Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1667
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di intimazione per violazione di legge

    La Corte ritiene che le nullità della notificazione non possano essere eccepite laddove la notificazione abbia raggiunto il suo scopo, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso.

  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'atto di accertamento

    L'Agenzia delle Entrate ha documentato la notifica delle cartelle presupposte, rendendo inammissibili ulteriori motivi di ricorso che avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando le cartelle stesse.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La prova della notifica delle cartelle rende inammissibili i motivi di ricorso relativi alla prescrizione, applicandosi lo stesso termine di prescrizione proprio del tributo oggetto di esazione (decennale per IRPEF e imposte dirette).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1667
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1667
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo