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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8383 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Mariapaola Marro e dall'Avv. Chiara Cristaudo , ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Francesco Primaticcio 8;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] , con CP_1 C.F._2
l'avvocato Federico Brambilla e l'avv. Silvia Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Piazza Vetra n. 21 Milano;
RESISTENTE
E con
(C.F. ) nato a [...] il [...], con CP_2 C.F._3
l' Avv. Milena Elli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via G. A. Borgese n. 14;
TERZO CHIAMATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale
- Accertata l'intervenuta perdita del diritto di assegnazione della casa sita in via Einaudi n. 6, in Cologno
Monzese, a far data dal 3 dicembre 2024 posto in favore della Sig.ra e per l'effetto ordinarne il CP_1 rilascio concedendo termine per il rilascio;
- Porre a carico della Sig.ra un contributo al mantenimento per il figlio nella misura che CP_1 CP_2 verrà determinata in relazione dalla capacità patrimoniale della parte, da versare al Sig. con relativo Pt_1 adeguamento ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese;
- Disporre che ciascun genitore provveda al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo.
In via subordinata
- Nel denegato e non creduto caso di rigetto della domanda del ricorrente, qualora il Tribunale ritenesse di confermare il diritto di assegnazione così come da omologa rideterminare l'importo del contributo al mantenimento del figlio da porsi a carico del ricorrente parametrandolo alle mutate CP_2 condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza del figlio con il padre e di tutte le spese dell'immobile sito in via Einaudi n. 6, Cologno Monzese, di cui il ricorrente è gravato anche in virtù dei precedenti accordi intervenuti tra le parti. Il ricorrente si rende disponibile a versare il contributo al mantenimento pro quota al figlio.
- Disporre che ciascun genitore provveda al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo.
Per parte resistente:
In via principale- rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande del ricorrente sia in punto collocamento di sia in punto economico che in punto diritto di assegnazione della casa familiare;
CP_2
In via subordinata- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, confermare, quanto alla casa familiare, l'assegnazione della stessa alla sig.ra fino raggiungimento del 27° anno di CP_1 vita di : quanto al mantenimento di , confermare le condizioni economiche stabilite dalle CP_2 CP_2 parti in sede di regolamentazione.
In via istruttoria- con riserva di produrre e dedurre ed indicare testi. per il terzo chiamato:
In via principale pagina 2 di 7 Accertare l'intervenuta perdita del diritto di assegnazione della casa sita in via Einaudi n. 6, in Cologno
Monzese, a far data dal 3 dicembre 2024 posto in favore della Sig.ra e per l'effetto ordinarne il CP_1 rilascio concedendo termine per il rilascio;
-Porre a carico della Sig.ra un contributo al mantenimento per il figlio nella misura che verrà CP_1 CP_2 determinata in relazione dalla capacità patrimoniale della parte, da versare al Sig. con relativo Pt_1 adeguamento ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, o in alternativa da versare in via diretta al figlio CP_2
;
[...]
-Disporre che ciascun genitore provveda al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla unione con Parte_1 CP_1 nasceva il 3.12.2005 ; che i genitori regolamentavano i rapporti afferenti con accordo CP_2 CP_2 omologato nel 2020 dal Tribunale di Monza, che prevedeva affido condiviso, collocamento presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale veniva posto un contributo al mantenimento del figlio di 500 euro mensili, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie, ed al 100% delle spese condominiali della casa familiare, di proprietà esclusiva di in cui Pt_1
restava a vivere con la mamma;
di essersi recato a vivere presso la di lui madre;
che , CP_2 CP_2 studente, si era trasferito a vivere con il padre a dicembre 2024; di essere sempre impiegato, mentre la resistente – precaria all'epoca dell'accordo – era stata assunta dal 2020 come segretaria presso un Istituto scolastico;
domandava che fosse revocato il diritto della resistente all'assegnazione della casa coniugale e che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento di , oltre al rimborso del 50% delle CP_2 spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale eccepiva che non aveva mai ottemperato all'obbligo di reperire Pt_1 nuovo immobile ed era rimasto a vivere presso la di lui madre;
che egli spesso nel fine settimana si recava presso la nuova compagna;
che viveva presso di sé e si recava a fine settimana alternati presso la CP_2 nonna paterna;
che aveva strumentalizzato il figlio al fine di rientrare in possesso della casa;
che il Pt_1 ragazzo trascorreva tempo presso la madre e presso la nonna paterna, che viveva accanto alla resistente;
di lavorare con reddito netto di euro 1250, il che non le consentiva, in ipotesi di rilascio della casa coniugale, di versare alcunché a titolo di contributo al mantenimento di;
di essere titolare di risparmi per euro CP_2
1600 circa e di alcun bene immobile;
concludeva domandando il rigetto del ricorso e in via subordinata la conferma delle condizioni in essere fino al compimento del 27mo anno di vita di . CP_2
Il giudice dettava i provvedimenti necessari per l'instaurazione del contraddittorio disponendo la chiamata ex articolo 103 c.p.c. di . CP_2 pagina 3 di 7 Nel costituirsi, il ragazzo esponeva di essere studente all'ultimo anno delle superiori e di avere intenzione di intraprendere gli studi universitari;
di avere un ottimo rapporto con il padre, di aver trascorso sempre più tempo con lui, sino a decidere di trasferirsi presso la nonna paterna – ove viveva il genitore – e ciò a far data da dicembre 2024; che egli frequentava la casa materna a weekend alterni e nel weekend non di competenza della madre cenava con la stessa una o due volte a settimana;
che la casa della nonna paterna non era adeguata in termini di spazio ad ospitarlo e di voler rientrare nella casa familiare con il padre;
che il padre provvedeva integralmente alle sue esigenze economiche;
che le spese straordinarie erano sostenute dai genitori nella misura del 70% il padre e 30% la madre;
concludeva domandando che fosse accertato il venir meno dell'assegnazione della casa familiare alla madre, che fosse posto a carico di quest'ultima un contributo al mantenimento del figlio e che le spese straordinarie fossero ripartite tra i genitori al 50%.
Alla udienza del 15.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: vivo presso la casa di mia mamma, in una casa di proprietà, non gravata da mutuo, mia Parte_1 mamma è pensionata e percepisce euro 1500 credo, ma non sono sicuro, io lavoro per una corporate americana, con reddito mensile di euro 3200, oltre 13ma e 14ma. prendo il 50% di assegno unico per , di 14 euro mensili. Pago le spese CP_2 condominiali della ex casa familiare che sono circa di euro 3400 euro annui. Ho quote di immobili ereditate da mio papà, sono immobili che usa mia mamma, la sua casa e quella dove va d'estate a Clusone e poi c'è un box a Vimodrone che non mi risulta sia messo a reddito. Mia mamma sta gestendo i beni che erano di mio padre, io non faccio nulla.
EL RÙ: vivo nella casa familiare, lavoro presso una scuola professionale a Cinisello Balsamo, con reddito mensile di euro 1400, oltre 13ma. non ho mai chiesto la mia metà di assegno unico. Se dovessi uscire di casa andrei in locazione, ma non ho ancora cercato nulla.
LE io adesso vivo prevalentemente da mio padre e vado da mia mamma un fine settimana si e uno no, Pt_1 vivo prevalentemente da mio padre dall'autunno dell'anno scorso, tra 2024 e 2025 circa. Tutti i giorni a mezzo giorno mangio da mia nonna paterna (tranne i fine settimana che sono dalla mamma) e faccio con mia mamma una o due cene a settimana, le restanti con mio papà. nei week end in cui sono da mia mamma ceno con mia mamma. Faccio l'ultimo anno delle superiori e tra poco faccio la maturità.
I legali del ricorrente eccepisce che non è stato condizionato, si riporta agli atti, può vivere da solo, il diritto CP_2 CP_2 all'assegnazione viene meno. manterrebbe integralmente , anche come spese straordinarie, non c'è domanda di Pt_1 CP_2 determinazione di contributo a carico della madre.
