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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13176/2022 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13176/2022 promossa da:
(C.F. ), e per essa – quale mandataria – Parte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del rappresentante Parte_2 P.IVA_2 legale , con il patrocinio degli avv.ti DE VITO LUIGI ( ) e Parte_3 C.F._1
CAPONERI LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, via C.F._2
Lorenzo il Magnifico n. 72, presso i difensori;
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F.: ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._6 Parte_4 C.F._7
(C.F.: , in qualità di eredi di C.F. Parte_5 C.F._8 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI ANDREA, elettivamente C.F._9 domiciliati in Perugia, via XX Settembre n. 86, presso il difensore;
(P.IVA ), rappresentata da (P.IVA , in persona del P.IVA_3 Parte_6 P.IVA_4
pagina 1 di 14 procuratore con il patrocinio degli avv.ti PESENTI MARCO (C.F. Parte_7
) e CONCIO RA (C.F. ), elettivamente C.F._10 C.F._11 domiciliata in Firenze, viale Giuseppe Mazzini n. 19, presso il difensore;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia il Giudice del Tribunale di Firenze condannare i IG e CP_1
gli eredi del Signor IG , Persona_1 Controparte_2 Parte_4 Controparte_3
e in solido, fino alla concorrenza di € 1.400.000,00 ciascuno, al Parte_5 CP_4
pagamento a favore di della somma di euro 1.153.024,48=, oltre Parte_1
interessi al tasso di mora contrattuale dal 1.12.2017, nella misura contrattualmente prevista ma comunque entro i limiti dei tassi soglia anti usura pro tempore vigenti.
Con vittoria di spese e compensi “.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e dedizione, così provvedere:
In rito: - Disporre la retrocessione della causa alla fase istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
In via preliminare e/o pregiudiziale: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda svolta dalla REV per difetto di legittimazione attiva per i motivi spiegati in premessa;
In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale: - Revocare la ordinanza ex 186 c.p.c. emessa, da Codesto Ill.mo Tribunale di Firenze in data 8 marzo 2023, in assenza dei necessari presupposti, come da motivazione in atti, con rigetto, in ogni caso, dell'istanza di correzione dell'errore materiale ex adverso avanzata;
In via principale: - Dichiarare inefficaci, nulli ed in ogni caso annullabili i contratti di fideiussione sottoscritti dai Sigg.ri ed per carenza dei requisiti previsti Persona_1 CP_1
dalla legge, per violazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c., per tutte le ragioni esposte nel presente atto ed in questa sede integralmente richiamate;
- Accertare e dichiarare che il credito richiesto dalla REV sia ad oggi che al momento della richiesta monitoria non era certo, liquido ed esigibile e che la REV con la domanda così svolta ha richiesto un ingiustificato arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c.; - In via gradata, quantificare l'asserito credito defalcando, anche d'ufficio, il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing alla data di restituzione, e/o, in via
pagina 2 di 14 ulteriormente gradata, ridurre, anche d'ufficio, secondo equità, l'importo ex adverso preteso in forza della suindicata clausola penale;
In via subordinata: - Accertare la nullità della clausola a valle di cui alla lett. e) dei contratti di fidejussione per cui è causa, in quanto conforme a quella a monte di cui all'art. 6) del modello
Abi 2002 già dichiarata nulla dalla stessa Autorità di vigilanza e per l'effetto dichiarare la nullità della corrispondente clausola sottoscritta a valle dalle parti, nonché la decadenza degli stessi contratti e delle garanzie ivi contenute ex art. 1957 c.c., per inutile decorso del termine di sei mesi, con conseguente liberazione dell'opponente da ogni obbligo nei confronti dell'asserito creditore in garanzia, poiché alla scadenza del credito di cui alla missiva datata 19.08.2014 mai seguiva alcuna iniziativa tanto nei confronti del debitore principale quanto dei suoi garanti sino all'avversata iniziativa monitoria, peraltro tardivamente incardinata innanzi ad un Giudice incompetente, soltanto in data 20.05.2021, dopo quasi sette anni dalla scadenza del credito.
In ogni caso: Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del presente giudizio, nonché rimborso spese generali (15%) ed oneri di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, la ha Parte_1
convenuto, di fronte a questo Ufficio, i sig.ri , , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, e in qualità di eredi con beneficio d'inventario Pt_4 Parte_5 CP_1
di , con azione di condanna al pagamento di Euro 1.153.024,48, quale credito Persona_1
vantato in ragione di un contratto di leasing immobiliare, risolto in data 19.8.2014.
A sostegno delle proprie pretese, la stessa ha allegato che:
- aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Perugia, con cui veniva ingiunto, ai sig.ri e il pagamento della somma di Euro 1.153.024,48, in Per_1 CP_1
proprio favore, Rev- Crediti, avente causa di ETRURIA LEASING S.P.A., a saldo delle Pt_1
obbligazioni derivanti dal contratto di leasing immobiliare stipulato fra quest'ultima e la debitrice principale, risolto in data 19.8.2014;
- avverso il suddetto D.I., veniva proposta opposizione, con cui gli opponenti avevano eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, in considerazione della previsione del foro convenzionale di Firenze nell'atto di concessione della garanzia, e la nullità delle fideiussioni per conformità al modello giudicato anti concorrenziale e, comunque, la loro nullità ex art. 1418 c.c.;
pagina 3 di 14 - con sentenza n. 1372 del 6.10.2022, comunicata in data 7.10.2022, il Tribunale di Perugia aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando la competenza del Tribunale di
Firenze, e, revocando il D.I. opposto, aveva assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento.
Posto ciò, nel merito, ha evidenziato che nella fattispecie siamo di fronte ad una fideiussione specifica, sicché alla stessa è inapplicabile la decisione della NC d'IT, che ha ravvisato la nullità dello schema ABI esclusivamente con riferimento alle fideiussioni omnibus.
Ha, pertanto, contestato le domande attore, chiedendo la condanna di e degli CP_1
eredi di al pagamento della somma (già) oggetto del D.I. (precedentemente) Persona_1
opposto.
I sig.ri e , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e in qualità di eredi con beneficio di inventario di Pt_4 Parte_5 Per_1
, regolarmente costituiti in giudizio, hanno contestato integralmente le difese della
[...]
BA.
Nel merito, hanno eccepito la nullità della garanzia prestata, in quanto conforme al c.d. schema
ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale illecita, ovvero – in subordine – la nullità di date clausole (nello specifico, degli artt. 2, 6 e 8).
Hanno eccepito inoltre la decadenza della BA dal diritto di agire verso i garanti, ex art. 1957 c.c.
Hanno, pertanto, domandato il rigetto dell'azione di condanna.
