Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.