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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa RT EN Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10509/2024, vertente TRA
(POLISTENA (RC), 08/09/1983), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. AVOLIO MARIA CRISTINA;
E (ROMA (RM), 04/01/1977), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 PAIARDINI MASSIMO ANTONIO LUCA;
-ricorrenti- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/05/2007 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“ 1. coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno;
2. i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale;
3. le decisioni di maggior interesse per i minori -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale -dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé;
4. i figli minori saranno collocati presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa coniugale sita in Roma, Largo RU RO n.11, con quanto in essa contenuto, fatta eccezione per i soli effetti personali del marito;
5. Il IG. si impegna a garantire alla IG.ra la titolarità, a sé stesso CP_1 Pt_1
e/o direttamente alla IG.ra , dell'assegnazione della casa popolare di Largo Pt_1
RU RO n.11 oggi assegnata al di lui padre, ponendo in essere tutte le attività amministrative necessarie allo scopo che dovranno concludersi entro il 31.12.2024; 6. il IG. si allontanerà dall'abitazione di Largo RU RO n. 11, CP_1 portando con sé tutti i propri beni personali, non appena la titolarità della casa popolare sarà stata definita in capo a sé e/o alla IG.ra . Pt_1
7. il padre eserciterà, a decorrere dal deposito del presente ricorso, il proprio diritto/dovere di visita/frequentazione in favore dei minori e , nel Per_1 Per_2 quadro di una elasticità condivisa con la moglie e secondo le seguenti modalità:
- Un week end al mese, da comunicare alla madre con almeno 15 giorni di anticipo, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al lunedì mattina occupandosi di prelevarli e riaccompagnarli egli stesso presso il presidio scolastico;
- due giorni infrasettimanale, volendo anche con pernotto, precisamente il mercoledì e il giovedì, occupandosi di prelevarli dalla scuola alla loro uscita e riaccompagnarli egli stesso presso la madre per le ore 21 dopo averli fatti cenare;
in caso di pernotto, il padre si occuperà di accompagnare i figli a scuola la mattina del giovedì tenendoli con sé fino al venerdì mattina riaccompagnandoli nuovamente a scuola, pertanto occupandosi delle loro esigenze per tutto il tempo di permanenza presso la di lui abitazione e informando la madre di settimana in settimana circa la possibilità di farli dormire da lui;
8. Il padre si impegna fin da ora, a garantire per il periodo di permanenza dei minori ora e per il futuro presso la di lui abitazione, la partecipazione dei figli ad ogni attività extrascolastica e/o evento sociale che possa cadere nei giorni stabiliti per la frequentazione padre-figli;
9. Le vacanze di Natale e trascorreranno la metà delle festività Per_1 Per_2 con ciascuno dei genitori, alternando i periodi di anno in anno, dal 24 dicembre al 31 dicembre mattina, oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio con alternanza iniziale in favore della madre.
10. Le vacanze di Pasqua verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore il quale si occuperà di prelevarli a scuola l'ultimo giorno e riaccompagnarli il primo giorno di ripresa delle lezioni con alternanza iniziale in favore del padre;
11. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli quattro settimane anche non continuative;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'organizzazione estiva entro il 30 maggio di ogni anno.
12. Il giorno del compleanno dei fanciulli, in deroga alla frequentazione ordinaria, verrà trascorso dai minori con entrambi i genitori;
13. Il giorno del compleanno di ciascun genitore, in deroga alla frequentazione ordinaria verrà trascorso dai minori con il genitore interessato;
14. Sempre in deroga alla frequentazione ordinaria, e Per_1 Per_2 trascorreranno con i nonni e/o gli zii il giorno del compleanno di questi ultimi;
15. Gli altri giorni di festività previsti dal calendario nazionale (per es. 1 maggio, 25 aprile….) verranno trascorsi alternativamente da e con ciascun Per_1 Per_2 genitore con alternanza iniziale in favore della madre;
16. Le parti concordano che ogni impossibilità relativa alla frequentazione con i minori, salvo casi di oggettiva urgenza, vada reciprocamente comunicata con 72 ore di anticipo, fermo restando la disponibilità massima che le parti reciprocamente si concedono ad aiutarsi e coordinarsi nell'assistenza della prole;
17. il padre verserà l'importo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) quale contributo mensile per il mantenimento ordinario di e , da Per_1 Per_2 corrispondere alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c che comunicherà al marito, con decorrenza dal deposito del presente ricorso e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (cinema feste ed attività conviviali) spesa per la cura degli animali domestici dei figli.
18. il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal SSN, sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate e documentate;
per l'individuazione di dette spese, le parti si richiamano al Protocollo di intesa concordato dal Tribunale di Roma con il Foro di Roma e alle Linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.09.2017, da considerarsi parti integranti del presente ricorso;
spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali rette alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesa di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuali attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro giorni 7 dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
19. per le spese straordinarie (che non richiedono previo consenso e/o quelle con consenso dato dall'altro genitore) da rimborsarsi reciprocamente, le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente a mezzo mail entro il 5 del mese successivo le spese sostenute nel mese precedente, inviando prova di quanto speso;
il rimborso dovrà avvenire entro il 10 di ogni mese;
20. Il IG. verserà la somma di € 100,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento –e successivamente a titolo di assegno divorzile-della IG.ra , Pt_1 attualmente disoccupata, da corrispondere alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c che comunicherà al marito, con decorrenza dal deposito del presente ricorso e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
21. le spese condominiali ordinarie dell'immobile adibito a casa familiare verranno corrisposte dalla IG.ra a decorrere dal deposito del presente ricorso;
Pt_1
22. la IG.ra si occuperà in via esclusiva delle utenze dell'immobile Pt_1 adibito a casa familiare;
23. Gli assegni familiari, saranno ripartiti tra il IG. e la IG.ra CP_1 Pt_1 nella misura del 50% sempre a decorrere dal deposito del presente ricorso. Nell'anno 2025 le parti si impegnano a effettuare presso l'Ente predisposto due domande distinte e separata. Sempre nella stessa misura del 50% saranno ripartiti tra i coniugi gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole.
24. Per tutto quanto non previsto espressamente le parti si impegnano ad assumere le decisioni in ordine alla educazione, istruzione e tempi di permanenza con grande elasticità, rispetto reciproco e spirito di collaborazione nell'interesse dei figli e dei loro desideri;
25. i ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
26. altre eventuali condizioni saranno stabilite innanzi all'Ill.mo IG. Presidente del Tribunale adito, in apposito verbale;
27. le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti senza il vincolo della solidarietà (art.68 L.P.).”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
(RC), 08/09/1983) e (ROMA (RM),
[...] Controparte_1
04/01/1977), che hanno contratto matrimonio in Taurianova (RC) in data 12/05/2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Taurianova (RC) al n. 7, Parte 2 , Serie A, Anno 2007, alle condizioni di cui in parte motiva e che qui si intendono integralmente trascritte;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Presidente rel.est.
RT EN
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10509/2024, vertente TRA
(POLISTENA (RC), 08/09/1983), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. AVOLIO MARIA CRISTINA;
E (ROMA (RM), 04/01/1977), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 PAIARDINI MASSIMO ANTONIO LUCA;
-ricorrenti- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/05/2007 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“ 1. coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno;
2. i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale;
3. le decisioni di maggior interesse per i minori -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale -dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé;
4. i figli minori saranno collocati presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa coniugale sita in Roma, Largo RU RO n.11, con quanto in essa contenuto, fatta eccezione per i soli effetti personali del marito;
5. Il IG. si impegna a garantire alla IG.ra la titolarità, a sé stesso CP_1 Pt_1
e/o direttamente alla IG.ra , dell'assegnazione della casa popolare di Largo Pt_1
RU RO n.11 oggi assegnata al di lui padre, ponendo in essere tutte le attività amministrative necessarie allo scopo che dovranno concludersi entro il 31.12.2024; 6. il IG. si allontanerà dall'abitazione di Largo RU RO n. 11, CP_1 portando con sé tutti i propri beni personali, non appena la titolarità della casa popolare sarà stata definita in capo a sé e/o alla IG.ra . Pt_1
7. il padre eserciterà, a decorrere dal deposito del presente ricorso, il proprio diritto/dovere di visita/frequentazione in favore dei minori e , nel Per_1 Per_2 quadro di una elasticità condivisa con la moglie e secondo le seguenti modalità:
- Un week end al mese, da comunicare alla madre con almeno 15 giorni di anticipo, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al lunedì mattina occupandosi di prelevarli e riaccompagnarli egli stesso presso il presidio scolastico;
- due giorni infrasettimanale, volendo anche con pernotto, precisamente il mercoledì e il giovedì, occupandosi di prelevarli dalla scuola alla loro uscita e riaccompagnarli egli stesso presso la madre per le ore 21 dopo averli fatti cenare;
in caso di pernotto, il padre si occuperà di accompagnare i figli a scuola la mattina del giovedì tenendoli con sé fino al venerdì mattina riaccompagnandoli nuovamente a scuola, pertanto occupandosi delle loro esigenze per tutto il tempo di permanenza presso la di lui abitazione e informando la madre di settimana in settimana circa la possibilità di farli dormire da lui;
8. Il padre si impegna fin da ora, a garantire per il periodo di permanenza dei minori ora e per il futuro presso la di lui abitazione, la partecipazione dei figli ad ogni attività extrascolastica e/o evento sociale che possa cadere nei giorni stabiliti per la frequentazione padre-figli;
9. Le vacanze di Natale e trascorreranno la metà delle festività Per_1 Per_2 con ciascuno dei genitori, alternando i periodi di anno in anno, dal 24 dicembre al 31 dicembre mattina, oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio con alternanza iniziale in favore della madre.
