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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa n. 7278 / 2025 promossa da:
, nato nella Repubblica Popolare Cinese in data 16.7.1988, Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ernesto Maria SAVIO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: …
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ovvero, in subordine, di ordinare alla Questura di trasmettere gli atti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente al fine del rilascio del prescritto parere. … Con vittoria di spese e di onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.4.2025 la sig.ra , cittadina cinese, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 28.2.2025, notificato il 18.3.2025,
1 che ha rigettato la sua domanda di conversione del permesso di soggiorno per missione in permesso per lavoro subordinato. In questa sede, la ricorrente impugna il menzionato provvedimento questorile limitatamente alla parte in cui non si è pronunciato sulla sussistenza del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno protezione speciale, chiedendo conseguentemente che venga accertato il suo diritto alla protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. La ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui omette di riconoscerle il diritto alla protezione speciale di cui agli artt. 5, co. 6, 19, co.
1.1 TUI e 8
CEDU.
2.1. La domanda è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte in cui afferma che “visti gli artt. 5, 6, 19 e 22 D.Lgs. 286/98 … rigetta l'istanza” – prende espressamente posizione sulla (in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19
TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2.2. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 3.1.2024. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
2 Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto
3 da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
All'udienza del 30.6.2025, la ricorrente ha affermato di vivere in Italia ormai da 12 anni;
di avere lavorato per molti anni all'Istituto Confucio;
di avere cambiato lavoro nel 2023, e di lavorare attualmente in un'azienda italiana, fornitrice del gruppo dove si occupa di CP_3
“business devolpment” e “customer support”, curando in particolare i rapporti con i fornitori cinesi del gruppo CP_3
A prova di tali affermazioni, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− dichiarazione della proprietaria appartamento (doc. 8);
− CUD 2024 (doc. 9);
− buste paga 2024 e 2025, dalle quali emerge un reddito medio mensile pari a circa €
1.900 netti (doc. 10);
− lettera di referenze UNITO (doc. 11);
− lettera di referenze del datore di lavoro GAM UL (doc. 12);
− copia della patente di guida italiana (doc. 13).
La ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti
4 l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro dei suoi familiari conviventi, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, sottolineandosi come la richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che (CUI 04MAYRQ), nata nella Parte_1
REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 16/07/1988, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 07/07/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa n. 7278 / 2025 promossa da:
, nato nella Repubblica Popolare Cinese in data 16.7.1988, Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ernesto Maria SAVIO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: …
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ovvero, in subordine, di ordinare alla Questura di trasmettere gli atti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente al fine del rilascio del prescritto parere. … Con vittoria di spese e di onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.4.2025 la sig.ra , cittadina cinese, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 28.2.2025, notificato il 18.3.2025,
1 che ha rigettato la sua domanda di conversione del permesso di soggiorno per missione in permesso per lavoro subordinato. In questa sede, la ricorrente impugna il menzionato provvedimento questorile limitatamente alla parte in cui non si è pronunciato sulla sussistenza del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno protezione speciale, chiedendo conseguentemente che venga accertato il suo diritto alla protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. La ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui omette di riconoscerle il diritto alla protezione speciale di cui agli artt. 5, co. 6, 19, co.
1.1 TUI e 8
CEDU.
2.1. La domanda è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte in cui afferma che “visti gli artt. 5, 6, 19 e 22 D.Lgs. 286/98 … rigetta l'istanza” – prende espressamente posizione sulla (in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19
TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2.2. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 3.1.2024. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
2 Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto
3 da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
All'udienza del 30.6.2025, la ricorrente ha affermato di vivere in Italia ormai da 12 anni;
di avere lavorato per molti anni all'Istituto Confucio;
di avere cambiato lavoro nel 2023, e di lavorare attualmente in un'azienda italiana, fornitrice del gruppo dove si occupa di CP_3
“business devolpment” e “customer support”, curando in particolare i rapporti con i fornitori cinesi del gruppo CP_3
A prova di tali affermazioni, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− dichiarazione della proprietaria appartamento (doc. 8);
− CUD 2024 (doc. 9);
− buste paga 2024 e 2025, dalle quali emerge un reddito medio mensile pari a circa €
1.900 netti (doc. 10);
− lettera di referenze UNITO (doc. 11);
− lettera di referenze del datore di lavoro GAM UL (doc. 12);
− copia della patente di guida italiana (doc. 13).
La ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti
4 l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro dei suoi familiari conviventi, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, sottolineandosi come la richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che (CUI 04MAYRQ), nata nella Parte_1
REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 16/07/1988, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 07/07/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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