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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8012/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lavinia Cipollina (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), nella qualità di titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale, parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tumminello;
- parte resistente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 giugno 2023 ha chiesto che la ditta Parte_1 individuale di venga condannata al pagamento degli ANF maturati, e già Controparte_1 autorizzati dall' relativamente al periodo compreso tra il 13 giugno 2014 ed il 30 CP_2
1 novembre 2018. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto che il 12 giugno
2019 avrebbe presentato domanda per conseguire gli ANF arretrati, che tale prestazione sarebbe stata liquidata dall' in € 13.390,90 e già autorizzata ed accreditata, mentre egli non CP_2 avrebbe ricevuto dal datore di lavoro il relativo importo (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 giugno 2024 ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, da un lato eccependo la prescrizione quinquennale del credito e dall'altro lato evidenziando che l'ex dipendente non avrebbe mai consegnato “i moduli debitamente compilati e sottoscritti e corredati dai documenti di identità dei componenti del nucleo familiare”, senza neppure considerare che la sottoscrizione del coniuge sarebbe Per_1 apocrifa (cfr. memoria).
Con ordinanza del 12 luglio 2024 questo Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
Con la memoria di costituzione depositata il 14 maggio 2025 l' ha rappresentato CP_2 che il ricorrente, avendone diritto, aveva effettivamente richiesto la corresponsione degli ANF
e che gli stessi venivano autorizzati, evidenziando, però, che la ditta convenuta non li conguagliava avendo cessato la propria attività l'1 dicembre 2018 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
E' pacifico, perché riconosciuto dall'ente previdenziale, che al ricorrente spettavano gli
ANF relativi al periodo tra il 13 giugno 2014 ed il 30 novembre 2018.
E' altrettanto pacifico, perché riconosciuto dalla ditta individuale, che le somme corrispondenti agli ANF non venivano pagate dal (cfr. memoria di costituzione). CP_1
Ora, è noto che “in materia di assegni familiari, il datore di lavoro ha una generale funzione sostitutiva dell'ente previdenziale, per conto del quale anticipa gli assegni ai propri dipendenti
(compensando i relativi importi sulla misura globale dei contributi dovuti all' e versando cosi la CP_2 sola eccedenza)” (Cass., sez. lav., sentenza n. 19261 del 20 agosto 2013).
In altre parole, la legittimazione passiva rispetto al credito per ANF del lavoratore dipendente va riconosciuta in capo all'ente previdenziale, mentre il datore di lavoro riveste esclusivamente la qualità di adiectus solutionis causa (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 4533 del 5 maggio 1998).
2 Dalla superiore ricostruzione dei rapporti tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale discende la conseguenza che la mancata anticipazione degli assegni familiari “da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento solo nei confronti dello il quale resta esposto CP_2 all'azione diretta dei lavoratori aventi diritto, che per contro non possono agire per tale titolo nei confronti del datore di lavoro” (Cass., sez. lav., sentenza n. 2809 del 4 maggio 1985).
Pertanto, il ricorso proposto nei confronti del , quale titolare dell'omonima CP_1 ditta individuale datrice di lavoro, va senz'altro respinto.
Ciò posto, la domanda di pagamento rivolta dal ricorrente nei confronti dell'ente previdenziale (seppure evidentemente fondata) va (altrettanto evidentemente) dichiarata inammissibile, in quanto proposta in causa per la prima volta soltanto con le note conclusionali dell'8 luglio 2025 e quindi tardivamente. Soltanto per scrupolo motivazionale, invero, va chiarito che l'integrazione del contraddittorio operata ex officio nei confronti dell' non comporta l'automatica estensione nei confronti dell'ente previdenziale della CP_2 domanda erroneamente proposta dal nei confronti di un soggetto privo di Parte_1 legittimazione passiva.
Nonostante l'esito della lite, però, l'accertato inadempimento dell'obbligo gravante in capo al datore di lavoro (nei confronti dell' ma ad evidente vantaggio del ricorrente) CP_2 induce questo giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso proposto nei confronti di , nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale;
dichiara inammissibile la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' CP_2 dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8012/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lavinia Cipollina (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), nella qualità di titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale, parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tumminello;
- parte resistente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 giugno 2023 ha chiesto che la ditta Parte_1 individuale di venga condannata al pagamento degli ANF maturati, e già Controparte_1 autorizzati dall' relativamente al periodo compreso tra il 13 giugno 2014 ed il 30 CP_2
1 novembre 2018. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto che il 12 giugno
2019 avrebbe presentato domanda per conseguire gli ANF arretrati, che tale prestazione sarebbe stata liquidata dall' in € 13.390,90 e già autorizzata ed accreditata, mentre egli non CP_2 avrebbe ricevuto dal datore di lavoro il relativo importo (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 giugno 2024 ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, da un lato eccependo la prescrizione quinquennale del credito e dall'altro lato evidenziando che l'ex dipendente non avrebbe mai consegnato “i moduli debitamente compilati e sottoscritti e corredati dai documenti di identità dei componenti del nucleo familiare”, senza neppure considerare che la sottoscrizione del coniuge sarebbe Per_1 apocrifa (cfr. memoria).
Con ordinanza del 12 luglio 2024 questo Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
Con la memoria di costituzione depositata il 14 maggio 2025 l' ha rappresentato CP_2 che il ricorrente, avendone diritto, aveva effettivamente richiesto la corresponsione degli ANF
e che gli stessi venivano autorizzati, evidenziando, però, che la ditta convenuta non li conguagliava avendo cessato la propria attività l'1 dicembre 2018 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
E' pacifico, perché riconosciuto dall'ente previdenziale, che al ricorrente spettavano gli
ANF relativi al periodo tra il 13 giugno 2014 ed il 30 novembre 2018.
E' altrettanto pacifico, perché riconosciuto dalla ditta individuale, che le somme corrispondenti agli ANF non venivano pagate dal (cfr. memoria di costituzione). CP_1
Ora, è noto che “in materia di assegni familiari, il datore di lavoro ha una generale funzione sostitutiva dell'ente previdenziale, per conto del quale anticipa gli assegni ai propri dipendenti
(compensando i relativi importi sulla misura globale dei contributi dovuti all' e versando cosi la CP_2 sola eccedenza)” (Cass., sez. lav., sentenza n. 19261 del 20 agosto 2013).
In altre parole, la legittimazione passiva rispetto al credito per ANF del lavoratore dipendente va riconosciuta in capo all'ente previdenziale, mentre il datore di lavoro riveste esclusivamente la qualità di adiectus solutionis causa (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 4533 del 5 maggio 1998).
2 Dalla superiore ricostruzione dei rapporti tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale discende la conseguenza che la mancata anticipazione degli assegni familiari “da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento solo nei confronti dello il quale resta esposto CP_2 all'azione diretta dei lavoratori aventi diritto, che per contro non possono agire per tale titolo nei confronti del datore di lavoro” (Cass., sez. lav., sentenza n. 2809 del 4 maggio 1985).
Pertanto, il ricorso proposto nei confronti del , quale titolare dell'omonima CP_1 ditta individuale datrice di lavoro, va senz'altro respinto.
Ciò posto, la domanda di pagamento rivolta dal ricorrente nei confronti dell'ente previdenziale (seppure evidentemente fondata) va (altrettanto evidentemente) dichiarata inammissibile, in quanto proposta in causa per la prima volta soltanto con le note conclusionali dell'8 luglio 2025 e quindi tardivamente. Soltanto per scrupolo motivazionale, invero, va chiarito che l'integrazione del contraddittorio operata ex officio nei confronti dell' non comporta l'automatica estensione nei confronti dell'ente previdenziale della CP_2 domanda erroneamente proposta dal nei confronti di un soggetto privo di Parte_1 legittimazione passiva.
Nonostante l'esito della lite, però, l'accertato inadempimento dell'obbligo gravante in capo al datore di lavoro (nei confronti dell' ma ad evidente vantaggio del ricorrente) CP_2 induce questo giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso proposto nei confronti di , nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale;
dichiara inammissibile la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' CP_2 dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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