TRIB
Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
2123/2021
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice nella causa civile iscritta al n.r.g. 2123/2021, promossa con ricorso ex art. 9 L. 898/70 da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Meazza del Foro di Lodi;
RICORRENTE nei confronti di:
, c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.02.2023, ha pronunciato il seguente
DECRETO
1.- Con ricorso depositato in data 16.07.2021 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando, “a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2396/2012 del Tribunale di
(esecutiva ed irrevocabile Controparte_2
dal 30.10.2012), previa udienza di fissazione delle parti, di stabilire che l'abitazione coniugale sita in comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), alla via XXVAprile n. 25-27 venga assegnata alla ricorrente, madre del minore, attesa l'attuale convivenza della stessa con il minore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Le parti sono coniugi divorziati con sentenza n.2396/2012 del Tribunale di MaramerusPretura Viseu de Sus(Romania) genitori di , nato a [...] il [...], affidato congiuntamente a Persona_1
entrambi i genitori.
A sostegno della domanda di assegnazione della casa coniugale,la sig. Parte_1
produce certificazioni mediche attestanti la patologia psichiatrica del figlio, il quale nel corso del 2020 è stato ricoverato all'Istituto Neurologico Mondino di Pavia, dal quale è stato dimesso con diagnosi di ”osservazione per episodio depressivo con spunti paranoici ed irritabilità con importante rischio autolesivo” (doc. 10) e nel 2021 ha ricevuto diagnosi di
“disturbo da disregolazione dell'umore dirompente” (doc. 8) e deduce che “la ingiustificata presenza del padre, ostile ad abbandonare l'immobile ove vive la madre del figlio, provoca a quest'ultimo, già disturbato da disregolazione dell'umore dirompente, ira e crisi di panico” (ricorso, pag. 3), che
“l'aggravarsi delle condizioni mentali del minore risultano dunque sensibilmente mutate in concreto rispetto alla sentenza rumena di scioglimento del vincolo matrimoniale” (ricorso, pag. 4) e che “la dottoressa medico psichiatrico che ha in cura il minore, ha più volte segnalato la malsana Persona_2
presenza del padre all'interno del nucleo familiare” (ivi; cfr. doc. 9, ove si legge che “il padre (…), quando presente, è una figura che vive come istigante e che provoca spesso, anche per banali Per_1
affermazioni, crisi di ira nel minore”).
2.- All'udienza collegiale del 12.10.2021 il Tribunale, rilevata l'irregolarità della notifica del ricorso introduttivo al resistente, ne ha disposto la rinnovazione.
Alla successiva udienza del 13.12.2021 il Tribunale ha dichiarato la ritualità della notifica e la contumacia del resistente;
alla medesima udienza il resistente è comparso personalmente e ha dichiarato “Ho pagato io la casa e ho pagato anche il mutuo delle auto, non è giusto che mia moglie mi voglia allontanare da casa. Non posso acquistare un'altra casa”;
Con ordinanza in data 5 luglio 2022 il Collegio,rilevando d'ufficio la questione, ha invitato la parte ricorrente a discutere, alla luce della normativa eurounitaria se con riferimento alla domanda proposta(modifica della sentenza di divorzio inter partes pronunciata da tribunale romeno)sussista la giurisdizione italiana e se le disposizioni del
Tribunale Romeno quanto all'affido e alla collocazione del minore abbiano validità nell'ordinamento italiano e quale legge nazionale sia applicabile alla fattispecie”.
All'udienza dell'11.10.2022 parte ricorrente ha modificato la domanda così concludendo:” affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre quando lo desideri, corresponsione da parte del padre a titolo di mantenimento ordinario di euro 250,00 mensili rivalutabili annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie e assegnazione della casa coniugale”.
Il Collegio,in ragione dell'ampliamento della domanda, ha assegnato termine a parte ricorrente per la notifica del verbale d'udienza al resistente contumace e ha rinviato la causa, per la discussione, all'udienza del 21.02.2023. A tale udienza sono comparsi la parte ricorrente personalmente ed il suo difensore;
è comparso altresì il resistente personalmente che ha confermato di avere ricevuto la notifica del verbale di udienza con le nuove domande proposte.
Il procuratore di parte ricorrente si è riportato alle domande formulate all'udienza dell'11.10.2022 e il Collegio si è riservato di decidere.
3.-Deve affermarsi la giurisdizione del Giudice Italiano con riguardo alle domande proposte, atteso che il figlio della coppia divorziata-minorenne all'epoca del deposito del ricorso-vive da sempre in Italia.
4.Quanto alla domanda di affido, poiché il figlio è divenuto maggiorenne il 12 ottobre
2022 nulla deve disporsi .
5. Deve essere accolta la domanda della ricorrente di condanna del resistente contumace al versamento in favore del figlio della somma di € 250,00 oltre al 50% spese straordinarie come individuate nel protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
La documentazione in atti prova infatti che il figlio, anche dopo il raggiungimento della maggiore età non è economicamente autosufficiente: la documentazione medica (doc.8-
9) prova che è affetto da grave patologia psichiatrica ,con grave difficoltà di contenimento degli impulsi ed agiti aggressivi anche nei confronti dei genitori.
Risulta che la madre non abbia un lavoro regolare (la ricorrente ha dichiarato di fare lavori saltuari “ogni tanto riesco a stirare per qualche vicino ogni tanto riesco a stirare per qualche vicino”-(udienza 21.02.2023) ed il padre, muratore, come riferito in udienza, è gravato della rata di mutuo relativo alla casa coniugale dove vivono tuttora la ricorrente ed il figlio e sta versando alla ex moglie per il mantenimento del figlio la somma oggetto di domanda che deve essere confermata nella misura richiesta.
6.Risulta provato(doc.) che la casa sita a Ospedaletto Lodigiano in Via XXV Aprile 25- 27,dove vivono la madre ed il figlio è di proprietà comune dei coniugi divorziati :il sig. proprio in ragione di tale titolo ne rivendica il possesso o quantomeno Parte_2
il diritto di continuare ad abitarvi non avendo altra abitazione.
La casa ex art-337 sexies cc deve tuttavia essere assegnata alla madre, in quanto convivente con il figlio maggiorenne disabile e non economicamente autosufficiente.
Le spese del presente procedimento, considerato che il resistente non si è costituito, restano a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa
- dispone che contribuisca al mantenimento del figlio , CP_1 Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con il versamento a Pt_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250,00
[...]
rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- assegna a ,in quanto convivente con il figlio, la casa coniugale sita a Parte_1
Ospedaletto Lodigiano in Via XXV Aprile 25-27;
- Le spese del presente procedimento restano a carico della ricorrente.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 21.02.2023.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Elena Giuppi
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice nella causa civile iscritta al n.r.g. 2123/2021, promossa con ricorso ex art. 9 L. 898/70 da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Meazza del Foro di Lodi;
RICORRENTE nei confronti di:
, c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.02.2023, ha pronunciato il seguente
DECRETO
1.- Con ricorso depositato in data 16.07.2021 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando, “a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2396/2012 del Tribunale di
(esecutiva ed irrevocabile Controparte_2
dal 30.10.2012), previa udienza di fissazione delle parti, di stabilire che l'abitazione coniugale sita in comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), alla via XXVAprile n. 25-27 venga assegnata alla ricorrente, madre del minore, attesa l'attuale convivenza della stessa con il minore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Le parti sono coniugi divorziati con sentenza n.2396/2012 del Tribunale di MaramerusPretura Viseu de Sus(Romania) genitori di , nato a [...] il [...], affidato congiuntamente a Persona_1
entrambi i genitori.
A sostegno della domanda di assegnazione della casa coniugale,la sig. Parte_1
produce certificazioni mediche attestanti la patologia psichiatrica del figlio, il quale nel corso del 2020 è stato ricoverato all'Istituto Neurologico Mondino di Pavia, dal quale è stato dimesso con diagnosi di ”osservazione per episodio depressivo con spunti paranoici ed irritabilità con importante rischio autolesivo” (doc. 10) e nel 2021 ha ricevuto diagnosi di
“disturbo da disregolazione dell'umore dirompente” (doc. 8) e deduce che “la ingiustificata presenza del padre, ostile ad abbandonare l'immobile ove vive la madre del figlio, provoca a quest'ultimo, già disturbato da disregolazione dell'umore dirompente, ira e crisi di panico” (ricorso, pag. 3), che
“l'aggravarsi delle condizioni mentali del minore risultano dunque sensibilmente mutate in concreto rispetto alla sentenza rumena di scioglimento del vincolo matrimoniale” (ricorso, pag. 4) e che “la dottoressa medico psichiatrico che ha in cura il minore, ha più volte segnalato la malsana Persona_2
presenza del padre all'interno del nucleo familiare” (ivi; cfr. doc. 9, ove si legge che “il padre (…), quando presente, è una figura che vive come istigante e che provoca spesso, anche per banali Per_1
affermazioni, crisi di ira nel minore”).
2.- All'udienza collegiale del 12.10.2021 il Tribunale, rilevata l'irregolarità della notifica del ricorso introduttivo al resistente, ne ha disposto la rinnovazione.
Alla successiva udienza del 13.12.2021 il Tribunale ha dichiarato la ritualità della notifica e la contumacia del resistente;
alla medesima udienza il resistente è comparso personalmente e ha dichiarato “Ho pagato io la casa e ho pagato anche il mutuo delle auto, non è giusto che mia moglie mi voglia allontanare da casa. Non posso acquistare un'altra casa”;
Con ordinanza in data 5 luglio 2022 il Collegio,rilevando d'ufficio la questione, ha invitato la parte ricorrente a discutere, alla luce della normativa eurounitaria se con riferimento alla domanda proposta(modifica della sentenza di divorzio inter partes pronunciata da tribunale romeno)sussista la giurisdizione italiana e se le disposizioni del
Tribunale Romeno quanto all'affido e alla collocazione del minore abbiano validità nell'ordinamento italiano e quale legge nazionale sia applicabile alla fattispecie”.
All'udienza dell'11.10.2022 parte ricorrente ha modificato la domanda così concludendo:” affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre quando lo desideri, corresponsione da parte del padre a titolo di mantenimento ordinario di euro 250,00 mensili rivalutabili annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie e assegnazione della casa coniugale”.
Il Collegio,in ragione dell'ampliamento della domanda, ha assegnato termine a parte ricorrente per la notifica del verbale d'udienza al resistente contumace e ha rinviato la causa, per la discussione, all'udienza del 21.02.2023. A tale udienza sono comparsi la parte ricorrente personalmente ed il suo difensore;
è comparso altresì il resistente personalmente che ha confermato di avere ricevuto la notifica del verbale di udienza con le nuove domande proposte.
Il procuratore di parte ricorrente si è riportato alle domande formulate all'udienza dell'11.10.2022 e il Collegio si è riservato di decidere.
3.-Deve affermarsi la giurisdizione del Giudice Italiano con riguardo alle domande proposte, atteso che il figlio della coppia divorziata-minorenne all'epoca del deposito del ricorso-vive da sempre in Italia.
4.Quanto alla domanda di affido, poiché il figlio è divenuto maggiorenne il 12 ottobre
2022 nulla deve disporsi .
5. Deve essere accolta la domanda della ricorrente di condanna del resistente contumace al versamento in favore del figlio della somma di € 250,00 oltre al 50% spese straordinarie come individuate nel protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
La documentazione in atti prova infatti che il figlio, anche dopo il raggiungimento della maggiore età non è economicamente autosufficiente: la documentazione medica (doc.8-
9) prova che è affetto da grave patologia psichiatrica ,con grave difficoltà di contenimento degli impulsi ed agiti aggressivi anche nei confronti dei genitori.
Risulta che la madre non abbia un lavoro regolare (la ricorrente ha dichiarato di fare lavori saltuari “ogni tanto riesco a stirare per qualche vicino ogni tanto riesco a stirare per qualche vicino”-(udienza 21.02.2023) ed il padre, muratore, come riferito in udienza, è gravato della rata di mutuo relativo alla casa coniugale dove vivono tuttora la ricorrente ed il figlio e sta versando alla ex moglie per il mantenimento del figlio la somma oggetto di domanda che deve essere confermata nella misura richiesta.
6.Risulta provato(doc.) che la casa sita a Ospedaletto Lodigiano in Via XXV Aprile 25- 27,dove vivono la madre ed il figlio è di proprietà comune dei coniugi divorziati :il sig. proprio in ragione di tale titolo ne rivendica il possesso o quantomeno Parte_2
il diritto di continuare ad abitarvi non avendo altra abitazione.
La casa ex art-337 sexies cc deve tuttavia essere assegnata alla madre, in quanto convivente con il figlio maggiorenne disabile e non economicamente autosufficiente.
Le spese del presente procedimento, considerato che il resistente non si è costituito, restano a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa
- dispone che contribuisca al mantenimento del figlio , CP_1 Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con il versamento a Pt_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250,00
[...]
rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- assegna a ,in quanto convivente con il figlio, la casa coniugale sita a Parte_1
Ospedaletto Lodigiano in Via XXV Aprile 25-27;
- Le spese del presente procedimento restano a carico della ricorrente.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 21.02.2023.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Elena Giuppi