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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 645/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da 3
, nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giusi C.F._1
Francesca Pangari, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Longo, C.F._2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto disporsi la regolamentazione dell'affidamento della figlia minore , nata il [...] a [...], dall'unione con Per_1
. Deduceva il ricorrente che la , a seguito CP_1 CP_1
della rottura della relazione con il compagno, si era trasferita dalla
Toscana, dove il nucleo familiare viveva, in Sicilia, insieme alla minore, mentre il padre era rimasto in Toscana perché ivi continuava a svolgere il proprio lavoro di militare dell'Esercito; da allora la resistente aveva attuato una condotta volta ad ostacolare l'esercizio del diritto di visita paterno, allorquando il Garofalo si recava in Sicilia.
Proponeva pertanto il ricorrente, posto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente Per_1
presso la madre, una dettagliata regolamentazione del diritto di visita paterno. Chiedeva infine che venisse determinato l'assegno mensile a proprio carico per il mantenimento della figlia, in misura non superiore al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , la quale lamentava il fatto che il CP_1
, dopo lunghi periodi di assenza, imponeva alla stessa di Pt_1
incontrare la figlia senza un congruo preavviso, creando alla madre disagi dovuti agli impegni extrascolastici della minore, e si vedeva pertanto costretta a disattendere le richieste del padre. Deduceva 5
inoltre la resistente, riguardo alle proprie remore nel lasciare la piccola con il padre, che lo stesso non fosse in grado di accudire la bambina e di prestare la dovuta vigilanza, anche per il fatto che era dedito a fare uso di sostanze stupefacenti. Chiedeva pertanto la resistente, in merito al diritto di visita paterno, che si tenesse conto dei disagi della minore nello stare con il padre, che non vedeva frequentemente, soprattutto in riferimento ad un eventuale pernotto con lo stesso, di cui chiedeva l'esclusione, o, in subordine, che esso avvenisse una sola notte, o comunque che la bambina si abituasse ai pernotti con il padre in modo graduale. Chiedeva inoltre la resistente l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre, ma che venisse attribuito solo alla medesima il potere di assumere le scelte inerenti alla scuola,
o di dare autorizzazioni o compiere tutte le decisioni urgenti relative alla minore, in vista della difficoltà di avere il congiunto parere paterno, sia per la distanza fisica che per il tipo di lavoro svolto dal
. Formulava, infine, la richiesta di un contributo a titolo di Pt_1
mantenimento della figlia in capo al padre di euro 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie. Formulava altresì apposita domanda affichè venisse ordinato al ricorrente di evitare ogni forma di discredito nei confronti della madre della minore, lamentando che ciò accadesse anche da parte dell'attuale compagna del . Pt_1
Con ordinanza ex art. 473-bis 22 c.p.c. del 6.12.2024 veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 6
entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre;
venivano regolamentati i tempi di permanenza della minore presso il padre subordinando gli stessi alle esigenze e ai desideri della stessa, e prevedendo inoltre una condivisione graduale dei pernottamenti finalizzata alla costruzione progressiva di un rapporto con il padre, stante la lontananza geografica tra i due. Il ricorrente medesimo ha ammesso che la lontananza produceva l'effetto di raffreddare il rapporto con la figlia, la quale, tuttavia, dopo un disagio iniziale, stava con piacere in compagnia del padre. Si prevedeva inoltre in capo al padre un contributo al mantenimento della figlia di euro 300 mensili, attesa l'inammissibilità della richiesta formulata dal ricorrente nei termini di cui in ricorso, non potendosi rapportare il contributo al mantenimento della figlia alle spese straordinarie, stante l'eccessiva variabilità di tale criterio, in contrasto con i primari interessi della minore. Si rigettava la richiesta della resistente di emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti del ex art. 709-ter c.p.c., in quanto basata su circostanze riferite Pt_1
solo de relato, e prive di riscontri oggettivi in atti;
si rigettava la richiesta di CTU, volta ad accertare le capacità genitoriali della
, formulata dal ricorrente, a fronte di un presunto CP_1
atteggiamento iperprotettivo della stessa nei confronti della figlia, in quanto fondata anch'essa su mere affermazioni labiali, non provate, per cui un'eventuale consulenza si sarebbe rivelata soltanto esplorativa, anche alla luce delle contestazioni della ricorrente, la quale aveva giustificato il proprio comportamento ostile lamentando 7
il mancato preavviso del padre, ogniqualvolta chiedeva di vedere la figlia.
Proseguita la causa nel merito, il ricorrente lamentava il mancato rispetto da parte della resistente degli emanati provvedimenti provvisori ed urgenti, e chiedeva pertanto che venisse previsto un regime di visita maggiormente dettagliato, comprensivo anche degli orari dei giorni prestabiliti, in modo da lasciare alla madre meno margine possibile per negare il diritto di visita;
insisteva anche per l'espletamento di CTU sulle competenze genitoriali della
, ma la relativa istanza veniva nuovamente rigettata, oltre CP_1
che per le medesime ragioni esposte nell'ordinanza predetta, anche per le eccezioni della resistente riguardo al fatto che la causa della non esatta esecuzione del diritto di visita, per come previsto dalla succitata ordinanza, fosse rinvenibile esclusivamente nei disagi manifestati dalla figlia e nella conseguente volontà della stessa.
