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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. EL De MA Presidente
2) dott. RI GR Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 257 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati TOMASINO ANDREA e TOMASINO GIUSEPPE
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avv. GALIOTO Parte_2
NT
- Appellata/appellante incidentale -
All'udienza del 18/09/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. Fatto Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 19 Aprile 2019 conveniva in giudizio la Parte_2 Parte_1 esponendo:
- di lavorare alle sue dipendenze dal 20 luglio 2006 presso l'Aeroporto Internazionale "Falcone e Borsellino" di Punta Raisi, di essere stata assunta con la qualifica di "operaio" ed inquadrata, sino al 31.12.2015, al livello C4 previsto dal c.c.n.l. Autorimesse e Noleggi, mentre, a decorrere dal gennaio 2016, avendo la
[...] iniziato ad applicare il c.c.n.l. per i Dipendenti da Parte_1
Proprietari di Fabbricati, era stata inquadrata al livello A5 previsto da tale contratto;
- di avere sempre svolto mansioni di cassiera e di avere pertanto diritto ad essere inquadrata al livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte,
1 individuandolo nel livello C1 o, in subordine, nel livello C2 di cui al c.c.n.l. Autorimesse e Noleggi a far data dall'assunzione fino al 31/12/2015 e, dal 1° Gennaio 2016, nell'inquadramento nel livello C4 previsto dal c.c.n.l. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati. Chiedeva, dunque, condannare la a provvedere al Parte_1 relativo inquadramento contrattuale e al pagamento delle relative differenze retributive ed, in caso di avvenuta declaratoria illegittimità dell'applicazione unilaterale dal c.c.n.l. Dipendenti da Proprietari di Fabbricati (questione, questa, oggetto di separato giudizio già pendente tra le parti), a provvedere al proprio inquadramento nell'ambito del livello C1 o, in subordine, del livello C2 previsti dal c.c.n.l. Autorimesse e Noleggi per tutto il periodo lavorato, ed a corrisponderle le correlate differenze retributive. Costituitasi in giudizio, la società resistente, in disparte alcune eccezioni in rito, contestava variamente la fondatezza del ricorso, eccependo in ogni caso la prescrizione dei crediti azionati;
chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento di € 729,56 a titolo di spese di Parte_2 soccombenza processuale relative ad altro precedente giudizio, già definito tra le stesse parti. Con sentenza n. 3094/2022 del 30.09.2022 il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, condannava quest'ultima a provvedere all'inquadramento della ricorrente nel livello C4 previsto dal c.c.n.l. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati e al pagamento, in favore della stessa, della somma di € 27.314,29, oltre interessi e rivalutazione dal 29.06.2022 al soddisfo, nonché al pagamento di due terzi delle spese processuali, compensandole per il resto. A tale statuizione il primo giudice perveniva dando atto, anzitutto, che con sentenza n. 575/2020 dello stesso Tribunale era stata accertata la legittimità dell'applicazione al rapporto, a far data dal gennaio 2016, del CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati;
indi, tenendo conto delle rispettive declaratorie e degli esiti della compiuta istruzione (in particolare delle prove testimoniali), riteneva raggiunta la prova dello “svolgimento da parte della ricorrente, nel periodo indicato in ricorso, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello in cui era inquadrata, e riconducibili al livello C2 del CCNL Autorimesse e Noleggi, per il primo periodo sino al 2016, e al livello C4 del CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, per il periodo successivo”; evidenziava, infatti, che, secondo quanto riferito dai testi, “l'attività espletata dalla ricorrente, lungi dal consistere in una mera attività manuale, quale può essere quella di addetto alle pulizie, o in una mera attività di sorveglianza e pulizia dei locali, ha piuttosto assunto i connotati di un'attività esecutiva, implicante una certa conoscenza teorico-pratica o tecnica, necessaria per il compimento di
2 operazioni, anche su sistemi informatici, quali l'emissione e l'aggiornamento dei pass, la registrazione al computer delle vetture, la fatturazione dei pagamenti e la gestione delle prenotazioni on line.”. Ciò nondimeno, soggiungeva, le differenze retributive scaturenti dallo svolgimento di siffatta attività andavano riconosciute nei limiti della prescrizione che, per effetto delle modifiche legislative intervenute a far data dalla L. n. 92/2012 in materia di tutela dai licenziamenti illegittimi e della conseguente residualità della tutela reale, doveva ritenersi sospesa dall'entrata in vigore della legge predetta (18.07.2012) sino a tutta la durata del rapporto;
ne conseguiva, ad avviso del primo giudice, la prescrizione delle differenze retributive maturate anteriormente al 18.07.2012, risalendo il primo atto interruttivo della prescrizione al 21.05.2019, data della notifica del ricorso;
precisava, infine, che il credito retributivo andava decurtato dell'importo delle spese processuali che, pacificamente, la Parte_2 doveva alla società resistente in virtù di altra statuizione di condanna, indicata dalla convenuta. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 ha resistito al gravame, proponendo, a sua volta, appello Parte_2 incidentale. Istruita con CTU contabile, all'udienza del 18.09.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appellante affida il gravame ai seguenti motivi: 1) CONTRASTO TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO: rileva l'appellante che, mentre in motivazione il giudice aveva affermato il diritto della ricorrente di essere inquadrata “nell'ambito del livello C4 previsto dal c.c.n.l. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, da ultimo applicato”, e l'obbligo della resistente di
“corrisponderle le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettantele, in forza dell'inquadramento nel livello C2 CCNL autorimesse e noleggi, per il periodo dal 18.7.2012 sino al 2016, e in forza dell'inquadramento nel livello C4 del CCNL Portierato, per il periodo dal 2016 alla data deposito ricorso”, nel dispositivo, invece, aveva condannato la resistente “a provvedere all'inquadramento della ricorrente nel livello C4 previsto dal c.c.n.l. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati e al pagamento, in favore della stessa, per i titoli di cui in parte motiva della somma di euro 27.314,29, oltre interessi e rivalutazione dal 29.6.2022 sino al soddisfo”; poiché, dunque, come appariva dal tenore della motivazione, la condanna al pagamento di euro 27.314,29 conseguiva alla declaratoria di accertamento del superiore livello di inquadramento rivendicato sia nel CCNL Autorimesse e Noleggio mezzi sia nel CCNL Portierato, il solo riconoscimento del
3 superiore livello di inquadramento nella declaratoria contrattuale del settore Portierato - come si legge nel dispositivo di sentenza - non poteva dar luogo al pagamento della precitata somma, cui, invece, era pervenuto il CTU applicando i due diversi CCNL, tempo per tempo applicabili. 2) ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – APPLICAZIONE AL CASO DI SPECIE DEL CD. “PROSPECTIVE OVERRULLING” Ritiene l'appellante che il principio enunciato dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n. 26246/2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di determinazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” non dovrebbe essere rigidamente applicato e comunque meriterebbe di essere rimeditato alla luce delle recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno in parte riespanso l'ambito di applicazione della tutela reale, seppure attenuata;
di tal che, nell'ambito del rapporto di lavoro per cui è causa (sorto nel vigore della L. n. 91/2012) dovrebbe escludersi la sussistenza di un metus tale da giustificare la sospensione della prescrizione in corso di rapporto;
ciò che risultava confermato dalla circostanza che la lavoratrice aveva già proposto azione giudiziaria contro il proprio datore di lavoro. Evidenzia, inoltre, che il recentissimo mutamento di orientamento giurisprudenziale in tema di decorrenza della prescrizione aveva determinato un caso di overrulig non applicabile retroattivamente, in funzione di tutela del legittimo affidamento della parte che avesse conformato la sua condotta e le sue scelte processuali al precedente orientamento giurisprudenziale;
sicché, nel caso di specie, essendo il rapporto assistito da tutela reale (in relazione al requisito dimensionale dell'azienda), in applicazione del precedente orientamento giurisprudenziale, dovevano ritenersi prescritte tutte le differenze retributive maturate prima del 21.05.2014. 3) ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA STATUIZIONE RELATIVA AL SUPERIORE LIVELLO DI INQUADRAMENTO – ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE Premettendo il superamento del criterio dell'equivalenza professionale come limite alla variazione delle mansioni, dettato dall'art. 2103 c.c. novellato nel 2015,
4 deduce che le mansioni accertate mediante la prova testimoniale non potevano ascriversi ad alcuna delle categorie rivendicate dalla ricorrente, secondo entrambi i CCNL via via applicati al rapporto: in particolare, con riferimento al periodo di applicazione del CCNL Autorimesse e Noleggi, la ricorrente non aveva provato i requisiti propri del livello C2, in particolare, il possesso di determinati requisiti professionali e di competenze amministrative e/o tecnico-operative, di apposite conoscenze teorico-pratiche acquisite mediante precedenti esperienze lavorative ovvero acquisite mediante corsi di abilitazione professionale oppure di corsi di qualificazione, l'ambito di autonomia nell'espletamento delle mansioni;
con riguardo al periodo successivo, di applicazione del CCNL settore Portierato, deduceva che l'azienda riconosceva il livello A5 a tutti i dipendenti dell'azienda che espletano le stesse mansioni (al livello A3 erano inquadrati il solo Responsabile e vice-Responsabile di sito) eccependo, inoltre che la non aveva allegato Parte_2
e dimostrato di aver espletato mansioni aventi le caratteristiche del livello C4, in particolare di essere stata addetta a servizi esterni per commissioni presso Enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati. Deduce, sotto tale profilo, l'inidoneità della prova espletata a dimostrare le superiori circostanze e l'erronea valutazione dei suoi esiti da parte del giudice di prime cure. 4) ERRONEITA' NELLA QUANTIFICAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE - ERRONEITA' E INATTENDIBILITA' DELL'ELABORATO PERITALE Censura, infine, l'appellante l'elaborato peritale, anzitutto perché non aveva tenuto conto della retribuzione effettivamente erogata (e dei periodi effettivamente lavorati) per tutti i mesi (16 in tutto) di cui mancavano in atti le buste paga, omettendo di conteggiare l'importo mensile di € 200,00 corrisposto a titolo di
“integrazione della retribuzione”; né era stato tenuto conto dei periodi di sospensione del rapporto per maternità, CIG e allattamento, per una durata complessiva di 20 mesi.
*** censura, da parte sua, in via incidentale la sentenza di Parte_2 primo grado per erronea applicazione del principio di cui alla sentenza della Corte di legittimità n. 26246/2022, in virtù del quale la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto si applica a “tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”; conseguentemente non avrebbero dovuto dichiararsi prescritti i diritti maturati nel quinquennio anteriore al 18.07.2012.
***
5 L'appello principale non può essere accolto.
1) Contrariamente a quanto lamenta l'appellante, nessuna contraddizione può rilevarsi tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata: la condanna a provvedere all'inquadramento della ricorrente nel corretto livello contrattuale, infatti, è statuizione che, producendo effetti per l'avvenire, non poteva che essere modulata con riferimento al CCNL da ultimo applicato al rapporto, mentre l'accertamento dello svolgimento di mansioni sussumibili in categorie diverse da quelle del formale inquadramento, siccome funzionale al riconoscimento delle differenze economiche via via maturate, doveva tener conto delle declaratorie contenute nel CCNL tempo per tempo applicato, senza che, per il periodo pregresso, durante il quale era stato applicato il CCNL Autorimesse e Noleggi, si rendesse necessario provvedere ad un distinto inquadramento, destinato a non produrre più alcun effetto al momento della decisione.
2) In ordine all'applicazione della prescrizione quinquennale ed alla sua decorrenza in corso di rapporto, questa Corte ha già avuto modo di esprimere piena condivisione rispetto al principio enunciato da Cass. n. 26246 del 06/09/2022, cui la successiva giurisprudenza di legittimità ha dato continuità quanto al settore del lavoro subordinato da datore di lavoro privato (n. 18008 del 01/07/2024; n. 17805/2024); da tale orientamento, attesa la sua indubbia autorevolezza, non si vede alcun motivo di discostarsi, a ciò non inducendo le argomentazioni svolte dell'appellante: ciò che, infatti, conduce all'apprezzamento della sussistenza di un metus che giustifica la decorrenza del decorso della prescrizione solo a far data della cessazione del rapporto, in funzione di tutela delle ragioni del lavoratore, non è tanto la riduzione della sfera di applicabilità della tutela reale (invero ultimamente riespansa a seguito delle note pronunce del giudice delle leggi) quanto piuttosto la mancanza di “conoscenza, in termini di generalità e di sicura predeterminazione, di quali siano le regole che presiedono all'accesso dei diritti, alla loro tutela e alla loro estinzione” e dunque, nell'ambito del rapporto di lavoro, della conoscenza sin dalla sua costituzione (e non solo per effetto di eventuali pronunce giurisdizionali che intervengano nel corso dello stesso), dell'applicazione o meno del regime di stabilità reale: predeterminazione che oggi è innegabilmente venuta meno a motivo del variegato atteggiarsi delle forme di tutela per i licenziamenti illegittimi. Si è, a questa stregua, evidenziato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei
6 presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità come regola, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro; ...invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (v. Cass. n. 17805/2024 cit.). Ha ancora osservato la Suprema Corte che “Al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3 e 4 d.lgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo. Né tale quadro normativo si è qualitativamente modificato a seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l.300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso (Corte cost. 7 aprile 2022, n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere “può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59). Infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni forma illegittima di risoluzione”. Il motivo si rivela infondato anche con riferimento alla pretesa inapplicabilità
“retroattiva” di siffatto orientamento di legittimità, innovativo rispetto al precedente. Merita anche qui ampia condivisione il costante orientamento di legittimità che ha individuato precisi e rigidi limiti di configurabilità del c.d. prospective overruling, richiedendo la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: “a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione
o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali”, giacché in quest'ultimo caso, “non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di
7 dirimere la controversia”. (v. Cass. n. 31681 del 09/12/2024; n. 18290 del 04/07/2024; n. 4085 del 14/02/2024). Poiché il nuovo orientamento in tema di decorso della prescrizione in costanza di rapporto concerne diritti sostanziali – e non invece regole processuali -, il principio in tema di prospective overruling non è qui invocabile. 3) Anche il terzo motivo si rivela infondato. Deve anzitutto osservarsi come il Tribunale, dal punto di vista metodologico, abbia correttamente applicato il procedimento logico-giuridico necessario all'accertamento del diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, in tesi, superiori a quelle del proprio inquadramento formale, procedimento che, come noto, si articola in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16 febbraio 2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981; Cass. 19 ottobre 2000 n.13840; Cass. 16 agosto 2000 n.10838): a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli. Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Più precisamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale,
8 collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925). Tanto premesso, il Tribunale ha correttamente riportato le declaratorie contrattuali di riferimento evidenziando che, nell'ambito del CCNL Autorimesse e Noleggi, al livello C4 (riconosciuto alla in sede di assunzione), sono Parte_2 inquadrati: “Lavoratori che svolgono attività semplici a contenuto tecnico/manuale acquisibile attraverso breve periodo di pratica”, mentre al livello C2 (riconosciuto dal Tribunale) sono inquadrati: “Lavoratori che svolgono attività esecutive, che in applicazione di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed esperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche conseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti”; ha, inoltre, dato atto che il CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati prevede l'inquadramento nel livello A5 dei “portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia dei locali destinati al parcheggio di autovetture” e nel livello C4 degli “Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali: - contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati”. Ciò posto, l'esame delle deposizioni testimoniali, complessivamente valutate e prudentemente apprezzate dal primo giudice, evidenzia con chiarezza la non corrispondenza delle mansioni svolte rispetto a quelle proprie dei livelli contrattuali in cui la era stata via via inquadrata. Parte_2
Le testi e colleghe della appellata, hanno infatti dichiarato che Tes_1 Tes_2 costei svolge mansioni di “addetta alla cassa dei parcheggi aeroportuali”; nel descrivere in che cosa si concretizzassero tali mansioni hanno riferito, in modo sostanzialmente analogo: “Io e la ricorrente ci occupiamo dei pagamenti dei parcheggi, avvalendoci di un sistema su computer che si chiama Ski data che una volta inserito il biglietto datoci dal cliente, ci segnala l'importo da pagare. Ci occupiamo anche della fatturazione elettronica dei pagamenti. Ci occupiamo inoltre di rispondere al telefono alle chiamate anche internazionali per fornire informazioni di vario tipo ad es. circa le tariffe del parcheggio o per assistenza ad es. nel caso di difficoltà ad uscire dal parcheggio;
rispondiamo inoltre al citofono del parcheggio nel caso di difficoltà dei clienti e rispondiamo alle mail fornendo le informazioni necessarie, poteva capitare ad es. che il cliente avesse dimenticato di chiedere la fattura di pagamento. Per quanto riguarda le prenotazioni on line può capitare che il cliente dopo aver digitato il codice pin nel tastierino della colonnina davanti la barriera, prenda erroneamente il tipo di biglietto a quel punto il cliente si reca presso le casse e noi stampiamo la prenotazione e il biglietto corretto. Ci occupiamo inoltre di compilare giornalmente un modulo dove indichiamo le operazioni compiute e un foglio di
9 versamento da noi firmato dove indichiamo gli incassi della giornata. Gli incassi poi, li versavamo, prima dell'emergenza covid, in una cassa continua sita all'interno della banca che si trovava dentro l'aeroporto essendo munite delle relative chiavi. Nel caso di rimozioni delle autovetture poste in sosta vietata compiliamo un apposito modulo e provvediamo al pagamento della sosta e delle spese di rimozione. Ci occupiamo del controllo dei parcheggi da parte dei disabili provvedendo all'eventuale azzeramento dei biglietti”. (così testualmente la deposizione della teste
. Tes_1
Tali dichiarazioni, di per sé ampiamente coerenti e credibili, hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni dei testi di parte convenuta: il teste Tes_3 responsabile di tutti i parcheggi gestiti dalla società presso l'aeroporto di Palermo, ha, infatti, dichiarato che la “svolge l'attività di cassiera e hostess occupandosi Parte_2 dei pagamenti dei parcheggi, della fatturazione dei pagamenti, e della gestione di prenotazione on line” e che tali attività, solo “nel caso di necessità (ad es. assenza per malattia, 104 o permessi delle addette alla cassa) vengono svolte dall'addetto garagista o da noi responsabili”; ha inoltre confermato come l'appellata svolgesse l'attività amministrativa relativa alla rimozione delle autovetture, all'emissione ed aggiornamento dei pass, alla registrazione delle auto al pc in relazione al parcheggio car valet (attività, questa riferita anche dalla teste , di contabilizzazione degli incassi;
dichiarazioni, Tes_2 queste, del tutto conformi a quelle rese dal vice responsabile, . Testimone_4
Ebbene, la mera descrizione delle mansioni sopra riportate rende del tutto evidente che le stesse non si esauriscano in “attività semplici a contenuto tecnico/manuale acquisibile attraverso breve periodo di pratica”, proprie del livello C4 del CCNL Autorimesse e Noleggi, né nella mera “sorveglianza e la pulizia dei locali destinati al parcheggio di autovetture”, attività caratteristica del livello A5 del CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati;
l'attività di riscossione, di fatturazione, di contabilizzazione degli incassi, di versamento nella cassa continua, ad ancora di front office nei confronti dei clienti, consistente nel fornire sia informazioni che assistenza in caso di problemi all'atto dell'accesso al parcheggio, di gestione dei casi di rimozione delle autovetture in divieto di sosta, necessitano all'evidenza di competenze ed abilità che, sebbene non particolarmente complesse, non possono essere definite meramente manuali, concretizzandosi nell'espletamento di compiti amministrativi, esecutivi e d'ordine, che richiedono il possesso e l'acquisizione, con qualunque mezzo, di conoscenze teorico-pratiche e che rientrano in talune delle mansioni elencate, in via alternativa, dalle declaratorie contrattuali sopra citate. Non coglie, poi, nel segno l'argomento dell'appellante secondo cui tali mansioni erano svolte anche dai valletti garagisti, ciò che ne dovrebbe dimostrare – a suo dire
- il carattere meramente manuale ed esecutivo: se tanto è avvenuto (la prova per
10 testi ne ha rivelato lo svolgimento nei turni di notte o, sporadicamente, su base volontaria, e comunque in numero non superiore a due o tre turni al mese) ciò non vale ad escludere comunque che la natura delle mansioni predette, in sé considerate, non fosse sussumibile nella categoria di appartenenza dell'appellata. 4) Da ultimo vanno disattese le osservazioni mosse avverso l'elaborato peritale, qui riproposte come motivo di appello ed alle quali il CTU di primo grado ha dato esauriente risposta: quanto, infatti, al mancato esame delle buste paga non prodotte, l'appellante non ha specificamente allegato per quali eventi particolari, in tesi accaduti nel corso di rapporto, la retribuzione assunta come erogata sarebbe dovuta divergere da quella risultante dalle tabelle retributive ratione temporis applicabili, ad eccezione della somma di € 200,00 al mese (asseritamente corrisposta a titolo di “integrazione della retribuzione”) che, tuttavia, trattandosi di emolumento ulteriore rispetto ai parametri contrattuali, era onere della appellante dimostrare di aver elargito: peraltro il CTU ha riferito di averne trovato traccia soltanto a partire dal giugno 2016 e di averne pertanto tenuto conto solo da tale data;
non avendone, invece, riscontrato la presenza nelle buste paga immediatamente anteriori e posteriori a quelle mancanti, può ragionevolmente presumersi – in difetto di prova contraria, non fornita dall'appellante, su cui gravava il relativo onere – che la stessa non fosse stata riconosciuta neppure nei periodi intermedi, dei quali non sono state prodotte le buste paga. Del periodo di maternità risultante dalle buste paga, di quello di CIG (8 giorni) e delle ore di allattamento, evidenziate dalla società, il CTU ha, inoltre, tenuto conto in sede di relazione definitiva, correggendo in tal senso i calcoli originariamente elaborati.
*** Fondato si rivela, invece, l'appello incidentale: è infatti corretta l'osservazione per cui il principio di cui alla sentenza n. 26246/2022, in virtù del quale la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto, si applica a “tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”; conseguentemente non avrebbero dovuto dichiararsi prescritti i diritti maturati nel quinquennio anteriore al 18.07.2012, ossia far data dal 18.07.2007, in quanto non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge predetta;
tenuto conto dei calcoli, del tutto corretti e condivisibili, elaborati dal CTU, anche alla luce delle osservazioni formulate dalle parti, le ulteriori differenze retributive tra quanto percepito dalla (in virtù del suo inquadramento contrattuale) e quanto, Parte_2 invece, le sarebbe spettato ove fosse stata inquadrata nel corretto livello
11 contrattuale (C2 del CCNL Autorimesse e Noleggi) nel periodo dal 18.7.2007 ed il 18.07.2012 ammontano a € 17.346,80. Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, la Parte_1 va condannata al pagamento anche di tale ulteriore somma, in favore dell'appellata, oltre interessi legali sulla sorte via via rivalutata di anno in anno. Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 3094/2022 resa il 30.09.2022 dal Tribunale di Palermo condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 17.346,80, Parte_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione. Conferma nel resto la sentenza appellata. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali di questo grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Pone definitivamente a carico dell'appellante principale le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti. Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante principale, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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