I legali della resistente chiedono che venga dichiarata inammissibile la domanda perché non provata e carente della richiesta di inversione del collocamento.
Il legale di insiste nel suo atto. CP_2
Ad ore 11.14 le parti escono e rimangono i difensori
I legali della resistente propongono che la signora rilasci l'immobile entro 4 anni da oggi.
I legali del ricorrente non accettano. pagina 4 di 7 I legali si riportano alle rispettive difese.
*******
Merita accoglimento la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare: il disposto dell'articolo
337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Trattasi di istituto idoneo a limitare gli eventuali diritti vantati da altri soggetti sull'immobile, in vista del superiore interesse dei figli.
Nel caso di specie, nel costituirsi ha esposto che ormai da alcuni mesi egli vive prevalentemente CP_2 presso il padre, nella casa della nonna paterna, ove consuma tutti i pranzi e la maggior parte delle cene;
egli si reca della mamma solo a fine settimana alternati e un paio di sera a settimana.
È dunque evidente che la collocazione prevalente di è oggi presso il padre, e che sono venuti meno CP_2
i presupposti che legittimano l'assegnazione della casa familiare alla madre: l'abitazione materna non è invero più il centro prevalente degli interessi, né l'ambiente di vita principale per il ragazzo.
Invero, per potersi ravvisare collocazione prevalente e dunque legittimazione all'assegnazione della casa familiare occorre accertare un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) (cfr. Cass. 16134/2019).
Nel caso di specie, la collocazione prevalente di è presso il padre, come dallo stesso ragazzo riferito;
CP_2 egli si limita ad andare a trovare la madre alcuni giorni al mese, ma non coabita più con la resistente da alcuni mesi.
La domanda di revoca dell'assegnazione merita accoglimento e, non essendo stata formulata domanda di assegnazione del bene a il godimento del bene verrà dunque attuato in base alla normativa ordinaria, Pt_1 senza che sia possibile nella presente sede l'individuazione di un termine per il rilascio.
Essendo venuto meno il collocamento prevalente, non è più legittimata a domandare il versamento CP_1
a di un contributo al mantenimento di . Pt_1 CP_2
Sul punto si evidenzia che il ricorrente è lavoratore dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 68.455 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 3752 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive presso la di lui madre, senza oneri abitativi;
in ipotesi di rientro presso la casa familiare dovrà pagarne le spese condominiali, che ammontano ad euro 280 mensili. pagina 5 di 7 È proprietario esclusivo della casa familiare in Cologno Monzese, di quote di altri immobili in Cologno
Monzese, Clusone e Vimodrone ereditati dal padre;
ha disponibilità liquide per euro 60.000; percepisce euro 14 mensili di assegno unico per . CP_2
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di 2.986 euro.
La ricorrente lavora con reddito che per l'anno di imposta 2023 è stato di euro 22.465 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1624 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; per effetto del rilascio della casa familiare dovrà reperire nuova soluzione abitativa con oneri non inferiori ad euro 700 mensili secondo i prezzi di mercato;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di 424.
Alla luce di quanto precede, vista l'evidente sproporzione economico patrimoniale tra le parti e considerato che la resistente, anche in relazione all'età ed alle scarse pregresse esperienze, difficilmente potrà reperire occupazione più remunerativa, si dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di per i tempi di rispettiva permanenza e che il padre sostenga le spese straordinarie di al CP_2 CP_2
100%.
Tale determinazione è stata suggerita anche dai legali del ricorrente alla udienza del 15.5.2025.
-la natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti determinano la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8383 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.revoca l'assegnazione della casa familiare a favore di CP_1
2. esonera dal versare ad un contributo al mantenimento di;
Pt_1 CP_1 CP_2
3.con decorrenza maggio 2025 dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di per i tempi di rispettiva permanenza. Sono comprese in tale dicitura le spese per vitto, CP_2 abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Con decorrenza maggio 2025 pone inoltre a carico del ricorrente il 100% delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti pagina 6 di 7 sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
4.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15.5.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8383 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Mariapaola Marro e dall'Avv. Chiara Cristaudo , ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Francesco Primaticcio 8;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] , con CP_1 C.F._2
l'avvocato Federico Brambilla e l'avv. Silvia Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Piazza Vetra n. 21 Milano;
RESISTENTE
E con
(C.F. ) nato a [...] il [...], con CP_2 C.F._3
l' Avv. Milena Elli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via G. A. Borgese n. 14;
TERZO CHIAMATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale
- Accertata l'intervenuta perdita del diritto di assegnazione della casa sita in via Einaudi n. 6, in Cologno
Monzese, a far data dal 3 dicembre 2024 posto in favore della Sig.ra e per l'effetto ordinarne il CP_1 rilascio concedendo termine per il rilascio;
- Porre a carico della Sig.ra un contributo al mantenimento per il figlio nella misura che CP_1 CP_2 verrà determinata in relazione dalla capacità patrimoniale della parte, da versare al Sig. con relativo Pt_1 adeguamento ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese;
- Disporre che ciascun genitore provveda al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo.
In via subordinata
- Nel denegato e non creduto caso di rigetto della domanda del ricorrente, qualora il Tribunale ritenesse di confermare il diritto di assegnazione così come da omologa rideterminare l'importo del contributo al mantenimento del figlio da porsi a carico del ricorrente parametrandolo alle mutate CP_2 condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza del figlio con il padre e di tutte le spese dell'immobile sito in via Einaudi n. 6, Cologno Monzese, di cui il ricorrente è gravato anche in virtù dei precedenti accordi intervenuti tra le parti. Il ricorrente si rende disponibile a versare il contributo al mantenimento pro quota al figlio.
- Disporre che ciascun genitore provveda al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo.
Per parte resistente:
In via principale- rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande del ricorrente sia in punto collocamento di sia in punto economico che in punto diritto di assegnazione della casa familiare;
CP_2
In via subordinata- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, confermare, quanto alla casa familiare, l'assegnazione della stessa alla sig.ra fino raggiungimento del 27° anno di CP_1 vita di : quanto al mantenimento di , confermare le condizioni economiche stabilite dalle CP_2 CP_2 parti in sede di regolamentazione.
In via istruttoria- con riserva di produrre e dedurre ed indicare testi. per il terzo chiamato:
In via principale pagina 2 di 7 Accertare l'intervenuta perdita del diritto di assegnazione della casa sita in via Einaudi n. 6, in Cologno
Monzese, a far data dal 3 dicembre 2024 posto in favore della Sig.ra e per l'effetto ordinarne il CP_1 rilascio concedendo termine per il rilascio;
-Porre a carico della Sig.ra un contributo al mantenimento per il figlio nella misura che verrà CP_1 CP_2 determinata in relazione dalla capacità patrimoniale della parte, da versare al Sig. con relativo Pt_1 adeguamento ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, o in alternativa da versare in via diretta al figlio CP_2
;
[...]
-Disporre che ciascun genitore provveda al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla unione con Parte_1 CP_1 nasceva il 3.12.2005 ; che i genitori regolamentavano i rapporti afferenti con accordo CP_2 CP_2 omologato nel 2020 dal Tribunale di Monza, che prevedeva affido condiviso, collocamento presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale veniva posto un contributo al mantenimento del figlio di 500 euro mensili, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie, ed al 100% delle spese condominiali della casa familiare, di proprietà esclusiva di in cui Pt_1
restava a vivere con la mamma;
di essersi recato a vivere presso la di lui madre;
che , CP_2 CP_2 studente, si era trasferito a vivere con il padre a dicembre 2024; di essere sempre impiegato, mentre la resistente – precaria all'epoca dell'accordo – era stata assunta dal 2020 come segretaria presso un Istituto scolastico;
domandava che fosse revocato il diritto della resistente all'assegnazione della casa coniugale e che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento di , oltre al rimborso del 50% delle CP_2 spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale eccepiva che non aveva mai ottemperato all'obbligo di reperire Pt_1 nuovo immobile ed era rimasto a vivere presso la di lui madre;
che egli spesso nel fine settimana si recava presso la nuova compagna;
che viveva presso di sé e si recava a fine settimana alternati presso la CP_2 nonna paterna;
che aveva strumentalizzato il figlio al fine di rientrare in possesso della casa;
che il Pt_1 ragazzo trascorreva tempo presso la madre e presso la nonna paterna, che viveva accanto alla resistente;
di lavorare con reddito netto di euro 1250, il che non le consentiva, in ipotesi di rilascio della casa coniugale, di versare alcunché a titolo di contributo al mantenimento di;
di essere titolare di risparmi per euro CP_2
1600 circa e di alcun bene immobile;
concludeva domandando il rigetto del ricorso e in via subordinata la conferma delle condizioni in essere fino al compimento del 27mo anno di vita di . CP_2
Il giudice dettava i provvedimenti necessari per l'instaurazione del contraddittorio disponendo la chiamata ex articolo 103 c.p.c. di . CP_2 pagina 3 di 7 Nel costituirsi, il ragazzo esponeva di essere studente all'ultimo anno delle superiori e di avere intenzione di intraprendere gli studi universitari;
di avere un ottimo rapporto con il padre, di aver trascorso sempre più tempo con lui, sino a decidere di trasferirsi presso la nonna paterna – ove viveva il genitore – e ciò a far data da dicembre 2024; che egli frequentava la casa materna a weekend alterni e nel weekend non di competenza della madre cenava con la stessa una o due volte a settimana;
che la casa della nonna paterna non era adeguata in termini di spazio ad ospitarlo e di voler rientrare nella casa familiare con il padre;
che il padre provvedeva integralmente alle sue esigenze economiche;
che le spese straordinarie erano sostenute dai genitori nella misura del 70% il padre e 30% la madre;
concludeva domandando che fosse accertato il venir meno dell'assegnazione della casa familiare alla madre, che fosse posto a carico di quest'ultima un contributo al mantenimento del figlio e che le spese straordinarie fossero ripartite tra i genitori al 50%.
Alla udienza del 15.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: vivo presso la casa di mia mamma, in una casa di proprietà, non gravata da mutuo, mia Parte_1 mamma è pensionata e percepisce euro 1500 credo, ma non sono sicuro, io lavoro per una corporate americana, con reddito mensile di euro 3200, oltre 13ma e 14ma. prendo il 50% di assegno unico per , di 14 euro mensili. Pago le spese CP_2 condominiali della ex casa familiare che sono circa di euro 3400 euro annui. Ho quote di immobili ereditate da mio papà, sono immobili che usa mia mamma, la sua casa e quella dove va d'estate a Clusone e poi c'è un box a Vimodrone che non mi risulta sia messo a reddito. Mia mamma sta gestendo i beni che erano di mio padre, io non faccio nulla.
EL RÙ: vivo nella casa familiare, lavoro presso una scuola professionale a Cinisello Balsamo, con reddito mensile di euro 1400, oltre 13ma. non ho mai chiesto la mia metà di assegno unico. Se dovessi uscire di casa andrei in locazione, ma non ho ancora cercato nulla.
LE io adesso vivo prevalentemente da mio padre e vado da mia mamma un fine settimana si e uno no, Pt_1 vivo prevalentemente da mio padre dall'autunno dell'anno scorso, tra 2024 e 2025 circa. Tutti i giorni a mezzo giorno mangio da mia nonna paterna (tranne i fine settimana che sono dalla mamma) e faccio con mia mamma una o due cene a settimana, le restanti con mio papà. nei week end in cui sono da mia mamma ceno con mia mamma. Faccio l'ultimo anno delle superiori e tra poco faccio la maturità.
I legali del ricorrente eccepisce che non è stato condizionato, si riporta agli atti, può vivere da solo, il diritto CP_2 CP_2 all'assegnazione viene meno. manterrebbe integralmente , anche come spese straordinarie, non c'è domanda di Pt_1 CP_2 determinazione di contributo a carico della madre.
I legali della resistente chiedono che venga dichiarata inammissibile la domanda perché non provata e carente della richiesta di inversione del collocamento.
Il legale di insiste nel suo atto. CP_2
Ad ore 11.14 le parti escono e rimangono i difensori
I legali della resistente propongono che la signora rilasci l'immobile entro 4 anni da oggi.
I legali del ricorrente non accettano. pagina 4 di 7 I legali si riportano alle rispettive difese.
*******
Merita accoglimento la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare: il disposto dell'articolo
337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Trattasi di istituto idoneo a limitare gli eventuali diritti vantati da altri soggetti sull'immobile, in vista del superiore interesse dei figli.
Nel caso di specie, nel costituirsi ha esposto che ormai da alcuni mesi egli vive prevalentemente CP_2 presso il padre, nella casa della nonna paterna, ove consuma tutti i pranzi e la maggior parte delle cene;
egli si reca della mamma solo a fine settimana alternati e un paio di sera a settimana.
È dunque evidente che la collocazione prevalente di è oggi presso il padre, e che sono venuti meno CP_2
i presupposti che legittimano l'assegnazione della casa familiare alla madre: l'abitazione materna non è invero più il centro prevalente degli interessi, né l'ambiente di vita principale per il ragazzo.
Invero, per potersi ravvisare collocazione prevalente e dunque legittimazione all'assegnazione della casa familiare occorre accertare un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) (cfr. Cass. 16134/2019).
Nel caso di specie, la collocazione prevalente di è presso il padre, come dallo stesso ragazzo riferito;
CP_2 egli si limita ad andare a trovare la madre alcuni giorni al mese, ma non coabita più con la resistente da alcuni mesi.
La domanda di revoca dell'assegnazione merita accoglimento e, non essendo stata formulata domanda di assegnazione del bene a il godimento del bene verrà dunque attuato in base alla normativa ordinaria, Pt_1 senza che sia possibile nella presente sede l'individuazione di un termine per il rilascio.
Essendo venuto meno il collocamento prevalente, non è più legittimata a domandare il versamento CP_1
a di un contributo al mantenimento di . Pt_1 CP_2
Sul punto si evidenzia che il ricorrente è lavoratore dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 68.455 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 3752 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive presso la di lui madre, senza oneri abitativi;
in ipotesi di rientro presso la casa familiare dovrà pagarne le spese condominiali, che ammontano ad euro 280 mensili. pagina 5 di 7 È proprietario esclusivo della casa familiare in Cologno Monzese, di quote di altri immobili in Cologno
Monzese, Clusone e Vimodrone ereditati dal padre;
ha disponibilità liquide per euro 60.000; percepisce euro 14 mensili di assegno unico per . CP_2
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di 2.986 euro.
La ricorrente lavora con reddito che per l'anno di imposta 2023 è stato di euro 22.465 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1624 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; per effetto del rilascio della casa familiare dovrà reperire nuova soluzione abitativa con oneri non inferiori ad euro 700 mensili secondo i prezzi di mercato;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di 424.
Alla luce di quanto precede, vista l'evidente sproporzione economico patrimoniale tra le parti e considerato che la resistente, anche in relazione all'età ed alle scarse pregresse esperienze, difficilmente potrà reperire occupazione più remunerativa, si dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di per i tempi di rispettiva permanenza e che il padre sostenga le spese straordinarie di al CP_2 CP_2
100%.
Tale determinazione è stata suggerita anche dai legali del ricorrente alla udienza del 15.5.2025.
-la natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti determinano la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8383 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.revoca l'assegnazione della casa familiare a favore di CP_1
2. esonera dal versare ad un contributo al mantenimento di;
Pt_1 CP_1 CP_2
3.con decorrenza maggio 2025 dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di per i tempi di rispettiva permanenza. Sono comprese in tale dicitura le spese per vitto, CP_2 abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Con decorrenza maggio 2025 pone inoltre a carico del ricorrente il 100% delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti pagina 6 di 7 sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
4.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15.5.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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