurisdizione ordinaria, indipendentemente dalla natura della pretesa (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 18120/2005; Sez. Un. 18 novembre
2010, n. 23284).
I presupposti per la ripetizione dell'indebito vengono individuati nella prestazione, nel suo carattere non dovuto, e nell'errore del solvens. Un pagamento, per poter dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi asserisce di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto, ovvero il solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l'accipiens. Solo in tal modo può configurarsi un indebito e il conseguente diritto di ripetizione (Cfr. Cass. n. 798/2013).
La mancanza di causa debendi può essere sia coeva al pagamento, sia successiva ad esso (Cfr.
Cass. n. 14585/2007; n. 3994/2006). Il solvens ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cfr. Cass. nn. 5896/2006; 4612/2006; 3468/1997).
Allo stesso modo, chi allega di avere effettuato un pagamento e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cfr. Cass. n. 11294/2020; 7501/2012).
E, poiché l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa.
Ciò posto la domanda di indebito oggettivo si fonda sull'adesione da parte della società alla definizione agevolata del 20.04.2017 per l'importo totale di euro 17.737,74 ( doc. a) corrisposto in n. 5 rate ( doc. c ricevute pagamento) con ultimo pagamento del 25.09.2018 rispetto alla scadenza indicata il 30.09.2018, nonché dal pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 n.
09720189027060286 del 10.07.2018 per l'importo di euro 48.578,30 con prelievo della somma in data 10.09.2018 sul conto corrente intestato alla società presso la di Controparte_2
( doc f) CP_2 Con riguardo all' assegnazione dei crediti pignorati, va evidenziato che nell'ipotesi del pignoramento presso terzi regolato negli artt. 72-bis e seguenti, D.P.R. n. 602/1973, una volta che il terzo pignorato ha reso la dichiarazione di essere debitore del soggetto iscritto a ruolo si assiste all'assegnazione ope legis del credito e dunque si determina quello stadio avanzato della procedura che non ne consente l'interruzione, neppure con la trasmissione dell'istanza di definizione.
Il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute. Qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria - dall'art. 553 cod. proc. civ. ( Cass n. 2857/2015).
In ogni caso, l'art. 3 D.L. n. 119/2018 con riferimento alle azioni esecutive in corso, prevede il blocco proprio con l'istanza di rottamazione blocca delle operazioni da parte dell'agente della riscossione, salvo che queste non siano giunte ad una fase terminale.
Nel caso in esame, la definizione agevolata era stata presentata dalla società per l'importo di euro 17.737,74 in data 20.04.2017 ( doc. a) con il pagamento di 5 rate di euro 4.316,35 ( doc.
c) tutte corrisposte, come da ricevute bancarie, nelle date del 31.07.2017, 19.09.2017,
16.11.2017, 13.04.2018 e 25.07.2018 per un importo complessivo di euro 17.984,54, entro i cinque termini di scadenza, con ultima rata con scadenza il 30.09.2018. L'importo di euro
48.578,30 è stato prelevato, a seguito del pignoramento, in data 10.09.2018 presso la CP_2
di in scadenza il 10.09.2018, come documentato dalla società con copia liste
[...] CP_2
movimenti.
La documentazione prodotta dall' (estratto di ruolo del Controparte_1
8.07.2021) dal quale emerge il solo sgravio parziale di alcune cartelle non appare idoneo a collegare le cartelle oggetto di rottamazione ed inserite nell'atto di pignoramento, ma soprattutto le somme pignorate, indebito di cui né da contezza negli scritti difensivi, né appare documentata l'ipotesi di compensazione operata dall' o la Controparte_1
revoca dal beneficio della definizione agevolata del 30.03.2018.
Tanto esposto, le somme sono state pignorate direttamente dall' Controparte_1
sul conto corrente della società a mezzo Pignoramento diretto ex art. 72 bis dpr
[...]
602/72, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito, tenuto alla restituzione per un importo di euro 17.984,54, pari alla somma delle cinque rate corrisposte con la definizione agevolata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l a Controparte_1
corrispondere alla l'importo di euro 17.984,54 oltre interessi legali a Parte_1
decorrere dalla domanda;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi in favore Parte_3
dei procuratori antistatari, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Eleonora Montesano