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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 521/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
S. Panagia n.136/B, presso lo studio dell'avv. Cesare Alessandro Grasso, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Floridia (SR),
Via Napoli n.5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Galbo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a Siracusa, in [...] Persona_1
19/04/2019, riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1) Affidare il figlio minore , (con collocamento prevalente presso la madre), Persona_2 congiuntamente ai genitori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione
pagina1 di 3 naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
la sig.ra avrà facoltà – ove lo ritenga opportuno – di trasferire la propria residenza Parte_1
e quella del figlio, purchè ciò non limiti il diritto di visita del padre così come indicato nel piano genitoriale.
2) regolare i tempi di frequentazione come da piano genitoriale allegato;
3) disporre che il padre, sig. , versi a titolo di contributo di mantenimento per il Parte_2 figlio l'importo di €. 150,00 entro il giorno cinque di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione
ISTAT annuale.
4) disporre altresì che il padre provveda al pagamento del 50 % delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, dentistiche, previamente concordate e riconosciute necessarie: in particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
5) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.“
Con decreto presidenziale del 25/02/2025 è stata fissata udienza del 5/05/2025 per la comparizione personale dei coniugi, invitando le parti ad integrare compiutamente le condizioni della regolamentazione genitoriale in tutti i profili (affidamento, collocamento, visita, mantenimento ordinario e straordinario), rappresentando che in difetto il ricorso è inammissibile.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
pagina2 di 3 Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione il
27/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
S. Panagia n.136/B, presso lo studio dell'avv. Cesare Alessandro Grasso, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Floridia (SR),
Via Napoli n.5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Galbo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a Siracusa, in [...] Persona_1
19/04/2019, riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1) Affidare il figlio minore , (con collocamento prevalente presso la madre), Persona_2 congiuntamente ai genitori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione
pagina1 di 3 naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
la sig.ra avrà facoltà – ove lo ritenga opportuno – di trasferire la propria residenza Parte_1
e quella del figlio, purchè ciò non limiti il diritto di visita del padre così come indicato nel piano genitoriale.
2) regolare i tempi di frequentazione come da piano genitoriale allegato;
3) disporre che il padre, sig. , versi a titolo di contributo di mantenimento per il Parte_2 figlio l'importo di €. 150,00 entro il giorno cinque di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione
ISTAT annuale.
4) disporre altresì che il padre provveda al pagamento del 50 % delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, dentistiche, previamente concordate e riconosciute necessarie: in particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
5) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.“
Con decreto presidenziale del 25/02/2025 è stata fissata udienza del 5/05/2025 per la comparizione personale dei coniugi, invitando le parti ad integrare compiutamente le condizioni della regolamentazione genitoriale in tutti i profili (affidamento, collocamento, visita, mantenimento ordinario e straordinario), rappresentando che in difetto il ricorso è inammissibile.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
pagina2 di 3 Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione il
27/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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