10. Le vacanze di Pasqua verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore il quale si occuperà di prelevarli a scuola l'ultimo giorno e riaccompagnarli il primo giorno di ripresa delle lezioni con alternanza iniziale in favore del padre;
11. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli quattro settimane anche non continuative;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'organizzazione estiva entro il 30 maggio di ogni anno.
12. Il giorno del compleanno dei fanciulli, in deroga alla frequentazione ordinaria, verrà trascorso dai minori con entrambi i genitori;
13. Il giorno del compleanno di ciascun genitore, in deroga alla frequentazione ordinaria verrà trascorso dai minori con il genitore interessato;
14. Sempre in deroga alla frequentazione ordinaria, e Per_1 Per_2 trascorreranno con i nonni e/o gli zii il giorno del compleanno di questi ultimi;
15. Gli altri giorni di festività previsti dal calendario nazionale (per es. 1 maggio, 25 aprile….) verranno trascorsi alternativamente da e con ciascun Per_1 Per_2 genitore con alternanza iniziale in favore della madre;
16. Le parti concordano che ogni impossibilità relativa alla frequentazione con i minori, salvo casi di oggettiva urgenza, vada reciprocamente comunicata con 72 ore di anticipo, fermo restando la disponibilità massima che le parti reciprocamente si concedono ad aiutarsi e coordinarsi nell'assistenza della prole;
17. il padre verserà l'importo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) quale contributo mensile per il mantenimento ordinario di e , da Per_1 Per_2 corrispondere alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c che comunicherà al marito, con decorrenza dal deposito del presente ricorso e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (cinema feste ed attività conviviali) spesa per la cura degli animali domestici dei figli.
18. il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal SSN, sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate e documentate;
per l'individuazione di dette spese, le parti si richiamano al Protocollo di intesa concordato dal Tribunale di Roma con il Foro di Roma e alle Linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.09.2017, da considerarsi parti integranti del presente ricorso;
spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali rette alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesa di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuali attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro giorni 7 dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
19. per le spese straordinarie (che non richiedono previo consenso e/o quelle con consenso dato dall'altro genitore) da rimborsarsi reciprocamente, le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente a mezzo mail entro il 5 del mese successivo le spese sostenute nel mese precedente, inviando prova di quanto speso;
il rimborso dovrà avvenire entro il 10 di ogni mese;
20. Il IG. verserà la somma di € 100,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento –e successivamente a titolo di assegno divorzile-della IG.ra , Pt_1 attualmente disoccupata, da corrispondere alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c che comunicherà al marito, con decorrenza dal deposito del presente ricorso e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
21. le spese condominiali ordinarie dell'immobile adibito a casa familiare verranno corrisposte dalla IG.ra a decorrere dal deposito del presente ricorso;
Pt_1
22. la IG.ra si occuperà in via esclusiva delle utenze dell'immobile Pt_1 adibito a casa familiare;
23. Gli assegni familiari, saranno ripartiti tra il IG. e la IG.ra CP_1 Pt_1 nella misura del 50% sempre a decorrere dal deposito del presente ricorso. Nell'anno 2025 le parti si impegnano a effettuare presso l'Ente predisposto due domande distinte e separata. Sempre nella stessa misura del 50% saranno ripartiti tra i coniugi gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole.
24. Per tutto quanto non previsto espressamente le parti si impegnano ad assumere le decisioni in ordine alla educazione, istruzione e tempi di permanenza con grande elasticità, rispetto reciproco e spirito di collaborazione nell'interesse dei figli e dei loro desideri;
25. i ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
26. altre eventuali condizioni saranno stabilite innanzi all'Ill.mo IG. Presidente del Tribunale adito, in apposito verbale;
27. le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti senza il vincolo della solidarietà (art.68 L.P.).”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
(RC), 08/09/1983) e (ROMA (RM),
[...] Controparte_1
04/01/1977), che hanno contratto matrimonio in Taurianova (RC) in data 12/05/2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Taurianova (RC) al n. 7, Parte 2 , Serie A, Anno 2007, alle condizioni di cui in parte motiva e che qui si intendono integralmente trascritte;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Presidente rel.est.
RT EN