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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5854/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Diego D'Addario Parte_1 C.F._1
giusta procura posta a corredo del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Colletti e Gianluca Cotone, giusta procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Germano Nicolini, giusta procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 5.6.2025
pagina 1 di 10 PER PARTE RICORRENTE:
“in via principale nel merito : previo accertamento e declaratoria di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale in capo ai resistenti, nelle rispettive qualifiche, condannare gli stessi, in via solidale e/o alternativa, a risarcire il danno patito dal ricorrente, già quantificato in € 13.751,33, detratta la somma corrisposta da CONSAP in data 05.12.2024 pari ad € 6.632,68 (all. 2), così per
l'equivalente residuo di € 7.118,65 (51,767 %) o la maggiore o minor somma ritenuta d'equità e giustizia, oltre interessi sulla somma complessiva di € 13.751,33 annualmente rivalutata dal
31/05/2012 al 05/12/2024 e dal 06/12/2024 al saldo effettivo sul residuo di € 7.118,65, o in subordine dal 31/05/2022, data di prescrizione dal conferimento come esposto in narrativa, o 25/01/2023, corrispondente alla data in cui il ricorrente è stato posto in grado di esercitare il relativo diritto risarcitorio, con le identiche scansioni temporali, come sopra indicate sull'intero e sul residuo, fino al saldo effettivo”
PER PARTE RESISTENTE : CP_1 Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ancona – in persona della dott.ssa Maria Federica
Minervini, contrariis reiectis, così giudicare: A) IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dalla polizza Noricum IT “Capitale Differito A Premio
Unico” per l'inerzia del soggetto legittimato per tutte le ragioni di cui al par. A) e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande attrici.
B) NEL MERITO, accertare e dichiarare la correttezza del comportamento della Compagnia in relazione agli obblighi informativi contestati dalla controparte per tutte le ragioni di cui al par B) e
C), per l'effetto, dichiarare ulteriormente inammissibile tale capo di domanda.
C) IN OGNI CASO, ritenere e dichiarare le domande attrici infondate e sfornite di prova e, conseguente, rigettarle integralmente.
D) IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere le produzioni e richieste di cui al paragrafo D) del presente atto;
E) CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI DI LITE”.
PER PARTE RESISTENTE (INTESA ): CP_2
“Voglia, l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: in via pregiudiziale, accertato il mancato esperimento da parte del sig. del procedimento Parte_1
di mediazione nei confronti di indicare alle parti, si opus sit, un termine Controparte_2
entro cui presentare domanda di mediazione ex art.5 comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010: nel merito, in
pagina 2 di 10
via principale, accertato il difetto di legittimazione passiva a contraddire di Controparte_2
e comunque la legittimità della relativa condotta, rigettare per l'effetto le domande risarcitorie avanzate dal sig. , anche perché prescritte e comunque non provate sia in fatto che in Parte_1
diritto. sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità solidale e/o alternativa di voglia il Tribunale Controparte_2 diminuire ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. l'ammontare del danno di cui il sig. ha Parte_1 chiesto il ristoro, in considerazione appunto della grave e negligente inerzia di quest'ultimo e del suo concorrente contributo nella causazione dello stesso.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. agiva nei confronti della Parte_1 Controparte_2
(di seguito anche “l'intermediario”) e della (di seguito anche Controparte_3
“l'assicuratore”), chiedendone la condanna, in via solidale o alternativa tra loro, al pagamento -a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale- della somma di
€ 13.751,33, corrispondente al capitale di cui alla polizza IT n. 11600009185 (accesa il 4.6.2003 e successivamente devoluta al Fondo di cui all'art. 1 c. 343 L. 266/2005) ovvero, in subordine, della minor somma di € 6.875,67, pari al 50% del capitale assicurato.
