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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1667/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15708/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Ariccia - Piazza San Nicola N.1 00072 Ariccia RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IMPOSTA A.F.E. 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IMPOSTE DIRETTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11265/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.10.2024 Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione n. 09720249081802307000, notificata in data 19.07.2024 a mezzo pec (doc.1), con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 26.116,31 in forza di tre cartelle di pagamento e di un accertamento esecutivo, eccependo l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione in quanto eseguita in violazione dell'art. 26 del Dpr n. 602/73 e degli artt. 148 e 149 cpc., l'omessa notifica delle cartelle e dell'atto di accertamento posti a fondamento dell'intimazione.
Si costituiva in giudizio AdER chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la fondatezza delle eccezioni avversarie.
All'esito dell'udienza pubblica la causa era discussa e decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Quanto all'eccepita irregolarità dello stesso avviso di intimazione impugnato, l'eccezione
è agevolmente superabile in base al principio in base al quale in tema di notificazione le nullità non possono essere eccepite laddove la notificazione abbia raggiunto il suo scopo, e nel caso in esame la tempestiva ed efficace proposizione del presente ricorso dimostra che la notificazione è andata a buon fine.
Quanto all'eccezione di inefficace o irregolare notificazione delle cartelle presupposte, AdER ha documentato che: la cartella n. 09720180092423225000 è stata notificata il 22.10.2019 ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett.
e) del Dpr n.600/73; - la cartella n. 09720190038993387000 è stata notificata il 30.1.2020 ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett.e) del Dpr n.600/73 nei casi di irreperibilità assoluta;
la cartella n. 09720190066986387000
è stata notificata il 30.1.2020 ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett.e) del Dpr n.600/73, per irreperibilità assoluta.
La prova della notifica delle cartelle, oltre a privare di fondamento l'eccezione della ricorrente circa la mancanza degli atti prodromici dell'intimazione, rende inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso che la contribuente avrebbe dovuto far valere impugnando le cartelle e consente di rigettare anche l'eccezione di prescrizione, applicandosi anche dopo la notifica delle cartelle lo stesso termine di prescrizione proprio del tributo oggetto di esazione che è quello decennale, trattandosi di IRPEF e imposte dirette.
Ricorrono motivi per integralmente compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Roma, 10.11.2025
Il giudice estensore dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15708/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Ariccia - Piazza San Nicola N.1 00072 Ariccia RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IMPOSTA A.F.E. 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IMPOSTE DIRETTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081802307000 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11265/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.10.2024 Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione n. 09720249081802307000, notificata in data 19.07.2024 a mezzo pec (doc.1), con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 26.116,31 in forza di tre cartelle di pagamento e di un accertamento esecutivo, eccependo l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione in quanto eseguita in violazione dell'art. 26 del Dpr n. 602/73 e degli artt. 148 e 149 cpc., l'omessa notifica delle cartelle e dell'atto di accertamento posti a fondamento dell'intimazione.
Si costituiva in giudizio AdER chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la fondatezza delle eccezioni avversarie.
All'esito dell'udienza pubblica la causa era discussa e decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Quanto all'eccepita irregolarità dello stesso avviso di intimazione impugnato, l'eccezione
è agevolmente superabile in base al principio in base al quale in tema di notificazione le nullità non possono essere eccepite laddove la notificazione abbia raggiunto il suo scopo, e nel caso in esame la tempestiva ed efficace proposizione del presente ricorso dimostra che la notificazione è andata a buon fine.
Quanto all'eccezione di inefficace o irregolare notificazione delle cartelle presupposte, AdER ha documentato che: la cartella n. 09720180092423225000 è stata notificata il 22.10.2019 ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett.
e) del Dpr n.600/73; - la cartella n. 09720190038993387000 è stata notificata il 30.1.2020 ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett.e) del Dpr n.600/73 nei casi di irreperibilità assoluta;
la cartella n. 09720190066986387000
è stata notificata il 30.1.2020 ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett.e) del Dpr n.600/73, per irreperibilità assoluta.
La prova della notifica delle cartelle, oltre a privare di fondamento l'eccezione della ricorrente circa la mancanza degli atti prodromici dell'intimazione, rende inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso che la contribuente avrebbe dovuto far valere impugnando le cartelle e consente di rigettare anche l'eccezione di prescrizione, applicandosi anche dopo la notifica delle cartelle lo stesso termine di prescrizione proprio del tributo oggetto di esazione che è quello decennale, trattandosi di IRPEF e imposte dirette.
Ricorrono motivi per integralmente compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Roma, 10.11.2025
Il giudice estensore dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli