CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1022/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1022 dell'anno 2025
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
assistiti e difesi dagli avv. Pier Luigi Panici e Chiara Panici
- appellanti -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Claudio Scognamiglio
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 28 marzo 2023 , Parte_1 Pt_2
e esponevano:
[...] Parte_3
che avevano lavorato ( al 5.5.2011; dal 30.1.2012; dall'11.1.2016) senza soluzione Parte_1 Pt_2 Pt_3
di continuità e alle formali dipendenze di varie società intermediarie, presso la sede della
[...]
(d'ora in avanti, NL) sita in Via degli Aldobrandeschi n. 300, dove lavoravano migliaia Controparte_1
dipendenti NL;
che il loro formale datore di lavoro (ICTS) si era occupato esclusivamente della c.d. gestione amministrativa del rapporto di lavoro (ossia turni, malattie, ferie e assenze);
che, in qualità di addetti alla videosorveglianza, avevano svolto in favore di NL le seguenti mansioni:
A. Supervisione delle immagini degli interni e degli esterni delle agenzie NL tramite monitor;
B. Assistenza alle richieste pervenute dalle singole agenzie NL per l'apertura dei c.d. mezzi forti (casseforti e bancomat);
C. Assistenza alle segnalazioni di anomalie degli allarmi NL pervenute dalle singole agenzie (apertura porte di emergenza, sblocco metal detector);
che essi avevano integrato l'organico NL svolgendo mansioni fungibili con quelle svolte dai dipendenti della
Banca;
che l'intera prestazione lavorativa era stata, nei decenni, organizzata unicamente dai dipendenti NL i quali impartivano anche le istruzioni conformative della prestazione lavorativa, a voce, telefonicamente (sul cellulare NL fornito ai ricorrenti che sul fisso del reparto NL ai nn. 06.66479970) e tramite email.
2. Tanto esposto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
<<
1. accertare e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra i ricorrenti e la Controparte_2
sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza
[...]
di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) per sin dal 05.05.2011; per il sig. Parte_1 Parte_2 dal 30.01.2012; per il sig. sin dal 11.01.2016 (o dalla diversa data che dovesse risultare di Parte_3
giustizia) con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare l'obbligo e condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso) le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di €.2.171,31 lordi mensili per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni>>.
Resisteva la NL.
2. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 934/2025 del 27.1.2025, rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
che era fondata l'eccezione di decadenza avanzata dalla resistente, ai sensi dell'art. 32, co. 4°, lett. d), L.
183/2010;
che, come chiarito da Cass. 11901/2024, <
datoriale da impugnare. Vi è evidentemente "un'imprecisione normativa", che è stata risolta solo per la somministrazione con l'intervento correttivo operato dall'art. 39, secondo cui il termine decadenziale decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore, in coerenza con la previsione normativa>>;
che <
sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa - alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere - e il formale datore di lavoro>>;
che <
della narrativa del ricorso, hanno cessato di essere utilizzati presso la NL: il 16 ottobre 2015 (Lorenzini), il 17 novembre 2018 ( ) e il 1° novembre 2017 ( ), pertanto deve ritenersi maturato il termine Pt_2 Pt_3
di decadenza di cui all'art. 6 della 1. 604 del 1966>>;
che <
dipendenti sono stati estromessi dall'appalto da NL, dunque, stando al dato riferito ed ammesso, vi sarebbe stata da quel momento la cessazione certa della lamentata situazione di dissociazione datoriale>>;
che <
dipendente circa la cessazione della dissociazione, atteso che lui stesso riconosce di essere stato da tale data estromesso dall'appalto da parte di NL, pertanto è del tutto ragionevole concludere che, da tale acquisita coscienza, iniziava a decorrere il termine decadenziale, volto ad assicurare rapida certezza e sicurezza giuridica nei rapporti giuridici>>;
che <
senza metus>>;
che <
indicata, lo stesso risulta decorso senza il compimento degli atti impeditivi da parte dell'interessato>>.