Ciò premesso, va innanzitutto confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con suo Per_1
collocamento prevalente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti, atteso, innanzitutto, che il ricorrente ha puntualmente contestato le allegazioni di controparte, peraltro rimaste sfornite di adeguato riscontro probatorio, con riguardo alle lamentate carenze genitoriali e al presunto uso di sostanze 8
stupefacenti, avendo provato con allegazione di referti clinici l'assenza di droghe nel proprio organismo, ed essendo comunque verosimilmente soggetto a dei controlli periodici, in ragione del suo lavoro di militare dell'Esercito Italiano.
Lo stesso, inoltre, ha ribadito la propria disponibilità a prestare i consensi e le autorizzazioni necessari nell'interesse della minore.
Appare contraddittoria la duplice richiesta della resistente di affidamento condiviso e di esercizio, allo stesso tempo, in via esclusiva del potere di assumere le decisioni più rilevanti o urgenti relative alla salute e all'educazione della minore, stante la pretesa difficoltà di acquisire il congiunto parere paterno, in ragione della distanza fisica e del tipo di lavoro svolto dal , avendo Pt_1
quest'ultimo, di contro, assicurato, come già detto, la sua disponibilità in tal senso, non ravvisando alcuno degli ostacoli paventati dalla controparte.
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene di dover confermare parimenti quanto previsto in seno all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., nei termini seguenti: il
, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la Pt_1
figlia , a settimane alterne, quando torna in Sicilia, dando un Per_1
congruo preavviso alla madre almeno tre giorni prima, dal venerdì alla domenica, compatibilmente con le esigenze e i desideri della minore, precisandosi, in accoglimento di quanto proposto dal 9
ricorrente medesimo, e non contestato dalla controparte, che la minore potrà essere prelevata all'uscita di scuola del venerdì, e riconsegnata alle ore 22.00, qualora non pernotti dal padre, ovvero possa essere prelevata alle ore 10.00, nei giorni festivi o negli altri giorni consentiti, e riconsegnata, qualora non pernotti dal padre, alle ore 21.30 - sempre tenuto conto della volontà e dei desideri della minore, e rispettando la necessità della stessa di trascorrere del tempo con il padre in modo graduale -. Inoltre, essendo emerso pacificamente che la minore non appare ancora pronta ai pernotti con il padre, avendo il ricorrente stesso riconosciuto che, nelle more, la bambina abbia manifestato un suo disagio in tal senso
(“Nonostante il provvedimento lo permetta, non ha ancora Per_1
pernottato con il padre e quest'ultimo non insiste, rispettando i tempi della minore e comprendendo come la minore probabilmente non sia ancora abituata a trascorrere la notte con il padre”), si ritiene congruo prevedersi che la bambina non pernotti con il padre per i primi sei mesi dal provvedimento, mentre per i successivi sei mesi sarà previsto un solo pernotto, nell'arco temporale dal venerdì, all'uscita di scuola, fino alle 21,30 della domenica;
superato tale ulteriore periodo la minore potrà pernottare con il padre durante i suoi tempi di permanenza con lo stesso. Tale regolamentazione relativa al pernotto dovrà considerarsi valevole, a seconda che ricada nell'ambito del primo o del secondo semestre, o ancora del periodo successivo, anche relativamente agli altri giorni festivi e alle altre ricorrenze e vacanze estive, che si prevedono come segue: cinque 10
giorni consecutivi, ad anni alterni, in corrispondenza delle vacanze di
Natale o di Capodanno;
per due giorni consecutivi, ad anni alterni, dal venerdì pomeriggio sino al pomeriggio della domenica di Pasqua, ovvero dalla domenica pomeriggio di Pasqua sino al martedì sera;
ancora, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
in occasione dei compleanni del padre, e per il compleanno della minore alternativamente con la madre, a pranzo o a cena. Stante la suesposta regolamentazione del diritto di visita, deve ritenersi comunque prevalente la volontà della minore, la quale potrà decidere di pernottare o meno con il padre, anche in senso difforme a quanto previsto.
Con riguardo al contributo al mantenimento della minore, da porsi in capo al padre, sussistendo una disparità reddituale tra le parti, come evincibile dalle risultanze documentali in atti, non essendo emersi degli elementi sopravvenuti riguardanti la loro situazione economico-reddituale, rispetto a quanto rilevato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, sebbene si possa verosimilmente pensare che la inizierà a lavorare, appare CP_1
congruo confermarsi l'obbligo in capo al di versare alla Pt_1
un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento CP_1
della minore, al netto dell'assegno unico, che verrà percepito per intero dalla madre, oltre al 70% delle spese straordinarie. 11
Si conferma quanto statuito con il provvedimento del 6.12.2024 anche in riferimento alle ulteriori richieste delle parti, di cui si è già detto sopra.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e il tenore della presente pronuncia.
P.Q.M.
sentito il P.M.;
Dispone l'affidamento condiviso della minore (nata il Persona_2
4.11.2018) ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre, e regolamentazione dei tempi di frequentazione e di permanenza della figlia con il padre secondo le modalità di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il
[...] 12
mantenimento della figlia minore - al netto dell'assegno unico Per_1
familiare, da corrispondersi per intero alla madre -, entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Dichiara inammissibili o rigetta le ulteriori richieste delle parti.
Compensa tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 25.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti