Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dottor NA Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2063/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.
da
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Giampietro Danieli e Sofia Danieli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Treviso, Viale Verdi n. 21, per procura allegata al ricorso introduttivo;
- attrice opponente -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ema- Controparte_1 C.F._2
nuela Costa ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Spinea (VE), Via
Roma n. 385/4, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto opposto -
causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
«premesso in rito che questa difesa ritiene che la competenza per la causa di qui trattasi spetti
al Giudice di Pace di Treviso, si chiede a Codesto Giudice che, qualora si ritenga incompe-
tente, assegni un termine per la riassunzione dinnanzi al Giudice di Pace di Treviso;
nel merito:
1) dichiarare l'inesistenza del credito vantato dal sig. ; Controparte_1
2) accertata l'esistenza di un credito di euro 3.044,07 sorto in seguito alla sentenza n. 1407/22
1
al pagamento del predetto importo a beneficio della SI.ra ; Pt_1
3) in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenga che con l'accordo contenuto nella sentenza n.
1407/22 le parti abbiano definito ogni pregresso rapporto economico ad eccezione dei crediti
per il mantenimento del figlio, compensare il predetto presunto credito del SI. pari CP_1
ad euro 4.200,00, con la somma di euro 2.400+1.666,15+644,07 (per un totale di 4.710,22)
di cui è creditrice la SI.ra nei confronti dell'odierno convenuto e conseguentemente, Pt_1
condanni il SI. al pagamento della differenza pari ad euro 510,22; CP_1
4) in ogni caso condannarsi il sig. al pagamento delle spese processuali per il giudizio CP_1
di esecuzione conclusosi con la declaratoria di inefficacia del pignoramento oltre alla con-
danna per danni ex art. 96 c.p.c.;
5) Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipate.»
Per parte convenuta opposta:
«In via pregiudiziale e di rito
• Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo alla signora non Pt_1
avendo la stessa assunto il ruolo di debitore non sussistendo alcuna procedura esecutiva.
Nel merito
• rigettarsi la domanda di inesistenza del credito per il periodo di riferimento agli inadempi-
menti dell'obbligo alimentare di mantenimento del figlio minore che gravava sulla ricorrente-
opponente a favore del soggetto legittimato dalla sentenza di separazione.
• Accertarsi e dichiararsi il credito di mantenimento in capo al signor per il figlio CP_1
NA così indicato nell'atto di precetto.
In via subordinata
• dichiarare inammissibile l'accertamento di un credito in capo alla ricorrente non essendo
2 detta procedura adita a tale accertamento, non avendo la ricorrente azionato alcun precetto
ed avendo il signor adempiuto direttamente al mantenimento del figlio NA che CP_1
con lui ha abitato sino a dicembre 2022;
• accertarsi che nessuna debenza sussiste a carico di a titolo di mancato adem- Controparte_1
pimento dell'obbligo di mantenimento del figlio NA da gennaio a giugno 2023 per in-
tervenuto pagamento diretto del mantenimento del figlio maggiorenne direttamente allo
stesso, su accordo delle parti, e per l'effetto dichiararsi l'inesistenza del diritto alla compen-
sazione dei crediti alimentari-di mantenimento verso il figlio Persona_1
• rigettarsi qualsiasi domanda di compensazione fra crediti di natura e specie diversi in quanto
non compensabili ex lege ed in subordine poiché il credito per spese straordinarie è privo di
titolo esecutivo.
• Rigettarsi la richiesta di ristoro/rimborso di asserite spese straordinarie in quanto mai do-
cumentate e richieste antecedentemente alla presente causa, non sorrette da alcun titolo ese-
cutivo.
In via istruttoria
Si chiede di ammettersi prova per testi con l'indicazione del testimone nella persona di
[...]
residente a [...], sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1
1) Vero che su accordo fra i signori , e il Parte_1 Controparte_1 Persona_1
pagamento del mantenimento su sentenza di divorzio di da parte di Persona_1 CP_1
avveniva direttamente a favore del figlio da gennaio 2023 a giugno 2023?
[...]
2) Vero che da agosto 2022 a dicembre 2022 ha vissuto con il padre nella Persona_1
casa familiare?
3) Vero che da agosto 2022 a dicembre 2022 il figlio è stato mantenuto Persona_1
direttamente dal padre con lui convivente nella casa familiare?
3 4) Vero che i genitori e si accordavano affinché il manteni- Parte_1 Controparte_1
mento del figlio avvenisse direttamente al figlio ad opera del padre sin dal Persona_1
mese di gennaio 2023 e sino a giugno 2023 attesa la maggior età del figlio Persona_1
Condannare controparte alle spese legali, compensi e accessori di legge.»
