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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Proc. N.906 /2023 R.G. al quale è stato riunito il proc. n. 1435/2024 r.g.
***
All'udienza del 06/02/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per l'Avv. Garascia, che si riporta agli atti;
per i conventi l'Avv. Parte_1
Sallustro
Il giudice preliminarmente respinge l'istanza di nomina di CTU avanzata da parte attrice in riferimento alla questione controversa del giudizio riunito.
Invita dunque le Parti alla discussione: l'Avv. Garascia discute la causa riportandosi al contenuto della nota conclusionale. L'Avv. Sallustro discute riportandosi al contenuto delle note: ribadisce che manca la prova del danno subito per la perdita della disponibilità dell'immobile; che la documentazione prodotta non consente di censire la proprietà affermata dall'attrice per l'immobile di via Favara n. 4.
Il Giudice, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice, alle ore 19,00, all'esito della camera di consiglio del 06/02/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 906 del RG dell'anno 2023, pronuncia la sentenza -
dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 906 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 al quale è riunito il procedimento n. 1435/2024 r.g., pendenti
TRA
1 , con sede legale in Agrigento Parte_2
(AG) in Viale della Vittoria n. 321 (p.iva c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Garascia, del Foro di , presso il cui studio Parte_1
in ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti con la Parte_1
comparsa di nuovo difensore del 17 aprile 2024
CONTRO
(c.f. ) in proprio e n.q. di i Controparte_1 C.F._1 CP_2 CP_3
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Sallustro, del Foro di C.F._3
Palermo, nel cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti con la comparsa di costituzione e risposta in ciascuno dei due procedimenti riuniti.
Oggetto: azione di rivendica;
azione di risarcimento del danno
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione e difesa:
A) nel giudizio n. 906/2023 RG., accoglie la domanda e condanna i convenuti a rilasciare, libero da cose e sgombero da persone, l'immobile sito in Palermo Via C. A. Favara, 4, P.II, indicato in Catasto alla Partita 17651 Foglio 127 part. 212 sub. 9 in favore dell'
[...]
. Parte_2
Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite di euro 4.000,00 in favore dell'attrice, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
B) nel giudizio n.1435/2024 RG., respinge la domanda risarcitoria e condanna l'
[...]
al pagamento delle spese di lite di euro 2.500,00 oltre IVA, Parte_2
CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge in favore dell'Erario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_2
Part (in avanti per brevità: ha convenuto in giudizio , e Controparte_3 Parte_3
per rivendicare la proprietà dell'immobile sito in Palermo Via C. A. Favara, Controparte_1
4, P.II, indicato in Catasto alla Partita 17651 Foglio 127 part. 212 sub. 9, occupato dai convenuti senza alcun titolo.
A sostegno della domanda, l'Asp ha riferito che: l'immobile in questione era pervenuto iure successionis, insieme a tanti altri, all' di Menfi per atto di ultima volontà di Pt_4 Per_1
, la cui successione testamentaria si era aperta a Palermo il 20 maggio 1965; in
[...]
2 base alla L. n. 833 del 1978, l'immobile era transitato nella proprietà del Comune di Palermo, con vincolo di destinazione in favore della Aziende UU.SS.LL.; con L. n. 502 del 1992 gli immobili “transitati” in capo ai Comuni erano stati poi trasferiti alla Aziende Asl, sostitutive Part delle soppresse UU.SS.LL. e dunque alle
A tal fine l'attrice ha allegato, tra gli altri documenti: 1) il testamento olografo e la dichiarazione di successione di;
2) il Decreto del Presidente della Persona_1
Regione Sicilia 84/GR.VIII/S.G. del 25 febbraio 1999, reso in attuazione del d.lgs. n. 502 del
1992 e secondo la L.R. Sicilia n. 30 del 1993 che, in base a decreto dell'Assessorato Regionale Parte per la Sanità, aveva individuato i beni delle ex 3) il successivo Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 28/Serv. el 7 febbraio 2011, reso in attuazione della successiva CP_4
L.R. 5 del 2009, art. 8; 4) l'elenco dei beni patrimoniali inventariati dall'Assessorato regionale della Salute;
5) la visura catastale storica dell'immobile rivendicato;
6) le precedenti decisioni Part giurisdizionali che hanno riconosciuto la proprietà dell' con riguardo ad altre e diverse unità immobiliari all'interno dello stesso edificio che ospita l'appartamento qui contesto (cfr. documentazione allegata con l'atto di citazione e nota di deposito integrativa;
allegati della memoria di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., n. 2).
A margine di ciò, l'attrice ha allegato che nei confronti di si è definitivo Controparte_3 un precedente procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l'immobile conteso: il
, infatti, aveva infondatamente promosso nei suoi confronti azione giudiziaria per CP_3 ottenere la declaratoria di usucapione dell'immobile ma la domanda era stata rigettata con sentenza n. 3873/2005 del Tribunale di Palermo, confermata dalla sentenza n. 356/2011 della
Corte di Appello di Palermo e infine divenuta irrevocabile in seguito al rigetto del ricordo proposto innanzi alla Corte di legittimità (sentenza n. 5333/2016). Tali decisioni, ha concluso l'attrice, acclarano definitivamente l'assenza di titolo giustificativo del possesso in capo a
; situazione cha accumuna anche gli altri convenuti. Controparte_3
Parte
In base a tali argomenti, l' ha chiesto la condanna dei convenuti al rilascio del bene.
Si sono costituti , e per chiedere il Controparte_3 Parte_3 Controparte_1
rigetto della domanda.
Secondo i convenuti l'immobile di Via Carlo Alberto Favara n. 4, Piano 2, sito in Palermo non figura nel Decreto presidenziale n. 84/Gr. VIII/S.G. del 25 febbraio 1999, ove vi sono invece gli immobili di Via Favara n. 2, 6 e 8 (ma nel diverso Comune di Menfi); neppure nel successivo decr. Pres. dell'anno 2011 risulta indicato l'immobile conteso mentre non sono rilevanti gli inventari predisposti dalla medesima . Hanno aggiunto i Parte_2
convenuti che alla data di pubblicazione del testamento del dr. -31 Persona_1
3 maggio 1965- l'Ospedale di Menfi era ancora un'Opera Pia e che nell'atto di ultima volontà i cespiti non sono indicati in modo dettagliato;
conseguentemente, risulta incerta persino la sorte del trasferimento mortis causa allegato dall'attrice per radicare la genesi del diritto di proprietà.
In base a ciò, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.
Nel corso della prima udienza del 7 giugno 2023 veniva rilevato il difetto della condizione di procedibilità di cui al D.lgs. n. 28/2010, art.
5. Assegnati i termini ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23 novembre 2023 veniva assegnati i termini per il deposito delle memorie assertive e istruttorie.
L'istruttoria documentale si è arricchita del contributo del CTU nominato su istanza dell'attrice allo scopo di fare chiarezza sull'effettiva consistenza dell'immobile conteso.
*** Parte
Con successivo atto di citazione -introduttivo del procedimento riunito- l' ha chiamato in causa i medesimi convenuti per chiedere il risarcimento del danno ingiusto prodotto dall'indebita occupazione dell'immobile di via Favara n. 4 a far data dall'11 luglio 1995 -data di Sua costituzione. L'attrice premetteva (richiamando il precedente giudizio di usucapione già sopra menzionato) che il convenuto aveva proposto azione di Controparte_3 accertamento dell'usucapione dell'immobile in questione, assumendo l'interversione della detenzione conseguita in virtù di un risalente contratto di locazione. La domanda era stata rigettata e la sentenza è divenuta irrevocabile nell'anno 2016.
Affermandosi proprietaria dell'immobile in base alle disposizioni normative e ai decreti del presidente della Regione Sicilia del 25 febbraio 1999 e del 7 febbraio 2011, l'attrice ha lamentato che anche in seguito al rigetto dell'azione di usucapione il convenuto e i suoi conviventi non avevano rilasciato l'appartamento, continuando ad abitarlo sine titulo. Ha allegato dunque il danno determinato dall'illecita interferenza dei convenuti nelle sue facoltà dominicali, chiedendo la loro condanna al risarcimento dalla data dell'11 luglio 1995 sino a quella dell'effettivo rilascio. Per dimostrare il quantum del danno l'attrice ha chiesto la nomina di CTU, proponendo la stima in relazione alle caratteristiche del bene, alla sua superficie e alla durata dell'occupazione e ai valori del mercato locatizio.
Nel procedimento iscritto al n. 1435/2024 RG. i convenuti si sono costituiti per eccepire:
1) la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con il procedimento n. 906 del 2023 r.g. e l'improcedibilità per difetto del procedimento di mediazione obbligatoria;
4 Part 2) nel merito, l'infondatezza della domanda di “restituzione” proposta dall' per carenza di presupposti, essendo ancora efficace e non risolto il contratto di locazione stipulato dal
. Per_1
3) l'infondatezza della domanda risarcitoria non essendovi prova della titolarità del diritto di proprietà affermato dall'attrice e del danno.
All'esito dell'istruttoria documentale, con ordinanza del 21 ottobre 2024 il procedimento n. 1435/2024 r.g. è stato riunito a quello più antico n. 906/2023 rg. ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Nel corso dell'udienza odierna le Parti hanno discusso oralmente le cause riunite.
***
All'esito della camera di consiglio ritiene questo decidente che la domanda di rivendica svolta nel procedimento portante (n. 906/2023 r.g.) è fondata.
È dimostrato in atti che con testamento olografo del 19 settembre 1964, Persona_1 legò all' di Menfi tutti i suoi beni fatta eccezioni per i cespiti riferibili all'eredità Pt_4
materna, ad alcuni terreni e alle case di via Bixio e Via Tramontana, assegnate, infatti, a
[...]
e a (cfr. testamento in atti, in allegato alla citazione). Controparte_5 Persona_2
Nella dichiarazione di successione del 12 maggio 1966 (prodotta con l'atto di citazione), gli immobili siti in Palermo, via Favara n. 4, particella 212 sub dal 4 al 10 furono tutti annoverati tra quelli oggetto del legato disposto in favore dell' di Menfi. Nello stesso documento Pt_4
si indicò la provenienza dei beni al de cuis riferendola alla successione paterna– e cioè all'eredità di Tale titolarità, non specificamente contestata, è peraltro Persona_3
riscontrata nella mappa di impianto castale del 1939 -acquisita dal CTU- che risulta rilevante ai fini che ci impegnano in quanto atto di accertamento generale della proprietà, secondo il disposto del Regio decreto 13 aprile 1939 n. 652.
Ebbene, il Consulente tecnico d'ufficio, chiamato a verificare la consistenza dell'immobile del sub 9, particella 212, foglio 127 in Palermo ha messo in evidenza che la documentazione Part catastale depositata dall' pur riferita all'immobile di via Carlo Maestro n. 4 in Palermo,
è invero riconducibile proprio all'immobile che si trova in via Favara n. 4 in Palermo, essendo quello il toponimo catastale corretto ma incoerente con quell'altro censito in catasto.
Proprio all'immobile sito in Palermo, via Carlo Maestro n. 4, e cioè all'immobile di via
Favara n. 4, si riferisce l'elenco predisposto dall'Assessorato (nota integrativa del 25 maggio
2023 dell'attore) per individuare i beni dell'Asp di Agrigento (Asp 1) e rilevante ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 5 del 2009. Ai fini della individuazione del titolo di provenienza, quell'elenco a propria volta rinvia, a margine, al precedente Decreto del
Presidente della Reg. Sicilia n. 84/99 reso in data 25 febbraio 1999 e perciò al precedente
5 inventario predisposto a fini ricognitivi e di “individuazione” dei beni dalle Stesse Aziende secondo la L.R. n. 30 del 1993.
È vero, come osservato dai convenuti, che la copia dell'inventario -allegato al Decreto del
Pres. Reg. n. 84/99- prodotto dall'attrice non include gli immobili dell'ex Asl 1; ma si tratta di un difetto di allegazione non decisivo e soprattutto superabile. Part Seppure l'elenco in questione non sia completo, annoverando soltanto le da 7 a 10 e perciò non anche l' (ex Ausl 1), vi sono altri elementi da cui ricavare con Parte_1
sufficiente certezza la congruità del rinvio fatto dall'Assessorato regionale al primigenio decreto (e perciò al primigenio elenco) del 1999:
1) la voltura catastale in base alla quale l'immobile di via Favara n. 4 (alias Via Carlo Maestro
Part n. 4) risulta in testa all' è stata effettuata proprio in virtù del Decr. Pres. n. Parte_2
84/99 del 25 febbraio 1999 (cfr. visura storica in atti), e ciò vuol dire che la copia del decr.
Pres. del 1999 prodotto agli uffici del catasto includeva, nell'elenco allegato, proprio l'immobile in questione;
Part 2) la proprietà dell' è stata ripetutamente acclarata da questo Tribunale in precedenti procedimenti riferiti a tutti gli altri sub della particella n. 212 elencati nella dichiarazione di successione di (cfr. sentenze e verbali di rilascio degli immobili occupati Persona_1
-memoria n. 2 di parte attrice) e, perciò, accomunati a quello qui conteso, dalla medesima vicenda circolatoria.
Del resto, è appena il caso di osservare, nel precedente giudizio avviato dal convenuto per usucapire l'immobile in questione, proprio l' venne Controparte_3 Parte_1
indicata quale legittimata passiva.
In definitiva, secondo questo procedente vi sono sufficienti elementi per ritenere fondata
Part la domanda di rivendica svolta dall' contro tutti i convenuti.
***
Non è fondata la domanda risarcitoria proposta dalla medesima attrice nell'ambito del procedimento riunito.
Riguardo a tale domanda possono essere agevolmente superate le eccezioni di litispendenza e di inammissibilità sollevate dai convenuti. Premesso che la litispendenza di cui all'art. 39 c.p.c. non sussiste tra procedimenti pendenti innanzi allo stesso Ufficio giudiziario, va a monte rilevato che la domanda proposta nel procedimento n. 1435/2024 r.g. non è identica a quella proposta nel procedimento n. 906 del 2023: mentre nel giudizio Part portante l' ha azionato la tutela reale rivendicatoria, nel successivo giudizio poi riunito, Part l' ha attivato la tutela risarcitoria a causa della ingiustificata, e soprattutto illecita,
6 intromissione dei convenuti nel suo diritto di proprietà. Tale diversa domanda, peraltro, non era preclusa dal fatto che nel precedente giudizio n. 906/2023 rg. fossero già maturati i termini di preclusione. E infatti: “Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale
- solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente”
(Cass. sez. 3 civile, Sentenza n. 18808 del 02/07/2021).
Sgombrato il campo dalle eccezioni di rito, è tuttavia fondata la difesa di merito articolata dai convenuti.
È stato chiarito (Sez. U-, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022) che nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile non è risarcibile il mero diritto di non fare uso del bene, mentre il risarcimento del danno per mancato godimento diretto e/ o indiretto presuppone da parte dell'attore, quantomeno, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto. Part Nel caso di specie l' facendo affidamento sulla mera considerazione per cui in base all'id quod plerumque accidit, è normale l'uso del bene da parte del proprietario, non ha offerto alcuna allegazione circa le concreta modalità di utilizzo del bene andata persa in suo danno.
Allegazione che, invece, era ancor più necessaria se solo si consideri che la destinazione naturale dell'immobile -abitativa (come riscontrato nel corso della CTU)- non si attaglia Part all'attività istituzionale propria dell' che, perciò, avrebbe dovuto senz'altro allegare, in modo specifico e non vago e generico, quali forme di concreto godimento del bene sono andate perdute in suo danno. Del resto, gli atti dimostrano che, sino alla data di avvio del presente giudizio, nonostante la precedente soccombenza del convenuto nella domanda di Part usucapione, la scelta dell' è stata quella di ignorare del tutto il bene immobile oggetto del giudizio.
La domanda di risarcimento va perciò respinta.
***
Le spese di lite seguono per entrambi i giudizi la regola della soccombenza e si liquidano in euro 4.000,00, con riguardo alla controversia n. 906/2023 r.g. e in euro 2.500,00 con riguardo alla domanda risarcitoria azionata nel procedimento riunito n. 1435/2024,
7 nell'ambito del quale i convenuti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che, con riguardo a tale controversia, l'attrice va condannata a pagare le spese di lite in favore dell'Erario.
Le spese di CTU relative al procedimento portante e liquidate con separato decreto vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente nei rapporti interni, fermo restando la solidarietà nei rapporti esterni.
Così deciso a Palermo il 06/02/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
8
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Proc. N.906 /2023 R.G. al quale è stato riunito il proc. n. 1435/2024 r.g.
***
All'udienza del 06/02/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per l'Avv. Garascia, che si riporta agli atti;
per i conventi l'Avv. Parte_1
Sallustro
Il giudice preliminarmente respinge l'istanza di nomina di CTU avanzata da parte attrice in riferimento alla questione controversa del giudizio riunito.
Invita dunque le Parti alla discussione: l'Avv. Garascia discute la causa riportandosi al contenuto della nota conclusionale. L'Avv. Sallustro discute riportandosi al contenuto delle note: ribadisce che manca la prova del danno subito per la perdita della disponibilità dell'immobile; che la documentazione prodotta non consente di censire la proprietà affermata dall'attrice per l'immobile di via Favara n. 4.
Il Giudice, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice, alle ore 19,00, all'esito della camera di consiglio del 06/02/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 906 del RG dell'anno 2023, pronuncia la sentenza -
dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 906 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 al quale è riunito il procedimento n. 1435/2024 r.g., pendenti
TRA
1 , con sede legale in Agrigento Parte_2
(AG) in Viale della Vittoria n. 321 (p.iva c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Garascia, del Foro di , presso il cui studio Parte_1
in ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti con la Parte_1
comparsa di nuovo difensore del 17 aprile 2024
CONTRO
(c.f. ) in proprio e n.q. di i Controparte_1 C.F._1 CP_2 CP_3
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Sallustro, del Foro di C.F._3
Palermo, nel cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti con la comparsa di costituzione e risposta in ciascuno dei due procedimenti riuniti.
Oggetto: azione di rivendica;
azione di risarcimento del danno
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione e difesa:
A) nel giudizio n. 906/2023 RG., accoglie la domanda e condanna i convenuti a rilasciare, libero da cose e sgombero da persone, l'immobile sito in Palermo Via C. A. Favara, 4, P.II, indicato in Catasto alla Partita 17651 Foglio 127 part. 212 sub. 9 in favore dell'
[...]
. Parte_2
Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite di euro 4.000,00 in favore dell'attrice, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
B) nel giudizio n.1435/2024 RG., respinge la domanda risarcitoria e condanna l'
[...]
al pagamento delle spese di lite di euro 2.500,00 oltre IVA, Parte_2
CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge in favore dell'Erario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_2
Part (in avanti per brevità: ha convenuto in giudizio , e Controparte_3 Parte_3
per rivendicare la proprietà dell'immobile sito in Palermo Via C. A. Favara, Controparte_1
4, P.II, indicato in Catasto alla Partita 17651 Foglio 127 part. 212 sub. 9, occupato dai convenuti senza alcun titolo.
A sostegno della domanda, l'Asp ha riferito che: l'immobile in questione era pervenuto iure successionis, insieme a tanti altri, all' di Menfi per atto di ultima volontà di Pt_4 Per_1
, la cui successione testamentaria si era aperta a Palermo il 20 maggio 1965; in
[...]
2 base alla L. n. 833 del 1978, l'immobile era transitato nella proprietà del Comune di Palermo, con vincolo di destinazione in favore della Aziende UU.SS.LL.; con L. n. 502 del 1992 gli immobili “transitati” in capo ai Comuni erano stati poi trasferiti alla Aziende Asl, sostitutive Part delle soppresse UU.SS.LL. e dunque alle
A tal fine l'attrice ha allegato, tra gli altri documenti: 1) il testamento olografo e la dichiarazione di successione di;
2) il Decreto del Presidente della Persona_1
Regione Sicilia 84/GR.VIII/S.G. del 25 febbraio 1999, reso in attuazione del d.lgs. n. 502 del
1992 e secondo la L.R. Sicilia n. 30 del 1993 che, in base a decreto dell'Assessorato Regionale Parte per la Sanità, aveva individuato i beni delle ex 3) il successivo Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 28/Serv. el 7 febbraio 2011, reso in attuazione della successiva CP_4
L.R. 5 del 2009, art. 8; 4) l'elenco dei beni patrimoniali inventariati dall'Assessorato regionale della Salute;
5) la visura catastale storica dell'immobile rivendicato;
6) le precedenti decisioni Part giurisdizionali che hanno riconosciuto la proprietà dell' con riguardo ad altre e diverse unità immobiliari all'interno dello stesso edificio che ospita l'appartamento qui contesto (cfr. documentazione allegata con l'atto di citazione e nota di deposito integrativa;
allegati della memoria di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., n. 2).
A margine di ciò, l'attrice ha allegato che nei confronti di si è definitivo Controparte_3 un precedente procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l'immobile conteso: il
, infatti, aveva infondatamente promosso nei suoi confronti azione giudiziaria per CP_3 ottenere la declaratoria di usucapione dell'immobile ma la domanda era stata rigettata con sentenza n. 3873/2005 del Tribunale di Palermo, confermata dalla sentenza n. 356/2011 della
Corte di Appello di Palermo e infine divenuta irrevocabile in seguito al rigetto del ricordo proposto innanzi alla Corte di legittimità (sentenza n. 5333/2016). Tali decisioni, ha concluso l'attrice, acclarano definitivamente l'assenza di titolo giustificativo del possesso in capo a
; situazione cha accumuna anche gli altri convenuti. Controparte_3
Parte
In base a tali argomenti, l' ha chiesto la condanna dei convenuti al rilascio del bene.
Si sono costituti , e per chiedere il Controparte_3 Parte_3 Controparte_1
rigetto della domanda.
Secondo i convenuti l'immobile di Via Carlo Alberto Favara n. 4, Piano 2, sito in Palermo non figura nel Decreto presidenziale n. 84/Gr. VIII/S.G. del 25 febbraio 1999, ove vi sono invece gli immobili di Via Favara n. 2, 6 e 8 (ma nel diverso Comune di Menfi); neppure nel successivo decr. Pres. dell'anno 2011 risulta indicato l'immobile conteso mentre non sono rilevanti gli inventari predisposti dalla medesima . Hanno aggiunto i Parte_2
convenuti che alla data di pubblicazione del testamento del dr. -31 Persona_1
3 maggio 1965- l'Ospedale di Menfi era ancora un'Opera Pia e che nell'atto di ultima volontà i cespiti non sono indicati in modo dettagliato;
conseguentemente, risulta incerta persino la sorte del trasferimento mortis causa allegato dall'attrice per radicare la genesi del diritto di proprietà.
In base a ciò, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.
Nel corso della prima udienza del 7 giugno 2023 veniva rilevato il difetto della condizione di procedibilità di cui al D.lgs. n. 28/2010, art.
5. Assegnati i termini ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23 novembre 2023 veniva assegnati i termini per il deposito delle memorie assertive e istruttorie.
L'istruttoria documentale si è arricchita del contributo del CTU nominato su istanza dell'attrice allo scopo di fare chiarezza sull'effettiva consistenza dell'immobile conteso.
*** Parte
Con successivo atto di citazione -introduttivo del procedimento riunito- l' ha chiamato in causa i medesimi convenuti per chiedere il risarcimento del danno ingiusto prodotto dall'indebita occupazione dell'immobile di via Favara n. 4 a far data dall'11 luglio 1995 -data di Sua costituzione. L'attrice premetteva (richiamando il precedente giudizio di usucapione già sopra menzionato) che il convenuto aveva proposto azione di Controparte_3 accertamento dell'usucapione dell'immobile in questione, assumendo l'interversione della detenzione conseguita in virtù di un risalente contratto di locazione. La domanda era stata rigettata e la sentenza è divenuta irrevocabile nell'anno 2016.
Affermandosi proprietaria dell'immobile in base alle disposizioni normative e ai decreti del presidente della Regione Sicilia del 25 febbraio 1999 e del 7 febbraio 2011, l'attrice ha lamentato che anche in seguito al rigetto dell'azione di usucapione il convenuto e i suoi conviventi non avevano rilasciato l'appartamento, continuando ad abitarlo sine titulo. Ha allegato dunque il danno determinato dall'illecita interferenza dei convenuti nelle sue facoltà dominicali, chiedendo la loro condanna al risarcimento dalla data dell'11 luglio 1995 sino a quella dell'effettivo rilascio. Per dimostrare il quantum del danno l'attrice ha chiesto la nomina di CTU, proponendo la stima in relazione alle caratteristiche del bene, alla sua superficie e alla durata dell'occupazione e ai valori del mercato locatizio.
Nel procedimento iscritto al n. 1435/2024 RG. i convenuti si sono costituiti per eccepire:
1) la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con il procedimento n. 906 del 2023 r.g. e l'improcedibilità per difetto del procedimento di mediazione obbligatoria;
4 Part 2) nel merito, l'infondatezza della domanda di “restituzione” proposta dall' per carenza di presupposti, essendo ancora efficace e non risolto il contratto di locazione stipulato dal
. Per_1
3) l'infondatezza della domanda risarcitoria non essendovi prova della titolarità del diritto di proprietà affermato dall'attrice e del danno.
All'esito dell'istruttoria documentale, con ordinanza del 21 ottobre 2024 il procedimento n. 1435/2024 r.g. è stato riunito a quello più antico n. 906/2023 rg. ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Nel corso dell'udienza odierna le Parti hanno discusso oralmente le cause riunite.
***
All'esito della camera di consiglio ritiene questo decidente che la domanda di rivendica svolta nel procedimento portante (n. 906/2023 r.g.) è fondata.
È dimostrato in atti che con testamento olografo del 19 settembre 1964, Persona_1 legò all' di Menfi tutti i suoi beni fatta eccezioni per i cespiti riferibili all'eredità Pt_4
materna, ad alcuni terreni e alle case di via Bixio e Via Tramontana, assegnate, infatti, a
[...]
e a (cfr. testamento in atti, in allegato alla citazione). Controparte_5 Persona_2
Nella dichiarazione di successione del 12 maggio 1966 (prodotta con l'atto di citazione), gli immobili siti in Palermo, via Favara n. 4, particella 212 sub dal 4 al 10 furono tutti annoverati tra quelli oggetto del legato disposto in favore dell' di Menfi. Nello stesso documento Pt_4
si indicò la provenienza dei beni al de cuis riferendola alla successione paterna– e cioè all'eredità di Tale titolarità, non specificamente contestata, è peraltro Persona_3
riscontrata nella mappa di impianto castale del 1939 -acquisita dal CTU- che risulta rilevante ai fini che ci impegnano in quanto atto di accertamento generale della proprietà, secondo il disposto del Regio decreto 13 aprile 1939 n. 652.
Ebbene, il Consulente tecnico d'ufficio, chiamato a verificare la consistenza dell'immobile del sub 9, particella 212, foglio 127 in Palermo ha messo in evidenza che la documentazione Part catastale depositata dall' pur riferita all'immobile di via Carlo Maestro n. 4 in Palermo,
è invero riconducibile proprio all'immobile che si trova in via Favara n. 4 in Palermo, essendo quello il toponimo catastale corretto ma incoerente con quell'altro censito in catasto.
Proprio all'immobile sito in Palermo, via Carlo Maestro n. 4, e cioè all'immobile di via
Favara n. 4, si riferisce l'elenco predisposto dall'Assessorato (nota integrativa del 25 maggio
2023 dell'attore) per individuare i beni dell'Asp di Agrigento (Asp 1) e rilevante ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 5 del 2009. Ai fini della individuazione del titolo di provenienza, quell'elenco a propria volta rinvia, a margine, al precedente Decreto del
Presidente della Reg. Sicilia n. 84/99 reso in data 25 febbraio 1999 e perciò al precedente
5 inventario predisposto a fini ricognitivi e di “individuazione” dei beni dalle Stesse Aziende secondo la L.R. n. 30 del 1993.
È vero, come osservato dai convenuti, che la copia dell'inventario -allegato al Decreto del
Pres. Reg. n. 84/99- prodotto dall'attrice non include gli immobili dell'ex Asl 1; ma si tratta di un difetto di allegazione non decisivo e soprattutto superabile. Part Seppure l'elenco in questione non sia completo, annoverando soltanto le da 7 a 10 e perciò non anche l' (ex Ausl 1), vi sono altri elementi da cui ricavare con Parte_1
sufficiente certezza la congruità del rinvio fatto dall'Assessorato regionale al primigenio decreto (e perciò al primigenio elenco) del 1999:
1) la voltura catastale in base alla quale l'immobile di via Favara n. 4 (alias Via Carlo Maestro
Part n. 4) risulta in testa all' è stata effettuata proprio in virtù del Decr. Pres. n. Parte_2
84/99 del 25 febbraio 1999 (cfr. visura storica in atti), e ciò vuol dire che la copia del decr.