A sostegno di tale pretesa il ricorrente deduceva e lamentava, in sintesi e per quanto di interesse:
-di essere correntista dell'istituto bancario e di aver sottoscritto, su in indicazione Controparte_2
dello stesso, nel giugno del 2003 con la società RI IT PA (successivamente acquisita dalla
), la polizza sulla vita denominata “Capitale Differito A Premio Unico” cui Controparte_1
era stato attribuito il n. progressivo 11600009185, vincolando la somma di € 12.000,00;
-che, alla relativa data di scadenza (14.11.2009) l'assicurato avrebbe potuto richiedere lo svincolo della somma, che, adeguata al rendimento maturato al netto dei costi di gestione e competenze dell'intermediario, sarebbe risultata pari ad € 13.751,33;
-di non aver ricevuto alcuna comunicazione, né dall'intermediario né dall'assicuratore;
-che solo in data 25.1.2023, l'assicuratore aveva comunicato che il 31.5.2012 la somma svincolata era
Contr stata conferita al istituito presso il di cui all'art. 1 c. 343 L. 266/2005, ai sensi dell'art. 4, CP_4
pagina 3 di 10 comma 1, DPR 116/2007;
-la violazione, da parte dell'intermediario e dell'assicuratore, dell'art. 3 del DPR 116/2007, che fa obbligo all'intermediario, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 1 sub b) stesso DPR, nell'ambito dei rapporti contrattuali c.d. “dormienti”, di inviare “…al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o conosciuto……l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 gg dalla data della ricezione, avvisandolo che decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme devolute al fondo di cui al successivo art.4”;
- che la somma per cui è causa era stata illegittimamente conferita al in data 31.5.2012, allorché CP_4
il credito risultava ancora esigibile anche con riferimento al termine ordinario di prescrizione dalla data di asserita scadenza;
-che ricorrevano, pertanto, plurimi profili di responsabilità degli istituti resistenti, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'assicuratore eccependo: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza N. 11600009185; l'estraneità dell'assicuratore agli obblighi informativi previsti dal DPR
116/2007, siccome riferibili al solo intermediario.
Parimenti, l'intermediario, ritualmente costituitosi, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza, il proprio difetto di “legittimazione passiva” a contraddire e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, la riduzione del quantum debeatur in applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., in ragione della negligenza del ricorrente nella gestione della polizza.
Con ordinanza, resa in data 8.7.2024 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 3, c.p.c., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A tale udienza, tenutasi in data 5.6.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa;
nella medesima sede, peraltro, la difesa del ricorrente rappresentava l'intervenuto accoglimento dell'istanza di autotutela da parte della CONSAP, la quale aveva provveduto alla restituzione della somma di € 6.632,68.
pagina 4 di 10 Il ricorrente riduceva, pertanto, la domanda originariamente proposta alla minor somma di € 7.118,65.
All'esito della discussione il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
In ragione dell'ordine di trattazione delle questioni divisato dagli artt. 276, comma 2, c.p.c. e 279, comma 2, c.p.c., deve muoversi dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di rito sollevate dai resistenti siccome idonee, se accolte, a definire, almeno in parte, il presente giudizio.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sollevata da entrambi gli istituti resistenti, è fondata nei limiti di cui appresso.
Invero, dal verbale del procedimento di mediazione, prodotto da parte resistente, si evince che il tentativo è stato esperito nei confronti della sola e non anche nei confronti di Controparte_1
(cfr. all. 7 fascicolo ricorrente). Controparte_1
Ne consegue che la domanda avanzata dal ricorrente deve essere dichiarata improcedibile nei confronti di , coobbligata in solido ai sensi dell'art. 119, comma 2, d.lgs 209 del 2005, per Controparte_2
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, attesa la scindibilità dei rapporti, quantunque originati dal medesimo fatto costitutivo (cfr. in tal senso, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale di Caltagirone, 29.06.2023, n. 396).
Venendo, quindi, alle questioni preliminari di merito, la difesa di ha eccepito Controparte_3
l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
La prescrizione dei «diritti derivanti dal contratto di assicurazione» è regolata dall'art. 2952 c.c..
Di recente la Corte costituzionale, con sentenza 29.2.2024, n. 32, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2952, comma 2, c.c. nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera, invece, la prescrizione ordinaria decennale.
