CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere ist. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 105/2025 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 24.09.2025;
TRA
(P. Iva n. ), in persona del socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario, rappresentata e difesa , in forza di procura alle liti allegata all'atto di Parte_1 appello, dall' avv. Giovanni Actis (C.F. n. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo domicilio digitale Email_1
Appellante
E
(C.F. n. e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. n. ), presso i cui uffici, alla via A. Diaz, n. 11, P.IVA_3 elettivamente domicilia;
Appellati
pagina 1 di 4 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Dodicesima Sezione Civile, n.
10193/2024, pubblicata in data 26.11.2024.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La “ ” (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ), Parte_1 Parte_1 con atto di citazione notificato in data 8.1.2025, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte,
l nonché il , per Controparte_1 Controparte_2 proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10193/2024, pubblicata in data
26.11.2024, che così statuiva:
“1)Respinge le domande dell'attrice;
2)Ordina all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Caserta – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale della
[...] nei confronti dell' (registro generale n. 18923 - registro Parte_1 Controparte_1 particolare n. 14217) esonerandola da ogni responsabilità;
3)Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
4)Compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio e condanna l'attrice al pagamento dei rimanenti due terzi che liquida in euro 7.200,00”.
In primo grado, l' odierna appellante, aveva chiesto di: Parte_1
1) accertare che il verbale del 16 gennaio 2019 costituiva atto di riconoscimento e di accertamento della offerta migliore validamente ed efficacemente da essa presentata per l'acquisto dei beni immobili indicati nell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta formazione dell'accordo contrattuale con efficacia traslativa tra il ed essa attrice, in favore di Controparte_2 quest'ultima;
2) in via meramente subordinata, nel caso in cui si fosse ritenuto perfezionato tra le parti un contratto preliminare di vendita, emettere sentenza, ex art. 2932 c.c., per l'esecuzione in forma specifica del contratto del 16.01.2019, con contestuale condanna del Demanio a consegnare ogni documento necessario ai fini del valido trasferimento della proprietà degli immobili;
3) condannare il al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento agli obblighi CP_1 previsti nel contratto preliminare;
3)in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile trasferire la piena e libera proprietà dei predetti immobili, dichiarare la responsabilità, anche precontrattuale, del dello CP_1
pagina 2 di 4 Stato in ordine ad ogni profilo di inadempimento, con condanna dello stesso al pagamento in favore della attrice dei danni alla medesima arrecati, nella misura da determinare in corso di causa o in separata sede.
L'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto di:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.10193/2024, per violazione degli artt. 281 quinquies c.p.c., art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost., essendo stata esclusa e sostituita con trattazione scritta la discussione orale della causa, prevista per il modello di decisione di cui alla norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., con pregiudizio della difesa della appellante società;
- accertare e dichiarare la soccombenza reciproca delle parti e la compensazione totale delle spese di primo grado, ovvero una compensazione parziale in misura superiore ad un terzo;
- con vittoria delle spese del giudizio di appello.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' Controparte_1
nonché il , che hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto,
[...] Controparte_2 con vittoria delle spese di lite.
Nominato il Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., all'udienza di comparizione delle parti del 2.7.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, dapprima, all'udienza, dinanzi al
Consigliere Istruttore, del 17.9.2025, ove nessuno è comparso, e, poi, all'udienza collegiale del
24.9.2025. Alla predetta udienza del 24.9.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti alle udienze consecutive del 17.9.2025 e del
24.9.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50, comma
1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto, in primo grado, nell'anno 2020 (per l'orientamento che prevede la dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex art. 181
c.p.c., in luogo della dichiarazione di improcedibilità dell'appello, ex art. 348, comma 2, c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza di trattazione del giudizio di appello, vedi cass. civ., 2.7.2015, n. 2816, in motivazione).
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 24.09.2024
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
pagina 4 di 4