CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1629/2022 R.G. avente ad oggetto indennità di funzione promosso da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in via S.M. La Grande, 5 rappresentata e difesa dagli avv. Filippa Maria Luisa Pt_1
Morina e Andrea Consoli come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in viale Vittorio Veneto, 97 presso lo studio dell'avv. Sergio Accetta che la Pt_1
rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 21/06/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata il 3.11.2022, il Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda avanzata da condannava l' Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di €.422.869,02 - come corretta a Parte_1
1 seguito di procedimento di correzione per errore materiale- quale remunerazione del servizio reso nei mesi da marzo a dicembre 2020 nella misura di 1/12 del budget assegnato per il 2019, detratte le prestazioni rese e già corrisposte, oltre gli interessi di mora, ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2002 dalle singole scadenze al soddisfo, nonché le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 1.12.2022, l' proponeva Parte_1
appello avverso la detta sentenza che censurava con distinti motivi ed in riforma chiedeva rigettarsi la domanda avanzata in primo grado dalla società convenzionata con il pagamento delle spese di causa.
Si costituiva per eccepire l'inammissibilità ed Controparte_1
infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto con conseguente statuizione sulle spese del grado.
1) Con il primo motivo l' appellante censura la statuizione gravata per avere errato nella Pt_1 interpretazione della normativa che disciplina l'indennità di funzione e precisamente l'art.5 comma
15 della legge di stabilità della Regione Sicilia n.9 del 2020 la quale, nel prevedere l'indennità di funzione in favore delle strutture specialistiche accreditate, escludeva che tale indennità costituisse un ristoro o un contributo una tantum a fondo perduto, trattandosi invece di una anticipazione di cassa finalizzata a garantire la continuità del servizio sanitario, tanto che gli importi liquidati a tale titolo erano considerati in acconto del budget assegnato per il 2020 e comunque tali somme andavano conguagliate rispetto alle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno.
Assume che, dopo la legge regionale, era intervenuta la legge statale che, con il d.l. n.34 del 2020, che con l'art.4 comma 5 aveva limitato la quota di anticipazioni da liquidare fino ad un massimo del
90% quale acconto su base mensile e salvo conguaglio, previa rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate.
Per tale ragione, l'Assessorato Regionale alla Salute, con la nota del 3.7.2020 prot. n.30065, aveva Cont autorizzato le a corrispondere il 90% di 1/12 del budget provvisoriamente assegnato alle strutture private accreditate per tale anno e salvo conguaglio.
Conseguentemente l' aveva in un primo tempo, secondo la normativa regionale, CP_3
liquidato quale anticipazione 1/12 del 100% del budget assegnato per il 2019 e successivamente aveva ricalcolato tali anticipazioni nella misura del 90%, secondo la legge nazionale.
Il tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto dell'obbligo di rendicontazione, quale risultava dai cedolini emessi e di conguaglio finale, trasformando l'indennità in esame quale contributo a fondo perduto ed in tal modo la struttura accreditata si sarebbe avvantaggiata di somme non giustificate in quanto gli acconti venivano computati nella misura del 100% del budget assegnato nel 2019, invece
2 che nella misura del 90% del budget del 2020, al netto della quota del 5% quale ripartizione dell'aggregato di spesa del 2019.
1.1) Il motivo di gravame in esame è incentrato da un canto sulla avvenuta abrogazione dell'articolo
5 comma 15 della legge regionale n.9 del 2020 per effetto dell'art.4 comma 5 bis del d.l. n.34/2020 convertito in l. n.77/2020, negata in primo grado con l'ordinanza impugnata, dall'altro che l'interpretazione data dal tribunale alla vicenda escluderebbe l'obbligo di conguaglio di tale indennità che si trasformerebbe in un vantaggio ingiustificato in favore delle strutture private accreditate.
Ritiene il collegio non condivisibili le surriferite censure.
Va premesso che l'art. 5 comma 15 della legge Regione Sicilia 12.5.2020, n. 9 così dispone: “Al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziale con onere a carico del SSR e per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del SSR, le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al decreto assessoriale 9 novembre 2018, n. 2087, per le mensilità oggetto della emergenza Covid-19 sono remunerate a partire dalla mensilità di marzo 2020, a titolo di "indennità di funzione", per un importo pari ad un dodicesimo del budget assegnato per il 2019, come definito dall'articolo 2 del decreto assessoriale n. 2087/2018, emettendo regolare fattura alle Aziende sanitarie provinciali di competenza. Il superiore importo, da considerare in acconto sul budget assegnato o assegnando per il 2020, indipendentemente dal dimensionamento dell'aggregato di spesa anno per anno definito, può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente erogate nel corso dello stesso anno e prendendo in considerazione a tal uopo esclusivamente, gli importi maturati come extra-budget non liquidabile nel settennio 2020-2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle strutture di riabilitazione "ex articolo 26" ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico accreditati e convenzionati”.
Ratio della norma è assicurare alle strutture accreditate di mantenere un determinato “flusso di cassa” anche durante il periodo della pandemia da Covid-19 nel quale è presumibile che le prestazioni rese dalla struttura accreditata possano subire un calo.
A tale scopo viene erogata l'indennità di funzione che costituisce un indennizzo, che in quanto tale non è ancorato alle prestazioni effettiva rese, ma è parametrato ad 1/12 del budget previsto per il
2019 e si determina nella differenza che risulta detraendo le prestazioni pagate.
L sostiene che la disciplina regionale si ponga in contrasto con la disciplina statale e Pt_1
precisamente con l'art. 4 co. 5 bis del d.l. n. 34 del 2020 convertito dalla L. n.176/2020 che ha
3 previsto un differente sistema di remunerazione delle strutture accreditate durante il periodo di emergenza Covid-19, rispetto a quello previsto dal legislatore regionale, con la conseguenza che la norma statale successiva che disciplina in via generale i principi che devono regolamentare tale indennità abbia implicitamente abrogato la disciplina regionale antecedente.
Va di seguito riportato l'art. 4 co. 5 bis del d.l. 34/2020 conv. dalla L. 176/2020 che così testualmente recita:
“Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.
Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata”.
E' evidente come le due disposizioni siano differenti, disciplinando ipotesi diverse, come ben rilevato dal tribunale.
Infatti la richiamata norma nazionale prevede che l'indennità d funzione - quale contributo una tantum - possa essere riconosciuta solo nel caso in cui vi sia stata la sospensione dell'attività da parte della struttura accreditata, tanto che fa riferimento alla necessità che vi sia “uno specifico provvedimento” di sospensione dell'attività convenzionata e quindi tale contributo è diretto a compensare i costi fissi, rendicontati, comunque sostenuti dalla struttura.
Quindi secondo la legislazione statale è necessario, per il riconoscimento del contributo una tantum, un provvedimento di sospensione dell'attività sanitaria che invece non è contemplato nella
4 legislazione regionale che, di contro, presuppone la continuità del servizio che tuttavia a causa della pandemia abbia subito una riduzione.
Essendo differente la ratio della norma statale successiva - come detto riguarda l'ipotesi in cui l'attività sanitaria da parte della struttura convenzionata sia stata sospesa con specifico provvedimento- rispetto allo scopo della legge regionale siciliana - che invece presuppone la continuità dell'attività, che tuttavia durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 abbia subito un decremento delle prestazioni rese, non può nemmeno porsi una questione di abrogazione implicita della legislazione regionale precedente per effetto della norma statale sopravvenuta, disciplinando le due norme distinte fattispecie, per cui manca la possibilità di configurare un contrasto tra le due discipline.
1.2) Qualora poi volesse ritenersi che la norma regionale, prevedendo una indennità parametrata al
100% di 1/12 del budget 2019 rispetto a quella nazionale, parametrata al 90% di 1/12 del budget del
2020 comportando un aumento dei costi della spesa sanitaria sia incompatibile con gli obiettivi di rientro dal disavanzo sanitario cui la Regione Sicilia si è impegnata con il piano di rientro, piano volto a contenere la spesa sanitaria, la norma non può essere disapplicata dal giudice ordinario.
Infatti occorre che il Governo, ai sensi dellart.127 Cost., a salvaguardia dei principi in tema di finanza pubblica, promuova giudizio di impugnazione della legge regionale sollevando la questione di illegittimità costituzionale della disposizione innanzi alla Corte Costituzionale, impugnazione che avuto riguardo all'art.5 comma 15 della legge regionale n.9 del 2020 non è mai stata proposta.
1.3) Ancora l' lamenta che il Tribunale non avrebbe fatto riferimento alcuno Parte_1 all'obbligo di conguaglio dell'indennità di funzione previa rendicontazione dei cedolini con l'apposita piattaforma, in tal modo trasformandola in un contributo a fondo perduto.
Anche tale censura non può essere accolta.
La norma in esame prevede che l'importo erogato per tale indennità nel periodo da marzo a dicembre 2020 va considerato in acconto del budget del 2020 e può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente erogate prendendo in considerazione esclusivamente gli importi maturati come extra-budget non liquidabili nel periodo 2020-2022.
Ora, come correttamente rilevato dall'appellata, l'indennità di funzione - così come calcolata anche
Cont dall' inizialmente, salvo poi a richiedere una parziale riduzione ritenendo di parametrarla al
90% anzichè al 100% del budget 2019 (1/12 del budget assegnato per il 2019 e da tale importo detratte le prestazioni erogate), non supera il budget fissato per l'anno 2019 sicchè, rientrando all'interno del budget, trova copertura finanziaria nel relativo stanziamento e dunque non vi è alcun sforamento.
5 2) Con il 2° motivo l' censura la decisione di prime cure per avere riconosciuto, sulla CP_2
differenza liquidata quale indennità di funzione del periodo marzo-maggio 2020, gli interessi di mora ex d.lgs. 9.10.2002, n. 231, invece non dovuti, non trattandosi di transazione commerciale ma di indennità.
Il motivo è fondato.
Va infatti escluso che nella fattispecie possano trovare applicazione gli interessi di mora previsti dal
D.Lgs. n. 231/2002 in quanto l'indennità domandata non può qualificarsi come corrispettivo da transazione commerciale ai termini della norma invocata.
Si tratta infatti di una indennità che ha titolo nella disciplina dettata dalla norma regionale e non in una fonte negoziale e nemmeno collegata alle prestazioni sanitarie rese dalla struttura convenzionata ma al contrario va ad indennizzare la medesima struttura accreditata per l'eventuale riduzione delle prestazioni rese durante il periodo della pandemia da Covid-19, assicurando un regolare flusso di cassa che consenta di assolvere agli oneri di gestione.
Ne consegue che spettano gli interessi di mora al tasso legale ai sensi dell'art.1284c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo, per cui sul punto la sentenza di prime cure va modificata.
Riguardo le spese di lite, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite
(Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Considerato il parziale accoglimento della domanda, le spese di entrambi i gradi vanno poste per
2/3 a carico dell nella misura liquidata per l'intero in dispositivo applicando i valori medi di CP_2
cui al D.M. 8.3.2018, tenuto conto del valore della controversia, esclusa per il primo grado sia la fase di trattazione ed istruttoria che decisionale stante il rito sommario utilizzato e in considerazione dell'attività effettivamente espletata ed esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett.
c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 2022 e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1629/2022
R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_1
6 con atto di citazione notificato il 1.12.2022, che per il resto rigetta, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Catania, depositata il 3.11.2022, condanna l a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
sull'importo di euro 422.869,02 gli interessi di mora al tasso legale ai sensi
[...]
dell'art.1284 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata di 2/3 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per l'intero quali compensi quanto al primo grado in
€.5.882,00 e quanto all'appello in euro 14.239,00 oltre spese generali, IVA e CPA e spese vive del primo grado per euro 405,00.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15/01/2025.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1629/2022 R.G. avente ad oggetto indennità di funzione promosso da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in via S.M. La Grande, 5 rappresentata e difesa dagli avv. Filippa Maria Luisa Pt_1
Morina e Andrea Consoli come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in viale Vittorio Veneto, 97 presso lo studio dell'avv. Sergio Accetta che la Pt_1
rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 21/06/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata il 3.11.2022, il Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda avanzata da condannava l' Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di €.422.869,02 - come corretta a Parte_1
1 seguito di procedimento di correzione per errore materiale- quale remunerazione del servizio reso nei mesi da marzo a dicembre 2020 nella misura di 1/12 del budget assegnato per il 2019, detratte le prestazioni rese e già corrisposte, oltre gli interessi di mora, ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2002 dalle singole scadenze al soddisfo, nonché le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 1.12.2022, l' proponeva Parte_1
appello avverso la detta sentenza che censurava con distinti motivi ed in riforma chiedeva rigettarsi la domanda avanzata in primo grado dalla società convenzionata con il pagamento delle spese di causa.
Si costituiva per eccepire l'inammissibilità ed Controparte_1
infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto con conseguente statuizione sulle spese del grado.
1) Con il primo motivo l' appellante censura la statuizione gravata per avere errato nella Pt_1 interpretazione della normativa che disciplina l'indennità di funzione e precisamente l'art.5 comma
15 della legge di stabilità della Regione Sicilia n.9 del 2020 la quale, nel prevedere l'indennità di funzione in favore delle strutture specialistiche accreditate, escludeva che tale indennità costituisse un ristoro o un contributo una tantum a fondo perduto, trattandosi invece di una anticipazione di cassa finalizzata a garantire la continuità del servizio sanitario, tanto che gli importi liquidati a tale titolo erano considerati in acconto del budget assegnato per il 2020 e comunque tali somme andavano conguagliate rispetto alle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno.
Assume che, dopo la legge regionale, era intervenuta la legge statale che, con il d.l. n.34 del 2020, che con l'art.4 comma 5 aveva limitato la quota di anticipazioni da liquidare fino ad un massimo del
90% quale acconto su base mensile e salvo conguaglio, previa rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate.
Per tale ragione, l'Assessorato Regionale alla Salute, con la nota del 3.7.2020 prot. n.30065, aveva Cont autorizzato le a corrispondere il 90% di 1/12 del budget provvisoriamente assegnato alle strutture private accreditate per tale anno e salvo conguaglio.
Conseguentemente l' aveva in un primo tempo, secondo la normativa regionale, CP_3
liquidato quale anticipazione 1/12 del 100% del budget assegnato per il 2019 e successivamente aveva ricalcolato tali anticipazioni nella misura del 90%, secondo la legge nazionale.
Il tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto dell'obbligo di rendicontazione, quale risultava dai cedolini emessi e di conguaglio finale, trasformando l'indennità in esame quale contributo a fondo perduto ed in tal modo la struttura accreditata si sarebbe avvantaggiata di somme non giustificate in quanto gli acconti venivano computati nella misura del 100% del budget assegnato nel 2019, invece
2 che nella misura del 90% del budget del 2020, al netto della quota del 5% quale ripartizione dell'aggregato di spesa del 2019.
1.1) Il motivo di gravame in esame è incentrato da un canto sulla avvenuta abrogazione dell'articolo
5 comma 15 della legge regionale n.9 del 2020 per effetto dell'art.4 comma 5 bis del d.l. n.34/2020 convertito in l. n.77/2020, negata in primo grado con l'ordinanza impugnata, dall'altro che l'interpretazione data dal tribunale alla vicenda escluderebbe l'obbligo di conguaglio di tale indennità che si trasformerebbe in un vantaggio ingiustificato in favore delle strutture private accreditate.
Ritiene il collegio non condivisibili le surriferite censure.
Va premesso che l'art. 5 comma 15 della legge Regione Sicilia 12.5.2020, n. 9 così dispone: “Al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziale con onere a carico del SSR e per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del SSR, le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al decreto assessoriale 9 novembre 2018, n. 2087, per le mensilità oggetto della emergenza Covid-19 sono remunerate a partire dalla mensilità di marzo 2020, a titolo di "indennità di funzione", per un importo pari ad un dodicesimo del budget assegnato per il 2019, come definito dall'articolo 2 del decreto assessoriale n. 2087/2018, emettendo regolare fattura alle Aziende sanitarie provinciali di competenza. Il superiore importo, da considerare in acconto sul budget assegnato o assegnando per il 2020, indipendentemente dal dimensionamento dell'aggregato di spesa anno per anno definito, può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente erogate nel corso dello stesso anno e prendendo in considerazione a tal uopo esclusivamente, gli importi maturati come extra-budget non liquidabile nel settennio 2020-2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle strutture di riabilitazione "ex articolo 26" ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico accreditati e convenzionati”.
Ratio della norma è assicurare alle strutture accreditate di mantenere un determinato “flusso di cassa” anche durante il periodo della pandemia da Covid-19 nel quale è presumibile che le prestazioni rese dalla struttura accreditata possano subire un calo.
A tale scopo viene erogata l'indennità di funzione che costituisce un indennizzo, che in quanto tale non è ancorato alle prestazioni effettiva rese, ma è parametrato ad 1/12 del budget previsto per il
2019 e si determina nella differenza che risulta detraendo le prestazioni pagate.
L sostiene che la disciplina regionale si ponga in contrasto con la disciplina statale e Pt_1
precisamente con l'art. 4 co. 5 bis del d.l. n. 34 del 2020 convertito dalla L. n.176/2020 che ha
3 previsto un differente sistema di remunerazione delle strutture accreditate durante il periodo di emergenza Covid-19, rispetto a quello previsto dal legislatore regionale, con la conseguenza che la norma statale successiva che disciplina in via generale i principi che devono regolamentare tale indennità abbia implicitamente abrogato la disciplina regionale antecedente.
Va di seguito riportato l'art. 4 co. 5 bis del d.l. 34/2020 conv. dalla L. 176/2020 che così testualmente recita:
“Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.
Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata”.
E' evidente come le due disposizioni siano differenti, disciplinando ipotesi diverse, come ben rilevato dal tribunale.
Infatti la richiamata norma nazionale prevede che l'indennità d funzione - quale contributo una tantum - possa essere riconosciuta solo nel caso in cui vi sia stata la sospensione dell'attività da parte della struttura accreditata, tanto che fa riferimento alla necessità che vi sia “uno specifico provvedimento” di sospensione dell'attività convenzionata e quindi tale contributo è diretto a compensare i costi fissi, rendicontati, comunque sostenuti dalla struttura.
Quindi secondo la legislazione statale è necessario, per il riconoscimento del contributo una tantum, un provvedimento di sospensione dell'attività sanitaria che invece non è contemplato nella
4 legislazione regionale che, di contro, presuppone la continuità del servizio che tuttavia a causa della pandemia abbia subito una riduzione.
Essendo differente la ratio della norma statale successiva - come detto riguarda l'ipotesi in cui l'attività sanitaria da parte della struttura convenzionata sia stata sospesa con specifico provvedimento- rispetto allo scopo della legge regionale siciliana - che invece presuppone la continuità dell'attività, che tuttavia durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 abbia subito un decremento delle prestazioni rese, non può nemmeno porsi una questione di abrogazione implicita della legislazione regionale precedente per effetto della norma statale sopravvenuta, disciplinando le due norme distinte fattispecie, per cui manca la possibilità di configurare un contrasto tra le due discipline.
1.2) Qualora poi volesse ritenersi che la norma regionale, prevedendo una indennità parametrata al
100% di 1/12 del budget 2019 rispetto a quella nazionale, parametrata al 90% di 1/12 del budget del
2020 comportando un aumento dei costi della spesa sanitaria sia incompatibile con gli obiettivi di rientro dal disavanzo sanitario cui la Regione Sicilia si è impegnata con il piano di rientro, piano volto a contenere la spesa sanitaria, la norma non può essere disapplicata dal giudice ordinario.
Infatti occorre che il Governo, ai sensi dellart.127 Cost., a salvaguardia dei principi in tema di finanza pubblica, promuova giudizio di impugnazione della legge regionale sollevando la questione di illegittimità costituzionale della disposizione innanzi alla Corte Costituzionale, impugnazione che avuto riguardo all'art.5 comma 15 della legge regionale n.9 del 2020 non è mai stata proposta.
1.3) Ancora l' lamenta che il Tribunale non avrebbe fatto riferimento alcuno Parte_1 all'obbligo di conguaglio dell'indennità di funzione previa rendicontazione dei cedolini con l'apposita piattaforma, in tal modo trasformandola in un contributo a fondo perduto.
Anche tale censura non può essere accolta.
La norma in esame prevede che l'importo erogato per tale indennità nel periodo da marzo a dicembre 2020 va considerato in acconto del budget del 2020 e può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente erogate prendendo in considerazione esclusivamente gli importi maturati come extra-budget non liquidabili nel periodo 2020-2022.
Ora, come correttamente rilevato dall'appellata, l'indennità di funzione - così come calcolata anche
Cont dall' inizialmente, salvo poi a richiedere una parziale riduzione ritenendo di parametrarla al
90% anzichè al 100% del budget 2019 (1/12 del budget assegnato per il 2019 e da tale importo detratte le prestazioni erogate), non supera il budget fissato per l'anno 2019 sicchè, rientrando all'interno del budget, trova copertura finanziaria nel relativo stanziamento e dunque non vi è alcun sforamento.
5 2) Con il 2° motivo l' censura la decisione di prime cure per avere riconosciuto, sulla CP_2
differenza liquidata quale indennità di funzione del periodo marzo-maggio 2020, gli interessi di mora ex d.lgs. 9.10.2002, n. 231, invece non dovuti, non trattandosi di transazione commerciale ma di indennità.
Il motivo è fondato.
Va infatti escluso che nella fattispecie possano trovare applicazione gli interessi di mora previsti dal
D.Lgs. n. 231/2002 in quanto l'indennità domandata non può qualificarsi come corrispettivo da transazione commerciale ai termini della norma invocata.
Si tratta infatti di una indennità che ha titolo nella disciplina dettata dalla norma regionale e non in una fonte negoziale e nemmeno collegata alle prestazioni sanitarie rese dalla struttura convenzionata ma al contrario va ad indennizzare la medesima struttura accreditata per l'eventuale riduzione delle prestazioni rese durante il periodo della pandemia da Covid-19, assicurando un regolare flusso di cassa che consenta di assolvere agli oneri di gestione.
Ne consegue che spettano gli interessi di mora al tasso legale ai sensi dell'art.1284c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo, per cui sul punto la sentenza di prime cure va modificata.
Riguardo le spese di lite, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite
(Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Considerato il parziale accoglimento della domanda, le spese di entrambi i gradi vanno poste per
2/3 a carico dell nella misura liquidata per l'intero in dispositivo applicando i valori medi di CP_2
cui al D.M. 8.3.2018, tenuto conto del valore della controversia, esclusa per il primo grado sia la fase di trattazione ed istruttoria che decisionale stante il rito sommario utilizzato e in considerazione dell'attività effettivamente espletata ed esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett.
c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 2022 e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1629/2022
R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_1
6 con atto di citazione notificato il 1.12.2022, che per il resto rigetta, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Catania, depositata il 3.11.2022, condanna l a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
sull'importo di euro 422.869,02 gli interessi di mora al tasso legale ai sensi
[...]
dell'art.1284 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata di 2/3 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per l'intero quali compensi quanto al primo grado in
€.5.882,00 e quanto all'appello in euro 14.239,00 oltre spese generali, IVA e CPA e spese vive del primo grado per euro 405,00.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15/01/2025.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7