Dunque la prescrizione del diritto di credito al pagamento della somma svincolata sarebbe intervenuta in data 14.11.2019, atteso che l'art. 2952 c.c. individua il dies a quo del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione nel giorno in cui «si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda».
pagina 5 di 10 Deve, tuttavia, osservarsi che, nel caso in esame, la parte ricorrente non ha avanzato domanda di pagamento della polizza.
Invero, nel presente giudizio non si discute della possibilità di domandare la condanna al pagamento dei «diritti derivanti dal contratto di assicurazione», bensì della responsabilità (e del correlativo obbligo risarcitorio) dell'assicuratore, che non ha tempestivamente informato l'assicurato della possibilità di incassare la polizza dopo il decorso del termine finale, donde l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'assicuratore.
Ciò posto, può ora passarsi all'accertamento degli eventuali profili di responsabilità dell'assicuratore Contr per aver devoluto al fondo istituito presso il la somma svincolata di spettanza dell'odierno ricorrente.
L'art. 3 del DPR 116/2007 sancisce che, rispetto alle cc.dd. “polizze dormienti”, ossia quei rapporti contrattuali assicurativi in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione da parte del titolare per un periodo di tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, «l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di
180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta».
In sede di comparsa di costituzione e risposta la difesa dell'assicuratore ha rilevato l'inapplicabilità degli oneri informativi previsti dal DPR 116/2007 alle compagnie assicurative, siccome l'art. 3 del suddetto DPR si riferirebbe ai soli «intermediari» e non anche alle compagnie assicurative.
Benché l'art. 3 DPR 116/2007 si riferisca “all'intermediario”, il precedente art. 1 del medesimo corpus normativo attribuisce tale qualifica non solo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stricto sensu, bensì anche «alle imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
pagina 6 di 10 Dunque l'odierna resistente, , risulta soggetta alla disciplina di cui agli artt. 3 Controparte_3
e 4 DPR 116/2007 da cui si evince che, decorso il termine di inattività decennale previsto dall'art. 1 lett. b) DPR 116/2007, le somme relative a polizze dormienti possono essere riversate nell'apposito Contr fondo istituito presso il
Con l'implicazione che la devoluzione al suddetto fondo in data anteriore rispetto al decorso del predetto termine decennale deve intendersi in guisa di fatto illecito, potendo l'assicurato ancora legittimamente compiere operazioni rispetto al capitale svincolato.
Nel caso in esame è pacifico, siccome emerge ex actis (cfr. all. 5 fascicolo ) Controparte_3
e, comunque, non è stato contestato dalla difesa dell'assicuratore, che il capitale assicurato è stato
Contr trasferito al fondo in data 31.5.2013, ovvero ben prima del compimento del termine decennale di inattività decorrente dal 14.11.2009, data della scadenza della polizza.
In linea con un approccio inferenziale, è ragionevole presumere dalla documentazione versata in actis che il termine di inattività decennale sia stato erroneamente calcolato, non già dal momento in cui la somma vincolata è divenuta esigibile (14.11.2009), bensì dal giorno di sottoscrizione della polizza
(14.11.2003).
Contr In ogni caso, il capitale relativo alla polizza dormiente poteva essere devoluto al fondo solo a partire dal 14.11.2019 e solo previa comunicazione all'assicurato.
Alla luce di quanto sopra osservato e rilevato la domanda è fondata.
Invero, gli atti di causa veicolano il convincimento per cui l'assicuratore resistente non ha rispettato l'obbligo di verificare lo stato di quiescenza del rapporto assicurativo, donde la sua responsabilità (cfr.
Tribunale di Torre Annunziata, 31 maggio 2024, n. 1602; Tribunale di Reggio Calabria, 15 settembre
2022, n. 1050).
Tale responsabilità deve qualificarsi come da «inadempimento di obbligazione», dal momento che l'art. 3 del DPR 116/2007 prevede taluni obblighi accessori in capo agli intermediari, tra cui quello di inviare lettera raccomandata al titolare del rapporto contrattuale, con invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni, avvisandolo che decorso tale termine il rapporto si considererà estinto e le somme saranno devolute al . CP_6
L'omissione di tale comunicazione, unitamente alla illegittima devoluzione della somma svincolata nel pagina 7 di 10 Contr fondo in data anteriore a quella prevista dal DPR 116/2007, integra altresì violazione della regola generale di cui all'art. 119-bis del d.lgs. 209/2005 – secondo cui «[I] distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti» – e, dunque, inadempimento di un'obbligazione accessoria di fonte legale che tipizza l'obbligo di diligenza in capo all'assicuratore/intermediario.
Gli oneri probatori devono dunque essere allocati secondo la regola prevista dall'art. 1218 c.c.: in particolare, il creditore è onerato di provare l'esistenza del titolo, di allegare l'inadempimento, il quale coincide con il danno-evento con conseguente assorbimento del nesso di causalità fra inadempimento e danno-evento, e di provare il danno-conseguenza, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; per converso, il creditore va esente da responsabilità se prova l'esatto adempimento, l'inimputabilità del danno o l'assenza di colpa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
La parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio sopra indicato, mentre la circostanza che nel 2020 e nel 2023 l'assicuratore abbia comunicato al proprio assicurato la possibilità di richiedere alla CONSAP un indennizzo a causa della devoluzione della polizza precocemente ritenuta “dormiente” non vale ad escludere la negligenza e, dunque, la responsabilità sul piano risarcitorio.
Più precisamente, risulta in atti la prova circa l'esistenza del titolo contrattuale ed è stata allegata, oltre che provata documentalmente, la violazione dei sopra richiamati obblighi professionali;
parimenti, la prova del danno risarcibile, «conseguenza immediata e diretta», si trae per tabulas in misura pari alla differenza tra l'ammontare della polizza svincolata, € 13.751,33, definitivamente perduta siccome Contr devoluta al fondo in violazione degli artt. 3 e 4 del DPR 116/2007, e la somma corrisposta da
CONSAP in data 5.12.2024, pari ad € 6.632,68, per un totale di € 7.118,65.
Su tale somma vanno ulteriormente computati gli interessi legali, con decorrenza, alla luce della relativa natura risarcitoria, dalla data della illegittima devoluzione nel Fondo ministeriale (31.5.2013) e nella misura tempo per tempo applicabile ex lege.
Non risulta, di contro, automaticamente applicabile la rivalutazione monetaria, trattandosi di risarcimento di somma determinata ab origine e in difetto di specifica allegazione e prova del maggior danno da parte del ricorrente (v. Cass. 14837/2022; Cass. 15146/2017).
Le spese seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate nella Controparte_3
misura indicata in dispositivo avuto riguardo ai parametri del DM 147/2022 (valore della causa tra € pagina 8 di 10 5.201 e € 26.000; fase di studio – valori medi: € 919,00; fase introduttiva – valori medi: 777,00; fase istruttoria/trattazione – minimi: € 840,00; fase decisoria – valori minimi: € 851,00).
Si dà atto che nonostante la resistente non abbia partecipato attivamente al procedimento di mediazione, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di quest'ultima al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. 28 del 2010, dal momento che con pec del 4.10.2023 inviata all'Organismo di mediazione, ha comunque comunicato «di Controparte_1
non aderire al tentativo di conciliazione» sicché l'assenza non può ritenersi del tutto ingiustificata.
Quanto alla regolamentazione delle spese tra il ricorrente e la , le stesse vanno Controparte_2
poste in capo alla parte ricorrente e liquidate come da dispositivo secondo i sopra menzionati criteri ma alla luce dei parametri minimi in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'improcedibilità della domanda nei confronti della resistente . Controparte_2
In accoglimento della domanda avanzata nei confronti della resistente , Controparte_3
CONDANNA al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_3
7.118,65, oltre interessi come specificato in parte motiva.
CONDANNA alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che Controparte_3
si liquidano in € 264,00 per spese, € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente , delle spese di Controparte_2 lite, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Minuta redatta dal MOT dr. Guidomaria . Per_1
Ancona, 10.6.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5854/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Diego D'Addario Parte_1 C.F._1
giusta procura posta a corredo del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Colletti e Gianluca Cotone, giusta procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Germano Nicolini, giusta procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 5.6.2025
pagina 1 di 10 PER PARTE RICORRENTE:
“in via principale nel merito : previo accertamento e declaratoria di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale in capo ai resistenti, nelle rispettive qualifiche, condannare gli stessi, in via solidale e/o alternativa, a risarcire il danno patito dal ricorrente, già quantificato in € 13.751,33, detratta la somma corrisposta da CONSAP in data 05.12.2024 pari ad € 6.632,68 (all. 2), così per
l'equivalente residuo di € 7.118,65 (51,767 %) o la maggiore o minor somma ritenuta d'equità e giustizia, oltre interessi sulla somma complessiva di € 13.751,33 annualmente rivalutata dal
31/05/2012 al 05/12/2024 e dal 06/12/2024 al saldo effettivo sul residuo di € 7.118,65, o in subordine dal 31/05/2022, data di prescrizione dal conferimento come esposto in narrativa, o 25/01/2023, corrispondente alla data in cui il ricorrente è stato posto in grado di esercitare il relativo diritto risarcitorio, con le identiche scansioni temporali, come sopra indicate sull'intero e sul residuo, fino al saldo effettivo”
PER PARTE RESISTENTE : CP_1 Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ancona – in persona della dott.ssa Maria Federica
Minervini, contrariis reiectis, così giudicare: A) IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dalla polizza Noricum IT “Capitale Differito A Premio
Unico” per l'inerzia del soggetto legittimato per tutte le ragioni di cui al par. A) e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande attrici.
B) NEL MERITO, accertare e dichiarare la correttezza del comportamento della Compagnia in relazione agli obblighi informativi contestati dalla controparte per tutte le ragioni di cui al par B) e
C), per l'effetto, dichiarare ulteriormente inammissibile tale capo di domanda.
C) IN OGNI CASO, ritenere e dichiarare le domande attrici infondate e sfornite di prova e, conseguente, rigettarle integralmente.
D) IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere le produzioni e richieste di cui al paragrafo D) del presente atto;
E) CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI DI LITE”.
PER PARTE RESISTENTE (INTESA ): CP_2
“Voglia, l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: in via pregiudiziale, accertato il mancato esperimento da parte del sig. del procedimento Parte_1
di mediazione nei confronti di indicare alle parti, si opus sit, un termine Controparte_2
entro cui presentare domanda di mediazione ex art.5 comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010: nel merito, in
pagina 2 di 10
via principale, accertato il difetto di legittimazione passiva a contraddire di Controparte_2
e comunque la legittimità della relativa condotta, rigettare per l'effetto le domande risarcitorie avanzate dal sig. , anche perché prescritte e comunque non provate sia in fatto che in Parte_1
diritto. sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità solidale e/o alternativa di voglia il Tribunale Controparte_2 diminuire ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. l'ammontare del danno di cui il sig. ha Parte_1 chiesto il ristoro, in considerazione appunto della grave e negligente inerzia di quest'ultimo e del suo concorrente contributo nella causazione dello stesso.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. agiva nei confronti della Parte_1 Controparte_2
(di seguito anche “l'intermediario”) e della (di seguito anche Controparte_3
“l'assicuratore”), chiedendone la condanna, in via solidale o alternativa tra loro, al pagamento -a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale- della somma di
€ 13.751,33, corrispondente al capitale di cui alla polizza IT n. 11600009185 (accesa il 4.6.2003 e successivamente devoluta al Fondo di cui all'art. 1 c. 343 L. 266/2005) ovvero, in subordine, della minor somma di € 6.875,67, pari al 50% del capitale assicurato.
A sostegno di tale pretesa il ricorrente deduceva e lamentava, in sintesi e per quanto di interesse:
-di essere correntista dell'istituto bancario e di aver sottoscritto, su in indicazione Controparte_2
dello stesso, nel giugno del 2003 con la società RI IT PA (successivamente acquisita dalla
), la polizza sulla vita denominata “Capitale Differito A Premio Unico” cui Controparte_1
era stato attribuito il n. progressivo 11600009185, vincolando la somma di € 12.000,00;
-che, alla relativa data di scadenza (14.11.2009) l'assicurato avrebbe potuto richiedere lo svincolo della somma, che, adeguata al rendimento maturato al netto dei costi di gestione e competenze dell'intermediario, sarebbe risultata pari ad € 13.751,33;
-di non aver ricevuto alcuna comunicazione, né dall'intermediario né dall'assicuratore;
-che solo in data 25.1.2023, l'assicuratore aveva comunicato che il 31.5.2012 la somma svincolata era
Contr stata conferita al istituito presso il di cui all'art. 1 c. 343 L. 266/2005, ai sensi dell'art. 4, CP_4
pagina 3 di 10 comma 1, DPR 116/2007;
-la violazione, da parte dell'intermediario e dell'assicuratore, dell'art. 3 del DPR 116/2007, che fa obbligo all'intermediario, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 1 sub b) stesso DPR, nell'ambito dei rapporti contrattuali c.d. “dormienti”, di inviare “…al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o conosciuto……l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 gg dalla data della ricezione, avvisandolo che decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme devolute al fondo di cui al successivo art.4”;
- che la somma per cui è causa era stata illegittimamente conferita al in data 31.5.2012, allorché CP_4
il credito risultava ancora esigibile anche con riferimento al termine ordinario di prescrizione dalla data di asserita scadenza;
-che ricorrevano, pertanto, plurimi profili di responsabilità degli istituti resistenti, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'assicuratore eccependo: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza N. 11600009185; l'estraneità dell'assicuratore agli obblighi informativi previsti dal DPR
116/2007, siccome riferibili al solo intermediario.
Parimenti, l'intermediario, ritualmente costituitosi, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza, il proprio difetto di “legittimazione passiva” a contraddire e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, la riduzione del quantum debeatur in applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., in ragione della negligenza del ricorrente nella gestione della polizza.
Con ordinanza, resa in data 8.7.2024 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 3, c.p.c., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A tale udienza, tenutasi in data 5.6.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa;
nella medesima sede, peraltro, la difesa del ricorrente rappresentava l'intervenuto accoglimento dell'istanza di autotutela da parte della CONSAP, la quale aveva provveduto alla restituzione della somma di € 6.632,68.
pagina 4 di 10 Il ricorrente riduceva, pertanto, la domanda originariamente proposta alla minor somma di € 7.118,65.
All'esito della discussione il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
In ragione dell'ordine di trattazione delle questioni divisato dagli artt. 276, comma 2, c.p.c. e 279, comma 2, c.p.c., deve muoversi dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di rito sollevate dai resistenti siccome idonee, se accolte, a definire, almeno in parte, il presente giudizio.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sollevata da entrambi gli istituti resistenti, è fondata nei limiti di cui appresso.
Invero, dal verbale del procedimento di mediazione, prodotto da parte resistente, si evince che il tentativo è stato esperito nei confronti della sola e non anche nei confronti di Controparte_1
(cfr. all. 7 fascicolo ricorrente). Controparte_1
Ne consegue che la domanda avanzata dal ricorrente deve essere dichiarata improcedibile nei confronti di , coobbligata in solido ai sensi dell'art. 119, comma 2, d.lgs 209 del 2005, per Controparte_2
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, attesa la scindibilità dei rapporti, quantunque originati dal medesimo fatto costitutivo (cfr. in tal senso, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale di Caltagirone, 29.06.2023, n. 396).
Venendo, quindi, alle questioni preliminari di merito, la difesa di ha eccepito Controparte_3
l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
La prescrizione dei «diritti derivanti dal contratto di assicurazione» è regolata dall'art. 2952 c.c..
Di recente la Corte costituzionale, con sentenza 29.2.2024, n. 32, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2952, comma 2, c.c. nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera, invece, la prescrizione ordinaria decennale.
Dunque la prescrizione del diritto di credito al pagamento della somma svincolata sarebbe intervenuta in data 14.11.2019, atteso che l'art. 2952 c.c. individua il dies a quo del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione nel giorno in cui «si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda».
pagina 5 di 10 Deve, tuttavia, osservarsi che, nel caso in esame, la parte ricorrente non ha avanzato domanda di pagamento della polizza.
Invero, nel presente giudizio non si discute della possibilità di domandare la condanna al pagamento dei «diritti derivanti dal contratto di assicurazione», bensì della responsabilità (e del correlativo obbligo risarcitorio) dell'assicuratore, che non ha tempestivamente informato l'assicurato della possibilità di incassare la polizza dopo il decorso del termine finale, donde l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'assicuratore.
Ciò posto, può ora passarsi all'accertamento degli eventuali profili di responsabilità dell'assicuratore Contr per aver devoluto al fondo istituito presso il la somma svincolata di spettanza dell'odierno ricorrente.
L'art. 3 del DPR 116/2007 sancisce che, rispetto alle cc.dd. “polizze dormienti”, ossia quei rapporti contrattuali assicurativi in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione da parte del titolare per un periodo di tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, «l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di
180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta».
In sede di comparsa di costituzione e risposta la difesa dell'assicuratore ha rilevato l'inapplicabilità degli oneri informativi previsti dal DPR 116/2007 alle compagnie assicurative, siccome l'art. 3 del suddetto DPR si riferirebbe ai soli «intermediari» e non anche alle compagnie assicurative.
Benché l'art. 3 DPR 116/2007 si riferisca “all'intermediario”, il precedente art. 1 del medesimo corpus normativo attribuisce tale qualifica non solo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stricto sensu, bensì anche «alle imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
pagina 6 di 10 Dunque l'odierna resistente, , risulta soggetta alla disciplina di cui agli artt. 3 Controparte_3
e 4 DPR 116/2007 da cui si evince che, decorso il termine di inattività decennale previsto dall'art. 1 lett. b) DPR 116/2007, le somme relative a polizze dormienti possono essere riversate nell'apposito Contr fondo istituito presso il
Con l'implicazione che la devoluzione al suddetto fondo in data anteriore rispetto al decorso del predetto termine decennale deve intendersi in guisa di fatto illecito, potendo l'assicurato ancora legittimamente compiere operazioni rispetto al capitale svincolato.
Nel caso in esame è pacifico, siccome emerge ex actis (cfr. all. 5 fascicolo ) Controparte_3
e, comunque, non è stato contestato dalla difesa dell'assicuratore, che il capitale assicurato è stato
Contr trasferito al fondo in data 31.5.2013, ovvero ben prima del compimento del termine decennale di inattività decorrente dal 14.11.2009, data della scadenza della polizza.
In linea con un approccio inferenziale, è ragionevole presumere dalla documentazione versata in actis che il termine di inattività decennale sia stato erroneamente calcolato, non già dal momento in cui la somma vincolata è divenuta esigibile (14.11.2009), bensì dal giorno di sottoscrizione della polizza
(14.11.2003).
Contr In ogni caso, il capitale relativo alla polizza dormiente poteva essere devoluto al fondo solo a partire dal 14.11.2019 e solo previa comunicazione all'assicurato.
Alla luce di quanto sopra osservato e rilevato la domanda è fondata.
Invero, gli atti di causa veicolano il convincimento per cui l'assicuratore resistente non ha rispettato l'obbligo di verificare lo stato di quiescenza del rapporto assicurativo, donde la sua responsabilità (cfr.
Tribunale di Torre Annunziata, 31 maggio 2024, n. 1602; Tribunale di Reggio Calabria, 15 settembre
2022, n. 1050).
Tale responsabilità deve qualificarsi come da «inadempimento di obbligazione», dal momento che l'art. 3 del DPR 116/2007 prevede taluni obblighi accessori in capo agli intermediari, tra cui quello di inviare lettera raccomandata al titolare del rapporto contrattuale, con invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni, avvisandolo che decorso tale termine il rapporto si considererà estinto e le somme saranno devolute al . CP_6
L'omissione di tale comunicazione, unitamente alla illegittima devoluzione della somma svincolata nel pagina 7 di 10 Contr fondo in data anteriore a quella prevista dal DPR 116/2007, integra altresì violazione della regola generale di cui all'art. 119-bis del d.lgs. 209/2005 – secondo cui «[I] distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti» – e, dunque, inadempimento di un'obbligazione accessoria di fonte legale che tipizza l'obbligo di diligenza in capo all'assicuratore/intermediario.
Gli oneri probatori devono dunque essere allocati secondo la regola prevista dall'art. 1218 c.c.: in particolare, il creditore è onerato di provare l'esistenza del titolo, di allegare l'inadempimento, il quale coincide con il danno-evento con conseguente assorbimento del nesso di causalità fra inadempimento e danno-evento, e di provare il danno-conseguenza, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; per converso, il creditore va esente da responsabilità se prova l'esatto adempimento, l'inimputabilità del danno o l'assenza di colpa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
La parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio sopra indicato, mentre la circostanza che nel 2020 e nel 2023 l'assicuratore abbia comunicato al proprio assicurato la possibilità di richiedere alla CONSAP un indennizzo a causa della devoluzione della polizza precocemente ritenuta “dormiente” non vale ad escludere la negligenza e, dunque, la responsabilità sul piano risarcitorio.
Più precisamente, risulta in atti la prova circa l'esistenza del titolo contrattuale ed è stata allegata, oltre che provata documentalmente, la violazione dei sopra richiamati obblighi professionali;
parimenti, la prova del danno risarcibile, «conseguenza immediata e diretta», si trae per tabulas in misura pari alla differenza tra l'ammontare della polizza svincolata, € 13.751,33, definitivamente perduta siccome Contr devoluta al fondo in violazione degli artt. 3 e 4 del DPR 116/2007, e la somma corrisposta da
CONSAP in data 5.12.2024, pari ad € 6.632,68, per un totale di € 7.118,65.
Su tale somma vanno ulteriormente computati gli interessi legali, con decorrenza, alla luce della relativa natura risarcitoria, dalla data della illegittima devoluzione nel Fondo ministeriale (31.5.2013) e nella misura tempo per tempo applicabile ex lege.
Non risulta, di contro, automaticamente applicabile la rivalutazione monetaria, trattandosi di risarcimento di somma determinata ab origine e in difetto di specifica allegazione e prova del maggior danno da parte del ricorrente (v. Cass. 14837/2022; Cass. 15146/2017).
Le spese seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate nella Controparte_3
misura indicata in dispositivo avuto riguardo ai parametri del DM 147/2022 (valore della causa tra € pagina 8 di 10 5.201 e € 26.000; fase di studio – valori medi: € 919,00; fase introduttiva – valori medi: 777,00; fase istruttoria/trattazione – minimi: € 840,00; fase decisoria – valori minimi: € 851,00).
Si dà atto che nonostante la resistente non abbia partecipato attivamente al procedimento di mediazione, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di quest'ultima al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. 28 del 2010, dal momento che con pec del 4.10.2023 inviata all'Organismo di mediazione, ha comunque comunicato «di Controparte_1
non aderire al tentativo di conciliazione» sicché l'assenza non può ritenersi del tutto ingiustificata.
Quanto alla regolamentazione delle spese tra il ricorrente e la , le stesse vanno Controparte_2
poste in capo alla parte ricorrente e liquidate come da dispositivo secondo i sopra menzionati criteri ma alla luce dei parametri minimi in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'improcedibilità della domanda nei confronti della resistente . Controparte_2
In accoglimento della domanda avanzata nei confronti della resistente , Controparte_3
CONDANNA al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_3
7.118,65, oltre interessi come specificato in parte motiva.
CONDANNA alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che Controparte_3
si liquidano in € 264,00 per spese, € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente , delle spese di Controparte_2 lite, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Minuta redatta dal MOT dr. Guidomaria . Per_1
Ancona, 10.6.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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