Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/04/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 22.02.2023 al numero 1656/2023 R.G.
TRA
e , in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi dall' Avv. Persona_1
Giovanni de Teresa;
ATTORE
E società costituita secondo le leggi ungheresi, con sede legale in Controparte_1
Budapest, e sede secondaria per l'Italia rappresentata e difesa nel presente procedimento, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Pierallini, Lorenzo Sperati e Francesco Paolo
Ballirano;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a e , in CP_1 Parte_1 Parte_2
proprio e nella indicata qualità, hanno adito questo Tribunale per sentirsi riconoscere il risarcimento dei danni conseguenti alla cancellazione del volo W6 8433 da Napoli a Reykjavik del 14 agosto
2022. Si costituiva instando per il rigetto della domanda. CP_1
Con provvedimento depositato in data 10.09.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. Con le note depositate in data 23.04.2025 la convenuta dava atto dell'avvenuta transazione della controversia in ragione dell'adesione alla proposta conciliativa su richiamata e del perfezionamento dell'accordo, con pagamento effettuato in data 13.02.2025, come da documentazione allegata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere. 1
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Sulla base delle deduzioni della parte convenuta e della documentazione dalla stessa allegata, non contestata da parte attrice, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.
1656/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 28.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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