4. Con ricorso del 24 aprile 2025 , e interponevano appello. Parte_1 Parte_2 Parte_3
La NL resisteva.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata accolta l'eccezione di decadenza sollevata dalla NL, richiamando le argomentazioni addotte dalla S.C e da numerose pronunce di questa Corte in analoghe vicende.
5. Il motivo è fondato.
In fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (eccezione di decadenza per omessa impugnazione dei contratti di appalto dalla cessazione di ciascuno di essi), ancora di recente la S.C. (con sentenza n. 3280/2025) ha ribadito il principio secondo cui l'azione volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, è assoggettata alla predetta decadenza di cui all'art. 32, commi 1 e 4, lett. d), legge n. 183/2010, solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (Cass. n. 6266/2024, 13812/2024, 34181/2022;
40652/2021).
Non ignora il Collegio che Cass. 11901/2024, citata dalla NL (peraltro, specificamente riferita alla fattispecie del distacco) pare non essere perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della S.C., laddove sembra ritenere che il dies a quo della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) L. 183/2010 coincida con qualunque atto gestionale o provvedimento di uno dei due datori di lavoro, ancorché non qualificabile come recesso in forma scritta.
Va, tuttavia, rilevato innanzitutto che trattasi di pronuncia, allo stato, isolata (già superata dalla successiva
Cass. 13812/2024, oltre che dalla citata Cass. 3280/2025) e che non sembra considerare, da un lato, che per l'operatività della decadenza la predetta norma richiede espressamente una comunicazione scritta di recesso e, dall'altro lato, che le norme decadenziali sono di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica (Cass. 34181/2022; 30624/2023).
Peraltro, nella specie non risulta adottato un vero e proprio atto di estromissione.
Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla NL (sentenza Tribunale Roma) dà atto che il ricorrente aveva espressamente allegato di essere stato estromesso dall'appalto dalla NL, mentre nel caso in esame un simile affermazione non è stata resa [così si legge al punto 40 del ricorso, richiamato dal Tribunale: “I
ricorrenti hanno cessato di rendere la prestazione in favore di NL (Lorenzini il 16.10.2015, Pt_2
17.11.2018 e in data 01.11.2017)”] e la NL pretende, infondatamente, di qualificare come Pt_3
comunicazione di recesso dal rapporto instauratosi con gli attuali appellati il semplice fatto che costoro non sono stati più utilizzati presso gli uffici della banca.
In realtà, un effettivo atto gestionale o provvedimento di conclusione del rapporto proveniente dalla NL e rivolto ai ricorrenti non (consta che) è mai stato posto in essere.
6. Con i restanti motivi, gli appellanti chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso. Questa Corte con sentenza n. 1213/2025 ha già esaminato la documentazione prodotta dalla NL e riguardante i contratti di appalto intercorsi con la ICTS e ha accertato quanto segue:
“Il contratto stipulato con ICTS il 12.6.2012 prevedeva un appalto da espletarsi dal 29.2.2012 al 28.2.2013;
con comunicazione del 17.12.2012 il contratto veniva prorogato sino al 28.2.2014;
il 22.1.2014 veniva disposta ulteriore proroga dall'1.3.2014 al 31.12.2016;
il 26.1.2017 interveniva altra proroga dall'1.1.2017 al 31.12.2019, ma con la seguente precisazione: “il nuovo contratto dovrà essere formalizzato entro l'1.4.2017 nel rispetto delle condizioni concordate nella presente ed avrà efficacia retroattiva dal 01/01/2017 fino al 31/12/2019”.
In realtà, il nuovo contratto veniva stipulato soltanto il 29.1.2018.
Dunque, la proroga programmata con la comunicazione del 26.1.2017 non v'è mai stata e il 29.1.2018 è stato stipulato un nuovo contratto, con la seguente durata: 1/1/2017 - 31/12/2019.
Tale contratto, da un lato, conferma, in modo inequivoco, che nel 2017 non v'era stata alcuna proroga
(altrimenti il nuovo contratto sarebbe stato stipulato con decorrenza 2018) e, dall'altro lato, ha a oggetto un appalto con efficacia retroattiva”.
