Sentenza 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/06/2021, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00778/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin, Valentino Menon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e il -OMISSIS- presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
per l'annullamento
- del Decreto n. -OMISSIS-con il quale è stato negato il riconoscimento della -OMISSIS-"-OMISSIS-, "ipoacusia percettiva dx con VOC a mt. 6 ", "pregresso stato ansioso reattivo", nonché di tutti gli ulteriori atti o provvedimenti al precedente connessi per ragioni di pregiudizialità e/o presupposizione e, significativamente, quantomeno in parte qua il parere reso dal -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il Decreto n. -OMISSIS-con il quale è stato negato il riconoscimento della -OMISSIS-"-OMISSIS-, "ipoacusia percettiva dx con VOC a mt. 6 ", "pregresso stato ansioso reattivo", unitamente agli atti connessi, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili e concludendo per l’annullamento.
2. Il Ministero dell’Interno e il -OMISSIS- presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio, hanno depositato la documentazione relativa ai provvedimenti gravati e hanno concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. All’udienza dell’8 giugno 2021, preso atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente in data -OMISSIS-, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza interesse.
4.1. Con la memoria depositata il -OMISSIS- il ricorrente ha dichiarato che l’infermità “artrosi cervicale” sarebbe stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio nell’ambito di altro procedimento e che non ha più interesse in relazione alle ulteriori patologie oggetto del presente giudizio.
Ne discende che il Collegio deve prendere atto dell’assenza di un interesse concreto e attualein capo al ricorrente alla decisione con conseguente improcedibilità del ricorso.
5. Sussistono giusti motivi, in considerazione della definizione in rito del presente giudizio, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi in videocollegamento, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021, con l'intervento dei magistrati:
Marina Perrelli, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.