Decreto decisorio 29 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 29/04/2021, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 01104/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Montin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Venezia di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 81 cod. proc. amm. e 2 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 21 ottobre 2019;
Considerato che nel termine annuale previsto ai sensi dell’art 71 comma 1 del c.p.a. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell'art. 85, comma 3 e segg., cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 28 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.