Articolo 1 della Legge 8 giugno 1982, n. 354
Articolo 2
Versione
29 giugno 1982
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.
Entrata in vigore il 29 giugno 1982