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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3847/2018
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. ILa Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 11.6.2025
Il Giudice
dott. ILa Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ILa
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3847 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dall'anno 2018 e promossa: da
NA DO, elettivamente domiciliata in Pescara, via Isonzo n. 40, nello studio dell'avv.
Cesare Borgia, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione attore contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e FA ON, elettivamente domiciliati in Teramo, via Vittorio Veneto n. 12, nello studio dell'avv. Gelsomina Marsilii, che li rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.6.2025 da intendersi qui integralmente trascritte pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14-20.11.2018, NA DO conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e FA ON, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale di Teramo, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. FA ON, proprietario e conducente dell'autovettura “Ford Focus” Tg.
DZ425XG, nella causazione del sinistro avvenuto in IL il giorno 03.05.2014 alle ore
16:30 circa, che ha arrecato il decesso del sig. ai sensi e per l'effetto di Persona_1
quanto stabilito dall'art. 2054 comma 1 c.c., o in via subordinata dichiarare il concorso con il danneggiato ex art. 2054 comma 2 c.c. nella produzione dell'evento, o nella misura concorsuale ritenuta di giustizia. 2) Per l'effetto, accertare e dichiarare che la sig.ra NA
DO, madre convivente del sig. , ha subito, in conseguenza del sinistro, Persona_1
danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale quantificabili in 292.454,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dalla data del sinistro al saldo, o nella misura ritenuta di giustizia;
3) Per l'effetto, accogliere la domanda attorea e condannare in solido il sig. FA ON e la soc. in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., quest'ultima in qualità di istituto assicuratore per la R.C.A. dell'autovettura “Ford Focus” Tg. DZ425XG, al risarcimento in solido, in favore dell'attrice, della complessiva somma di €€ 292.454,00, ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, anche in relazione alla accertata responsabilità, oltre interessi e rivalutazione della data del sinistro e danno per svalutazione monetaria ex art.
1224 c.c., come negli importi in premessa specificati;
4) In ogni caso, con vittoria di spese
e competenze onorari del presente Giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge”.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 03.05.2014, alle ore 16:30 circa, , figlio della DO, si Persona_1
trovava alla guida del motociclo Suzuki SV 650, tg. BT71132, e percorreva la Strada
Statale n. 16 “Adriatica”, con direzione di marcia nord –sud (Pineto - Pescara), all'altezza pagina 3 di 10 dell'intersezione con via Degli Uliveti, tratto nel quale la Strada Statale n. 16 assume la denominazione di “via Roma”, in località di IL NA (TE);
- che FA ON, alla guida dell'autovettura Ford Focus, tg. DZ425XG, di sua proprietà, assicurata per la R.C.A. con (polizza n. 711- Controparte_3
2012-00755347), dopo essersi fermato contromano sul margine sinistro di via Roma, secondo la direttrice di marcia nord – sud (Pineto - Pescara), ripartiva ed eseguiva l'attraversamento della carreggiata, portandosi in via Degli Uliveti, per effettuare manovra di inversione di marcia per dirigersi e fare ritorno verso nord (in direzione Pineto);
- che tale manovra veniva compiuta mentre sopraggiungeva , il quale, al Persona_1
fine di evitare l'impatto con l'autovettura Ford Focus, era costretto ad allargarsi sul centro della carreggiata e ad invadere la corsia opposta, per poi collidere frontalmente contro l'autovettura Ford KA, tg. ER575CT, di proprietà e condotta da , il quale Controparte_4
percorreva l'opposto senso di marcia;
- che l'urto interessava la parte anteriore dell'autovettura Ford KA e la parte posteriore del motociclo Suzuki SV 650, concretizzandosi sulla corsia di pertinenza dell'autovettura;
- che, dopo la collisione, il motociclo deviava verso l'estremo margine sinistro della carreggiata, assumendo quiete statica all'interno del canale di raccolta acque ivi presente;
-che, in seguito all'impatto, subiva gravissime lesioni e veniva Persona_1
immediatamente trasportato presso il nosocomio di Pescara dove decedeva;
- che sussisteva il nesso di causalità tra la manovra del convenuto FA ON e l'evento dello sbandamento della moto, con successiva caduta ed impatto contro l'autovettura Ford KA;
- che doveva, in subordine, ritenersi sussistente la responsabilità concorsuale, essendo l'art. 2054 c.c. applicabile anche in caso di mancato scontro tra veicoli;
- che l'attrice aveva diritto al risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale, quantificato in atti.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea e, in particolare, evidenziavano:
- che non era applicabile l'art. 2054 c.c., atteso che la presunzione di pari responsabilità di colpa anche ai veicoli coinvolti nell'incidente, ma rimasti estranei alla collisione,
pagina 4 di 10 richiedeva comunque l'accertamento, in concreto, dell'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso;
- che parte attrice non aveva dimostrato la responsabilità del convenuto FA ON nella causazione del sinistro occorso al , in quanto il determinismo dell'evento Per_1
infortunistico era causalmente riconducibile alla condotta di guida imprudente ed imperita tenuta da quest'ultimo;
- che il non aveva mai conseguito la patente di guida ed il motociclo, al momento Per_1
del sinistro, risultava sprovvisto di copertura assicurativa da almeno due anni;
- che la sede stradale era in pessimo stato d'uso e di manutenzione con fenomeni di ammaloramenti;
- che era presente segnaletica di limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso, mentre la segnaletica orizzontale era rappresentata da “striscia longitudinale di mezzeria continua”
e da “attraversamenti pedonali”;
- che l'insussistenza di un coinvolgimento del ON era stata rilevata nella richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e nel successivo provvedimento di archiviazione del G.i.p.
La causa, istruita a mezzo di prove orali e c.t.u. cinematica, giungeva all'udienza del
11.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, giova precisare che il termine assegnato dal Giudice per il deposito di note conclusive non ha natura perentoria, pertanto devono ritenersi irrilevanti le contestazioni della parte convenuta circa la decadenza in cui sarebbe incorsa parte attrice.
Nel merito, la domanda di parte attrice infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sulla base delle emergenze documentali in atti (cfr. in particolare rapporto di incidente stradale) e delle risultanze della prova orale, rispetto alla ricostruzione del sinistro si osserva quanto segue.
Dal rapporto della Polizia Stradale può evincersi che, in data 3.5.2014, alle ore
16.30 circa, , alla guida del motoveicolo Suzuki SV 650, tg. BT71132, Persona_1
pagina 5 di 10 percorreva la Strada Statale n. 16 Adriatica con direzione di marcia nord-sud. Giunto nel tratto in cui tale arteria stradale assume la denominazione di via Roma, in località IL
NA, dove la toponomastica sviluppa una curva volgente a destra, a visuale libera, preceduta e seguita da un lungo rettilineo, con profilo altimetrico pianeggiante e presenza di intersezione stradale a destra con via Degli Uliveti, debordava verso il centro della carreggiata, invadendo l'opposta corsia di marcia, e collideva con violenza contro l'autovettura Ford KA tg. ER575CT, condotta da , che percorreva via Controparte_4
Roma con direzione di marcia sud-nord.
Le risultanze della prova orale, valutate unitamente alle dichiarazioni rese a sommarie informazioni in sede di indagine (liberamente valutabili dal giudice di merito, qualora la fonte di prova penalistica sia utilizzata come utile e concorrente elemento di giudizio - cfr. Cass. nn. 20335/2004 e 15181/2003), hanno confermato tale dinamica (cfr. in particolare dichiarazioni testi e . CP_4 CP_5
Le modalità di verificazione dell'incidente risultano descritte in maniera analoga nella c.t.u. cinematica espletata nel corso del giudizio (cfr. pag. 11: “Il conducente motociclo SUZUKI SV 650 Sig. (sprovvisto di Patente di guida (mai Persona_1
conseguita) e con motociclo sprovvisto di copertura assicurativa RCA), percorreva Via
Roma con direzione di marcia Nord/Sud; mentre attraversava il centro abitato di IL
NA ed appena superata l'intersezione posta a destra con Via Degli Uliveti, dopo aver lasciato sul piano stradale una breve ma evidente traccia di frenata, perdeva il controllo del motociclo ed in scarrocciamento, poggiato sul proprio lato destro, collideva “con estrema violenza” contro l'autovettura FORD KA proveniente dal senso opposto;
ciò descritto accadeva sulla corsia di pertinenza dell'autovettura Ford KA. A seguito dell'urto, il motociclo dopo aver impattato contro lo spigolo ant. destro dell'autovettura e con la ruota posteriore essersi incuneato sotto la ruota ant. Dx, lì dove lascia una profonda scalfittura sull'asfalto, con il concorso dell'energia dell'auto viene “scalzata” con deriva verso sinistra mentre l'autovettura in imbardata, compiendo una rotazione di circa 30°, si arresta ≈ 0,8 m più avanti”).
pagina 6 di 10 Quanto alla condotta tenuta dall'odierno convenuto FA ON, proprietario e conducente della Ford Focus tg. DZ425XG, si rileva che il citato Rapporto di Polizia
Stradale riferiva della presenza dello stesso sui luoghi di causa.
