Versione
20 agosto 1978
20 agosto 1978
Art. 36. (Finanziamento per l'edilizia convenzionata agevolata)
Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 e' autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresi' alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.
I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo 13.
All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 e' autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresi' alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.
I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo 13.
All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentari • 4
- 1. Pubblicato in gazzetta il decreto legge sul 'piano casa'. In allegato il testo del provvedimentoA.V · https://www.studiocataldi.it/ · 10 giugno 2006 · 1.7811767
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 31
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/06/2017, n. 3193Provvedimento: […] Pian di Mezzana chiedeva l'annullamento del decreto del dirigente responsabile del Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali della Regione Toscana, n. 1347 dell'8 marzo 2001, nella parte in cui determina il contributo ex art. 36 della legge n. 457 del 1978 ed art. 6 della legge n. 179 del 1992, per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata, spettante alla ricorrente, […] dell'11 gennaio 1999, veniva approvato un avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori di interventi di edilizia residenziale agevolata e l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 36 della legge n. 457 del 1978 e 6 della legge n. 179 del 1992.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- contributo per edilizia residenziale convenzionata·
- superficie complessiva dell'intervento progettato·
- diritto amministrativo·
- usucapione·
- principio di effettività nel possesso dei requisiti prescritti·
- istruttoria amministrativa·
- requisiti oggettivi e soggettivi·
- violazione art. 12 l. n. 241 del 1990·
- principio di autoresponsabilità del richiedente·
- determinazione del contributo·
- par condicio tra i richiedenti·
- violazione art. 1, comma 4, d.m. 5 agosto 1994·
- annullamento di decreto dirigenziale