Dopo l'ordinanza di ingiunzione, ex art. 186 ter, provvisoriamente esecutiva, dell'8.3.23, ritenuta la causa già istruita, ovvero acquisito il fascicolo di ufficio avanti al Tribunale di Perugia, non sono stati concessi i termini processuali per lo scambio di memorie.
Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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1. Sull'eccezione di nullità della fideiussione
L'eccezione di nullità della fideiussione è infondata, per le ragioni che seguono.
È opportuno ripercorrere (in maniera sintetica) l'evoluzione della problematica delle fideiussioni redatte secondo il modello ABI.
Il suddetto modello, predisposto dall'Associazione NCria ITna e da quest'ultima messo a disposizione delle singole banche, costituiva uno schema negoziale contenente una serie di clausole pagina 4 di 14 che disciplinavano il costituendo rapporto contrattuale con il cliente tenuto a prestare la garanzia fideiussoria.
L'applicazione costante ed uniforme del suddetto schema negoziale nei rapporti con il cliente – fideiussore ha dato vita, nel corso degli anni, ad una vera e propria prassi per gli istituti di credito.
Senonché, nel 2005, con provvedimento n. 55, la NC d'IT ha dichiarato illegittime alcune clausole del suddetto modello, in quanto ritenute espressione di intese restrittive della concorrenza e pertanto, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, lesive del divieto posto dall'art.
2. L. 287/1990.
In particolare, il provvedimento della NC d'IT ha fatto esplicito riferimento alle clausole n.
2, 6 e 8 del modello ABI, le quali, imponendo eccesivi oneri in capo al fideiussore, finiscono per squilibrare in maniera consistente il rapporto contrattuale a favore della banca.
L'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevede infatti che il fideiussore sia tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6
(noto anche come “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957”) invece dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; infine, l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, stabilendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
In virtù del citato provvedimento della NC d'IT n. 55/2005, si pone pertanto il problema di individuare le conseguenze e i possibili riflessi, sul contratto di fideiussione, della violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, di cui sono espressione dette clausole.
In merito, si sono susseguiti nel corso del tempo vari indirizzi giurisprudenziali.
Un primo orientamento, perlopiù minoritario, tende ad escludere che la nullità dell'intesa “a monte” possa inficiare la validità del contratto di fideiussione “a valle”, con la conseguenza che il fideiussore, qualora fosse appunto dichiarato la nullità dell'intesa, potrebbe esclusivamente agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 (Tribunale di Verona, ordinanza del 1°
pagina 5 di 14 Ottobre 2018; Tribunale di Treviso, sentenza n. 1623 del 26 Luglio 2018; Tribunale di Napoli, sentenza n. 2338 del 3 Marzo 2019). Tale orientamento, che si richiama a quanto affermato dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 2207/2005, (secondo la quale “siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33”), si fonda sul principio della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, in forza del quale una violazione delle prime può dar luogo esclusivamente ad una tutela risarcitoria, senza incidere sulla validità del negozio. Pertanto, una intesa anticoncorrenziale, integrante una violazione delle regole di comportamento, non sarebbe idonea a inficiare la validità dei contratti di fideiussione espressione dell'intesa.
Si è d'altra parte osservato che, invero, il principio stabilito dalla sopra richiamata sentenza delle
SU ha ad oggetto esclusivamente le intese anticoncorrenziali e i relativi rimedi a cui può ricorrere il consumatore, ma in realtà non si esprime in merito ai contratti “a valle” dell'intesa, come la fideiussione.
Anzi, particolarmente significativo è un passaggio della stessa pronuncia, nel quale si afferma che “il contratto cosiddetto "a valle" costituisce lo sbocco della intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Esso […], oltre ad estrinsecarla, la attua”.
Proprio in ragione di questo passaggio, un secondo orientamento ha ritenuto che il contratto di fideiussione “a valle” dovesse ritenersi nullo, atteso che se la fideiussione costituisce il negozio mediante il quale l'intesa si attua, la nullità di quest'ultima non può che ripercuotersi sulla prima
(Cassazione, ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, richiamata anche da parte opposta).
Si tratterebbe quindi di una nullità totale, in grado di travolgere l'intero contratto di fideiussione.
I giudici di legittimità hanno poi sottolineato che tale nullità si estenderebbe anche ai contratti di fideiussione antecedenti al provvedimento della NC d'IT del 2005, ovviamente con riferimento alle condotte poste in essere negli anni oggetto dell'accertamento di NC d'IT.
Infatti, come affermato dalla già ricordata ordinanza della Cassazione n. 29810 del 12 Dicembre
2017, l'illecito anticoncorrenziale, ai sensi della disciplina prevista dalla L. 287/1990, non si realizza solo ed esclusivamente tramite il negozio giuridico espressione dell'intesa, ma anche tramite tutti i comportamenti e/o atti successivi all'intesa che determinano una violazione o pagina 6 di 14 alterazione delle regole della concorrenza. Come chiarito dalla Corte “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust”. Pertanto, il contratto di fideiussione, in quanto anch'esso costituente una forma di distorsione della concorrenza, sarebbe affetto da nullità proprio in virtù della stessa legge n.
287/1990, antecedente al provvedimento della NC d'IT; a condizione, ovviamente, che tale contratto sia successivo all'intesa illecita.
Vi è, infine, un terzo orientamento, che questo Tribunale ritiene di condividere, affermato dal giudice di legittimità con le sentenze n. 24044 del 26.09.2019, n. 4175 del 19.02.2020 e da ultimo con la recentissima sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite secondo cui “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Alla luce di tale orientamento, pertanto, la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 di cui al modello ABI non comporterebbe la nullità in toto del contratto di fideiussione, ma solo la sua nullità parziale, ovverosia limitata alle stesse singole clausole, trovando applicazione l'art. 1419 c.c., secondo cui
“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Premessa (in ipotesi) una nullità parziale (e non totale), in questo contesto emerge, poi, la questione, sollevata dalla parte opponente, dell'applicazione/applicabilità del suddetto
CP_ provvedimento sanzionatorio della non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche.
Va premesso, a tal proposito il discrimen tra tali due fideiussioni.
Per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'imposto massimo garantito (v. Cass., 31 gennaio 2017, n. 2492).
Per converso, si intendono fideiussioni specifiche quelle che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di pagina 7 di 14 fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia (T. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015).
Pertanto, la differenza – in buona sostanza – consiste nell'oggetto della garanzia: le prime riguardano tutte le obbligazioni del debitore;
le secondo le obbligazioni attinenti una (o più) specifica operazione (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528).
Detto ciò, occorre ora chiedersi se la nullità delle clausole di cui allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento i NC d'IT n. 55 del 2 maggio 2005, riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus o anche le fideiussioni specifiche.
Sul punto si registrano due tesi.
Una prima tesi, estensiva, sostiene la nullità delle clausole anche nelle fideiussioni specifiche, in quanto la S.C. (Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994), nell'affermare la illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non ha fatto distinzioni tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.
Secondo tale orientamento ritenere la validità delle fideiussioni specifiche che contengano le clausole di cui sopra, solo per il diverso nomen juris darebbe la possibilità alle banche di “eludere il precetto antitrust, sottoponendo ai clienti esclusivamente fideiussioni di tale tipo e non “omnibus”.
Si tratterebbe cioè di risultato interpretativo inaccettabile.
All'opposto, con scelta interpretativa che questo Ufficio fa propria, è stato argomentato, che il CP_ provvedimento della non è applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, poiché, avendo l'accertamento in quella sede riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancari, in relazione a queste difetterebbe di regola la prova che anche esse sarebbero frutto di intesa illecita anticoncorrenziale.
Non sarebbe infatti possibile invocare la decisione citata della autorità di vigilanza al fine di provare l'accordo illecito (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528, T. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481
e 6 settembre 2022, n. 7015, T. Napoli, 16 giugno 2020).
CP_ È noto, difatti, che il citato provvedimento della presenta natura di prova privilegiata, ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato del suo eventuale abuso” (Cass., 22 maggio 2019, n. 134846).
Ne consegue, pertanto, che mentre la sola corrispondenza di una fideiussione omnibus allo schema ABI integra, in difetto di contrari elementi, la prova che la stessa deriva da accordo illecito pagina 8 di 14 antitrust, con conseguente nullità, altrettanto non sarebbe possibile affermare in caso di fideiussione specifica.
D'altra parte, la stessa NC d'IT nel provvedimento de quo fa esplicito ed univoco riferimento allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, dando poi atto che le valutazioni poste in essere durante l'istruttoria non hanno avuto di per sé ad oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzarle nella contrattualistica (cfr. Corte d'Appello Milano, 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si aggiunga che ragioni di ordine logico depongono per la tesi restrittiva.
Invero, non può infatti escludersi, anzi appare del tutto probabile, che a seguito della diffusione nel sistema bancario del modello ABI relativo alle omnibus, le HE abbiano di propria iniziativa esteso ed applicato il modello a tutta la modulistica delle garanzie.
Ciò non in attuazione di un accordo illecito tra loro, ma semplicemente per propria convenienza imprenditoriale, trattandosi di clausole compatibili anche con la struttura e funzione della fideiussione specifica e perché le stesse rafforzano la posizione contrattuale della banca rispetto alla disciplina legale della fideiussione.
Ne segue che la semplice presenza in un contratto di fideiussione specifica di clausole conformi a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8, già oggetto del provvedimento della NC d'IT n. 55/2005, non costituisce prova dell'esistenza di accordo illecito a monte e non produce alcuna nullità della garanzia (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528).
Tanto premesso in diritto poiché nella specie è documentale che trattasi di fideiussioni specifiche, tesa a garantire uno specifico e determinato credito (la presente fideiussione p regolata dalle seguenti condizioni: la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore alla Società in dipendenza del contratto di leasing;
in via esemplificativa e non limitativa, canoni di leasing,
IVA o altra imposta sostitutiva ed ogni altro accessorio, interessi anche se moratori, nella misura convenuta nel contratto di leasing, penali a qualsiasi titolo dovute, oneri tributari, premi di assicurazione, anticipazioni effettuate dalla società in relazione al contratto di leasing. v. All. 8-10, fascicolo monitorio), l'eccezione di nullità sollevata va senz'altro disattesa.
Non da meno, pur volendo argomentare diversamente, nessuna prova, ovvero deduzione valida,
è stata prodotta, ovvero avanzata, dalla parte opponente in punto di natura della fideiussione de qua,
e, pertanto, la questione andrebbe – ad ogni modo – ugualmente disattesa.
pagina 9 di 14 Resta assorbita ogni altra questione anche in ordine alla eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., trattandosi di norma derogabile per volontà delle parti (per giurisprudenza pacifica) ed avendovi l'opponente pattiziamente rinunciato.
1.1 circa la tardività dell'eccezione, rilevabile d'ufficio
Anche su quest'ultimo punto, pur volendo diversamente argomentare, va osservato che la questione è stata introdotta per la prima volta (solo) in questo giudizio, e mai in sede di opposizione al D.I. ingiuntivo, innanzi al Tribunale di Perugia.
In punto di diritto va precisato che ai sensi dell'art. 183 c.p.c., l'attore gode di due poteri: può proporre le domande e le eccezioni che conseguono alla domanda riconvenzionale, o alle eccezioni, dedotte dal convenuto, o ancora chiedere al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, laddove tale esigenza sia sorta a seguito delle difese avanzate dalla controparte. D'altro canto, il convenuto può replicare, o meglio controreplicare, attraverso la proposizione di nuove eccezioni rilevabili d'ufficio e/o successive alle allegazioni dell'attore (purché quest'ultime siano legate dal nesso di consequenzialità con i nova dell'attore), o ancora precisare e modificare le eccezioni già proposte e le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime.
La norma è stata inconfutabilmente introdotta col mero fine di tutelare la parte attrice dalle iniziative difensive della controparte che possono mutare i termini oggettivi della controversia.
Il comma 6, del medesimo art. 183 c.p.c., stabilisce che nel corso della prima udienza di trattazione le parti possono esercitare uno ius poenitendi, potendo infatti, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni che sono già state oggetto di formulazione negli atti introduttivi.
A tal proposito si richiama la Suprema Corte, la quale, lasciando invariato il divieto di introdurre una mutatio, ha – comunque - esteso i margini di ammissibilità dell'emendatio, abbracciando l'orientamento c.d. liberale e rifiutandosi di condividere l'orientamento che propende per una cristallizzazione della domanda sin dalla sua prima formulazione, così dunque optando per una costruzione della domanda progressiva e dettata nel tempo (Cass., SS.UU., n. 12310/2015).
Alla luce di quanto detto, eventuali successive modifiche prive del c.d. “nesso di conseguenzialità” rappresentano una mutatio inammissibile.
Nella presente sede i garanti formulano per la prima volta l'eccezione de qua, invero mai formulata nella fase processuale avanti al Tribunale di Perugia, essendo stata eccepita in quest'ultima sede solo la nullità totale delle fideiussioni.
pagina 10 di 14 Poiché è consolidato l'orientamento secondo cui, in caso di declaratoria di incompetenza, il processo se riassunto prosegue di fronte al giudice indicato come competente, ma restano ferme le preclusioni maturate, l'eccezione di decadenza qui sollevata appare inammissibile.
I convenuti, infatti, non potevano esercitare alcuna mutatio nella linea difensiva già adottata nella fase processuale innanzi ad altro Tribunale, conclusa con pronuncia definitiva di rito.
Difatti, non avendo nulla eccepito, o anche allegato, nella precedente sede processuale, la questione de qua rappresenta senz'altro una evidente modifica della causa petenti, inammissibile in quanto effettuata quando ormai erano già precluse le decadenze processuali assertive di cui agli artt.
167 e 183 c.p.c.
La questione va quindi disattesa.
2. il credito garantito
Sul punto non si pongono questioni particolari non avendo parte opponente contestato la sussistenza e la quantificazione dell'obbligazione della debitrice principale.
In punto di diritto va precisato che fino al 2009 la non contestazione era fatta scaturire dalla condotta prettamente attiva di chi dichiarava fatti o svolgeva difese che risultavano essere assolutamente incompatibili con la volontà di contestare vicende narrate dall'avversario e inevitabilmente implicate da quei fatti e da quelle difese. In buona sostanza, la relevatio che ne discendeva promanava da una condotta meramente operosa della parte che, pur di dedurre o di compiere alcunché, dall'intreccio dei fatti era indotta – se non addirittura costretta - a condividere almeno parte del racconto del suo contraddittore.
Da quando l'attuale art. 115 c.p.c. presenta l'espressione “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, la figura ha acquisito però una connotazione “passiva”: non vi è più la necessità di una condotta attiva (nei modi sopra descritti) affinché scatti la “non contestazione”; purché sia costituita, anche il silenzio basta a elidere l'onere della prova a carico dell'avversario.
Va quindi condiviso quell'orientamento secondo cui, in tema di principio di non contestazione, se l'attore propone un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto, il convenuto è tenuto a prendere posizione in maniera analitica sulle circostanze di cui intende contestare la veridicità e, in difetto, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati (cfr. Corte di Appello Torino, 27 giugno 2022, n. 253).
Nella fattispecie, i fatti, in punto di quantum, non risultano contestati dai convenuti e, pertanto, alla luce di quanto suddetto, in virtù del principio della non contestazione codificato dall'art. 115
pagina 11 di 14 c.p.c., questo Tribunale deve astenersi da qualsivoglia controllo di tali fatti ormai pacifici e deve, dunque, ritenerli sussistenti.
3. conclusioni
La domanda di condanna proposta dalla BA va, quindi, accolta ed i garanti, ovvero i relativi eredi (nello specifico del , vanno, per l'effetto, condannati in solido, salva la Persona_1
responsabilità pro quota degli eredi ex art. 752 c.p.c. (ed il beneficio dell'inventario), al pagamento dell'importo di Euro 1.153.024,48, oltre interessi, nel limite del massimale di Euro 1.400.000,00.
Quanto agli interessi, essendo in presenza di un debito di valuta, in quanto avente ad oggetto il pagamento di somma di denaro, sull'importo de quo sono dovuti interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Tanto premesso, è necessario chiarire, anche al fine di evitare dubbi in sede di esecuzione, quale sia il tasso di interesse “legale” in concreto applicabile.
Con il D.L. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10.11.2014, il legislatore ha infatti stabilito che in materia di obbligazioni pecuniarie (artt. 1277 e ss c.c.), in mancanza di una determinazione delle parti, si applica il saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D. Lgs. n. 231/02 (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali) con decorrenza dall'inizio del procedimento di cognizione ordinario, ovvero da quando la causa sia deferita ad arbitri.
Trattasi di disposizione che mira chiaramente a disincentivare le tattiche dilatorie del debitore di somme di denaro nel processo, e che sotto tale profilo si pone in linea con la stessa ratio già perseguita in generale dal D. Lgs. n. 231/02 in materia di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ovvio che il nuovo tasso maggiorato, che in concreto è superiore attualmente di oltre sette punti rispetto al tasso ordinario, costituisce a tutti gli effetti vero e proprio tasso legale.
Tale disposizione, ex art. 17, 3° co. del D.L. menzionato, si applica per le cause instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi ai procedimenti iniziati a decorrere dal 11.12.2014 (la legge è infatti entrata in vigore l'11.11.2014), come nella fattispecie.
Alla luce di tale quadro normativo, il nuovo tasso di interesse, rappresenta per le obbligazioni pecuniarie il parametro di riferimento per effettuare il computo degli interessi, ogniqualvolta ricorrano in fatto le condizioni di sua applicabilità e per il periodo di pendenza del processo.
pagina 12 di 14 Ciò posto in linea di diritto occorre domandarsi se sia consentito al giudice, cui sia chiesta genericamente la condanna del convenuto al pagamento degli interessi legali sul capitale, senza altra specificazione o rinvio all'art. 1284, IV co., liquidare gli stessi secondo tale disposizione, ovvero se la relativa decisione sarebbe viziata per extra/ultra petita ai sensi dell'art. 112 c.p.c..
Ad avviso del giudicante, e premesso che sul punto specifico in relazione alla recente riforma dell'art. 1284 IV co. c.c. non si rinvengono precedenti di merito o di legittimità, la risposta deve essere affermativa.
Ed invero, secondo giurisprudenza prevalente In tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono
"interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge.
Ne consegue che, stante l'ambito di operatività e la natura speciale della normativa in questione
(applicabile ogni qualvolta sia proposta domanda giudiziale e per tutta la durata del procedimento), il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie. Trattasi di un'operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell'autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generali.
Ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, gli interessi applicabili saranno quindi quelli “maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e
D. lgs. n. 231/02.
In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149;
Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).
In tali casi é stato sempre escluso che il riconoscimento degli interessi previsti dalla norma speciale integrasse violazione della decisione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali.
pagina 13 di 14 Alla luce di quanto sopra, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (Art. 1284, IV co., c.c.) l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora alla data di notifica dell'atto di citazione, quello di cui all'art. 1284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale
(a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino alla conclusione del processo), il tasso maggiorato previsto dal co. 4 della citata disposizione.
Nulla va invece liquidato per rivalutazione monetaria, trattandosi di accessorio spettante solo in caso di debito di valore.
4. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 1.153.024,48, scaglione da 1.000.000 a 20.000.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica i parametri minimi, in considerazione del valore della causa (vicina l parametro minimo) e l'esclusione della fase istruttoria (causa documentale).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti al pagamento di Euro
1.153.024,48, in favore di oltre interessi legali, come da parte Parte_1 motiva;
- CONDANNA, altresì, i convenuti a rimborsare, a favore dell'istituto di credito, le spese di lite che liquidano in Euro 10.180,00 per compensi (nello specifico, Euro 2.995,00, per lo Studio, Euro
1.976,00, per l'Introduttiva, Euro 5.209,00 per la decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Firenze, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13176/2022 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13176/2022 promossa da:
(C.F. ), e per essa – quale mandataria – Parte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del rappresentante Parte_2 P.IVA_2 legale , con il patrocinio degli avv.ti DE VITO LUIGI ( ) e Parte_3 C.F._1
CAPONERI LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, via C.F._2
Lorenzo il Magnifico n. 72, presso i difensori;
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F.: ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._6 Parte_4 C.F._7
(C.F.: , in qualità di eredi di C.F. Parte_5 C.F._8 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI ANDREA, elettivamente C.F._9 domiciliati in Perugia, via XX Settembre n. 86, presso il difensore;
(P.IVA ), rappresentata da (P.IVA , in persona del P.IVA_3 Parte_6 P.IVA_4
pagina 1 di 14 procuratore con il patrocinio degli avv.ti PESENTI MARCO (C.F. Parte_7
) e CONCIO RA (C.F. ), elettivamente C.F._10 C.F._11 domiciliata in Firenze, viale Giuseppe Mazzini n. 19, presso il difensore;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia il Giudice del Tribunale di Firenze condannare i IG e CP_1
gli eredi del Signor IG , Persona_1 Controparte_2 Parte_4 Controparte_3
e in solido, fino alla concorrenza di € 1.400.000,00 ciascuno, al Parte_5 CP_4
pagamento a favore di della somma di euro 1.153.024,48=, oltre Parte_1
interessi al tasso di mora contrattuale dal 1.12.2017, nella misura contrattualmente prevista ma comunque entro i limiti dei tassi soglia anti usura pro tempore vigenti.
Con vittoria di spese e compensi “.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e dedizione, così provvedere:
In rito: - Disporre la retrocessione della causa alla fase istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
In via preliminare e/o pregiudiziale: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda svolta dalla REV per difetto di legittimazione attiva per i motivi spiegati in premessa;
In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale: - Revocare la ordinanza ex 186 c.p.c. emessa, da Codesto Ill.mo Tribunale di Firenze in data 8 marzo 2023, in assenza dei necessari presupposti, come da motivazione in atti, con rigetto, in ogni caso, dell'istanza di correzione dell'errore materiale ex adverso avanzata;
In via principale: - Dichiarare inefficaci, nulli ed in ogni caso annullabili i contratti di fideiussione sottoscritti dai Sigg.ri ed per carenza dei requisiti previsti Persona_1 CP_1
dalla legge, per violazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c., per tutte le ragioni esposte nel presente atto ed in questa sede integralmente richiamate;
- Accertare e dichiarare che il credito richiesto dalla REV sia ad oggi che al momento della richiesta monitoria non era certo, liquido ed esigibile e che la REV con la domanda così svolta ha richiesto un ingiustificato arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c.; - In via gradata, quantificare l'asserito credito defalcando, anche d'ufficio, il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing alla data di restituzione, e/o, in via
pagina 2 di 14 ulteriormente gradata, ridurre, anche d'ufficio, secondo equità, l'importo ex adverso preteso in forza della suindicata clausola penale;
In via subordinata: - Accertare la nullità della clausola a valle di cui alla lett. e) dei contratti di fidejussione per cui è causa, in quanto conforme a quella a monte di cui all'art. 6) del modello
Abi 2002 già dichiarata nulla dalla stessa Autorità di vigilanza e per l'effetto dichiarare la nullità della corrispondente clausola sottoscritta a valle dalle parti, nonché la decadenza degli stessi contratti e delle garanzie ivi contenute ex art. 1957 c.c., per inutile decorso del termine di sei mesi, con conseguente liberazione dell'opponente da ogni obbligo nei confronti dell'asserito creditore in garanzia, poiché alla scadenza del credito di cui alla missiva datata 19.08.2014 mai seguiva alcuna iniziativa tanto nei confronti del debitore principale quanto dei suoi garanti sino all'avversata iniziativa monitoria, peraltro tardivamente incardinata innanzi ad un Giudice incompetente, soltanto in data 20.05.2021, dopo quasi sette anni dalla scadenza del credito.
In ogni caso: Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del presente giudizio, nonché rimborso spese generali (15%) ed oneri di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, la ha Parte_1
convenuto, di fronte a questo Ufficio, i sig.ri , , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, e in qualità di eredi con beneficio d'inventario Pt_4 Parte_5 CP_1
di , con azione di condanna al pagamento di Euro 1.153.024,48, quale credito Persona_1
vantato in ragione di un contratto di leasing immobiliare, risolto in data 19.8.2014.
A sostegno delle proprie pretese, la stessa ha allegato che:
- aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Perugia, con cui veniva ingiunto, ai sig.ri e il pagamento della somma di Euro 1.153.024,48, in Per_1 CP_1
proprio favore, Rev- Crediti, avente causa di ETRURIA LEASING S.P.A., a saldo delle Pt_1
obbligazioni derivanti dal contratto di leasing immobiliare stipulato fra quest'ultima e la debitrice principale, risolto in data 19.8.2014;
- avverso il suddetto D.I., veniva proposta opposizione, con cui gli opponenti avevano eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, in considerazione della previsione del foro convenzionale di Firenze nell'atto di concessione della garanzia, e la nullità delle fideiussioni per conformità al modello giudicato anti concorrenziale e, comunque, la loro nullità ex art. 1418 c.c.;
pagina 3 di 14 - con sentenza n. 1372 del 6.10.2022, comunicata in data 7.10.2022, il Tribunale di Perugia aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando la competenza del Tribunale di
Firenze, e, revocando il D.I. opposto, aveva assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento.
Posto ciò, nel merito, ha evidenziato che nella fattispecie siamo di fronte ad una fideiussione specifica, sicché alla stessa è inapplicabile la decisione della NC d'IT, che ha ravvisato la nullità dello schema ABI esclusivamente con riferimento alle fideiussioni omnibus.
Ha, pertanto, contestato le domande attore, chiedendo la condanna di e degli CP_1
eredi di al pagamento della somma (già) oggetto del D.I. (precedentemente) Persona_1
opposto.
I sig.ri e , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e in qualità di eredi con beneficio di inventario di Pt_4 Parte_5 Per_1
, regolarmente costituiti in giudizio, hanno contestato integralmente le difese della
[...]
BA.
Nel merito, hanno eccepito la nullità della garanzia prestata, in quanto conforme al c.d. schema
ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale illecita, ovvero – in subordine – la nullità di date clausole (nello specifico, degli artt. 2, 6 e 8).
Hanno eccepito inoltre la decadenza della BA dal diritto di agire verso i garanti, ex art. 1957 c.c.
Hanno, pertanto, domandato il rigetto dell'azione di condanna.
Dopo l'ordinanza di ingiunzione, ex art. 186 ter, provvisoriamente esecutiva, dell'8.3.23, ritenuta la causa già istruita, ovvero acquisito il fascicolo di ufficio avanti al Tribunale di Perugia, non sono stati concessi i termini processuali per lo scambio di memorie.
Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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1. Sull'eccezione di nullità della fideiussione
L'eccezione di nullità della fideiussione è infondata, per le ragioni che seguono.
È opportuno ripercorrere (in maniera sintetica) l'evoluzione della problematica delle fideiussioni redatte secondo il modello ABI.
Il suddetto modello, predisposto dall'Associazione NCria ITna e da quest'ultima messo a disposizione delle singole banche, costituiva uno schema negoziale contenente una serie di clausole pagina 4 di 14 che disciplinavano il costituendo rapporto contrattuale con il cliente tenuto a prestare la garanzia fideiussoria.
L'applicazione costante ed uniforme del suddetto schema negoziale nei rapporti con il cliente – fideiussore ha dato vita, nel corso degli anni, ad una vera e propria prassi per gli istituti di credito.
Senonché, nel 2005, con provvedimento n. 55, la NC d'IT ha dichiarato illegittime alcune clausole del suddetto modello, in quanto ritenute espressione di intese restrittive della concorrenza e pertanto, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, lesive del divieto posto dall'art.
2. L. 287/1990.
In particolare, il provvedimento della NC d'IT ha fatto esplicito riferimento alle clausole n.
2, 6 e 8 del modello ABI, le quali, imponendo eccesivi oneri in capo al fideiussore, finiscono per squilibrare in maniera consistente il rapporto contrattuale a favore della banca.
L'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevede infatti che il fideiussore sia tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6
(noto anche come “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957”) invece dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; infine, l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, stabilendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
In virtù del citato provvedimento della NC d'IT n. 55/2005, si pone pertanto il problema di individuare le conseguenze e i possibili riflessi, sul contratto di fideiussione, della violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, di cui sono espressione dette clausole.
In merito, si sono susseguiti nel corso del tempo vari indirizzi giurisprudenziali.
Un primo orientamento, perlopiù minoritario, tende ad escludere che la nullità dell'intesa “a monte” possa inficiare la validità del contratto di fideiussione “a valle”, con la conseguenza che il fideiussore, qualora fosse appunto dichiarato la nullità dell'intesa, potrebbe esclusivamente agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 (Tribunale di Verona, ordinanza del 1°
pagina 5 di 14 Ottobre 2018; Tribunale di Treviso, sentenza n. 1623 del 26 Luglio 2018; Tribunale di Napoli, sentenza n. 2338 del 3 Marzo 2019). Tale orientamento, che si richiama a quanto affermato dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 2207/2005, (secondo la quale “siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33”), si fonda sul principio della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, in forza del quale una violazione delle prime può dar luogo esclusivamente ad una tutela risarcitoria, senza incidere sulla validità del negozio. Pertanto, una intesa anticoncorrenziale, integrante una violazione delle regole di comportamento, non sarebbe idonea a inficiare la validità dei contratti di fideiussione espressione dell'intesa.
Si è d'altra parte osservato che, invero, il principio stabilito dalla sopra richiamata sentenza delle
SU ha ad oggetto esclusivamente le intese anticoncorrenziali e i relativi rimedi a cui può ricorrere il consumatore, ma in realtà non si esprime in merito ai contratti “a valle” dell'intesa, come la fideiussione.
Anzi, particolarmente significativo è un passaggio della stessa pronuncia, nel quale si afferma che “il contratto cosiddetto "a valle" costituisce lo sbocco della intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Esso […], oltre ad estrinsecarla, la attua”.
Proprio in ragione di questo passaggio, un secondo orientamento ha ritenuto che il contratto di fideiussione “a valle” dovesse ritenersi nullo, atteso che se la fideiussione costituisce il negozio mediante il quale l'intesa si attua, la nullità di quest'ultima non può che ripercuotersi sulla prima
(Cassazione, ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, richiamata anche da parte opposta).
Si tratterebbe quindi di una nullità totale, in grado di travolgere l'intero contratto di fideiussione.
I giudici di legittimità hanno poi sottolineato che tale nullità si estenderebbe anche ai contratti di fideiussione antecedenti al provvedimento della NC d'IT del 2005, ovviamente con riferimento alle condotte poste in essere negli anni oggetto dell'accertamento di NC d'IT.
Infatti, come affermato dalla già ricordata ordinanza della Cassazione n. 29810 del 12 Dicembre
2017, l'illecito anticoncorrenziale, ai sensi della disciplina prevista dalla L. 287/1990, non si realizza solo ed esclusivamente tramite il negozio giuridico espressione dell'intesa, ma anche tramite tutti i comportamenti e/o atti successivi all'intesa che determinano una violazione o pagina 6 di 14 alterazione delle regole della concorrenza. Come chiarito dalla Corte “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust”. Pertanto, il contratto di fideiussione, in quanto anch'esso costituente una forma di distorsione della concorrenza, sarebbe affetto da nullità proprio in virtù della stessa legge n.
287/1990, antecedente al provvedimento della NC d'IT; a condizione, ovviamente, che tale contratto sia successivo all'intesa illecita.
Vi è, infine, un terzo orientamento, che questo Tribunale ritiene di condividere, affermato dal giudice di legittimità con le sentenze n. 24044 del 26.09.2019, n. 4175 del 19.02.2020 e da ultimo con la recentissima sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite secondo cui “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Alla luce di tale orientamento, pertanto, la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 di cui al modello ABI non comporterebbe la nullità in toto del contratto di fideiussione, ma solo la sua nullità parziale, ovverosia limitata alle stesse singole clausole, trovando applicazione l'art. 1419 c.c., secondo cui
“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Premessa (in ipotesi) una nullità parziale (e non totale), in questo contesto emerge, poi, la questione, sollevata dalla parte opponente, dell'applicazione/applicabilità del suddetto
CP_ provvedimento sanzionatorio della non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche.
Va premesso, a tal proposito il discrimen tra tali due fideiussioni.
Per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'imposto massimo garantito (v. Cass., 31 gennaio 2017, n. 2492).
Per converso, si intendono fideiussioni specifiche quelle che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di pagina 7 di 14 fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia (T. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015).
Pertanto, la differenza – in buona sostanza – consiste nell'oggetto della garanzia: le prime riguardano tutte le obbligazioni del debitore;
le secondo le obbligazioni attinenti una (o più) specifica operazione (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528).
Detto ciò, occorre ora chiedersi se la nullità delle clausole di cui allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento i NC d'IT n. 55 del 2 maggio 2005, riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus o anche le fideiussioni specifiche.
Sul punto si registrano due tesi.
Una prima tesi, estensiva, sostiene la nullità delle clausole anche nelle fideiussioni specifiche, in quanto la S.C. (Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994), nell'affermare la illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non ha fatto distinzioni tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.
Secondo tale orientamento ritenere la validità delle fideiussioni specifiche che contengano le clausole di cui sopra, solo per il diverso nomen juris darebbe la possibilità alle banche di “eludere il precetto antitrust, sottoponendo ai clienti esclusivamente fideiussioni di tale tipo e non “omnibus”.
Si tratterebbe cioè di risultato interpretativo inaccettabile.
All'opposto, con scelta interpretativa che questo Ufficio fa propria, è stato argomentato, che il CP_ provvedimento della non è applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, poiché, avendo l'accertamento in quella sede riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancari, in relazione a queste difetterebbe di regola la prova che anche esse sarebbero frutto di intesa illecita anticoncorrenziale.
Non sarebbe infatti possibile invocare la decisione citata della autorità di vigilanza al fine di provare l'accordo illecito (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528, T. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481
e 6 settembre 2022, n. 7015, T. Napoli, 16 giugno 2020).
CP_ È noto, difatti, che il citato provvedimento della presenta natura di prova privilegiata, ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato del suo eventuale abuso” (Cass., 22 maggio 2019, n. 134846).
Ne consegue, pertanto, che mentre la sola corrispondenza di una fideiussione omnibus allo schema ABI integra, in difetto di contrari elementi, la prova che la stessa deriva da accordo illecito pagina 8 di 14 antitrust, con conseguente nullità, altrettanto non sarebbe possibile affermare in caso di fideiussione specifica.
D'altra parte, la stessa NC d'IT nel provvedimento de quo fa esplicito ed univoco riferimento allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, dando poi atto che le valutazioni poste in essere durante l'istruttoria non hanno avuto di per sé ad oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzarle nella contrattualistica (cfr. Corte d'Appello Milano, 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si aggiunga che ragioni di ordine logico depongono per la tesi restrittiva.
Invero, non può infatti escludersi, anzi appare del tutto probabile, che a seguito della diffusione nel sistema bancario del modello ABI relativo alle omnibus, le HE abbiano di propria iniziativa esteso ed applicato il modello a tutta la modulistica delle garanzie.
Ciò non in attuazione di un accordo illecito tra loro, ma semplicemente per propria convenienza imprenditoriale, trattandosi di clausole compatibili anche con la struttura e funzione della fideiussione specifica e perché le stesse rafforzano la posizione contrattuale della banca rispetto alla disciplina legale della fideiussione.
Ne segue che la semplice presenza in un contratto di fideiussione specifica di clausole conformi a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8, già oggetto del provvedimento della NC d'IT n. 55/2005, non costituisce prova dell'esistenza di accordo illecito a monte e non produce alcuna nullità della garanzia (T. Firenze, 16 febbraio 2023, n. 528).
Tanto premesso in diritto poiché nella specie è documentale che trattasi di fideiussioni specifiche, tesa a garantire uno specifico e determinato credito (la presente fideiussione p regolata dalle seguenti condizioni: la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore alla Società in dipendenza del contratto di leasing;
in via esemplificativa e non limitativa, canoni di leasing,
IVA o altra imposta sostitutiva ed ogni altro accessorio, interessi anche se moratori, nella misura convenuta nel contratto di leasing, penali a qualsiasi titolo dovute, oneri tributari, premi di assicurazione, anticipazioni effettuate dalla società in relazione al contratto di leasing. v. All. 8-10, fascicolo monitorio), l'eccezione di nullità sollevata va senz'altro disattesa.
Non da meno, pur volendo argomentare diversamente, nessuna prova, ovvero deduzione valida,
è stata prodotta, ovvero avanzata, dalla parte opponente in punto di natura della fideiussione de qua,
e, pertanto, la questione andrebbe – ad ogni modo – ugualmente disattesa.
pagina 9 di 14 Resta assorbita ogni altra questione anche in ordine alla eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., trattandosi di norma derogabile per volontà delle parti (per giurisprudenza pacifica) ed avendovi l'opponente pattiziamente rinunciato.
1.1 circa la tardività dell'eccezione, rilevabile d'ufficio
Anche su quest'ultimo punto, pur volendo diversamente argomentare, va osservato che la questione è stata introdotta per la prima volta (solo) in questo giudizio, e mai in sede di opposizione al D.I. ingiuntivo, innanzi al Tribunale di Perugia.
In punto di diritto va precisato che ai sensi dell'art. 183 c.p.c., l'attore gode di due poteri: può proporre le domande e le eccezioni che conseguono alla domanda riconvenzionale, o alle eccezioni, dedotte dal convenuto, o ancora chiedere al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, laddove tale esigenza sia sorta a seguito delle difese avanzate dalla controparte. D'altro canto, il convenuto può replicare, o meglio controreplicare, attraverso la proposizione di nuove eccezioni rilevabili d'ufficio e/o successive alle allegazioni dell'attore (purché quest'ultime siano legate dal nesso di consequenzialità con i nova dell'attore), o ancora precisare e modificare le eccezioni già proposte e le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime.
La norma è stata inconfutabilmente introdotta col mero fine di tutelare la parte attrice dalle iniziative difensive della controparte che possono mutare i termini oggettivi della controversia.
Il comma 6, del medesimo art. 183 c.p.c., stabilisce che nel corso della prima udienza di trattazione le parti possono esercitare uno ius poenitendi, potendo infatti, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni che sono già state oggetto di formulazione negli atti introduttivi.
A tal proposito si richiama la Suprema Corte, la quale, lasciando invariato il divieto di introdurre una mutatio, ha – comunque - esteso i margini di ammissibilità dell'emendatio, abbracciando l'orientamento c.d. liberale e rifiutandosi di condividere l'orientamento che propende per una cristallizzazione della domanda sin dalla sua prima formulazione, così dunque optando per una costruzione della domanda progressiva e dettata nel tempo (Cass., SS.UU., n. 12310/2015).
Alla luce di quanto detto, eventuali successive modifiche prive del c.d. “nesso di conseguenzialità” rappresentano una mutatio inammissibile.
Nella presente sede i garanti formulano per la prima volta l'eccezione de qua, invero mai formulata nella fase processuale avanti al Tribunale di Perugia, essendo stata eccepita in quest'ultima sede solo la nullità totale delle fideiussioni.
pagina 10 di 14 Poiché è consolidato l'orientamento secondo cui, in caso di declaratoria di incompetenza, il processo se riassunto prosegue di fronte al giudice indicato come competente, ma restano ferme le preclusioni maturate, l'eccezione di decadenza qui sollevata appare inammissibile.