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part
ha promosso pignoramento presso terzi contro , mettendo in Controparte_1 Parte_1
esecuzione il decreto del Tribunale di Treviso in data 22/01/2021 di omologa della separazione consensuale tra le parti.
In particolare, il ha avviato l'azione esecutiva per ottenere il pagamento della somma CP_1
di Euro 4.200,00 oltre interessi e spese, dovuta dalla a titolo di contributo al mante- Pt_1
nimento del figlio NA (nato il [...]) per il periodo da gennaio 2021 a settembre
2022.
ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c. con ri- Parte_1
corso depositato l'11/10/2023, chiedendo la sospensione del processo esecutivo.
Il Giudice dell'Esecuzione, con decreto del 16/10/2023, ha fissato l'udienza del 04/12/2023
per la decisione sulla richiesta di sospensione avanzata dalla . Pt_1
Con lo stesso decreto il G.E. ha assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, indicando la scadenza del 20/05/2024.
All'udienza del 04/12/2023, fissata per la decisione sulla richiesta di sospensione del processo esecutivo, il G.E. ha pronunciato ordinanza con la quale, rilevato d'ufficio l'omesso integrale deposito del titolo esecutivo e del precetto nel termine di cui all'art. 543 comma 4° c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.
Tale ordinanza non è stata reclamata nel termine previsto dall'art. 630 c.p.c..
4 Con ricorso depositato in data 03/05/2024, ha introdotto la fase di merito del Parte_1
giudizio di opposizione all'esecuzione, deducendo:
- l'inesistenza del credito azionato da , in quanto da lui rinunciato nell'ambito Controparte_1
dell'accordo transattivo successivamente concluso tra i coniugi nella causa di divorzio;
- l'esistenza, a carico del di un debito di complessivi Euro 4.710,22 derivante dall'ac- CP_1
cordo formalizzato in sede di divorzio;
- la mancata liquidazione, da parte del G.E., delle spese del processo esecutivo.
L'opponente ha, quindi, svolto le seguenti domande:
- di accertamento dell'inesistenza del credito fatto valere dal in sede esecutiva;
CP_1
- di condanna del al pagamento delle somme da lui dovute per il titolo sopraindicato CP_1
o, in subordine, di compensazione tra il credito azionato dal e il maggior debito su di CP_1
lui gravante, con condanna del alla corresponsione della differenza;
CP_1
- di condanna del al pagamento delle spese del processo esecutivo. CP_1
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, l'opposto si è costituito e ha re- Controparte_1
sistito all'opposizione, eccependone l'inammissibilità e chiedendone il rigetto nel merito.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Precisate dalle stesse le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la discussione, tenutasi in forma “cartolare” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
***
Part Il giudizio di merito dell'opposizione, promosso da , è improcedibile. Parte_1
A tale conclusione si perviene non perché la fase di merito dell'opposizione sia stata instaurata dalla dopo la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, ma perché la fase di Pt_1
merito è stata instaurata senza che si sia svolta l'antecedente e necessaria fase sommaria, fina-
lizzata alla decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione.
5 Nel caso in esame, infatti, il G.E. ha fissato l'udienza per la decisione sulla richiesta di sospen-
sione; però, alla stessa udienza, ha dichiarato d'ufficio l'estinzione del processo esecutivo per ragioni formali, senza esaminare la predetta richiesta.
La declaratoria di estinzione così adottata – non reclamata – non solo ha impedito l'esame della richiesta cautelare, ma ha anche travolto il provvedimento 16/10/2023 di fissazione del termine per l'introduzione della fase di merito: termine che il G.E., a ben vedere, avrebbe dovuto fissare contestualmente alla decisione sulla sospensiva e non prima di tale decisione, secondo il mo-
dello delineato dagli artt. 615 comma 2° e 616 c.p.c..
Ora, in assenza della fase sommaria o d'urgenza, il successivo giudizio di merito, se introdotto,
è radicalmente improcedibile.
Sul punto è chiaro l'insegamento della Suprema Corte: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione
(ai sensi degli artt. 615, comma 2°, 617, comma 2°, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esi-
genze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento,
laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass.
11/10/2018 n. 25170).
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione.
6 E' opportuno aggiungere, con riferimento alle spese del processo esecutivo, che la giurispru-
denza citata da parte opponente si riferisce alle spese della fase sommaria, che nella specie non si è tenuta.
Inoltre, essendovi stata estinzione, le spese dell'esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come stabilito dagli artt. 632, ultimo comma, e 310, ultimo comma, c.p.c..
Per quanto riguarda le spese della presente causa, esse, liquidate come in dispositivo sulla base dell'ammontare del credito azionato, vanno poste a carico dell'opponente , in Parte_1
quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione.
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in Euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Treviso, 19 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. NA Bianco
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