Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1906/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1906/2020 R. Gen. Aff Cont., in materia di- Lesione Personale-pendente: TRA
nata il [...] a [...] ed Parte_1 ivi residente a[...], C.F.
rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppina Cecere, C.F._1
C.F. in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._2 citazione e con la stessa elettivamente dom.ta in Aversa alla Via S. Francesco di Paola n. 3.
-parte attrice-
CONTRO
C.F. e P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. P.IVA_2
nato a [...] il [...], e dott. Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...], con sede legale in CP_3
Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico
nonché conferitaria del Ramo di Controparte_4
della medesima Parte_2 Controparte_4
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e
[...] liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in forza di atto di conferimento redatto per Notaio dr. in Milano del 28.06.2013, rep. 18.568/5.996 Persona_1
(operazione autorizzata dall'IVASS con provvedimento prot. n. 32-13- 000882 di cui alla Delibera n. 105 del 18.06.2013), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti come da atto per Notaio dr. in Milano del 26.07.2017, rep. n. 3999 - racc. 2141, Persona_2 dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15.
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-parte convenuta-
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 14.11.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta certificata, ai sensi della L.53/94, in data 11.02.20 l'attrice conveniva in giudizio la in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, nella dispiegata qualità, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord per ottenere risarcimento delle lesioni asseritamente riportate il giorno 23/04/2018 alle ore 22.30 circa, in Cardito alla via P. Donadio all'altezza del civico n. 3, in direzione Afragola, esponendo che, mentre alla guida della propria vettura Ford Ka tg. EC 610CP, veniva urtata da tergo da una vettura, modello Renny Sport di colore grigio scuro, non identificata. Precisava la parte attrice che nelle suddette circostanze di tempo, dovendo svoltare a sinistra, giunta all'altezza del civico n. 3, posto, per l'appunto, a sinistra rispetto al suo senso di marcia, si posizionava al centro della strada con l'indicatore di sinistra acceso, e che, nel mentre, sopraggiungeva da tergo a velocità sostenuta la vettura CP_5
la quale urtava violentemente la Ford Ka mentre la sorpassava
[...] sul lato destro. Segnatamente, precisava che la vettura urtava CP_5 con il suo lato anteriore sinistro contro la parte laterale destra della Ford Ka dell'attrice, la quale sbandava ed a sua volta finiva la sua corsa andando ad urtare con tutto il suo lato anteriore, contro il muro di confine del parco del civico n. 3; che la vettura investitrice non CP_5 si fermava a prestare il dovuto soccorso e scappava via velocemente per cui si rendeva impossibile rilevare il numero di targa. Trasportata, a mezzo del servizio 118, al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cardarelli di Napoli” in gravi condizioni, all'attrice veniva diagnosticato trauma cranico emorragico e tromboembolia polmonare. Sul posto interveniva la Polizia appartenente al Commissariato di Afragola che redigeva rilievi planimetrici della strada.
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Lamentava residuati postumi di natura permanente ed aver sostenuto visite specialistiche per un importo pari ad euro 1000,00. Quindi, ritenendo il sinistro verificatosi per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato, con lettera del 17.07.2019, inviava richiesta di risarcimento ex art 145,148 e 283 CdA, alla di FGVS e alla Consap, nonché esperiva CP_6 tentativo di negoziazione assistita. Disattese le richieste stragiudiziali, citava la convenuta in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 25.05.2020 e concludeva : - Dichiarare la piena responsabilità del conducente la vettura investitrice non identificata per l'incidente de quo, subito dall'attrice in data 23/04/2018; - conseguentemente condannare le in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 283 lettera A Dec. Leg. 209/2005 Codice delle Assicurazioni, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come segue: € 1.808,40 per danni da inabilità temporanea totale;
€ 825,00 per danni da inabilità temporanea parziale al 50%; € 2.960,00 per inabilità permanente;
€ 980,00 per danno morale;
€ 1.032,91 per spese mediche pregresse, future, documentate e non documentate, comprese spese di CTU, il tutto in un uno a € 7.606,31, ovvero nella somma che l'On.le Tribunale adito vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi e svalutazione monetaria; - Condannare le Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata dal Fondo di
[...]
Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 283 lettera A Dec. Leg. 209/2005 Codice delle Assicurazioni, al pagamento dei compensi professionali di questo giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo fattone. Si costituiva la nella dispiegata qualità, Controparte_1 impugnando estensivamente la domanda in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto. Nel merito, contestava la ricostruzione dell'evento, così come descritta nel libello introduttivo da parte attrice in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio, il cui onere rilevava ricadere in capo alla parte attrice del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. Evidenziava che, in occasione di accertamenti effettuati dalla compagnia presso la Banca Data Ivass, il codice fiscale della Pt_3
era risultato collegato a ben cinque ricorrenze Parte_1 sinistrose ulteriori rispetto a quella oggetto di causa tutte verificatesi tra il 2017 ed il 2018, nella maggior parte delle quali (4 su 5) la l'attrice aveva rivestito il ruolo di “danneggiato”; in particolare, quale ulteriore elemento di criticità, desumibile dalla Banca dati Ivass contestava la circostanza secondo la quale, nella medesima giornata del 23.04.2018, data dell'occorso de quo, l'attrice era stata coinvolta in altro incidente stradale, nella diversa veste di “responsabile”.
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In subordine, allorquando verificata la veridicità del fatto storico, chiedeva la verifica della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di corresponsabilità dell'istante nella determinazione dell'evento dannoso oggetto di causa, eventualmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 II comma c.c., con conseguente riduzione proporzionale dell'eventuale risarcimento ex art. 1227 c.c. Contestava altresì tutte le voci di danno ex adverso richiesti, concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: -accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Parte_1
e/o passiva della - F.G.V.S.; - rigettare la
[...] Controparte_1 domanda di parte attrice, perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
-in via gradata, applicare la fattispecie legale di cui all'art. 2054, II comma c.c. e/o comunque dichiarare la corresponsabilità dell'istante nella determinazione del sinistro per cui è causa, con conseguente riduzione proporzionata del risarcimento ex art. 1227 c.c.; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre in maniera consistente la pretesa risarcitoria vantata dalla controparte, perché sperequata in eccesso e non provata, contenendola, comunque, nei limiti del massimale minimo di legge operante con riferimento alla data di verificazione dell'evento; -con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Incardinato il presente giudizio innanzi precedente giudice assegnatario, stante le misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la trattazione del procedimento in epigrafe indicato veniva fissato all'udienza del 26.11.2020 All'esito della prima udienza, concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c, la causa veniva rinviata, ai fini della valutazione delle relative istanze istruttorie, al 20.05.2021. Nelle more, assegnato il presente giudizio al ruolo della scrivente giudice, in data 18.02.21 giusta decreto presidenziale n.2/2021, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta dalle parti, relativamente ad alcuni capi, veniva fissata l'udienza del 28.04.2022. Si procedeva all'escussione del teste di parte convenuta, . In data Testimone_1
12.6.2023 comparivano e venivano escussi i testi di parte attrice,
e . All'esito, veniva nominato il dott. Testimone_2 Testimone_3
, iscritto all'albo dei CTU tenuto presso questo Persona_3
Tribunale e rinviata la causa, per il conferimento dell'incarico al CTU, all'udienza del 19.10.2023. Depositata la relazione peritale in data 8.04.24, disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 27.6.24, rilevata la necessità di disporre un supplemento di perizia medico-legale. Depositata
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integrazione della relazione peritale, in data 27.9.24, la causa veniva da ultimo trattenuta in decisione, all'udienza cartolare del 14.11.24, con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'attrice ritualmente invitato la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni;
invero, parte attrice ha prodotto in atti le richieste con contestuale denuncia del sinistro e richiesta di risarcimento e messa in mora ex art. 19 e 22 L. 990/1969 e D.lgs. n. 209/2005, inviata alla quale Fondo di Garanzia Controparte_7 nonché alla Consap Spa, (raccomandate n 06943 del 28.02.18 e a/r n. 06952 del 23.02.2018) ed essendo trascorso tra le dette richieste e l'atto introduttivo del presente giudizio il tempo così come prescritto dall'art. 145 del D.lgs. 209/2005, osservate la modalità previste dal successivo art. 148. Parimenti preliminarmente mette conto evidenziare che parte attrice ha fornito la prova della propria legittimazione attiva attraverso la prova testimoniale e la produzione di documentazione sanitaria e medica. La legittimazione passiva della convenuta compagnia
[...]
nella dispiegata qualità, risulta provata anch'essa Controparte_4 attraverso la prova testimoniale raccolta, con la descrizione dell'evento e del veicolo che si allontanava velocemente e si dileguava dopo l'investimento, tanto da non consentire la sua identificazione.
3. Sul merito. Parte attrice, con la proposta azione giudiziale, ha chiesto condannarsi la convenuta in qualità di Impresa Designata Controparte_1 per la Regione Campania alla liquidazione e gestione dei sinistri a carico del al risarcimento dei danni dalla stessa patiti in CP_8 occasione del sinistro stradale asseritamente avvenuto il giorno 23/04/2018 alle ore 22.30 circa in Cardito alla via P. Donadio all'altezza del civico n. 3, in direzione Afragola, per responsabilità di un conducente di un veicolo rimasto non identificato. Orbene, sul punto, l'articolo 283, lett. a), D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 (sostanzialmente riproduttivo della disciplina di cui all'art. 19, lett. a, l. 990/1969), nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante ‹‹non identificato››, ha inequivocabilmente inteso riferirsi, con quest'ultima espressione, ai veicoli e ai natanti rimasti sconosciuti: conseguentemente, è ‹‹onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto
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sconosciuto›› (cfr. Cass., 8.3.1990, n. 1860, a proposito del pregresso art. 19, lett. a). Sicché, la mancata prova anche solo di una delle predette circostanze importa, quale inevitabile corollario, il rigetto della domanda. In tale ottica, dunque, e con riferimento specifico alla seconda delle indagini predette (inerente alla mancata identificazione del veicolo, rimasto poi sconosciuto), la relativa prova a carico del danneggiato deve riguardare, anzitutto, la presenza di un veicolo non identificato e, quindi, che la mancata identificazione è dipesa da impossibilità incolpevole: d'altra parte, l'imposizione a carico del danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione (nei limiti del possibile, come si specificherà) del veicolo e/o del conducente cui va ascritto il sinistro è conforme alla stessa ratio della norma, posta dalla dottrina unanime in relazione, non soltanto, al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., ma anche alla finalità perseguita dal legislatore di evitare eventuali frodi che possono verificarsi con l'imputazione a ipotetici conducenti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni causati da veicoli noti e dichiarati non identificati allo scopo di evitare conseguenze penali al conducente ovvero l'inasprimento dei premi assicurativi. In relazione a quanto testé precisato, ovviamente, deve darsi conto che l'onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni, purché, tuttavia, rispondenti ai requisiti di legge;
ed in tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna che l'essere rimasto il veicolo investitore non identificato è circostanza che presuntivamente -secondo l'id quod plerumque accidit- può principalmente ‹‹ritenersi provata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste
o disposte dall'autorità giudiziaria per identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, invece -prosegue ancora la Cassazione- l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate o complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi per le lesioni subite o perché comunque non idoneo a compierle›› (cfr. ancora Cass., 8.3.1990, n. 1860, cit.). Fermo restando, dunque, in base al predetto principio di diritto fondato sul tenore dell'art. 19 lett. a) L. 990 del 1969, che non può addebitarsi a colui che sia stato danneggiato da un conducente sconosciuto l'onere di dirette indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia (e/o querela) dei fatti alle autorità inquirenti, con messa a disposizione di queste ultime degli elementi informativi disponibili, deve esaminarsi se possa ritenersi sussistente la prova - necessaria, come detto, nel sistema dell'art. 19 lett. a)- dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione.
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Al fine di valutare la fattispecie, va tenuto conto che, nel caso di sinistro da cui derivino danni a persona, il responsabile che non si fermi o che, fermatosi, non presti l'assistenza occorrente al danneggiato risponde, sul piano penale, non soltanto del reato di lesioni colpose (art. 590 cod. pen.), perseguibile a querela, ma anche dei reati -la cui perseguibilità d'ufficio evidenzia la preminente natura pubblicistica dei beni giuridici tutelati- di omessa ottemperanza all'obbligo di fermarsi (cfr. art. 189, comma 6, Codice della Strada - D.Lgs. 30.4.1992, n. 285) e di prestare assistenza (cfr. il successivo art. 189, comma 7, C.d.S.), entrambi puniti con la reclusione fino a tre anni;
la legge, nell'intento di favorire il soccorso e l'identificazione del responsabile ai fini della tutela risarcitoria, esime dall'arresto in flagranza il responsabile che abbia prestato assistenza e si sia messo a disposizione degli organi di P.G. (cfr. art. 189, comma 8, C.d.S.), mentre punisce con sanzione amministrativa chi non fornisca al danneggiato le proprie generalità ed ogni altro dato utile a fini risarcitori (cfr. art. 189, comma 8, C.d.S.). Ebbene, ai fini ricostruttivi del sistema, la previsione quale reato - perseguibile, peraltro, d'ufficio- della condotta del conducente del veicolo ‹‹pirata›› produce due significativi riflessi: a) da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chi affermi falsamente essersi verificato un fatto della specie dinanzi all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che ad essa abbia obbligo di riferire. Ed infatti, la fattispecie ricadrà, eventualmente, sotto l'ambito di operatività degli artt. 367 o 368 cod. pen.; b) da un secondo punto di vista, poi, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati anche perseguibili d'ufficio è, salvo rare eccezioni, posto a carico del cittadino, è anche vero che il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio e, in particolare, gli esercenti delle professioni sanitarie (i quali ultimi, ovviamente, intervengono sempre nei casi quali quello sottoposto al vaglio di questo Giudice) sono tenuti alla denuncia o al referto per i fatti che possano integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (cfr. artt. 331 e 334 cod. proc. pen., nonché artt. 361 ss. cod. pen.). Ne discende, dunque, che, secondo l'id quod plerumque accidit, qualora fatti suscettibili di configurare i reati perseguibili d'ufficio di cui al menzionato art. 189 C.d.S. non siano già a conoscenza delle Autorità inquirenti perché notiziate dal danneggiato, gli stessi sono riferiti alle Autorità dall'esercente la professione sanitaria che prenda in cura il ferito, ove lo stesso e/o i terzi accompagnatori, interrogati, lo informino. Tanto premesso, la collaborazione diligente di ciascun cittadino (quale utente della strada) al perseguimento dei fini del sistema della r.c.a. -impostato dal legislatore come sistema teso a spostare l'attenzione verso la vittima, da tutelarsi attraverso la n. 1906/2020 r.g.a.c. Pagina 7 di 13 N. 1906/2020 R.G.A.C.
‹‹sdrammatizzazione›› della vicenda risarcitoria mediante l'intervento della Compagnia e (nelle ipotesi limite) della collettività, atteso che il F.G.V.S. è alimentato da contributi versati dalle Compagnie di assicurazione, e caricati sugli assicurati, calcolati in percentuale sui premi incassati per ciascun contratto- è strettamente inerente al funzionamento complessivo del sistema medesimo, permeato di elementi pubblicistici. Donde non può ritenersi coerente con detto sistema (e ciò vale anche ai fini dell'apprezzamento della diligenza richiesta dall'ordinamento) il comportamento del danneggiato che, investito da un veicolo ‹‹pirata››, si astenga non soltanto da (inesigibili) indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione dell'investitore (cfr. anche Trib. Nocera Inferiore, 28.3.2001), ma finanche dal rendere noto il fatto alle Autorità, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un tempo ragionevole l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile anche al di là delle valutazioni soggettive del danneggiato circa la fruttuosità delle indagini stesse;
comportamento questo che, se non esigibile sul piano penalistico, sicuramente lo è, come accennato, ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità dell'identificazione. Anche in ipotesi di denuncia incompleta la collettività dei cittadini- assicurati (che, come detto, alimenta in definitiva il F.G.V.S.), non è messa nelle condizioni di limitare (attraverso l'intervento degli inquirenti, teso a individuare il responsabile) le erogazioni a carico del F.G.V.S. ai soli casi di effettiva ‹‹non identificazione››; tale omissione, inoltre, esime il danneggiato dalla eventuale responsabilità penale ricadente sullo stesso per l'ipotesi di simulazione del fatto. Ne deriva dunque, che, conformemente al costante insegnamento della Suprema Corte, non può ritenersi normalmente incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato nell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, laddove il danneggiato stesso, ovvero altro soggetto pure tenuto, che sia stato messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbia almeno provveduto a denunciare il fatto costituente reato perseguibile d'ufficio alla P.G. o all'A.G. Alla luce di quanto finora esposto -così venendo al caso concreto sottoposto al vaglio di questa giudicante- non può non osservarsi come l'attrice, in prima battuta, al momento del suo ricovero presso il pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Cardarelli di Napoli, si sia limitata a riferire ai sanitari di essere rimasto vittima di un incidente stradale senza specificare che il conducente del veicolo investitore aveva omesso di prestare soccorso. Ebbene, nel caso di specie, il coinvolgimento di un ipotetico veicolo rimasto non identificato nel sinistro stradale dedotto da parte attrice n. 1906/2020 r.g.a.c. Pagina 8 di 13 N. 1906/2020 R.G.A.C.
— ed a cui la stessa parte ha addebitato l'esclusiva responsabilità della produzione del medesimo — è rimasta circostanza assolutamente non dimostrata all'esito dell'istruttoria condotta. Innanzitutto, non si fa menzione del sinistro cagionato da terzi ignoti, nel verbale di pronto soccorso del 23.04.2018 (cfr. Cartella PS 2018/27276 P.O.A. Cardarelli;
produzione parte attrice), laddove l'officiante verbalizzava “incidente in strada, cause dichiarate :politrauma della strada”. In secondo luogo, il presunto coinvolgimento di altro veicolo, oltre quello attoreo, nel sinistro stradale dedotto in lite è circostanza non emersa neanche dai rilievi planimetrici effettuati dagli agenti della Polizia Stradale del Comando di Afragola intervenuti sul luogo del sinistro dopo fatti, atteso che dagli atti emerge la dicitura “sinistro autonomo”, con la naturale conseguenza che, in parte qua, il relativo verbale non può formare alcuna utile prova ex se per lo stesso istante dichiarante (cfr. relazione di servizio, produzione introduttiva parte attrice). In terzo luogo, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte attrice nel corso del presente giudizio si sono rivelate altamente inattendibili e contraddittorie, tali dal portare addirittura fondatamente a dubitare della stessa presenza degli stessi sui luoghi di causa al momento del fatto. Ed invero, dal rapporto di incidente redatto dagli agenti della Polizia Stradale che risultano essere intervenuti nella pressoché immediatezza dei fatti, (relazione di servizio a firma degli Agenti e Persona_4
produzione parte convenuta depositata in data 5 Persona_5 giugno 2023) non vi è alcuna traccia della presenza dei testi escussi nel corso del presente giudizio, nonostante gli stessi abbiano dichiarato, non solo di essere stati testimoni oculare del sinistro, ma che non sopraggiungeva alcuna Autorità. Nella specie, sul punto il all'udienza del 12.6.23, Testimone_2 dichiarava: “Nell'arco temporale in cui io rimanevo lì non sopraggiungeva alcuna pattuglia di polizia, stradale o municipale;
la donna caricata sull'ambulanza, io la seguivo per vedere;
insieme a mia moglie
[...]
. Siamo andata al Caldarelli. Posso dire che nel frangente accorrevano Tes_3 persone dal parco e auto si fermavano. Non so dire se la polizia sia stata allertata o meno comunque fino a quando io rimanevo non sopraggiungeva alcuna pattuglia” (cfr. verbale udienza istruttoria del 12.6.23). Alla stessa stregua, l'ulteriore teste di parte attrice, , Testimone_3 confermando le propalazioni rese dal di lei coniuge, circostanziando la presenza sui luoghi del sinistro, dichiarava: “Noi ci siamo accostati;
la macchina investitrice è andata via;
l'ambulanza è arrivata dopo circa una mezz'oretta, abbiamo deciso di seguire l'ambulanza” (cfr. verbale udienza del 12.6.23).
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Di contro, nella menzionata relazione di servizio della pattuglia che sopraggiungeva nell'immediatezza, gli agenti verbalizzavano che:
“Giunti sul posto notavamo una autovettura che aveva impattato violentemente all'entrata del civico 3, e contestualmente vi era la presenza del 118 che stava prestando le cure ad una donna priva di sensi
…identificata per ” (cfr relazione di servizio delle Parte_1 ore 23.00, produzione . Gli Agenti davano altresì atto del CP_1 sopraggiungere dei Carabinieri di Casoria e della sedicente zia dell'istante, tuttavia alcuna menzione alla presenza Persona_6 dei testi, dichiaratisi presenti sui luoghi di causa, fino a che l'ambulanza del 118 si allontanasse. Risulta oltremodo inverosimile, quindi, che: (a) gli agenti verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro nel frattempo gli operatori sanitari prestassero soccorso (come risultante dal relativo rapporto di incidente in atti) —non abbiano potuto raccogliere dichiarazioni spontanee dei testi, che ribadiamo si dichiaravano presenti e testimoni oculari, che avrebbero potuto rivestire ben maggiore utilità, anche alla luce dell'istruzione di una eventuale informativa di reato all'Autorità competente — di un terzo vero e proprio testimone oculare del sinistro;
(b) che gli stessi testi escussi nel corso del presente giudizio, vedendo gli agenti della Polizia Stradale, non abbiano fornito agli stessi agenti, spontanee dichiarazioni e le proprie generalità quale persona informata dei fatti, per aver assistito in prima persona al sinistro in discorso;
(c) che i testi siano stati perfettamente in grado di ricordare minuziosi particolari circa l'esatta dinamica del sinistro e le precise evoluzioni compiute dall'autovettura condotta dall'attore, senza essere invece, in grado di precisare ulteriori e ben più rilevanti circostanze di fatto (utili anche proprio nel saggiare la intrinseca attendibilità e credibilità), quali l'identificazione del presunto terzo veicolo coinvolto, l'indicazione dell'approssimativa andatura di guida tenuta, etc.; (d) lo stesso testimone, pur avendo dichiarato di seguire il veicolo dell'attrice al momento del fatto (si deve presumere, peraltro, a distanza piuttosto ravvicinata, essendo egli stato in grado di precisare anche minuziosi particolari del sinistro, circa la manovra del veicolo non identificato che avrebbe cagionato il sinistro, pur tuttavia senza essere in grado di precisare i punti di impatto, se non ripetendo pedissequamente quanto prospettato dall'atto introduttivo attoreo), non sia rimasto, poi e a sua volta, egli stesso coinvolto nel medesimo sinistro descritto. Orbene le evidenti discrasie e criticità evidenziate fanno ritenere — con elevato grado di verosimiglianza — che l'incidente possa essere stato causato per esclusiva responsabilità della stessa attrice e, in particolare, per la eccessiva e, di certo, non adeguata velocità da ella tenuta al momento del fatto, in relazione allo stato dei luoghi ed al n. 1906/2020 r.g.a.c. Pagina 10 di 13 N. 1906/2020 R.G.A.C.
suo stato psicofisico pur emerso dagli atti di causa (tasso alcolemico positivo, relazione di servizio, pag. 1, produzione note Generali del 5.6.23). Le criticità innanzi rilevate, sia in relazione alle dichiarazioni rese dai testi, sia in relazione all'apparente artificiosa ascrizione del sinistro dedotto in lite alla responsabilità di un presunto veicolo rimasto non identificato, non sono state superate neanche dal perito incaricato da codesto Tribunale, il quale nella relazione depositata e relativa integrazione, evidenziava, in merito al nesso di causalità tra le lesioni riportate e la dinamica rappresentata dall'attrice che : “I paramedici riferiscono che la pz era alla guida di un'auto e si scontrava contro un muro” (pag.8 relazione peritale, . Persona_3
In ogni caso mette conto evidenziare, che il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione o mancata adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché così come non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr. Cass., 14/2/2019, n. 4352; Cass., 11/5/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668); altrettanto non può ritenersi carente una motivazione che sulla scorta degli elementi emersi dall'intera istruttoria e dalle prospettazioni di parte decida di discostarsi dalla relazione peritale, dato che è principio pacifico e da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza del 25 agosto 2022 n. 253, che : “la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. sentenza n. 6155 del 13.03.2009, Rv 607649). Alcun rilievo dirimente, dunque, a parere della scrivente assume l'esito della espletata CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto a ben vedere all'interprete sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta dell'istruttoria e delle risultanze documentali, la esatta e certa compatibilità delle lesioni riscontrate alla dinamica dell'evento, già di per sé di inverosimile verificazione per come prospettato da parte attrice per le superiori considerazioni. Ed invero “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto
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assume.” (cfr.cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). Pertanto, alla luce delle evidenziate incongruenze la domanda deve ritenersi infondata, non avendo l'attrice fornito convincente prova -al cui onere è soggetta, ex art. 2697 cod. proc. civ.- dell'essere rimasta coinvolto in un sinistro stradale cagionato da un veicolo non identificato Il rigetto della domanda principale implica la mancata analisi delle ulteriori rispettive domande ( al riguardo, si è affermato che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise» (cd. ragione più liquida -cfr. F. P. Luiso, Diritto processuale civile, op. cit., p. 68.).
4.Sulle spese processuali. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota specifica, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014. In applicazione del medesimo principio, peraltro, sono definitivamente poste a carico della parte attrice, le spese della compiuta c.t.u., liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1906/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni da lesione personale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-Rigetta la domanda principale di parte attrice Parte_1
-Condanna parte attrice, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta in qualità di qualità di impresa Controparte_1 territorialmente designata per la Campania alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
-Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico della parte attrice.
Così deciso in Aversa, 12/03/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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