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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
LO NC, Relatore
GRATTAROLA MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 248/2024 depositato il 06/07/2024
proposto da
Società_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7784 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7784 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7784 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7784 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7784 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 14.06.24 Società_1. opponeva l'intimazione ad adempire il pagamento dell'importo di € 17.597,43 notificatole a cura del Comune di Valenza Po (AL) con riferimento all'IMU per gli anni di imposta dal 2017 al 2020 ed alla TASI per la sola annata 2018, unitamente a sanzioni ed interessi.
A motivo del gravame la ricorrente deduceva la nullità/illegittimità dell'avviso di intimazione per la violazione dell'art. 7 c. 1 L. 212/00 lamentando l'omessa allegazione degli atti presupposti.
Evidenziava infatti la ricorrente come l'operato del Comune non fosse avvenuto nel rispetto della normativa di riferimento ma neppure di un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito sul punto.
All'uopo richiamava infatti numerosi precedenti.
Ulteriori doglianze della ricorrente consistevano, poi, nella contestata omessa notifica degli avvisi di accertamento, atti presupposti del provvedimento impugnato.
Anche in tal caso la ricorrente richiamava a conforto, copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità concorde nel ritenere l'essenzialità della notifica degli atti prodromici al fine di sostenere la fondatezza della pretesa impositiva.
Da ultimo, la ricorrente invocava l'intervenuta estinzione del diritto conseguente alla prescrizione maturata per gli anni 2017 e 2018.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per il Comune di Valenza Po che, seppure oggetto di regolare notifica del ricorso, rimaneva contumace rinunciando così a svolgere le proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato ed accoglibile.
Non vi è prova documentale in atti della avvenuta notifica degli atti presupposti né della loro avvenuta allegazione al provvedimento impugnato.
Le doglianze della ricorrente, pertanto, dovranno ritenersi del tutto condivisibili stante la manifesta violazione, da parte dell'Ente impositore, del dettato normativo di cui allo Statuto del Contribuente che prevede espressamente la necessità di allegazione dell'atto richiamato nel provvedimento oggetto di impugnazione.
L'assunto è stato oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito concorde nel ritenere la necessità di allegare l'atto presupposto ad ogni provvedimento esattivo. (In tal senso cfr.: CTP Reggio Emilia sentenza n. 469/03/2014).
Il comportamento del Comune di Valenza Po è poi censurabile anche sotto altro profilo, stante la totale assenza di ogni prova in ordine all'avvenuta preventiva notifica degli avvisi di accertamento.
L'eccezione sollevata, sul punto, dalla Società ricorrente avrebbe dovuto indurre l'Ente Impositore a smentire tali assunti producendo prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
L'assenza di tale attività induce a ritenere, almeno fino a prova contraria, la violazione dei più volte ribaditi principi giurisprudenziali concordi nel ritenere che la mancata notifica dell'atto prodromico comporti la nullità del successivo avviso di mora (in tal senso cfr.: Cassaz. Civ. 08.02.06 n. 2798; Cassaz. S.S.U.U.
25.07.07 n. 16412; Cassaz. Civ. 11.01.08 n. 476 e Cassaz. Civ. 15.06.11 n. 13082).
Condivisibili, al pari delle argomentazioni che precedono, dovranno ritenersi poi le considerazioni della ricorrente in ordine all'intervenuta prescrizione di alcune annualità peraltro assorbita dall'accoglimento dei restanti motivi di ricorso.
Poiché le spese seguono la soccombenza, il Comune di Valenza Po (AL) dovrà essere tenuto alla loro rifusione a favore della ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Valenza a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali che liquida in € 2.000 oltre a oneri accessori se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
LO NC, Relatore
GRATTAROLA MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 248/2024 depositato il 06/07/2024
proposto da
Società_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7784 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7784 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7784 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7784 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7784 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 14.06.24 Società_1. opponeva l'intimazione ad adempire il pagamento dell'importo di € 17.597,43 notificatole a cura del Comune di Valenza Po (AL) con riferimento all'IMU per gli anni di imposta dal 2017 al 2020 ed alla TASI per la sola annata 2018, unitamente a sanzioni ed interessi.
A motivo del gravame la ricorrente deduceva la nullità/illegittimità dell'avviso di intimazione per la violazione dell'art. 7 c. 1 L. 212/00 lamentando l'omessa allegazione degli atti presupposti.
Evidenziava infatti la ricorrente come l'operato del Comune non fosse avvenuto nel rispetto della normativa di riferimento ma neppure di un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito sul punto.
All'uopo richiamava infatti numerosi precedenti.
Ulteriori doglianze della ricorrente consistevano, poi, nella contestata omessa notifica degli avvisi di accertamento, atti presupposti del provvedimento impugnato.
Anche in tal caso la ricorrente richiamava a conforto, copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità concorde nel ritenere l'essenzialità della notifica degli atti prodromici al fine di sostenere la fondatezza della pretesa impositiva.
Da ultimo, la ricorrente invocava l'intervenuta estinzione del diritto conseguente alla prescrizione maturata per gli anni 2017 e 2018.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per il Comune di Valenza Po che, seppure oggetto di regolare notifica del ricorso, rimaneva contumace rinunciando così a svolgere le proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato ed accoglibile.
Non vi è prova documentale in atti della avvenuta notifica degli atti presupposti né della loro avvenuta allegazione al provvedimento impugnato.
Le doglianze della ricorrente, pertanto, dovranno ritenersi del tutto condivisibili stante la manifesta violazione, da parte dell'Ente impositore, del dettato normativo di cui allo Statuto del Contribuente che prevede espressamente la necessità di allegazione dell'atto richiamato nel provvedimento oggetto di impugnazione.
L'assunto è stato oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito concorde nel ritenere la necessità di allegare l'atto presupposto ad ogni provvedimento esattivo. (In tal senso cfr.: CTP Reggio Emilia sentenza n. 469/03/2014).
Il comportamento del Comune di Valenza Po è poi censurabile anche sotto altro profilo, stante la totale assenza di ogni prova in ordine all'avvenuta preventiva notifica degli avvisi di accertamento.
L'eccezione sollevata, sul punto, dalla Società ricorrente avrebbe dovuto indurre l'Ente Impositore a smentire tali assunti producendo prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
L'assenza di tale attività induce a ritenere, almeno fino a prova contraria, la violazione dei più volte ribaditi principi giurisprudenziali concordi nel ritenere che la mancata notifica dell'atto prodromico comporti la nullità del successivo avviso di mora (in tal senso cfr.: Cassaz. Civ. 08.02.06 n. 2798; Cassaz. S.S.U.U.
25.07.07 n. 16412; Cassaz. Civ. 11.01.08 n. 476 e Cassaz. Civ. 15.06.11 n. 13082).
Condivisibili, al pari delle argomentazioni che precedono, dovranno ritenersi poi le considerazioni della ricorrente in ordine all'intervenuta prescrizione di alcune annualità peraltro assorbita dall'accoglimento dei restanti motivi di ricorso.
Poiché le spese seguono la soccombenza, il Comune di Valenza Po (AL) dovrà essere tenuto alla loro rifusione a favore della ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Valenza a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali che liquida in € 2.000 oltre a oneri accessori se dovuti.