Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1984, n. 2719
CASS
Sentenza 4 maggio 1984

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L'indennità di trasferta è computabile nel calcolo dell'indennità di fine rapporto solo allorché possa essere considerata "retribuzione" e non rimborso spese, in quanto erogata nell'interesse del lavoratore e non del datore di lavoro, sicché il giudice del merito, al fine di ricomprenderla o meno in detto calcolo, deve accertare se trattasi di erogazione diretta a soddisfare una esigenza propria del dipendente connessa alla prestazione di lavoro, come tale rientrante implicitamente negli obblighi contrattuali del datore di lavoro, ovvero avente altra finalità. ( V 928/84, mass n 433126; ( V 718/83, mass n 425458).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1984, n. 2719
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2719
    Data del deposito : 4 maggio 1984

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