I convenuti, infatti, non potevano esercitare alcuna mutatio nella linea difensiva già adottata nella fase processuale innanzi ad altro Tribunale, conclusa con pronuncia definitiva di rito.
Difatti, non avendo nulla eccepito, o anche allegato, nella precedente sede processuale, la questione de qua rappresenta senz'altro una evidente modifica della causa petenti, inammissibile in quanto effettuata quando ormai erano già precluse le decadenze processuali assertive di cui agli artt.
167 e 183 c.p.c.
La questione va quindi disattesa.
2. il credito garantito
Sul punto non si pongono questioni particolari non avendo parte opponente contestato la sussistenza e la quantificazione dell'obbligazione della debitrice principale.
In punto di diritto va precisato che fino al 2009 la non contestazione era fatta scaturire dalla condotta prettamente attiva di chi dichiarava fatti o svolgeva difese che risultavano essere assolutamente incompatibili con la volontà di contestare vicende narrate dall'avversario e inevitabilmente implicate da quei fatti e da quelle difese. In buona sostanza, la relevatio che ne discendeva promanava da una condotta meramente operosa della parte che, pur di dedurre o di compiere alcunché, dall'intreccio dei fatti era indotta – se non addirittura costretta - a condividere almeno parte del racconto del suo contraddittore.
Da quando l'attuale art. 115 c.p.c. presenta l'espressione “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, la figura ha acquisito però una connotazione “passiva”: non vi è più la necessità di una condotta attiva (nei modi sopra descritti) affinché scatti la “non contestazione”; purché sia costituita, anche il silenzio basta a elidere l'onere della prova a carico dell'avversario.
Va quindi condiviso quell'orientamento secondo cui, in tema di principio di non contestazione, se l'attore propone un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto, il convenuto è tenuto a prendere posizione in maniera analitica sulle circostanze di cui intende contestare la veridicità e, in difetto, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati (cfr. Corte di Appello Torino, 27 giugno 2022, n. 253).
Nella fattispecie, i fatti, in punto di quantum, non risultano contestati dai convenuti e, pertanto, alla luce di quanto suddetto, in virtù del principio della non contestazione codificato dall'art. 115
pagina 11 di 14 c.p.c., questo Tribunale deve astenersi da qualsivoglia controllo di tali fatti ormai pacifici e deve, dunque, ritenerli sussistenti.
3. conclusioni
La domanda di condanna proposta dalla BA va, quindi, accolta ed i garanti, ovvero i relativi eredi (nello specifico del , vanno, per l'effetto, condannati in solido, salva la Persona_1
responsabilità pro quota degli eredi ex art. 752 c.p.c. (ed il beneficio dell'inventario), al pagamento dell'importo di Euro 1.153.024,48, oltre interessi, nel limite del massimale di Euro 1.400.000,00.
Quanto agli interessi, essendo in presenza di un debito di valuta, in quanto avente ad oggetto il pagamento di somma di denaro, sull'importo de quo sono dovuti interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Tanto premesso, è necessario chiarire, anche al fine di evitare dubbi in sede di esecuzione, quale sia il tasso di interesse “legale” in concreto applicabile.
Con il D.L. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10.11.2014, il legislatore ha infatti stabilito che in materia di obbligazioni pecuniarie (artt. 1277 e ss c.c.), in mancanza di una determinazione delle parti, si applica il saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D. Lgs. n. 231/02 (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali) con decorrenza dall'inizio del procedimento di cognizione ordinario, ovvero da quando la causa sia deferita ad arbitri.
Trattasi di disposizione che mira chiaramente a disincentivare le tattiche dilatorie del debitore di somme di denaro nel processo, e che sotto tale profilo si pone in linea con la stessa ratio già perseguita in generale dal D. Lgs. n. 231/02 in materia di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ovvio che il nuovo tasso maggiorato, che in concreto è superiore attualmente di oltre sette punti rispetto al tasso ordinario, costituisce a tutti gli effetti vero e proprio tasso legale.
Tale disposizione, ex art. 17, 3° co. del D.L. menzionato, si applica per le cause instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi ai procedimenti iniziati a decorrere dal 11.12.2014 (la legge è infatti entrata in vigore l'11.11.2014), come nella fattispecie.
Alla luce di tale quadro normativo, il nuovo tasso di interesse, rappresenta per le obbligazioni pecuniarie il parametro di riferimento per effettuare il computo degli interessi, ogniqualvolta ricorrano in fatto le condizioni di sua applicabilità e per il periodo di pendenza del processo.
pagina 12 di 14 Ciò posto in linea di diritto occorre domandarsi se sia consentito al giudice, cui sia chiesta genericamente la condanna del convenuto al pagamento degli interessi legali sul capitale, senza altra specificazione o rinvio all'art. 1284, IV co., liquidare gli stessi secondo tale disposizione, ovvero se la relativa decisione sarebbe viziata per extra/ultra petita ai sensi dell'art. 112 c.p.c..
Ad avviso del giudicante, e premesso che sul punto specifico in relazione alla recente riforma dell'art. 1284 IV co. c.c. non si rinvengono precedenti di merito o di legittimità, la risposta deve essere affermativa.
Ed invero, secondo giurisprudenza prevalente In tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono
"interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge.
Ne consegue che, stante l'ambito di operatività e la natura speciale della normativa in questione
(applicabile ogni qualvolta sia proposta domanda giudiziale e per tutta la durata del procedimento), il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie. Trattasi di un'operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell'autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generali.
Ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, gli interessi applicabili saranno quindi quelli “maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e
D. lgs. n. 231/02.
In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149;
Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).
In tali casi é stato sempre escluso che il riconoscimento degli interessi previsti dalla norma speciale integrasse violazione della decisione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali.
pagina 13 di 14 Alla luce di quanto sopra, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (Art. 1284, IV co., c.c.) l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora alla data di notifica dell'atto di citazione, quello di cui all'art. 1284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale
(a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino alla conclusione del processo), il tasso maggiorato previsto dal co. 4 della citata disposizione.
Nulla va invece liquidato per rivalutazione monetaria, trattandosi di accessorio spettante solo in caso di debito di valore.
4. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 1.153.024,48, scaglione da 1.000.000 a 20.000.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica i parametri minimi, in considerazione del valore della causa (vicina l parametro minimo) e l'esclusione della fase istruttoria (causa documentale).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti al pagamento di Euro
1.153.024,48, in favore di oltre interessi legali, come da parte Parte_1 motiva;
- CONDANNA, altresì, i convenuti a rimborsare, a favore dell'istituto di credito, le spese di lite che liquidano in Euro 10.180,00 per compensi (nello specifico, Euro 2.995,00, per lo Studio, Euro
1.976,00, per l'Introduttiva, Euro 5.209,00 per la decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Firenze, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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