Sentenza 27 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/07/2022, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2022
N. 01300/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1382 del 2017, proposto da:
- l’Associazione Circolo Nautico La Lampara, rappresentata e difesa dall’Avv. Annarita Marasco, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;
contro
- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Bucci, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- il Comune Nardò, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- per quanto di ragione, della deliberazione del Consiglio Comunale di Nardò n. 67 del 31 luglio 2017, pubblicata sul BURP n. 102 del 31 agosto 2017, di approvazione definitiva del Piano Comunale delle Coste ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 6, LR n. 17/2015 nella parte in cui la linea di costa prospiciente una porzione del circolo nautico esistente veniva classificata come non balneabile e nella parte in cui, in corrispondenza del vecchio scalo di alaggio di Santa Caterina, attualmente adibito a spiaggetta, non era prevista la localizzazione di uno spazio da destinare allo stazionamento delle imbarcazioni per l’attività velica secondo specifica istanza concessoria dello stesso circolo presentata in data 27 gennaio 2016;
- nei limiti dell’interesse, della DGR n. 1086 del 4 luglio 2017, di verifica di compatibilità del PCC al PRC ai sensi dell’art. 4, comma 5, LR n. 17/2015;
- della deliberazione del CC n. 35 del 21 aprile 2016 di approvazione del PCC ai sensi dell’art. 4, comma 4, LR n. 17/2015;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorra, la DGC n. 63 del 27 febbraio 2015 di adozione, la DD regionale n. 324 del 14 settembre 2015 di non assoggettabilità a valutazione di incidenza ambientale, la DD comunale n. 94 del 26 febbraio 2016 di esclusione dalla procedura di VAS, nonché la deliberazione di GC n. 115 del 18 aprile 2016 di proposta delle controdeduzioni alle osservazioni, gli atti e gli elaborati del PCC.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 luglio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il circolo nautico La Lampara, ubicato nell’insenatura della località di Santa Caterina di Nardò, affiliato alla Federazione Italiana Vela ed iscritto nell’apposito registro del CONI, è titolare fin dal 1961 di concessioni demaniali marittime per l’utilizzo di alcune strutture accessorie destinate ad attività ricreative ed idonee alla fruizione balneare.
- in particolare, le attuali concessioni comprendono due tavolati, una scogliera di circa 130 mq, una terrazza e un manufatto adibito a sede dell’associazione.
- il Circolo, inoltre, veniva autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli all’occupazione di uno spazio del ‘vecchio’ scalo di alaggio, ora destinato a spiaggetta, per lo stazionamento delle imbarcazioni destinate alla scuola di vela e all’attività agonistica giovanile.
- con deliberazione di Giunta n. 63 del 27 febbraio 2015 il Comune di Nardò adottava il Piano Comunale delle Coste, in base al quale l’intera zona demaniale occupata dal circolo risulta classificata come ‘ B.1.5. Aree con finalità turistico ricreative diverse da SB e SLS ’, rientrando nella disposizione di cui alla lett. g) dell’art. 15 (‘ circoli nautici/club/associazioni/società affiliate a federazioni sportive nazionali/colonie marine/pro loco ’).
- rispetto a tali aree è inoltre previsto che ‘ le concessioni demaniali già assentite ed in corso di validità possono essere mantenute, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all’art. 10 LR n. 17/2015 ’.
- con deliberazione di Giunta n. 1086 del 4 luglio 2017 la Regione Puglia dichiarava quindi la compatibilità del PCC rispetto al PRC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 5, LR n. 17/2015.
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Nardò n. 67 del 31 luglio 2017 il PCC veniva poi definitivamente approvato.
- dagli elaborati cartografici allegati al Piano, tuttavia, emergeva che, pur confermata l’attuale consistenza del Circolo, una parte della linea di costa ad esso prospiciente era classificata come non balneabile.
- inoltre, in corrispondenza del vecchio scalo di alaggio, non era previsto alcuno spazio per lo stazionamento delle imbarcazioni per l’attività velica.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione e falsa applicazione LR n. 17/2015; violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; travisamento; violazione dei principi in materia di giusto procedimento; violazione PAI approvato con deliberazione Autorità di bacino del 29 luglio 2015; violazione Ordinanza Capitaneria di porto di Gallipoli n. 17/1999; eccesso di potere; sviamento; illogicità manifesta; travisamento e contraddittorietà.
2.- Osservato che il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi che si preciseranno.
3.- Ritenuto, in particolare, che:
- in difetto di replica - da parte della Regione ma, soprattutto, - da parte del Comune di Nardò, la scelta pianificatoria in esame, pur in generale connotata da intrinseca e ampia discrezionalità, risulta in effetti priva di alcuna concreta e convincente base motivazionale, avendo a oggetto un’attività, quella di balneazione, in linea di principio - salvo specifiche ragioni di segno opposto, di cui deve darsi puntualmente conto - tipica degli spazi marini e priva di lesività per l’ambiente, l’integrità della costa e la pubblica incolumità.
- neppure la circostanza che il Piano di Assetto Idrogeologico approvato in data 29 luglio 2015 dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia classifichi l’area costiera de qua in parte come ‘PG2’ ( pericolosità geomorfologica elevata ) e in parte come ‘PG3’ ( pericolosità geomorfologica molto elevata ) appare decisiva, poiché appunto qui viene in rilievo soltanto il tema della balneabilità/utilizzabilità come spazio di stazionamento per piccole imbarcazioni a vela delle acque prospicienti la sede del Circolo e non ipotesi edificatorie o di intervento sulla - e tanto meno trasformazione della - costa: la stessa Autorità di bacino, d’altronde, nella nota prot. n. 8954 del 28 giugno 2017 confermava che ‘ in merito agli utilizzi ai fini turistico balneari, questa Autorità (…) ritiene, sulla base degli studi trasmessi a partire dalle risultanze delle verifiche di stabilità effettuate e dei monitoraggi in essere, che non vi siano, ad oggi, motivi ostativi alla fruizione delle aree in questione, fermo restando la necessità di proseguire le attività di monitoraggio ’.
- il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi appena precisati, fermo il potere/dovere dell’Amministrazione di riesaminare le questioni in argomento sulla base di un’istruttoria maggiormente approfondita e di provvedere quindi in aderenza al dictum conformativo di questa pronuncia e con scelte puntualmente ed espressamente motivate.
- le spese di giudizio debbono essere eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate - fermo il diritto dell’Associazione ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1382 del 2017 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto dell’Associazione ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO