Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. n. 105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 105/2025, oggetto: Altri istituti relativi alle successioni, promossa da:
, c.f. nata il [...] a NUORO, in [...] unico Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale della minore , elettivamente Persona_1
domiciliato in BOLOGNA alla Via delle Belle Arti n. 31, presso lo studio dell'Avv. PAOLA
FARRIS, c.f. , del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto introduttivo
- parte attrice - contro
p.i. n. , in persona del legale rappresentante e amministratore Controparte_1 P.IVA_1
dott. elettivamente domiciliato in NUORO alla Via Monsignor Giuseppe Melas n.20, CP_2
presso lo studio legale dell'avv. Maria Antonietta Masia, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ricci,
c.f. , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._3
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
24.4.2025 che richiamano in subordine le conclusioni di cui all'atto di citazione)
«- si oppone alla separazione delle cause RG 355/2023 e RG 105/2025 e chiede la revoca dell'ordinanza con conseguente riunione dei procedimenti,
- insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c.,
- si riporta integralmente a tutto quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi, verbali e note di trattazione scritta e,
- in subordine, precisa le conclusioni come formulate in atto introduttivo, e chiede termine per il deposito di note conclusive».
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Proc. n. 105/2025 R.A.C. Sentenza - pagina 1
“ In via principale, nel merito: 1) accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, la qualità di erede del defunto in capo alla minore e, per l'effetto, 2) Persona_2 Persona_1
accertare e dichiarare in capo alla stessa il diritto alla liquidazione della quota societaria ereditata dal socio defunto della NUMERO REA CH – 76517 – Codice Persona_2 Controparte_1
Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese ,PEC in P.IVA_1 Email_1 persona dell'Amministratore IC , C.F. domiciliato in CP_2 C.F._4
AV al Mare (CH) in via San Bernardino n. 4 – CAP 66023, con sede legale in Viale Alcione
n. 77 – CAP 66023 AV al mare (CH), e, per l'effetto, 3) condannare la Controparte_1
NUMERO REA CH – 76517 – Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese
[...]
, in persona dell'Amministratore IC , C.F. P.IVA_1 CP_2 C.F._4
domiciliato in AV al Mare (CH) in via San Bernardino n. 4 – CAP 66023, con sede legale in
Viale Alcione n. 77 – CAP 66023 AV al mare (CH),a corrispondere alla minore Per_1
l'importo di € 675.353,28= (seicentosettantacinquemilatrecentocinquantatre/28), o quella
[...]
diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo, ove dovuti;
4) accertare e dichiarare in capo alla stessa il diritto alla liquidazione della quota societaria ereditata dal socio defunto della
in liquidazione, NUMERO REA CH Controparte_3
– 104949 – Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese Partita IVA P.IVA_2
, in persona del socio accomandatario e liquidatore P.IVA_3 CP_2
C.F. domiciliato in AV al Mare (CH) Email_2 C.F._4
in via San Bernardino n. 4 – CAP 66023, con sede legale in Viale Alcione n. 77 – CAP 66023
AV al mare (CH) e, per l'effetto, 5) condannare la società
[...]
in liquidazione, NUMERO REA CH – 104949 – Codice Controparte_3
Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese Partita IVA , in persona P.IVA_2 P.IVA_3
del socio accomandatario e liquidatore , C.F. CP_2 Email_2
domiciliato in AV al Mare (CH) in via San Bernardino n. 4 – CAP C.F._4
66023, con sede legale in Viale Alcione n. 77 – CAP 66023 AV al mare (CH), a corrispondere alla minore il valore della quota di sua spettanza, che risulterà di Persona_1 giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, qualora l'attività di liquidazione della società sia terminata, oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo, ove dovuti;
- 6) accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla minore del diritto alla corresponsione degli Persona_1
utili derivanti dalle operazioni in corso delle società convenute alla data del decesso del socio signor
o a quella diversa data che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia e, per l'effetto, Persona_2 condannare le società convenute al pagamento dell'importo di cui sopra che risulterà all'esito
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Proc. n. 105/2025 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 105/2025
dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo, ove dovuti.
- 7) in ogni caso, con vittoria di spese di lite.”.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del
24.4.2025)
“- in via preliminare: accogliere la spiegata eccezione di incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale in favore del competente Tribunale di L'Aquila, ovvero, in subordine, quella di incompetenza per materia in favore del Tribunale di Cagliari, ove è istituita sezione specializzata per le imprese, in ogni caso condannando l'attrice, vista la natura decisoria del provvedimento con cui il Giudice si dichiara incompetente ("L'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza … Il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé”,
Cass., n.8117/2021, sentenza allegata alle note di cui all'udienza del 04/03/2025), al pagamento di spese e compensi di causa come da nota allegata all'udienza del 04/03/2025 e con riferimento al valore dichiarato dall'attrice (indeterminabile);
- nel merito, in caso di rigetto delle eccezioni preliminari: rigettare, per le ragioni spiegate in atto, la domanda azionata contro la in quanto totalmente priva di fondamento, con Controparte_1
condanna di parte attrice al pagamento in favore della convenuta di spese e compensi di causa come da come da nota allegata all'udienza del 04/03/2025 e con riferimento al valore dichiarato dall'attrice (indeterminabile);
- condannare altresì l'attrice al pagamento di spese e compensi della domanda cautelare azionata contro la (r.g. n.355-1/2024) come da nota allegata all'udienza del 04/03/2025 e Controparte_1 con riferimento al valore dichiarato dall'attrice (indeterminabile)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, avente r.g. 105/2025, trova origine nel provvedimento di separazione adottato con ordinanza del g. 8.2.2025, nel procedimento originario avente r.g. n. 355/2023.
In particolare, sono state separate le domande rivolte contro la da quelle rivolte Controparte_1
contro la e questo giudizio ha ad oggetto le sole domande rivolte contro la Controparte_3
Controparte_1
2. L'originaria causa è stata introdotta con atto di citazione, ritualmente notificato in data 26.2.2023, da quale esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore, Parte_1 Persona_1
nei confronti della e della per sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_3
conclusioni sopra riportate.
Nell'atto di citazione, l'attrice ha esposto:
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Proc. n. 105/2025 R.A.C. Sentenza - pagina 3 r.g. n. 105/2025
- di aver contratto matrimonio con e che da tale unione è nata (il Persona_2 Per_1
02.08.2007);
- che con sentenza del Tribunale di Nuoro n. 06/2019, pubblicata in data 08.01.2019, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra il e la Per_1 Pt_1
- che il residente a [...], è deceduto il 29.07.2020 a Jerzu;
Per_1
- di aver provveduto all'accettazione dell'eredità nell'interesse della figlia minore, in forza di provvedimento di autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in data
07.09.2020, n. cron. 1158/2020 (emesso, su sua istanza, dal Tribunale di Nuoro) e di aver depositato il ricorso per la nomina di un Notaio per la formazione dell'inventario;
- di aver, poi, provveduto il 14.04.2022 al deposito della dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro;
- che i beni caduti in successioni sono: 1) una quota societaria, pari al 25%, della
[...]
con sede in AV al Mare (CH), viale Alcione 77, Num. REA Controparte_4
CH – 104949 e 2) una quota societaria, pari al 24%, della con sede in AV Controparte_1
al Mare (CH) alla via Alcione, 77 codice fiscale e partita Iva;
P.IVA_1
- di essere stata autorizzata dal Giudice tutelare a promuovere il presente giudizio.
Con più specifico riferimento alle domande svolte contro la l'attrice ha dedotto Controparte_1
di aver depositato, a norma dell'art. 2470 c.c., presso il Registro delle imprese l'atto che certifica l'avvenuto decesso di l'atto di notorietà che attesta la qualità di erede della minore e Persona_2
la copia del provvedimento autorizzatorio del Giudice Tutelare ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità in relazione al trasferimento della quota sociale mortis causa; che la società ed i suoi amministratori hanno omesso la liquidazione della quota societaria in favore dell'erede da eseguirsi a norma degli artt. 2284 e 2289 c.c. e la corresponsione degli utili relativi alle operazioni in corso al momento del decesso del socio, che gli amministratori hanno, altresì, omesso di rendere il conto della società (ai fini della formazione di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata), che la società non ha fornito la documentazione contabile richiesta, che la società ha contestato la qualità di erede di e, infine, che l'equivalente in denaro della quota sociale spettante a Persona_1
tenuto conto delle difficoltà di stima per la mancata collaborazione informativa della Persona_1
società, è pari alla somma di € 675.353,28, come si ricava dalla relazione tecnica di parte depositata in giudizio.
3. Con comparsa di risposta, depositata in data 16.5.2023, si sono costituiti in giudizio la
[...]
e la contestando le avverse pretese e l'erronea Controparte_5 Controparte_1
qualificazione giuridica della domanda ed eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Nuoro, in favore del Tribunale di Chieti, per quanto riguarda le domande svolte contro
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la e della sezione specializzata per le imprese istituita presso il Tribunale di Controparte_3
L'Aquila, per quanto riguarda le domande svolte contro la Controparte_1
Le società convenute hanno chiesto, nel merito, la separazione delle posizioni delle convenute e hanno contestato le circostanze addebitate a ciascuna società.
Più in particolare, con riferimento alle domande dirette contro la la società Controparte_1
convenuta ha affermato che è subentrata nella titolarità della quota sociale del padre Persona_1
defunto, che la società non ha mai contestato la qualità di erede della minore, che la società non ha negato l'accesso alla documentazione societaria, che la società non ha alcun obbligo di liquidare all'erede la quota sociale del socio defunto perché non si applicano gli artt. 2284 e 2289 c.c., trattandosi di società di capitali, e che non sono stati distribuiti utili in quanto la società ha legittimamente deliberato, a maggioranza, di non distribuirli ad alcun socio.
4. In corso di causa, l'attrice ha depositato ricorso ex art. 671 c.p.c. per ottenere il sequestro conservativo di tutti i beni, mobili e immobili, e degli eventuali crediti delle società convenute fino alla concorrenza della somma di € 675.353,28 ovvero fino alla concorrenza di quella diversa somma ritenuta di giustizia. È stato, quindi, aperto il subprocedimento cautelare avente r.g. n. 355-1/2023 e la domanda cautelare è stata accolta parzialmente nei confronti della Controparte_6
mentre è stata rigettata nei confronti della
[...] Controparte_1
5. Il procedimento principale, dunque, è proseguito e, sanata la procura ad litem dell'attrice, le parti hanno avviato trattative che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo.
Sono stati, quindi, assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Le parti hanno provveduto a depositare le rispettive memorie, confermando le conclusioni e deducendo i propri mezzi istruttori.
6. Con ordinanza emessa il g. 8.2.2025 è stata disposta la separazione delle cause che vedono come convenute le due società e, a seguito della separazione, ha preso avvio il presente procedimento avente r.g. 105/2025. Con la medesima ordinanza è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. una prima volta in data 4.3.2025 e, poi, a seguito del riscontro dell'impossibilità per il legale di parte convenuta di accedere al fascicolo separato, è stata fissata ulteriore udienza ex art. 281 sexies e
127 ter c.p.c. in data 24.4.2025.
Le parti, hanno quindi, discusso la causa e rassegnato le proprie conclusioni mediante note sostitutive d'udienza e, con ordinanza del g. 8.5.2025, il Tribunale si è riservato in ordine al deposito della sentenza.
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7. Dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per materia e, quindi, per territorio di questo Tribunale per essere competente la sezione specializzata in materia di impresa del
Tribunale di L'Aquila.
Dev'essere affermato, infatti, che la competenza si determina in base all'interpretazione della domanda come prospettata nell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, l'attrice ha inequivocamente prospettato una domanda di petizione d'eredità nei confronti della completa in tutti i suoi elementi costitutivi, con conseguente Controparte_1
radicazione della competenza presso questo Tribunale, ex art. 22 c.p.c., poiché la successione del de cuius si è aperta nel circondario di questo Tribunale, essendo non contestato che fosse Persona_2
domiciliato nel circondario del Tribunale di Nuoro quando è mancato.
D'altra parte, ai fini della determinazione della competenza non rilevano le contestazioni in fatto promosse dalla convenuta, come, ad esempio, l'affermazione di non aver mai contestato che fosse erede di Persona_1 Persona_2
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n. 11415 del 2007) ha chiarito, infatti, che: «la determinazione della competenza, stabilisce l'art. 10 c.p.c., deve essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale. Ad essa deve farsi riferimento, salvo che nei casi in cui la prospettazione là contenuta appaia prima facie artificiosa e volta al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Infatti, sia secondo la giurisprudenza che la dottrina, si tratta di una regola generale valevole per qualsiasi tipo di competenza e non soltanto per quella di valore: la domanda infatti fissa l'oggetto della controversia ed ha influenza pure ai fini della competenza territoriale, poiché in relazione agli elementi della domanda va compiuta la scelta del criterio di collegamento che sotto il profilo territoriale deve esistere tra la controversia ed il Giudice. Detto principio, secondo quanto è stato sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, dovendo la competenza essere riscontrata in base alla domanda dell'attore, e non in base alle contestazioni sollevate dal convenuto sugli elementi posti a fondamento della domanda (Cass.
18 aprile 2006 n. 8950, Cass. 4 agosto 2005 n. 16404, Cass. 26 luglio 2001 n. 10226, Cass. 26 settembre 1995 n. 10188)» e, anche sulla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, la Cassazione (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29266 del 06/12/2017) ha avuto modo di riportarsi al «criterio generale, desumibile dall'art. 10, comma 1, c.p.c., secondo cui le questioni di competenza debbono essere verificate "in limine", alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come allegati in essa, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo tenuto il Giudice
a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (Corte cass. Sez. 6
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Proc. n. 105/2025 R.A.C. Sentenza - pagina 6 r.g. n. 105/2025
- 1, Ordinanza n. 7182 del 26/03/2014. Vedi Corte cass. Sez.
6 - Ordinanza n. 8189 de/ 23/05/2012; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21230 del 17/09/2013)».
Nel caso di specie, non si ritiene che la prospettazione attorea in termini di azione di petizione d'eredità possa essere qualificata come una prospettazione artificiosa volta al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice naturale precostituito per legge perché l'attrice ha affermato che la società convenuta, contestando la qualità di erede della minore, detiene dei beni ereditari, individuati nelle somme di denaro corrispondenti al valore della quota sociale del de cuius, senza averne titolo e perciò è tenuta a restituirli all'erede.
La domanda è coerente, sul piano della prospettazione, col dettato dell'art. 533 c.c. e non pare formulata al solo fine di sottrarre la causa alla cognizione del Giudice competente poiché, a ben vedere, per affermare l'incompetenza di questo Tribunale occorre procedere all'esame, nel merito, della fondatezza delle questioni giuridiche e di fatto sottese alla domanda attorea.
Fatta questa premessa e qualificata, sulla base della prospettazione, la domanda come azione di petizione d'eredità, non v'è dubbio (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28537 del 2018) che la competenza vada determinata in base al foro per le cause ereditarie: «mai il generale foro delle cause ereditarie è stato ritenuto sostituibile da altro foro, come quello ex art. 3 cit., per effetto della sussistenza in un asse ereditario di azioni o quote sociali» e ancora: «il petitum della causa aveva ad oggetto la "restituzione delle quote sociali di cui il de cuius aveva disposto per testamento" e un tale tipo di domanda -di natura eminentemente successoria e non societaria- esclude del tutto che il giudice specializzato possa e debba avere competenza in una causa ereditaria che non esige, alcuna specifica cognizione esclusiva di diritto societario».
In definitiva, l'eccezione d'incompetenza ex art. 3, co. 2, del d.lgs. 168/2003 deve essere rigettata.
8. Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
L'attrice ha chiesto, previo accertamento che è erede di Persona_1 Persona_2
l'accertamento del diritto alla liquidazione della quota societaria del socio defunto e Persona_2 la conseguente condanna a corrispondere «alla minore l'importo di € 675.353,28= Persona_1
(seicentosettantacinquemilatrecentocinquantatre/28), o quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo, ove dovuti» nonché l'accertamento «del diritto alla corresponsione degli utili derivanti dalle operazioni in corso delle società convenute alla data del decesso del socio signor
o a quella diversa data che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia e, per l'effetto, Persona_2
condannare le società convenute al pagamento dell'importo di cui sopra che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo, ove dovuti».
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Nonostante tali conclusioni siano dedotte separatamente, esse vanno interpretate come rientranti nell'unica domanda di petizione dell'eredità che è essenzialmente un'azione di condanna, volta cioè al recupero dei beni posseduti da chi si afferma erede o senza titolo, finalità rispetto alla quale l'accertamento della qualità di erede ha carattere strumentale (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1074 del 2009 ove si legge: «L'azione di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 c.c., ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditali, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità»).
La domanda non può essere accolta perché l'erede del socio di una S.r.l. non ha diritto alla liquidazione della quota sociale del socio defunto a norma degli artt. 2284 e 2289 c.c., richiamati dall'attrice anche con riferimento alla vicenda relativa alla (pp. 3 e 4 dell'atto di Controparte_1
citazione).
In materia di S.r.l., l'articolo 2469, co. 1, c.c. dispone che «le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo». Per il solo effetto della successione, dunque, la partecipazione del socio defunto è direttamente trasferita in capo all'erede nel momento in cui questi accetta l'eredità. Peraltro, il trasferimento, ai sensi del successivo art. 2470, co. 1 e 2, c.c. diviene efficace nei confronti della società nel momento in cui, su richiesta dell'erede, viene depositata presso il Registro delle Imprese la documentazione relativa al trasferimento mortis causa.
Merita osservare che l'art. 2469 c.c. riconosce all'atto costituivo della ampia libertà nella CP_1
disciplina della vicenda del trasferimento mortis causa della quota sociale e sarebbe verosimilmente compatibile con il tipo della S.r.l. anche una disciplina della liquidazione della quota del socio defunto analoga a quella delle società di persone.
Tuttavia, nel caso di specie, l'atto costitutivo e lo statuto della (docc. 7 e 8 del Controparte_1 convenuto depositati nell'ambito del procedimento avente RG 355/2023) non riconoscono un diritto dell'erede alla liquidazione della quota sociale del socio defunto in analogia con quanto accade per le società di persone.
Dunque, non vi sono i presupposti giuridici per ritenere che costituisca un bene ereditario ripetibile ex art. 533 c.c. la somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto di una S.r.l.
D'altra parte, non si può ritenere nemmeno che l'attrice abbia chiesto la restituzione della quota sociale in quanto tale poiché è chiaro che è stato chiesto di conseguire il valore della quota sociale,
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lamentando che la non ha provveduto a liquidare tale quota, senza, invece, allegare un fatto CP_1
impeditivo dei diritti proprietari dell'erede sulla quota sociale della intesa quale bene mobile. CP_1
In astratto, la quota sociale di una S.r.l. potrebbe, infatti, essere oggetto di un'azione ex art. 533 c.c. perché «la quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti» (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 22361 del
21/10/2009) ma, nel caso di specie, non è stato allegato alcun fatto di impedimento dell'esercizio dei diritti sociali e non è stata allegata da parte dell'attrice una situazione di indisponibilità della quota sociale, considerata quale bene mobile, con conseguente esigenza recuperatoria, ed anzi si rileva che la società convenuta ha prodotto prova della partecipazione della genitore rappresentante di Pt_1
all'assemblea dei soci (doc. 6 prodotto nel procedimento avente RG 355/2023). Persona_1
8.1. Quanto agli utili, dev'essere precisato che l'attrice ha chiesto la «corresponsione di eventuali utili derivanti dalle operazioni in corso alla data del decesso del socio» (pp. 6 e 8 dell'atto di citazione), con evidente richiamo all'art. 2289, co. 3, c.c.
Anche la domanda restitutoria relativa agli utili, dunque, non può essere accolta perché l'erede del socio di S.r.l. non ha diritto alla corresponsione degli utili per le operazioni in corso al momento del decesso socio a norma dell'art. 2289, co. 3, c.c.
D'altra parte, non si ritiene, nell'ottica della prospettazione ex art. 533 c.c., che la domanda possa essere interpretata come domanda di corresponsione degli utili deliberati prima della morte del socio, entrati nel patrimonio del de cuius ma non corrisposti a quest'ultimo poiché difetta qualsiasi specifica allegazione in tal senso.
8.2. La domanda attorea, inoltre, non è qualificabile come esercizio del diritto di recesso ex art. 2473
c.c. poiché non è stato allegato alcun atto di manifestazione della volontà di recedere dalla né è CP_1
stata indicata quale sarebbe la causa del recesso (l'art. 2473 c.c. pone, infatti, un principio di predeterminazione delle cause di recesso: cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4481 del 2021, par. 8.1.).
8.3. In definitiva, la domanda attorea di petizione dell'eredità svolta nei confronti della Controparte_1
è infondata e dev'essere rigettata.
[...]
9. Le spese di lite debbono essere regolate a norma dell'art. 91 c.p.c. e l'attrice è risultata integralmente soccombente, con la precisazione che nell'ambito di questo giudizio separato debbono,
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altresì, essere liquidate le spese di lite del subprocedimento di sequestro relativamente alla domanda cautelare svolta nei confronti della in quanto sono state separate le cause Controparte_1
scindibili che vedono le due società come convenute.
Ritenuto, quanto al giudizio principale avente r.g. 105/2025, che il valore della causa vada determinato in base alla somma domandata ex art. 5 del DM n. 55/2014, che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, che debbano essere applicati i minimi tabellari in considerazione della non complessità della lite e dei criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, si liquida, per onorari d'avvocato, la somma di € 14.598,00.
Ritenuto, quanto al subprocedimento cautelare avente r.g. 355-1/2023, con riferimento alla sola domanda rivolta contri la che il valore della causa debba essere determinato in Controparte_1
base al valore della domanda ex art. 5 del D.M. 55/2014, che si siano svolte tutte le fasi del giudizio ad eccezione di quella istruttoria, che vadano applicati i minimi tabellari tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, si liquida, per onorari d'avvocato, la somma di € 5.069,00.
Nel complesso, l'attrice è tenuta a pagare alla la somma complessiva di € Controparte_1
19.667,00, oltre 15% per spese generali ed oltre a Cpa e Iva, per onorari d'avvocato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta la domanda di petizione d'eredità promossa nei confronti della Controparte_1
2) condanna quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1
a pagare alla le spese di lite che si liquidano, per onorari Persona_1 Controparte_1
d'avvocato, in € 19.667,00, oltre 15% per spese generali ed oltre Cpa ed Iva.
Nuoro, 4.6.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 105/2025 R.A.C. Sentenza - pagina 10