Il convenuto, qualificatosi come “testimone” nel corso dei rilievi eseguiti dagli agenti accertatori, dichiarava a questi ultimi che, alla guida della propria autovettura, dopo aver percorso via Roma nella direzione nord-sud, aveva effettuato una fermata prima di raggiungere l'intersezione con via Degli Uliveti, oltre il margine sinistro della carreggiata;
ripartiva, quindi, in direzione sud e, dopo aver percorso pochi metri, svoltava a destra imboccando via Degli Uliveti con l'intenzione di fare retromarcia per tornare verso nord.
Dal medesimo rapporto emerge che, a seguito dell'ispezione eseguita sul mezzo
Ford Focus, non venivano riscontrati segni o danneggiamenti riconducibili ad una collisione o ad un contatto con il motociclo condotto dal né l'attività di indagine Per_1 successiva consentiva “di acclarare inconfutabilmente il coinvolgimento del ON nel dinamismo”.
I sommari informatori sentiti nel corso delle indagini hanno riferito delle manovre eseguite dalla Ford, consistenti nella svolta a destra e nell'inversione di marcia all'interno di via Degli Uliveti (cfr. dichiarazioni rese da -“Giunto in prossimità di Controparte_4
via degli Uliveti, posta alla mia sinistra, potevo notare una vettura che proveniva dalla opposta direzione di marcia che svoltava in via Degli Uliveti. Tale vettura aveva ormai ultimato la manovra di svolta all'interno della suddetta via quando improvvisamente vedevo un motociclo proveniente da nord verso sud che seguiva l'autovettura sbandare e successivamente cadere”- e da “ho visto che FA ON si era Persona_2 immesso in via Degli Uliveti e manovrava all'interno della predetta via”; “dopo essersi immesso su Via Degli Uliveti ed averla percorsa per circa 10 m, come faceva altre volte, stava cercando di fare inversione”).
Le medesime circostanze sono state descritte dai testi escussi nel presente giudizio.
In particolare, il teste dichiarava di aver visto una macchina svoltare a destra e, CP_4
poco dopo, la moto andargli addosso, confermava quanto riferito alla Polizia e rammentava che “il luogo dell'incidente è un po' più a sud rispetto all'incrocio con via Degli Uliveti”
(cfr. verbale di udienza del 9.2.2021); la teste dichiarava: “ho visto la Ford Per_2
pagina 7 di 10 Focus di mio marito svoltare in via Degli Uliveti” ed escludeva che la Ford Focus stesse eseguendo una manovra di retromarcia (cfr. verbale di udienza del 4.5.2021).
In merito alla manovra di attraversamento della Ford Focus, il c.t.u. ha rilevato che tale vettura, in fermata sul lato est della strada via Roma, nel ripartire per immettersi sulla via Degli Uliveti, percorreva circa 27 m, così impedendo, con la sua sagoma, ai due veicoli coinvolti nel sinistro di avere una profondità di visuale tale da scorgersi con ampio anticipo.
L'esperto, tuttavia, precisava che tali veicoli erano in grado di scorgersi “poco prima del punto di reazione”, mentre il centauro, proveniente da un lungo rettilineo, non poteva non vedere la manovra di attraversamento eseguita dall'autovettura Ford Focus sino alla scomparsa dalla sua visuale.
A tale ultimo proposito, ha osservato che, tenuto conto della dichiarazione resa a s.i.t. dal (secondo cui la manovra di svolta a destra era stata ultimata), dei tempi CP_4
di attraversamento dell'autovettura e della traiettoria percorsa dal centauro, quest'ultimo, molto prima di giungere nel punto di reazione, avesse piena percezione e controllo di quanto stesse accadendo davanti a sé, poiché “La sagoma dell'autovettura in attraversamento è ben visibile e non rappresenta un pericolo tantomeno imprevisto. È altresì ragionevole pensare, visto il rapido avvicinamento della moto verso l'auto in attraversamento, che il centauro porti la traiettoria della moto verso il centro strada al fine di essere certo di superarla tenendola alla sua destra (la traccia di frenata diritta indica che la moto ha assunto quella traiettoria già molti metri prima)”.
La c.t.u. ha permesso, altresì, di accertare che: il motociclo circolava alla velocità di circa 91,7 Km/h, prossima al doppio della velocità imposta dalla segnaletica vigente e dalle norme di prudenza e diligenza, giungendo all'urto con l'autovettura Ford KA alla velocità di 75 Km/h; l'autovettura Ford KA giungeva all'impatto con il motociclo alla velocità di c.a. 13,0 Km/h; al termine dell'intersezione con Via Degli Uliveti sussisteva la “prima traccia” di bloccaggio/pneumatico lasciata dal motociclo Suzuki SV650.
L'ausiliario, quindi, ha indicato quale la causa principale del sinistro la velocità di
91,7 Km/h (25,5 m/s) tenuta dal motociclo, oltremodo pericolosa anche in considerazione dello stato dei luoghi e delle condizioni atmosferiche, e ha concluso evidenziando che la
“prima traccia” di pneumatico (bloccaggio) al termine dell'incrocio con Via Degli Uliveti
pagina 8 di 10 consentiva di affermare che il centauro, circa 20 m prima di giungervi, era in grado di percepire un potenziale pericolo, reagendo mediante frenata ed innescando la dinamica successiva di scivolamento, favorito dall'asfalto umido e dalla poca esperienza alla conduzione di tale veicolo (riscontrabile nella mancanza dei titoli per condurlo).
Invero, come condivisibilmente ritenuto dall'ausiliario, dalla riscontrata posizione della traccia di frenata è lecito presumere che la reazione sia stata innescata dalla percezione di un presunto pericolo posto oltre l'incrocio; peraltro, la traiettoria della traccia in esame e lo scarrocciamento, recanti un andamento dritto, indicavano la non necessarietà di evitare un ostacolo proveniente dalla destra del motociclo.
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., in quanto l'elaborato peritale, caratterizzato dalla meticolosità degli accertamenti effettuati, ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Non meritano, quindi, condivisione le contestazioni di parte attrice sulla mancata valutazione dell'efficacia causale tra la manovra di retromarcia compiuta dal ON ed il transito del motociclo.
Si osserva, infatti, che l'ausiliario del giudice, da un lato, ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti;
dall'altro, ha espressamente considerato l'incidenza di una ipotetica manovra di retromarcia, evidenziando come “si è altresì dimostrato che “seppur” la manovra di retromarcia dell'autovettura Ford Focus fosse iniziata, essa non si è concretizzata con la re-immissione dell'autovettura sulla corsia di Via Roma in quanto sia le dichiarazioni testimoniali, sia la traiettoria del motociclo che procede con andamento diritto avanzando sulla corsia opposta sino a raggiungere e superare la corrispondenza con Via Degli Uliveti, lo escludono”.
Alla luce di quanto sopra esposto, non si ravvisano elementi per ritenere una responsabilità del conducente della vettura Ford Focus nella causazione del sinistro.
Dall'esclusione del contributo causale nella produzione dell'evento in capo al convenuto ON deriva che devono essere disattese le deduzioni attoree pagina 9 di 10 sull'applicabilità, nella fattispecie in esame, della previsione di cui all'art. 2054 comma 2
c.c.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, l'applicazione estensiva del principio di presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale anche ai veicoli coinvolti nell'incidente, ma rimasti estranei alla collisione, implica che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso
(cfr. Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19197; Cassazione civile sez. III, 09/03/2012,
n.3704), circostanza non sussistente nel caso de quo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata, del numero e della difficoltà delle questioni affrontate, dell'attività defensionale in concreto svolta.
Le spese afferenti all'espletata c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste, in solido, a carico di parte attrice e, per essa a carico dell'Erario, ed a carico dei convenuti, in considerazione della circostanza che la prestazione del c.t.u. è stata effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
3847/2018, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, in solido, a carico di parte attrice e, per essa a carico dell'Erario, ed a carico dei convenuti.
Teramo, 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa ILa Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. ILa Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 11.6.2025
Il Giudice
dott. ILa Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ILa
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3847 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dall'anno 2018 e promossa: da
NA DO, elettivamente domiciliata in Pescara, via Isonzo n. 40, nello studio dell'avv.
Cesare Borgia, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione attore contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e FA ON, elettivamente domiciliati in Teramo, via Vittorio Veneto n. 12, nello studio dell'avv. Gelsomina Marsilii, che li rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.6.2025 da intendersi qui integralmente trascritte pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14-20.11.2018, NA DO conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e FA ON, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale di Teramo, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. FA ON, proprietario e conducente dell'autovettura “Ford Focus” Tg.
DZ425XG, nella causazione del sinistro avvenuto in IL il giorno 03.05.2014 alle ore
16:30 circa, che ha arrecato il decesso del sig. ai sensi e per l'effetto di Persona_1
quanto stabilito dall'art. 2054 comma 1 c.c., o in via subordinata dichiarare il concorso con il danneggiato ex art. 2054 comma 2 c.c. nella produzione dell'evento, o nella misura concorsuale ritenuta di giustizia. 2) Per l'effetto, accertare e dichiarare che la sig.ra NA
DO, madre convivente del sig. , ha subito, in conseguenza del sinistro, Persona_1
danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale quantificabili in 292.454,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dalla data del sinistro al saldo, o nella misura ritenuta di giustizia;
3) Per l'effetto, accogliere la domanda attorea e condannare in solido il sig. FA ON e la soc. in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., quest'ultima in qualità di istituto assicuratore per la R.C.A. dell'autovettura “Ford Focus” Tg. DZ425XG, al risarcimento in solido, in favore dell'attrice, della complessiva somma di €€ 292.454,00, ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, anche in relazione alla accertata responsabilità, oltre interessi e rivalutazione della data del sinistro e danno per svalutazione monetaria ex art.
1224 c.c., come negli importi in premessa specificati;
4) In ogni caso, con vittoria di spese
e competenze onorari del presente Giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge”.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 03.05.2014, alle ore 16:30 circa, , figlio della DO, si Persona_1
trovava alla guida del motociclo Suzuki SV 650, tg. BT71132, e percorreva la Strada
Statale n. 16 “Adriatica”, con direzione di marcia nord –sud (Pineto - Pescara), all'altezza pagina 3 di 10 dell'intersezione con via Degli Uliveti, tratto nel quale la Strada Statale n. 16 assume la denominazione di “via Roma”, in località di IL NA (TE);
- che FA ON, alla guida dell'autovettura Ford Focus, tg. DZ425XG, di sua proprietà, assicurata per la R.C.A. con (polizza n. 711- Controparte_3
2012-00755347), dopo essersi fermato contromano sul margine sinistro di via Roma, secondo la direttrice di marcia nord – sud (Pineto - Pescara), ripartiva ed eseguiva l'attraversamento della carreggiata, portandosi in via Degli Uliveti, per effettuare manovra di inversione di marcia per dirigersi e fare ritorno verso nord (in direzione Pineto);
- che tale manovra veniva compiuta mentre sopraggiungeva , il quale, al Persona_1
fine di evitare l'impatto con l'autovettura Ford Focus, era costretto ad allargarsi sul centro della carreggiata e ad invadere la corsia opposta, per poi collidere frontalmente contro l'autovettura Ford KA, tg. ER575CT, di proprietà e condotta da , il quale Controparte_4
percorreva l'opposto senso di marcia;
- che l'urto interessava la parte anteriore dell'autovettura Ford KA e la parte posteriore del motociclo Suzuki SV 650, concretizzandosi sulla corsia di pertinenza dell'autovettura;
- che, dopo la collisione, il motociclo deviava verso l'estremo margine sinistro della carreggiata, assumendo quiete statica all'interno del canale di raccolta acque ivi presente;
-che, in seguito all'impatto, subiva gravissime lesioni e veniva Persona_1
immediatamente trasportato presso il nosocomio di Pescara dove decedeva;
- che sussisteva il nesso di causalità tra la manovra del convenuto FA ON e l'evento dello sbandamento della moto, con successiva caduta ed impatto contro l'autovettura Ford KA;
- che doveva, in subordine, ritenersi sussistente la responsabilità concorsuale, essendo l'art. 2054 c.c. applicabile anche in caso di mancato scontro tra veicoli;
- che l'attrice aveva diritto al risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale, quantificato in atti.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea e, in particolare, evidenziavano:
- che non era applicabile l'art. 2054 c.c., atteso che la presunzione di pari responsabilità di colpa anche ai veicoli coinvolti nell'incidente, ma rimasti estranei alla collisione,
pagina 4 di 10 richiedeva comunque l'accertamento, in concreto, dell'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso;
- che parte attrice non aveva dimostrato la responsabilità del convenuto FA ON nella causazione del sinistro occorso al , in quanto il determinismo dell'evento Per_1
infortunistico era causalmente riconducibile alla condotta di guida imprudente ed imperita tenuta da quest'ultimo;
- che il non aveva mai conseguito la patente di guida ed il motociclo, al momento Per_1
del sinistro, risultava sprovvisto di copertura assicurativa da almeno due anni;
- che la sede stradale era in pessimo stato d'uso e di manutenzione con fenomeni di ammaloramenti;
- che era presente segnaletica di limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso, mentre la segnaletica orizzontale era rappresentata da “striscia longitudinale di mezzeria continua”
e da “attraversamenti pedonali”;
- che l'insussistenza di un coinvolgimento del ON era stata rilevata nella richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e nel successivo provvedimento di archiviazione del G.i.p.
La causa, istruita a mezzo di prove orali e c.t.u. cinematica, giungeva all'udienza del
11.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, giova precisare che il termine assegnato dal Giudice per il deposito di note conclusive non ha natura perentoria, pertanto devono ritenersi irrilevanti le contestazioni della parte convenuta circa la decadenza in cui sarebbe incorsa parte attrice.
Nel merito, la domanda di parte attrice infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sulla base delle emergenze documentali in atti (cfr. in particolare rapporto di incidente stradale) e delle risultanze della prova orale, rispetto alla ricostruzione del sinistro si osserva quanto segue.
Dal rapporto della Polizia Stradale può evincersi che, in data 3.5.2014, alle ore
16.30 circa, , alla guida del motoveicolo Suzuki SV 650, tg. BT71132, Persona_1
pagina 5 di 10 percorreva la Strada Statale n. 16 Adriatica con direzione di marcia nord-sud. Giunto nel tratto in cui tale arteria stradale assume la denominazione di via Roma, in località IL
NA, dove la toponomastica sviluppa una curva volgente a destra, a visuale libera, preceduta e seguita da un lungo rettilineo, con profilo altimetrico pianeggiante e presenza di intersezione stradale a destra con via Degli Uliveti, debordava verso il centro della carreggiata, invadendo l'opposta corsia di marcia, e collideva con violenza contro l'autovettura Ford KA tg. ER575CT, condotta da , che percorreva via Controparte_4
Roma con direzione di marcia sud-nord.
Le risultanze della prova orale, valutate unitamente alle dichiarazioni rese a sommarie informazioni in sede di indagine (liberamente valutabili dal giudice di merito, qualora la fonte di prova penalistica sia utilizzata come utile e concorrente elemento di giudizio - cfr. Cass. nn. 20335/2004 e 15181/2003), hanno confermato tale dinamica (cfr. in particolare dichiarazioni testi e . CP_4 CP_5
Le modalità di verificazione dell'incidente risultano descritte in maniera analoga nella c.t.u. cinematica espletata nel corso del giudizio (cfr. pag. 11: “Il conducente motociclo SUZUKI SV 650 Sig. (sprovvisto di Patente di guida (mai Persona_1
conseguita) e con motociclo sprovvisto di copertura assicurativa RCA), percorreva Via
Roma con direzione di marcia Nord/Sud; mentre attraversava il centro abitato di IL
NA ed appena superata l'intersezione posta a destra con Via Degli Uliveti, dopo aver lasciato sul piano stradale una breve ma evidente traccia di frenata, perdeva il controllo del motociclo ed in scarrocciamento, poggiato sul proprio lato destro, collideva “con estrema violenza” contro l'autovettura FORD KA proveniente dal senso opposto;
ciò descritto accadeva sulla corsia di pertinenza dell'autovettura Ford KA. A seguito dell'urto, il motociclo dopo aver impattato contro lo spigolo ant. destro dell'autovettura e con la ruota posteriore essersi incuneato sotto la ruota ant. Dx, lì dove lascia una profonda scalfittura sull'asfalto, con il concorso dell'energia dell'auto viene “scalzata” con deriva verso sinistra mentre l'autovettura in imbardata, compiendo una rotazione di circa 30°, si arresta ≈ 0,8 m più avanti”).
pagina 6 di 10 Quanto alla condotta tenuta dall'odierno convenuto FA ON, proprietario e conducente della Ford Focus tg. DZ425XG, si rileva che il citato Rapporto di Polizia
Stradale riferiva della presenza dello stesso sui luoghi di causa.
Il convenuto, qualificatosi come “testimone” nel corso dei rilievi eseguiti dagli agenti accertatori, dichiarava a questi ultimi che, alla guida della propria autovettura, dopo aver percorso via Roma nella direzione nord-sud, aveva effettuato una fermata prima di raggiungere l'intersezione con via Degli Uliveti, oltre il margine sinistro della carreggiata;
ripartiva, quindi, in direzione sud e, dopo aver percorso pochi metri, svoltava a destra imboccando via Degli Uliveti con l'intenzione di fare retromarcia per tornare verso nord.
Dal medesimo rapporto emerge che, a seguito dell'ispezione eseguita sul mezzo
Ford Focus, non venivano riscontrati segni o danneggiamenti riconducibili ad una collisione o ad un contatto con il motociclo condotto dal né l'attività di indagine Per_1 successiva consentiva “di acclarare inconfutabilmente il coinvolgimento del ON nel dinamismo”.
I sommari informatori sentiti nel corso delle indagini hanno riferito delle manovre eseguite dalla Ford, consistenti nella svolta a destra e nell'inversione di marcia all'interno di via Degli Uliveti (cfr. dichiarazioni rese da -“Giunto in prossimità di Controparte_4
via degli Uliveti, posta alla mia sinistra, potevo notare una vettura che proveniva dalla opposta direzione di marcia che svoltava in via Degli Uliveti. Tale vettura aveva ormai ultimato la manovra di svolta all'interno della suddetta via quando improvvisamente vedevo un motociclo proveniente da nord verso sud che seguiva l'autovettura sbandare e successivamente cadere”- e da “ho visto che FA ON si era Persona_2 immesso in via Degli Uliveti e manovrava all'interno della predetta via”; “dopo essersi immesso su Via Degli Uliveti ed averla percorsa per circa 10 m, come faceva altre volte, stava cercando di fare inversione”).
Le medesime circostanze sono state descritte dai testi escussi nel presente giudizio.
In particolare, il teste dichiarava di aver visto una macchina svoltare a destra e, CP_4
poco dopo, la moto andargli addosso, confermava quanto riferito alla Polizia e rammentava che “il luogo dell'incidente è un po' più a sud rispetto all'incrocio con via Degli Uliveti”
(cfr. verbale di udienza del 9.2.2021); la teste dichiarava: “ho visto la Ford Per_2
pagina 7 di 10 Focus di mio marito svoltare in via Degli Uliveti” ed escludeva che la Ford Focus stesse eseguendo una manovra di retromarcia (cfr. verbale di udienza del 4.5.2021).
In merito alla manovra di attraversamento della Ford Focus, il c.t.u. ha rilevato che tale vettura, in fermata sul lato est della strada via Roma, nel ripartire per immettersi sulla via Degli Uliveti, percorreva circa 27 m, così impedendo, con la sua sagoma, ai due veicoli coinvolti nel sinistro di avere una profondità di visuale tale da scorgersi con ampio anticipo.
L'esperto, tuttavia, precisava che tali veicoli erano in grado di scorgersi “poco prima del punto di reazione”, mentre il centauro, proveniente da un lungo rettilineo, non poteva non vedere la manovra di attraversamento eseguita dall'autovettura Ford Focus sino alla scomparsa dalla sua visuale.
A tale ultimo proposito, ha osservato che, tenuto conto della dichiarazione resa a s.i.t. dal (secondo cui la manovra di svolta a destra era stata ultimata), dei tempi CP_4
di attraversamento dell'autovettura e della traiettoria percorsa dal centauro, quest'ultimo, molto prima di giungere nel punto di reazione, avesse piena percezione e controllo di quanto stesse accadendo davanti a sé, poiché “La sagoma dell'autovettura in attraversamento è ben visibile e non rappresenta un pericolo tantomeno imprevisto. È altresì ragionevole pensare, visto il rapido avvicinamento della moto verso l'auto in attraversamento, che il centauro porti la traiettoria della moto verso il centro strada al fine di essere certo di superarla tenendola alla sua destra (la traccia di frenata diritta indica che la moto ha assunto quella traiettoria già molti metri prima)”.
La c.t.u. ha permesso, altresì, di accertare che: il motociclo circolava alla velocità di circa 91,7 Km/h, prossima al doppio della velocità imposta dalla segnaletica vigente e dalle norme di prudenza e diligenza, giungendo all'urto con l'autovettura Ford KA alla velocità di 75 Km/h; l'autovettura Ford KA giungeva all'impatto con il motociclo alla velocità di c.a. 13,0 Km/h; al termine dell'intersezione con Via Degli Uliveti sussisteva la “prima traccia” di bloccaggio/pneumatico lasciata dal motociclo Suzuki SV650.
L'ausiliario, quindi, ha indicato quale la causa principale del sinistro la velocità di
91,7 Km/h (25,5 m/s) tenuta dal motociclo, oltremodo pericolosa anche in considerazione dello stato dei luoghi e delle condizioni atmosferiche, e ha concluso evidenziando che la
“prima traccia” di pneumatico (bloccaggio) al termine dell'incrocio con Via Degli Uliveti
pagina 8 di 10 consentiva di affermare che il centauro, circa 20 m prima di giungervi, era in grado di percepire un potenziale pericolo, reagendo mediante frenata ed innescando la dinamica successiva di scivolamento, favorito dall'asfalto umido e dalla poca esperienza alla conduzione di tale veicolo (riscontrabile nella mancanza dei titoli per condurlo).
Invero, come condivisibilmente ritenuto dall'ausiliario, dalla riscontrata posizione della traccia di frenata è lecito presumere che la reazione sia stata innescata dalla percezione di un presunto pericolo posto oltre l'incrocio; peraltro, la traiettoria della traccia in esame e lo scarrocciamento, recanti un andamento dritto, indicavano la non necessarietà di evitare un ostacolo proveniente dalla destra del motociclo.
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., in quanto l'elaborato peritale, caratterizzato dalla meticolosità degli accertamenti effettuati, ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Non meritano, quindi, condivisione le contestazioni di parte attrice sulla mancata valutazione dell'efficacia causale tra la manovra di retromarcia compiuta dal ON ed il transito del motociclo.
Si osserva, infatti, che l'ausiliario del giudice, da un lato, ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti;
dall'altro, ha espressamente considerato l'incidenza di una ipotetica manovra di retromarcia, evidenziando come “si è altresì dimostrato che “seppur” la manovra di retromarcia dell'autovettura Ford Focus fosse iniziata, essa non si è concretizzata con la re-immissione dell'autovettura sulla corsia di Via Roma in quanto sia le dichiarazioni testimoniali, sia la traiettoria del motociclo che procede con andamento diritto avanzando sulla corsia opposta sino a raggiungere e superare la corrispondenza con Via Degli Uliveti, lo escludono”.
Alla luce di quanto sopra esposto, non si ravvisano elementi per ritenere una responsabilità del conducente della vettura Ford Focus nella causazione del sinistro.
Dall'esclusione del contributo causale nella produzione dell'evento in capo al convenuto ON deriva che devono essere disattese le deduzioni attoree pagina 9 di 10 sull'applicabilità, nella fattispecie in esame, della previsione di cui all'art. 2054 comma 2
c.c.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, l'applicazione estensiva del principio di presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale anche ai veicoli coinvolti nell'incidente, ma rimasti estranei alla collisione, implica che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso
(cfr. Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19197; Cassazione civile sez. III, 09/03/2012,
n.3704), circostanza non sussistente nel caso de quo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata, del numero e della difficoltà delle questioni affrontate, dell'attività defensionale in concreto svolta.
Le spese afferenti all'espletata c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste, in solido, a carico di parte attrice e, per essa a carico dell'Erario, ed a carico dei convenuti, in considerazione della circostanza che la prestazione del c.t.u. è stata effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
3847/2018, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, in solido, a carico di parte attrice e, per essa a carico dell'Erario, ed a carico dei convenuti.
Teramo, 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa ILa Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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