Pres. del 1999 prodotto agli uffici del catasto includeva, nell'elenco allegato, proprio l'immobile in questione;
Part 2) la proprietà dell' è stata ripetutamente acclarata da questo Tribunale in precedenti procedimenti riferiti a tutti gli altri sub della particella n. 212 elencati nella dichiarazione di successione di (cfr. sentenze e verbali di rilascio degli immobili occupati Persona_1
-memoria n. 2 di parte attrice) e, perciò, accomunati a quello qui conteso, dalla medesima vicenda circolatoria.
Del resto, è appena il caso di osservare, nel precedente giudizio avviato dal convenuto per usucapire l'immobile in questione, proprio l' venne Controparte_3 Parte_1
indicata quale legittimata passiva.
In definitiva, secondo questo procedente vi sono sufficienti elementi per ritenere fondata
Part la domanda di rivendica svolta dall' contro tutti i convenuti.
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Non è fondata la domanda risarcitoria proposta dalla medesima attrice nell'ambito del procedimento riunito.
Riguardo a tale domanda possono essere agevolmente superate le eccezioni di litispendenza e di inammissibilità sollevate dai convenuti. Premesso che la litispendenza di cui all'art. 39 c.p.c. non sussiste tra procedimenti pendenti innanzi allo stesso Ufficio giudiziario, va a monte rilevato che la domanda proposta nel procedimento n. 1435/2024 r.g. non è identica a quella proposta nel procedimento n. 906 del 2023: mentre nel giudizio Part portante l' ha azionato la tutela reale rivendicatoria, nel successivo giudizio poi riunito, Part l' ha attivato la tutela risarcitoria a causa della ingiustificata, e soprattutto illecita,
6 intromissione dei convenuti nel suo diritto di proprietà. Tale diversa domanda, peraltro, non era preclusa dal fatto che nel precedente giudizio n. 906/2023 rg. fossero già maturati i termini di preclusione. E infatti: “Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale
- solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente”
(Cass. sez. 3 civile, Sentenza n. 18808 del 02/07/2021).
Sgombrato il campo dalle eccezioni di rito, è tuttavia fondata la difesa di merito articolata dai convenuti.
È stato chiarito (Sez. U-, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022) che nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile non è risarcibile il mero diritto di non fare uso del bene, mentre il risarcimento del danno per mancato godimento diretto e/ o indiretto presuppone da parte dell'attore, quantomeno, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto. Part Nel caso di specie l' facendo affidamento sulla mera considerazione per cui in base all'id quod plerumque accidit, è normale l'uso del bene da parte del proprietario, non ha offerto alcuna allegazione circa le concreta modalità di utilizzo del bene andata persa in suo danno.
Allegazione che, invece, era ancor più necessaria se solo si consideri che la destinazione naturale dell'immobile -abitativa (come riscontrato nel corso della CTU)- non si attaglia Part all'attività istituzionale propria dell' che, perciò, avrebbe dovuto senz'altro allegare, in modo specifico e non vago e generico, quali forme di concreto godimento del bene sono andate perdute in suo danno. Del resto, gli atti dimostrano che, sino alla data di avvio del presente giudizio, nonostante la precedente soccombenza del convenuto nella domanda di Part usucapione, la scelta dell' è stata quella di ignorare del tutto il bene immobile oggetto del giudizio.
La domanda di risarcimento va perciò respinta.
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Le spese di lite seguono per entrambi i giudizi la regola della soccombenza e si liquidano in euro 4.000,00, con riguardo alla controversia n. 906/2023 r.g. e in euro 2.500,00 con riguardo alla domanda risarcitoria azionata nel procedimento riunito n. 1435/2024,
7 nell'ambito del quale i convenuti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che, con riguardo a tale controversia, l'attrice va condannata a pagare le spese di lite in favore dell'Erario.
Le spese di CTU relative al procedimento portante e liquidate con separato decreto vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente nei rapporti interni, fermo restando la solidarietà nei rapporti esterni.
Così deciso a Palermo il 06/02/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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