Dunque, nel 2017 non era in vigore alcun atto di appalto tra NL e ICTS s.r.l.
Il contratto stipulato il 29.1.2018 è stato invalidamente sottoscritto con efficacia retroattiva (e a rapporto lavorativo già in atto).
Difettando un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, il rapporto lavorativo va imputato, per ciò solo, all'effettivo utilizzatore - e quindi alla NL - e, in assenza di qualsivoglia valido ed efficace atto risolutivo, va ritenuto ancora in essere.
Ciò esime la Corte da valutare gli esiti della prova per testi.
7. Le mansioni dei ricorrenti ricorrente sono riconducibili alla 2° area – 1° livello retributivo del CCNL 2015
Credito applicato da NL (art. 92): “Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”.
Tra i profili esemplificativi v'è quello di “addetti a custodia e vigilanza”, che appare il più corrispondente alle mansioni di videosorveglianza espletate, pacificamente, dai ricorrenti.
8. In conclusione, assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'esistenza un rapporto di lavoro subordinato in atto tra i ricorrenti e la , con condanna della NL - a corrispondere ai Controparte_3
ricorrenti a partire dalla data di deposito del ricorso le ordinarie retribuzioni previste per i lavoratori della 2°
area – 1° livello retributivo CCNL Credito 2015 e successive modifiche.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 24 aprile 2025, da Parte_1
, e nei confronti della avverso la
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 27 gennaio 2025 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, così provvede:
dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in atto tra , e Parte_1 Parte_2
e la;
Parte_3 Controparte_1
condanna la a corrispondere ai ricorrenti, a partire dalla data di deposito del Controparte_1
ricorso di primo grado, le ordinarie retribuzioni previste per i lavoratori della 2° area – 1° livello retributivo
CCNL Credito 2015 e successive modifiche. Condanna la appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado del CP_1
giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.7.500,00 e, quelle del presente grado, in complessivi €.6.000,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, in data 9 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1022 dell'anno 2025
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
assistiti e difesi dagli avv. Pier Luigi Panici e Chiara Panici
- appellanti -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Claudio Scognamiglio
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 28 marzo 2023 , Parte_1 Pt_2
e esponevano:
[...] Parte_3
che avevano lavorato ( al 5.5.2011; dal 30.1.2012; dall'11.1.2016) senza soluzione Parte_1 Pt_2 Pt_3
di continuità e alle formali dipendenze di varie società intermediarie, presso la sede della
[...]
(d'ora in avanti, NL) sita in Via degli Aldobrandeschi n. 300, dove lavoravano migliaia Controparte_1
dipendenti NL;
che il loro formale datore di lavoro (ICTS) si era occupato esclusivamente della c.d. gestione amministrativa del rapporto di lavoro (ossia turni, malattie, ferie e assenze);
che, in qualità di addetti alla videosorveglianza, avevano svolto in favore di NL le seguenti mansioni:
A. Supervisione delle immagini degli interni e degli esterni delle agenzie NL tramite monitor;
B. Assistenza alle richieste pervenute dalle singole agenzie NL per l'apertura dei c.d. mezzi forti (casseforti e bancomat);
C. Assistenza alle segnalazioni di anomalie degli allarmi NL pervenute dalle singole agenzie (apertura porte di emergenza, sblocco metal detector);
che essi avevano integrato l'organico NL svolgendo mansioni fungibili con quelle svolte dai dipendenti della
Banca;
che l'intera prestazione lavorativa era stata, nei decenni, organizzata unicamente dai dipendenti NL i quali impartivano anche le istruzioni conformative della prestazione lavorativa, a voce, telefonicamente (sul cellulare NL fornito ai ricorrenti che sul fisso del reparto NL ai nn. 06.66479970) e tramite email.
2. Tanto esposto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
<<
1. accertare e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra i ricorrenti e la Controparte_2
sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza
[...]
di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) per sin dal 05.05.2011; per il sig. Parte_1 Parte_2 dal 30.01.2012; per il sig. sin dal 11.01.2016 (o dalla diversa data che dovesse risultare di Parte_3
giustizia) con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare l'obbligo e condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso) le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di €.2.171,31 lordi mensili per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni>>.
Resisteva la NL.
2. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 934/2025 del 27.1.2025, rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
che era fondata l'eccezione di decadenza avanzata dalla resistente, ai sensi dell'art. 32, co. 4°, lett. d), L.
183/2010;
che, come chiarito da Cass. 11901/2024, <
datoriale da impugnare. Vi è evidentemente "un'imprecisione normativa", che è stata risolta solo per la somministrazione con l'intervento correttivo operato dall'art. 39, secondo cui il termine decadenziale decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore, in coerenza con la previsione normativa>>;
che <
sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa - alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere - e il formale datore di lavoro>>;
che <
della narrativa del ricorso, hanno cessato di essere utilizzati presso la NL: il 16 ottobre 2015 (Lorenzini), il 17 novembre 2018 ( ) e il 1° novembre 2017 ( ), pertanto deve ritenersi maturato il termine Pt_2 Pt_3
di decadenza di cui all'art. 6 della 1. 604 del 1966>>;
che <
dipendenti sono stati estromessi dall'appalto da NL, dunque, stando al dato riferito ed ammesso, vi sarebbe stata da quel momento la cessazione certa della lamentata situazione di dissociazione datoriale>>;
che <
dipendente circa la cessazione della dissociazione, atteso che lui stesso riconosce di essere stato da tale data estromesso dall'appalto da parte di NL, pertanto è del tutto ragionevole concludere che, da tale acquisita coscienza, iniziava a decorrere il termine decadenziale, volto ad assicurare rapida certezza e sicurezza giuridica nei rapporti giuridici>>;
che <
senza metus>>;
che <
indicata, lo stesso risulta decorso senza il compimento degli atti impeditivi da parte dell'interessato>>.
4. Con ricorso del 24 aprile 2025 , e interponevano appello. Parte_1 Parte_2 Parte_3
La NL resisteva.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata accolta l'eccezione di decadenza sollevata dalla NL, richiamando le argomentazioni addotte dalla S.C e da numerose pronunce di questa Corte in analoghe vicende.
5. Il motivo è fondato.
In fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (eccezione di decadenza per omessa impugnazione dei contratti di appalto dalla cessazione di ciascuno di essi), ancora di recente la S.C. (con sentenza n. 3280/2025) ha ribadito il principio secondo cui l'azione volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, è assoggettata alla predetta decadenza di cui all'art. 32, commi 1 e 4, lett. d), legge n. 183/2010, solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (Cass. n. 6266/2024, 13812/2024, 34181/2022;
40652/2021).
Non ignora il Collegio che Cass. 11901/2024, citata dalla NL (peraltro, specificamente riferita alla fattispecie del distacco) pare non essere perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della S.C., laddove sembra ritenere che il dies a quo della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) L. 183/2010 coincida con qualunque atto gestionale o provvedimento di uno dei due datori di lavoro, ancorché non qualificabile come recesso in forma scritta.
Va, tuttavia, rilevato innanzitutto che trattasi di pronuncia, allo stato, isolata (già superata dalla successiva
Cass. 13812/2024, oltre che dalla citata Cass. 3280/2025) e che non sembra considerare, da un lato, che per l'operatività della decadenza la predetta norma richiede espressamente una comunicazione scritta di recesso e, dall'altro lato, che le norme decadenziali sono di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica (Cass. 34181/2022; 30624/2023).
Peraltro, nella specie non risulta adottato un vero e proprio atto di estromissione.
Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla NL (sentenza Tribunale Roma) dà atto che il ricorrente aveva espressamente allegato di essere stato estromesso dall'appalto dalla NL, mentre nel caso in esame un simile affermazione non è stata resa [così si legge al punto 40 del ricorso, richiamato dal Tribunale: “I
ricorrenti hanno cessato di rendere la prestazione in favore di NL (Lorenzini il 16.10.2015, Pt_2
17.11.2018 e in data 01.11.2017)”] e la NL pretende, infondatamente, di qualificare come Pt_3
comunicazione di recesso dal rapporto instauratosi con gli attuali appellati il semplice fatto che costoro non sono stati più utilizzati presso gli uffici della banca.
In realtà, un effettivo atto gestionale o provvedimento di conclusione del rapporto proveniente dalla NL e rivolto ai ricorrenti non (consta che) è mai stato posto in essere.
6. Con i restanti motivi, gli appellanti chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso. Questa Corte con sentenza n. 1213/2025 ha già esaminato la documentazione prodotta dalla NL e riguardante i contratti di appalto intercorsi con la ICTS e ha accertato quanto segue:
“Il contratto stipulato con ICTS il 12.6.2012 prevedeva un appalto da espletarsi dal 29.2.2012 al 28.2.2013;
con comunicazione del 17.12.2012 il contratto veniva prorogato sino al 28.2.2014;
il 22.1.2014 veniva disposta ulteriore proroga dall'1.3.2014 al 31.12.2016;
il 26.1.2017 interveniva altra proroga dall'1.1.2017 al 31.12.2019, ma con la seguente precisazione: “il nuovo contratto dovrà essere formalizzato entro l'1.4.2017 nel rispetto delle condizioni concordate nella presente ed avrà efficacia retroattiva dal 01/01/2017 fino al 31/12/2019”.
In realtà, il nuovo contratto veniva stipulato soltanto il 29.1.2018.
Dunque, la proroga programmata con la comunicazione del 26.1.2017 non v'è mai stata e il 29.1.2018 è stato stipulato un nuovo contratto, con la seguente durata: 1/1/2017 - 31/12/2019.
Tale contratto, da un lato, conferma, in modo inequivoco, che nel 2017 non v'era stata alcuna proroga
(altrimenti il nuovo contratto sarebbe stato stipulato con decorrenza 2018) e, dall'altro lato, ha a oggetto un appalto con efficacia retroattiva”.
Dunque, nel 2017 non era in vigore alcun atto di appalto tra NL e ICTS s.r.l.
Il contratto stipulato il 29.1.2018 è stato invalidamente sottoscritto con efficacia retroattiva (e a rapporto lavorativo già in atto).
Difettando un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, il rapporto lavorativo va imputato, per ciò solo, all'effettivo utilizzatore - e quindi alla NL - e, in assenza di qualsivoglia valido ed efficace atto risolutivo, va ritenuto ancora in essere.
Ciò esime la Corte da valutare gli esiti della prova per testi.
7. Le mansioni dei ricorrenti ricorrente sono riconducibili alla 2° area – 1° livello retributivo del CCNL 2015
Credito applicato da NL (art. 92): “Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”.
Tra i profili esemplificativi v'è quello di “addetti a custodia e vigilanza”, che appare il più corrispondente alle mansioni di videosorveglianza espletate, pacificamente, dai ricorrenti.
8. In conclusione, assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'esistenza un rapporto di lavoro subordinato in atto tra i ricorrenti e la , con condanna della NL - a corrispondere ai Controparte_3
ricorrenti a partire dalla data di deposito del ricorso le ordinarie retribuzioni previste per i lavoratori della 2°
area – 1° livello retributivo CCNL Credito 2015 e successive modifiche.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 24 aprile 2025, da Parte_1
, e nei confronti della avverso la
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 27 gennaio 2025 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, così provvede:
dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in atto tra , e Parte_1 Parte_2
e la;
Parte_3 Controparte_1
condanna la a corrispondere ai ricorrenti, a partire dalla data di deposito del Controparte_1
ricorso di primo grado, le ordinarie retribuzioni previste per i lavoratori della 2° area – 1° livello retributivo
CCNL Credito 2015 e successive modifiche. Condanna la appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado del CP_1
giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.7.500,00 e, quelle del presente grado, in complessivi €.6.000,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, in data 9 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis