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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5783/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1
Moschillo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1
Mazzarella, come da procura in atti:
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.10.2014 l'avv.
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 295/2014 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, che aveva rigettato la domanda di esso appellante per il pagamento in suo favore della somma di euro 4.074,07
(comprensiva di Iva e Cnpa), oltre interessi, quale compenso maturato per l'attività professionale prestata in favore della per la Controparte_1 sua difesa, come parte civile, in due distinti procedimenti penali nel quale era stato nominato difensore di fiducia, in particolare: il n. 161/2003 R.G. del
Tribunale di Salerno, n. 10263/1999 R.G.N.R., conclusosi con la sentenza n.
957/2004, nonché il n. 50/2007 R.G. del Tribunale di Salerno, n. 11634/2004
R.G.N.R., conclusosi con la sentenza n. 47/2008, poi impugnata e definita con la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 663/2010 (R.G. App. n.
1758/2008), depositata in data 21 luglio 2010. Deduceva a motivi l'erroneità della sentenza: 1) per violazione dell'art. 2697 c.c. poiché in base al principio di non contestazione, l'appellante era stato esonerato dal fornire ogni ulteriore prova sui fatti costitutivi, residuando in capo alla controparte l'onere di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 provare l'avvenuto pagamento degli importi oggetto della domanda, prova che la stessa non ha fornito;
2) per mancata e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione presuntiva triennale di cui agli artt. 2956 e 2957 c.c. riguardo al termine di decorrenza della prescrizione (passaggio in giudicato della sentenza che decide il giudizio).
Si costituiva in giudizio l'appellata, la quale chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello e comunque di rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza di comparizione, l'appellata precisava che non aveva proposto appello incidentale e che sul punto vi era stato un mero errore materiale per refuso informatico, arreso che con evidenza non vi erano motivazioni in tal senso nel corpo della comparsa di costituzione in giudizio.
Dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva infine introitato a sentenza con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto essa appare sufficientemente dettagliata in ordine ai motivi di appello e alle parti della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma. D'altra parte l'appellata si è difesa in modo completo, dimostrando di aver capito perfettamente le ragioni dell'appello.
Nel merito, è fondata la tesi dell'appellante, riguardo alla non contestazione, in primo grado da parte dell'appellata, della qualità e quantità dell'attività defensionale svolta dall'avv. e della congruità della Parte_1 parcella richiesta, nonché della mancata maturazione della prescrizione presuntiva triennale eccepita dall'appellata in primo grado.
Invero, come ampiamente documentato negli atti di causa di primo grado e non contestato dall'appellata, la ebbe a nominare Controparte_1
l'avv. suo difensore di fiducia nei procedimenti penali Parte_1
R.G. 161/2003 e R.G. 50/2007, ove, con il patrocinio del cennato difensore, ebbe a costituirsi parte civile nei confronti del marito, sig. , CP_2 imputato per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il procedimento penale n. 161/2003 R.G., incardinato dinanzi al Tribunale di
Salerno, si concluse con la sentenza n. 975/2004, resa l'1.7.2004 e depositata il successivo 29.09.2004, che condannò l'imputato alla refusione delle spese di parte civile, per l'importo di euro 1.100,00, oltre Iva, Cnpa e rimborso forfettario, per un importo complessivo, quindi, di euro 1.557,27. Avverso detta sentenza venne proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 Salerno che, con sentenza n. 752/07 del 13.4.2007, riformò parzialmente la pronuncia di primo grado, confermando le statuizioni civili e liquidando le ulteriori spese del grado della parte civile in euro 700,00. Avverso la cennata sentenza della Corte di Appello venne proposto ricorso per Cassazione e il procedimento fu definito con sentenza n. 49501 del 12.11.2009 che cassava, con rinvio, la sentenza n. 752/07 della Corte di Appello di Salerno, rimettendo la causa dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dove, al momento della proposizione della domanda e fino al termine del giudizio di primo grado il procedimento era ancora pendente.
Il procedimento penale n. 50/2007 R.G., incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Cava de' Tirreni, si concludeva con sentenza n. 47/2008 resa il 18.3.2008, con la quale l'imputato veniva condannato alla refusione delle spese processuali di parte civile per l'importo di euro 1.300,00, oltre Iva e Cnpa, per un ammontare complessivo, quindi, di euro 1.635,92 e, anche avverso detta sentenza, il sig. proponeva CP_2 appello. Il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Salerno fu definito con la sentenza n. 663/2010, depositata il 21.7.2010, che confermò la sentenza di primo grado e condannò l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
L'appellante, non avendo ricevuto alcunchè a titolo di pagamento dei compensi professionali maturati e stante il mancato riscontro alle formulate richieste, formalizzate anche nella lettera raccomandata del 19/3/13, ricevuta dalla il successivo 26/3/13, ebbe ad avviare il giudizio davanti al CP_1
GdP, conclusosi con l'impugnata sentenza di rigetto, con spese compensate. Orbene, il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, risulta essere incorso nei due errori posti a base dell'appello. In primis ha ignorato che in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento della medesima deve provare soltanto la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è in capo al debitore convenuto a gravare l'onere della prova del fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (per tutte, Cassazione civile , sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Nella fattispecie che ci occupa l'appellante ha provato di aver svolto l'attività professionale e la parte debitrice ha ammesso e non contestato né i fatti costitutivi della domanda
(conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali) né l'ammontare del credito, limitandosi ad eccepire la prescrizione e dichiarando comunque di aver pagato. Pertanto, in base al principio di non contestazione, l'appellante è
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 stato esonerato dal fornire ogni ulteriore prova sui fatti costitutivi (Cassazione civile, sez. II, 26 gennaio 2005, n. 1554), residuando in capo alla controparte l'onere di provare l'avvenuto decorso del termine di prescrizione con indicazione della data precisa in cui il credito si sarebbe estinto, atteso che la senza provare l'asserito pagamento dei compensi al legale, si è CP_1 avvalsa della prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 n. 2 c.c.
In secundis non risulta maturata prescrizione presuntiva triennale.
Essendo stata la prestazione del professionista avvocato una prestazione unitaria, la prescrizione del credito maturato per lo svolgimento del mandato decorre dal momento del passaggio in giudicato delle sentenze e risulta interrotta dalle messe in mora inviate all'appellata, rispetto alle quali la stessa non ebbe a formulare alcuna eccezione o contestazione, nonché dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado. Il termine di prescrizione del diritto al compenso per un professionista decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola il mandato (Cass. Civ. Sez. 2,Sentenza n.
13209 del 05/06/2006; Cass.Civ. Sez.2, Sentenza n. 9221 del 1992). In tale direzione, la prescrizione presuntiva, decorre ai sensi dell'art. 2957 c.c.
“dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato e, per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione”. Orbene, la
Corte di Cassazione ha precisato che, per decisione della lite, deve intendersi la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa e che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con il passaggio in giudicato della sentenza. (ex plurimis Corte di Cassazione, 8.10.2001, n.
12325). Pertanto, il termine di cui all'art. 2956 c.c. non può considerarsi maturato né in relazione al procedimento n. 161/2003 R.G., in quanto ancora pendente nelle more del procedimento civile definito con la sentenza che si impugna, né in relazione al procedimento n. 50/2007 R.G., in quanto l'atto di citazione, che ha natura interruttiva della prescrizione, è stato notificato in data 24 settembre 2013, e quindi prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza penale, divenuta cosa giudicata in data 19.10.2010.
Ne deriva, quindi, che gli articoli 2956 c.c. e 2957 comma 2 c.c. hanno trovato erronea applicazione con l'impugnata sentenza, in quanto, non essendo decorso il termine triennale della prescrizione presuntiva, era onere della di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione pecuniaria. CP_1
In relazione al procedimento n. 161/2003 R.G., il termine triennale, stante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 data della citazione dinanzi al giudice di Pace, non era decorso, per cui, è evidente, che il diritto non si era prescritto.
Relativamente al secondo giudizio n. 50/2007 R.G., la sentenza è stata pubblicata il 21.07.2010 e, atteso che il termine di impugnazione era di 45 giorni, e che va applicato il periodo di sospensione feriale, la stessa è passata in giudicato il 19.10.2010. Pertanto, anche in relazione al secondo procedimento, non può considerarsi maturato il termine di cui all'art. 2956 c.c. essendo stato notificato l'atto interruttivo della prescrizione costituito dalla citazione in data 24.09.2013.
La impugnata sentenza va dunque riformata e per l'effetto va accolta la domanda proposta in primo grado e cioè la condanna della
[...] al pagamento in favore del avv. della somma di euro CP_1 Parte_1
4.074,07 (comprensiva di Iva e Cnpa), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (24.09.2013) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio, in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità dei processi e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta in primo grado dall'appellante e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 4.074,07 oltre interessi legali dal 24.09.2013 fino all'effettivo soddisfo. 2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 632,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato per il primo grado ed euro 1.276,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 08.02.2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5783/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1
Moschillo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1
Mazzarella, come da procura in atti:
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.10.2014 l'avv.
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 295/2014 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, che aveva rigettato la domanda di esso appellante per il pagamento in suo favore della somma di euro 4.074,07
(comprensiva di Iva e Cnpa), oltre interessi, quale compenso maturato per l'attività professionale prestata in favore della per la Controparte_1 sua difesa, come parte civile, in due distinti procedimenti penali nel quale era stato nominato difensore di fiducia, in particolare: il n. 161/2003 R.G. del
Tribunale di Salerno, n. 10263/1999 R.G.N.R., conclusosi con la sentenza n.
957/2004, nonché il n. 50/2007 R.G. del Tribunale di Salerno, n. 11634/2004
R.G.N.R., conclusosi con la sentenza n. 47/2008, poi impugnata e definita con la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 663/2010 (R.G. App. n.
1758/2008), depositata in data 21 luglio 2010. Deduceva a motivi l'erroneità della sentenza: 1) per violazione dell'art. 2697 c.c. poiché in base al principio di non contestazione, l'appellante era stato esonerato dal fornire ogni ulteriore prova sui fatti costitutivi, residuando in capo alla controparte l'onere di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 provare l'avvenuto pagamento degli importi oggetto della domanda, prova che la stessa non ha fornito;
2) per mancata e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione presuntiva triennale di cui agli artt. 2956 e 2957 c.c. riguardo al termine di decorrenza della prescrizione (passaggio in giudicato della sentenza che decide il giudizio).
Si costituiva in giudizio l'appellata, la quale chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello e comunque di rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza di comparizione, l'appellata precisava che non aveva proposto appello incidentale e che sul punto vi era stato un mero errore materiale per refuso informatico, arreso che con evidenza non vi erano motivazioni in tal senso nel corpo della comparsa di costituzione in giudizio.
Dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva infine introitato a sentenza con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto essa appare sufficientemente dettagliata in ordine ai motivi di appello e alle parti della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma. D'altra parte l'appellata si è difesa in modo completo, dimostrando di aver capito perfettamente le ragioni dell'appello.
Nel merito, è fondata la tesi dell'appellante, riguardo alla non contestazione, in primo grado da parte dell'appellata, della qualità e quantità dell'attività defensionale svolta dall'avv. e della congruità della Parte_1 parcella richiesta, nonché della mancata maturazione della prescrizione presuntiva triennale eccepita dall'appellata in primo grado.
Invero, come ampiamente documentato negli atti di causa di primo grado e non contestato dall'appellata, la ebbe a nominare Controparte_1
l'avv. suo difensore di fiducia nei procedimenti penali Parte_1
R.G. 161/2003 e R.G. 50/2007, ove, con il patrocinio del cennato difensore, ebbe a costituirsi parte civile nei confronti del marito, sig. , CP_2 imputato per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il procedimento penale n. 161/2003 R.G., incardinato dinanzi al Tribunale di
Salerno, si concluse con la sentenza n. 975/2004, resa l'1.7.2004 e depositata il successivo 29.09.2004, che condannò l'imputato alla refusione delle spese di parte civile, per l'importo di euro 1.100,00, oltre Iva, Cnpa e rimborso forfettario, per un importo complessivo, quindi, di euro 1.557,27. Avverso detta sentenza venne proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 Salerno che, con sentenza n. 752/07 del 13.4.2007, riformò parzialmente la pronuncia di primo grado, confermando le statuizioni civili e liquidando le ulteriori spese del grado della parte civile in euro 700,00. Avverso la cennata sentenza della Corte di Appello venne proposto ricorso per Cassazione e il procedimento fu definito con sentenza n. 49501 del 12.11.2009 che cassava, con rinvio, la sentenza n. 752/07 della Corte di Appello di Salerno, rimettendo la causa dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dove, al momento della proposizione della domanda e fino al termine del giudizio di primo grado il procedimento era ancora pendente.
Il procedimento penale n. 50/2007 R.G., incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Cava de' Tirreni, si concludeva con sentenza n. 47/2008 resa il 18.3.2008, con la quale l'imputato veniva condannato alla refusione delle spese processuali di parte civile per l'importo di euro 1.300,00, oltre Iva e Cnpa, per un ammontare complessivo, quindi, di euro 1.635,92 e, anche avverso detta sentenza, il sig. proponeva CP_2 appello. Il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Salerno fu definito con la sentenza n. 663/2010, depositata il 21.7.2010, che confermò la sentenza di primo grado e condannò l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
L'appellante, non avendo ricevuto alcunchè a titolo di pagamento dei compensi professionali maturati e stante il mancato riscontro alle formulate richieste, formalizzate anche nella lettera raccomandata del 19/3/13, ricevuta dalla il successivo 26/3/13, ebbe ad avviare il giudizio davanti al CP_1
GdP, conclusosi con l'impugnata sentenza di rigetto, con spese compensate. Orbene, il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, risulta essere incorso nei due errori posti a base dell'appello. In primis ha ignorato che in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento della medesima deve provare soltanto la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è in capo al debitore convenuto a gravare l'onere della prova del fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (per tutte, Cassazione civile , sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Nella fattispecie che ci occupa l'appellante ha provato di aver svolto l'attività professionale e la parte debitrice ha ammesso e non contestato né i fatti costitutivi della domanda
(conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali) né l'ammontare del credito, limitandosi ad eccepire la prescrizione e dichiarando comunque di aver pagato. Pertanto, in base al principio di non contestazione, l'appellante è
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 stato esonerato dal fornire ogni ulteriore prova sui fatti costitutivi (Cassazione civile, sez. II, 26 gennaio 2005, n. 1554), residuando in capo alla controparte l'onere di provare l'avvenuto decorso del termine di prescrizione con indicazione della data precisa in cui il credito si sarebbe estinto, atteso che la senza provare l'asserito pagamento dei compensi al legale, si è CP_1 avvalsa della prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 n. 2 c.c.
In secundis non risulta maturata prescrizione presuntiva triennale.
Essendo stata la prestazione del professionista avvocato una prestazione unitaria, la prescrizione del credito maturato per lo svolgimento del mandato decorre dal momento del passaggio in giudicato delle sentenze e risulta interrotta dalle messe in mora inviate all'appellata, rispetto alle quali la stessa non ebbe a formulare alcuna eccezione o contestazione, nonché dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado. Il termine di prescrizione del diritto al compenso per un professionista decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola il mandato (Cass. Civ. Sez. 2,Sentenza n.
13209 del 05/06/2006; Cass.Civ. Sez.2, Sentenza n. 9221 del 1992). In tale direzione, la prescrizione presuntiva, decorre ai sensi dell'art. 2957 c.c.
“dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato e, per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione”. Orbene, la
Corte di Cassazione ha precisato che, per decisione della lite, deve intendersi la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa e che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con il passaggio in giudicato della sentenza. (ex plurimis Corte di Cassazione, 8.10.2001, n.
12325). Pertanto, il termine di cui all'art. 2956 c.c. non può considerarsi maturato né in relazione al procedimento n. 161/2003 R.G., in quanto ancora pendente nelle more del procedimento civile definito con la sentenza che si impugna, né in relazione al procedimento n. 50/2007 R.G., in quanto l'atto di citazione, che ha natura interruttiva della prescrizione, è stato notificato in data 24 settembre 2013, e quindi prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza penale, divenuta cosa giudicata in data 19.10.2010.
Ne deriva, quindi, che gli articoli 2956 c.c. e 2957 comma 2 c.c. hanno trovato erronea applicazione con l'impugnata sentenza, in quanto, non essendo decorso il termine triennale della prescrizione presuntiva, era onere della di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione pecuniaria. CP_1
In relazione al procedimento n. 161/2003 R.G., il termine triennale, stante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 data della citazione dinanzi al giudice di Pace, non era decorso, per cui, è evidente, che il diritto non si era prescritto.
Relativamente al secondo giudizio n. 50/2007 R.G., la sentenza è stata pubblicata il 21.07.2010 e, atteso che il termine di impugnazione era di 45 giorni, e che va applicato il periodo di sospensione feriale, la stessa è passata in giudicato il 19.10.2010. Pertanto, anche in relazione al secondo procedimento, non può considerarsi maturato il termine di cui all'art. 2956 c.c. essendo stato notificato l'atto interruttivo della prescrizione costituito dalla citazione in data 24.09.2013.
La impugnata sentenza va dunque riformata e per l'effetto va accolta la domanda proposta in primo grado e cioè la condanna della
[...] al pagamento in favore del avv. della somma di euro CP_1 Parte_1
4.074,07 (comprensiva di Iva e Cnpa), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (24.09.2013) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio, in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità dei processi e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta in primo grado dall'appellante e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 4.074,07 oltre interessi legali dal 24.09.2013 fino all'effettivo soddisfo. 2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 632,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato per il primo grado ed euro 1.276,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 08.02.2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5