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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/05/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4154/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Quinta sezione civile
Il Collegio composto dai magistrati
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4154/2019 promossa da :
, Parte_1
- avv. CELANO GIOVANNI,
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
avv. Gino Ambrosini
CONVENUTO pagina 1 di 22 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova-Sezione specializzata in materia
d'impresa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) accertare e dichiarare le responsabilità ex artt. 2476 c.c., 2484, 2486,
2392, 2393 e 2394, 2394-bis, 2043 c.c. nonché ai sensi dell'art. 146 l.f. ed art. 12 del D.lgs. n. 175/2016 e di ogni altra norma richiamata in atti del Sig. quale ex amministratore di fatto e/o dell'ex direttore generale Controparte_1
di per i motivi espressi in Parte_2
narrativa;
2) per gli effetti, condannare il Sig. a risarcire alla Controparte_1 [...]
i danni Parte_3
cagionati alla società ed ai creditori sociali per i fatti descritti in narrativa, al netto della quota di responsabilità solidale attribuibile al CP_2
ed agli ex amministratori di diritto (Dr.ssa - Sig.
[...] CP_3
, Sig. - Dr. - Avv. Davide Persona_1 Controparte_4 CP_5
TI - Avv. TR HI - Sig. AO Nocentini) e sino alla somma massima di € 200.000,00, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (al tasso tempo per tempo vigente) sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
3) in ogni caso, con condanna del Sig. alla: a. rifusione Controparte_1
integrale delle spese e competenze del presente giudizio, con maggiorazione del rimborso spese forfettario nella misura del 15% sugli onorari (od in quella eventualmente diversa che sia applicabile ratione temporis), oltre
CNP ed IVA nella misura di legge e tutte le successive occorrende;
b. condanna al pagamento delle competenze del CTU ed a quelle del CTP della
Curatela (doc. A – avviso di notula CTP).”
Parte convenuta:
“Il sottoscritto Avv. Gino Ambrosini, nell'interesse del proprio assistito sig. preso atto della Controparte_1
fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni al 22.06.2023, pagina 2 di 22 successivamente rinviata al 21.09.2023, e da ultimo fissata al 16.07.2024, richiamate le memorie difensive depositate e tutte le eccezioni, difese e conclusioni ivi svolte, contestata ogni avversa domanda, eccezione e difesa e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande, produzioni o istanze nuove
e tardive, così precisa le proprie conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo rigettare ogni domanda avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per le ragioni, difese ed eccezioni tutte esposte in atti, ivi compresa e richiamata l'eccezione di giudicato endofallimentare e quella di prescrizione.
Vinte le spese, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato promosso dalla
[...]
per Parte_3
l'accertamento della responsabilità degli amministratori CP_3
, Davide TI, TR Controparte_4 CP_5 Persona_1
HI, AO Nocentini, del socio unico, nonché di Controparte_2
nella sua veste di Direttore Generale e/o amministratore di Controparte_1
fatto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società ed ai creditori sociali.
Con le comparse di costituzione e risposta le parti convenute si sono costituite contestando le domande attoree e chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa le compagnie assicurative. Hanno, altresì, sollevato diverse eccezioni preliminari quali il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto, la nullità della citazione, la competenza funzionale del Giudice del Lavoro e la prescrizione della azione di responsabilità esercitata dalla curatela ex artt.
2476 e 2394, in combinato disposto con l'art. 2949 c.c..
pagina 3 di 22 A seguito di diversi rinvii finalizzati all'integrazione del contraddittorio si sono costituite in giudizio le società di assicurazione su chiamata degli amministratori , e e del CP_3 Per_1 CP_5 Controparte_2
Con provvedimento reso fuori udienza il Giudice Istruttore, ritenuto che le questioni pregiudiziali e preliminari potessero essere decise unitamente al merito, ha concesso i termini ai sensi dell'art. 183 co.6 c.p.c. per il deposito di memorie.
Esaminate le istanze istruttorie il Giudice Istruttore ha disposto l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti del Controparte_2
per acquisire la documentazione relativa alle deliberazioni del Consiglio
Comunale e della Commissione Consiliare, nonché nei confronti degli ex consulenti della società (Dr. , Crossmind e Centro Studi Enti Per_2
Locali srl). Ha, altresì, ammesso CTU tecnico-contabile per la riclassificazione delle poste contabili e rivalutazione dei bilanci d'esercizio dal 2008 al 2013 e la conseguente individuazione del momento di perdita del capitale sociale, nonché per la quantificazione dei danni sulla base di diversi criteri di stima.
All'udienza del 23 giugno 2022 la Curatela fallimentare attrice ha chiesto di chiamare il CTU a chiarimenti, chiedendo l'integrazione della perizia tecnico-contabile con riguardo alla posizione di per il quale Controparte_1
l'ausiliario ha escluso la natura di amministratore di fatto. Con ordinanza del 26 novembre 2022 il Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di chiarimenti ed integrazione della perizia avanzata da parte attrice, ritenendo non necessari i chiarimenti, in quanto già trattati nella consulenza o comunque, oggetto di valutazioni riservate del collegio in sede di decisione.
Con provvedimento del 15 ottobre 2024 il Giudice Istruttore, a seguito delle note autorizzate depositate dalle parti ed in considerazione delle transazioni intervenute, ha disposto la separazione del giudizio per quanto riguarda le posizioni dei convenuti con i quali è stata definita la controversia in forza di transazioni ( , , Nocentini, Controparte_2 CP_3 Per_1 CP_5 CP_4
pagina 4 di 22 TI, HI e le rispettive compagnie assicurative) e conseguente costituzione di un nuovo fascicolo sul ruolo.
Il Giudice Istruttore ha, pertanto, concesso i termini per memorie ex art. 190
c.p.c. rispetto alla residuale posizione del convenuto Controparte_1
* * *
Il ha sostenuto che sia stato amministratore di fatto di Parte_1 CP_1
AST.
In particolare, con atto introduttivo ha allegato che dall'esame della documentazione in atti e dalla documentazione del fascicolo penale emergerebbe una posizione rilevante di individuato come Controparte_1
responsabile tecnico e commerciale della partecipata e referente principale per la gestione della società, come si ricaverebbe anche da alcuni verbali del
CdA, tra cui quello dell'8 gennaio 2008 e quello del 22 aprile 2008 (doc. 49- bis attrice).
Secondo il sarebbe stato un punto di riferimento del Controparte_6
CdA nella gestione operativa ed amministrativa, come risulterebbe dai verbali del CdA del 16/06/2009, del 18/6/2009, del 6/2/2010, del 18/12/2010, del 16/12/2011, del 16/5/2012, del 4/6/2012 e del 28/3/2013.
Il Fallimento ha sostenuto che in atti vi sarebbe prova delle e continue e pesanti ingerenze di nella gestione quotidiana della società e nei CP_1
rapporti con il nonché con i fornitori e con i clienti e ha evidenziato CP_2
il suo ruolo di Direttore di AST con compiti di gestione operativa, sottolineando che dal 30 maggio 2011, egli ha assunto l'incarico di Amministratore Unico di società Parte_4
subentrata nella gestione di alcuni servizi di rilevanza pubblica dismessi da
AST (doc. 52 attrice).
Ha evidenziato, infine, come dalla corrispondenza intrattenuta dal
Liquidatore con alcuni debitori di AST (doc. 53 attrice), nonché da quella ricevuta dal Curatore (doc. 53-bis-ter attrice) oltre che dai verbali del fascicolo penale, emergerebbero criticità nella gestione degli incassi e dei pagina 5 di 22 crediti di AST pagati dai debitori nelle mani di ma non incassati CP_1
dalla società.
* * *
Nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea CP_1
ritenendola infondata, sia in fatto che in diritto, e ha sollevato in via pregiudiziale eccezione di incompetenza in favore del Giudice del Lavoro presso il Tribunale della Spezia, in ragione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società.
Ha, inoltre, sollevato eccezione di giudicato endofallimentare per il fatto di essere stato ammesso al passivo fallimentare, senza alcuna contestazione, per i crediti maturati quale dipendente di Parte_1
Ha affermato che per consolidato principio l'ammissione di un credito al passivo implica la formazione di un giudicato anche in ordine al titolo che sta a fondamento del credito e all'inesistenza di eventuali ragioni di invalidità. Pertanto, secondo le prospettazioni difensive del convenuto, l'omessa opposizione alla successiva domanda di ammissione al passivo da parte della
Curatela fallimentare ha comportato la formazione in ogni sede del giudicato rispetto al rapporto di lavoro e l'inesistenza di eccezioni di sorta, anche in ordine a qualsiasi ipotetica inadempienza o danno.
Nel merito ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale rispetto all'azione di responsabilità.
Sempre nel merito ha chiarito la propria posizione all'interno dell'AST indicando i documenti prodotti dalla Curatela attrice che dimostrano il suo ruolo di lavoratore dipendente della società.
In particolare, ha evidenziato la rilevanza della produzione n. 50 di parte attrice contenente la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro dell'iniziale assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, a far data dal 01.06.2003, con la qualifica di “responsabile amministrativo commerciale”, C.C.L.N. Commercio, 1° liv., e la sua contestuale designazione a pagina 6 di 22 “responsabile tecnico” in relazione all'attività di installazione/manutenzione di impianti elettrici.
Ha richiamato, altresì, il verbale di conciliazione in sede sindacale del 2 aprile 2015 con cui, a fronte della conclamata crisi, il personale dipendente della ha accettato una riduzione di livello contrattuale e di Parte_1
orario di lavoro (ALL. 2 . In tale verbale si è dato atto che CP_1 CP_1
ha svolto sino ad allora mansione di lavoratore dipendente con inquadramento contrattuale di “1° Q liv. impiegatizie” e che avrebbe accettato per il futuro la riduzione di inquadramento al “Liv. 3° operaio”.
Ha sostenuto che la qualità di quale lavoratore subordinato della CP_1
società, dapprima con mansione di impiegato e poi di operaio, è rimasta pacifica e riconosciuta anche dopo il fallimento di Parte_2
, per come risulta dall'ammissione al passivo dei crediti
[...]
lavoristici fondati su tale qualità e su tale titolo (cfr. ALL. 3, istanza di ammissione al passivo del 30.01.2018, e conseguente ammissione: ALL. 4,
Verbale di formazione dello stato passivo del 17.04.2018 e decreto di esecutorietà con pari data).
Ha sottolineato, inoltre, che la Procura della Repubblica della non ha Pt_5
formulato imputazioni a suo carico.
Ha sostenuto la grave genericità e vaghezza delle allegazioni attoree sul coinvolgimento in causa di CP_1
Ha affermato l'infondatezza delle ragioni attoree allegando che dagli atti di causa non emerge alcuna designazione a Direttore Generale, bensì
l'attribuzione di alcune mansioni esecutive in posizione di responsabilità rispetto agli altri lavoratori.
Quanto all'asserito ruolo di Amministratore di fatto ha messo in luce che la ricostruzione avversaria non ha possibilità di fondarsi su nemmeno un atto documentale che possa avvalorarla.
* * *
pagina 7 di 22 Tanto premesso ritiene il Collegio che le domande attoree siano infondate per le ragioni qui di seguito esposte.
§ 1. Sull'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro
Sul punto va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili” (cfr. Cass. n. 20508/2017).
Nel caso all'esame, l'attrice ha qualificato la domanda riconducendo la propria azione di responsabilità alle seguenti norme: artt. 2476 c.c., 2484,
2486, 2392, 2393 e 2394, 2394 -bis, 2043 c.c., nonché all'art. 146 l.f. ed art. 12 del D.lgs. n. 175/2016.
In particolare con riguardo alla posizione di la Curatela Controparte_1
fallimentare ha lamentato il pregiudizio patrimoniale subito, cagionato dal presunto “amministratore di fatto” alla società ed ai Parte_2
creditori sociali, invocando la responsabilità della parte convenuta per i conseguenziali danni arrecati.
Appare chiaro, dunque, che le contestazioni mosse da parte attrice a CP_1
indicato quale amministratore di fatto della società, sono differenti da quelle che scaturenti dal rapporto di lavoro, essendo riconducibili all'azione di responsabilità degli amministratori.
Le considerazioni che precedono trovano riscontro anche sul piano della legittimazione passiva. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha parificato, ai fini delle azioni di responsabilità, la posizione dell'amministratore di fatto a quella degli altri amministratori di società (cfr. Cass. n. 20441/2018; Cass. n.
pagina 8 di 22 21567/2017), avendo affermato che la disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali è applicabile “anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto” (cfr. Cass. n.
21730/2020; conf. Cass. n. 6719/2008).
Ne deriva che anche nei confronti dell'amministratore di fatto, l'azione di responsabilità rimane di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall'altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma” (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1. Ordinanza n. 20441/2018).
Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda volta all'accertamento della responsabilità di indicato dall'attrice Controparte_1
quale amministratore di fatto della società, appartiene alla competenza funzionale e territoriale del Tribunale di Genova Sezione Specializzata delle
Imprese e l'eccezione di incompetenza va, pertanto, disattesa.
§ 2. Sull'eccezione di giudicato endofallimentare
La difesa della parte convenuta ha sollevato eccezione di giudicato endofallimentare sostenendo l'inammissibilità dell'azione essendosi già
pagina 9 di 22 formato un giudicato in sede fallimentare, posto che il Curatore del non ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo del Parte_6
Giudice del Lavoro della né si è opposto alla successiva domanda Pt_5
di ammissione al passivo, con conseguente giudicato rispetto al rapporto di lavoro.
L'eccezione è infondata.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Non si verifica il rischio di conflitto di giudicati, atteso che la decisione che viene adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce, ai sensi dell'art.96 comma 5 LF, effetti soltanto ai fini del concorso (cd. giudicato endofallimentare). In particolare, l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, L. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame” (Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 12 aprile 2022, n. 11808). Ed ancora: “I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare. In particolare l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti alla esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha una efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertendo sul medesimo rapporto giuridico. In altre parole,
l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti, fuori dal fallimento, poiché il cosiddetto giudicato endofallimentare - ai sensi dell'articolo 96, comma 6 della legge fallimentare - copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame” (Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 11 marzo 2022 n. 8010). “L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti
pagina 10 di 22 fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela) (Corte di
Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 3 dicembre 2020 n. 27709).
In buona sostanza i provvedimenti di ammissione o rigetto al passivo fallimentare non possono far stato tra le parti al di fuori della procedura concorsuale e non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma dispiegano i propri effetti preclusivi unicamente nell'ambito della procedura fallimentare.
§ 3. Sul merito della domanda attorea
Passando ad esaminare il merito ritiene il Collegio che la prospettazione attorea non sia condivisibile.
Sono utili, per inquadrare la posizione di i rilievi svolti dal Ctu. CP_1
Si legge nell'elaborato al paragrafo VIII.
4.d. dedicato a “Le posizioni del sig.
e del sig. : Controparte_4 Controparte_1
“Risulta tra i convenuti del presente giudizio il sig. Controparte_1
dipendente di a far data dal 1 giugno Parte_2
2003 sul presupposto che fosse Direttore Generale ed Amministratore di fatto.
Dall'esame della visura storica risulta quanto segue. Il precitato nominativo è stato designato in data 7 giugno 2005 responsabile tecnico “ai sensi della legge n. 46/1990 per le attività di cui alle lettere A, G
(limitatamente ad impianti elettronici)”.
Tale incarico è cessato in data 23 agosto 2011.
Il sig. è stato nominato il 10 gennaio 2005 a tempo Controparte_1 indeterminato delegato di cui all'art. 2 Legge 25/08/1991 n. 287 (e cioè di essere responsabile dal punto di vista igienico – sanitario di esercizio di
pagina 11 di 22 somministrazione di alimenti e bevande) a seguito della presa in gestione da parte di del bar presso il centro Parte_2 sportivo “Il Borgo” in , Via Camisano 187. CP_2
Dall'esame del doc. 2 delle produzioni si rileva che nell'ambito di CP_1
una conciliazione esperita in sede sindacale in data 2 aprile 2015 è stata convenuta tra le parti ed il sig. Parte_2 Controparte_1 la riduzione dell'orario di lavoro da tempo a pieno a tempo part time e la variazione del livello contrattuale da livello 1 quadro impiegatizio a livello 3 operaio e la variazione delle relative mansioni.
Il rapporto di lavoro dipendente divenuto part time è cessato in data 17 luglio 2017 (doc. 116 delle produzioni dell'attore: certificazione unica relativa al periodo d'imposta 2017).
Il sig. è stato delegato, a decorrere dal 11 febbraio 2004, ad Controparte_1
operare sul conto corrente aperto da presso la Parte_2
Cassa di Risparmio di La Spezia con la limitazione che “la facoltà viene concessa per operazioni di addebito per un massimo di euro 5.000,00 per ciascuna” (doc. 50 delle produzioni dell'attore). Dalla visura personale del sig. (doc. 52 delle produzioni Controparte_1 dell'attore) risulta che il nominativo in esame è stato:
· Presidente e Amministratore Delegato di Unico di Levante Servizi
Cooperativa Sociale a r.l. dal 22 ottobre 2014 sino al 19 aprile 2016, quando
è stato nominato Amministratore Unico della precitata Cooperativa, che prestava servizi a favore di Parte_2
· Componente del Comitato Direttivo del Parte_7 dall'11 dicembre 2013;
· Presidente del Comitato Direttivo del Consorzio Porto Lunae dal 29 aprile
2009.
Il espone nell'atto di citazione che il sig. sarebbe Parte_1 Controparte_1
stato nominato Direttore Generale nel gennaio 2008 e sarebbe di poi cessato nel corso del 2015. Non si hanno evidenze documentali di tale nomina.
Nello specifico il citato verbale della riunione del Consiglio di
Amministrazione tenutasi in data 8 gennaio 2008 riporta quanto segue:
pagina 12 di 22 Il Presidente (in allora il sig. “(…) Sottolinea la piena e Parte_8
massima disponibilità del personale ed in particolare del responsabile tecnico e commerciale e del Presidente stesso ad ogni Controparte_1
eventuale chiarimento o informazione relativa alla società ed alla gestione della stessa al fine di consentire ai consiglieri di acquisire elementi utili per il buon funzionamento del consiglio di amministrazione.”.
Nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data
22 aprile 2008 viene proposto un premio di produttività di € 3.000 a favore del dipendente Sempre nel corso del menzionato verbale il Controparte_1 sig. riferisce che “sarà compito del direttore alla fine di ogni Persona_1
mese presentare elenco spese di interventi tecnici da effettuare per un costo superiore ad euro (che saremo noi a decidere) e qualsiasi iniziativa da intraprendere deve essere prima visionata dal CDA o dal responsabile del settore per poter eventualmente intervenire”. Analogo riferimento al direttore si ha nel verbale della riunione del
Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2009 laddove sempre il sig. nel proporre indicazioni sulle modalità di gestione Persona_1 dell'impresa riferisce:
“(…) E' necessario inoltre monitorare costantemente l'andamento della società con la collaborazione del Direttore e se del caso nominare all'interno del CDA dei responsabili per settori”. Anche nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 6 febbraio 2010 il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato una pluralità di preventivi per l'acquisto di macchinari per la pulizia della spiaggia e deciso di pagare il prezzo di acquisto in forma rateale “considerando la situazione bancaria non florida” “viene deciso di comunicare al Direttore modalità di pagamento”. Nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre
2010 avente quale ordine del giorno: - nomina dell'Amministratore
Delegato, - determinazione deleghe conferite all'Amministratore delegato;
- modalità di ripartizione del compenso annuale all'organo amministrativo, - nomina del Vice-Presidente con deleghe;
- analisi delle modifiche statuto;
-
pagina 13 di 22 varie ed eventuali;
viene deciso di inviare “(…) al Direttore Controparte_1 per conoscenza un estratto di detto verbale”. Nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data
16 dicembre 2011 si legge:
“(…) Il CdA decide di inviare al direttore tecnico sig. la Controparte_1
richiesta per un imminente incontro con il personale del settore porto e spazzamento. (…)
Prende nuovamente la parola il sig. il quale espone con riferimento Per_1
alla sua nomina del gennaio 2011 a responsabile del settore porto,
l'impossibilità, perdurando l'attuale situazione di scarsa collaborazione da parte del presidente e del direttore, di mantenere tale ruolo.
Il CDA, riconferma tale posizione con l'invito scritto al direttore sig. CP_1
di
[...] collaborare più attivamente con il Consigliere Costa, è d'obbligo la massima informazione sui fatti del settore porto.” Nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio
2012 si legge che il Consiglio chiede al Presidente dott.ssa CP_3
“(…) di dare incarico al direttore di pianificare il lavoro dei Controparte_1 dipendenti in vista dell'inizio dell'estate. Copia di tale piano deve essere consegnato al Cda.” Nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo
2013 l'organo collegiale delibera “(…) di dare disdetta alla locazione di Cala Marinai nell'ottica del contenimento dei costi e comunica al direttore di liberare lo spazio.”
Quello che emerge da quanto riportato è che:
- il Consiglio di Amministrazione riteneva il sig. Direttore Controparte_1
(Tecnico) pur non avendo egli un formale incarico;
- il Consiglio di Amministrazione gli impartiva direttive che fanno desumere che il precitato nominativo non fosse un amministratore di fatto ma eseguisse indicazioni ricevute dall'organo collegiale;
- la delega ad operare sul conto corrente della società con un limite ad €
5.000 si ritiene fosse riconducibile a snellire l'operatività della società; pagina 14 di 22 - il sig. è colui che informa la Compagnia Assicurativa del Controparte_1 danno patito dal sig. per l'apertura del sinistro e che nel fax Parte_9
inviato esplicita che la responsabilità del danno è ascrivibile ad
[...]
Parte_2
- il sig. è colui che non avrebbe informato il Presidente del Controparte_1
Consiglio di Amministrazione dell'incidente avuto dalla sig.ra Parte_10
.
[...]
Il sig. è stato ammesso al passivo del Controparte_1 [...] per € 54.179,41 a titolo di T.F.R. in via privilegiata ex Parte_1 art. 2751 bis n. 1 c.c. e per € 2.514,40 in via chirografaria.
*
Sulla base delle risultanze acquisite e dalla lettura dei verbali non appare ravvisabile e attribuibile al sig. un ruolo di amministratore di Controparte_1
fatto.
Emerge piuttosto un ampliamento di fatto delle mansioni a lui attribuite come dipendente con qualificazione di Direttore Tecnico, allorquando, come emerge dai verbali, gli vengono affidati incombenti operativi non riconducibili al perimetro della gestione tecnica, il che peraltro come detto non consente di ravvisare elementi per qualificare l'assunzione di Amministratore di fatto”.
L'analisi condotta dal Ctu sulla base dei documenti camerali e societari non appare ultronea, come sostenuto da parte attrice, in quanto il G.I. nel quesito aveva richiesto di accertare, per ciascun convenuto, il danno imputabile per il periodo di permanenza in carica e il Ctu, per completezza di indagine, ha indicato gli elementi presenti in atti ai fini dell'accertamento della posizione di amministratore di fatto di e ha verificato se fosse intervenuta CP_1 effettivamente la nomina di direttore generale.
Sotto il primo profilo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha delineato la figura dell'amministratore di fatto di una società di capitali, identificandolo in colui che, pur privo di un'investitura formale, esercita sostanzialmente nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli pagina 15 di 22 spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, ai singoli soci o a terzi attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. n. 21730/2020, che richiama in motivazione: Cass. n. 21567/2017).
Inoltre, ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario che l'ingerenza nella gestione della società, attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei e occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass. n. 4045/2016; conf. Cass. pen. n. 12956/2021 e Cass. pen. n. 22108/2015; da ultimo Cass. n. 1546/2022).
In buona sostanza “la nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l'inserimento del soggetto nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, lo svolgimento dell'attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale.
La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque,
l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura
pagina 16 di 22 generale, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.
La figura del socio occulto non è compatibile con la società di capitali, la quale viene costituita in base a un formale contratto di società, in cui lo status di socio è acquisito a seguito di formalità e attività non surrogabili per fatti concludenti” (cfr. Tribunale di Venezia 21 Settembre 2024, RG 5224 2024).
Calando questi principi giurisprudenziali nella fattispecie in esame va osservato che non sono emersi, con sufficiente grado di certezza, indici rivelatori del ruolo di amministratore di fatto del convenuto Controparte_1
Le produzioni documentali non comprovano l'ingerenza di nei Controparte_1
fatti gestori della società.
Assumono rilevanza taluni verbali del CdA che mettono in luce l'esatto contrario, ovvero che riceveva direttive dall'organo Controparte_1
collegiale.
Significativi sono i seguenti verbali, richiamati anche dal consulente tecnico d'ufficio:
- il verbale del CdA del 22 aprile 2008 (cfr. prod. 49 bis attore);
- il verbale del 18 dicembre 2010 (cfr. prod. 18 dei convenuti , CP_3
; Per_1 CP_5
- il verbale 16 dicembre 2011 (cfr. prod. 18 dei convenuti , CP_3 Per_1
; CP_5
- il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2012 (cfr. prod. 49 bis attore);
- il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013 (cfr. prod. 20 dei convenuti , ; CP_3 Per_1 CP_5
pagina 17 di 22 La documentazione in questione fa emergere il ruolo attivo e costante del
CdA e dei Presidenti nella gestione della società AST, risultando dagli atti che gli amministratori discutevano e deliberavano sui vari aspetti gestionali riguardanti le linee strategiche e le scelte operative della società.
Anche la delega conferita a ad operare sul conto corrente Controparte_1
aperto da presso la Cassa di Risparmio di La Parte_2
Spezia, al contrario di quanto sostenuto dal , non è sintomatica Parte_1
del ruolo di amministratore di fatto di CP_1
In primo luogo, va rilevato che tale delega è stata conferita con una limitazione di spesa: ovvero “la facoltà viene concessa per operazioni di addebito per un massimo di euro 5.000,00 per ciascuna”, (cfr. prod. 50 attore).
Inoltre, dall'atto di delega (cfr. prod. 51 di parte attrice) e dalla delibera del
C.d.A. del 15.12.2004 (cfr. prod. 51-bis di parte attrice), emerge chiaramente che la proposta di conferire tale delega “al dipendente viene Controparte_1 motivata su mere ragioni di natura pratica e operativa, “con mandato a spendere per una cifra di 5.000 euro al fine di rendere più snella la gestione non essendo necessaria in tutti i casi la presenza dell'amministratore delegato”.
Invero l'impartizione di direttive, che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato (si vedano oltre alle citate delibere le e.mail prodotte da Per_1 come doc. da 31 a 44) così come l'assoggettamento al potere disciplinare (si veda lettera di richiamo prodotta da come doc.45 ) escludono in radice Per_1
che abbia svolto il ruolo di amministratore di fatto. CP_1
Passando a trattare del ruolo di Direttore generale, che il Fallimento attribuisce a si osserva che secondo l'art. 2396 cod. civ. “Le CP_1
disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati [2434], salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”
pagina 18 di 22 Il Direttore generale è assoggettato, in relazione ai compiti a lui affidati, al regime della responsabilità prevista per gli amministratori.
La norma in esame subordina l'estensione di tale responsabilità alla circostanza che il direttore generale sia nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell'art. 2396 cod. civ. (nel testo vigente prima della riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, che vi ha apportato modifiche non significative), esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all'interno della società sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria;
infatti, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto. (Principio reso dalla S.C. con riguardo all'azione promossa, dal commissario liquidatore di società di assicurazione assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, contro un consulente incaricato dalla società, con altri, del compito specifico di tentare il risanamento e dimessosi dopo pochi mesi)” (Cass., sent., 5/12/2008, n. 28819, Cass., sent., 18/11/2015, n. 23630 e Cass., ord., 3/07/2018, n. 17309; richiamate da Cass. Civile sez. VI, sent. 13/01/2020, n. 345).
Nell caso che ci occupa non è versata in atti alcuna delibera assembleare o del C.d.A relativa alla nomina di a Direttore generale con la CP_1
conseguenza che non è neppure applicabile il regime di responsabilità previsto dall'art. 2396 cod. civ..
pagina 19 di 22 § 4. Sulla prescrizione
Ai rilievi sin qui svolti, di per sé dirimenti, va aggiunto per completezza che l'azione nei confronti di risulta prescritta. CP_1
Il Fallimento sulle eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti ha opposto l'allungamento dei termini ex art. 2947, co. 3, c.c. per le imputazioni relative al procedimento penale, richiamando la giurisprudenza della
Cassazione secondo cui «in tema di bancarotta pre-fallimentare, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato d'insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza » (Cass., 11 maggio 2017, n. 45288).
Questa argomentazione però non è opponibile a in quanto CP_1 dall'avviso di concluse indagini prodotto come doc. 63 dal non Parte_1 risulta che suoi confronti sia stata formulata un'imputazione.
Si deve dunque ritenere applicabile la prescrizione quinquennale decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti.
Il Ctu al quesito n.1 “ quando si sia verificata la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale” ha risposto che “il bilancio di chiuso al 31/12/2012 non esprime la Parte_2 reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società in funzione della mancata corretta iscrizione delle immobilizzazioni immateriali
e delle immobilizzazioni materiali e ove si fossero operate le rettifiche delle precitate immobilizzazioni, sarebbe emersa la perdita integrale del capitale sociale di al 31/12/2012 con Parte_2 conseguente ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 2482 ter c.c.”.
La cd. “franchigia temporale” è stata individuata dal Ctu nel periodo 1 gennaio 2013 - 31 luglio 2013 tenuto conto che il momento della conoscibilità della perdita del capitale è diverso e successivo rispetto a quello della sua determinazione contabile.
pagina 20 di 22 Facendo dunque decorrere il termine di cinque anni dal 31.7.2013 l'azione nei confronti di risulta prescritta, posto che l'atto di citazione Controparte_1
datato 24.3.2019 gli è stato notificato in data 3.4.2019.
Sulla base delle osservazioni sin qui svolte le domande proposte dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
devono essere respinte.
Le spese processuali, da distrarsi in favore del legale antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. 13/08/2022, n. 147, scaglione da € 52.001 a € 260.000 in ragione della limitazione a €
200.000,00 della domanda risarcitoria nei confronti del convenuto CP_1
con applicazione di parametri intermedi tra i medi e i massimi in ragione della complessità del contenzioso e delle questioni affrontate.
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, € 3.000,00
Fase introduttiva del giudizio, € 2.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 7.000,00
Fase decisionale, valore massimo: € 6.500,00 Compenso tabellare € 18.500,00 Le spese di ctu sono poste a carico del Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra eccezione e istanza disattesa così provvede:
Respinge le domande proposte dal Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
pagina 21 di 22 Dichiara tenuto e condanna il Parte_1
a rimborsare a le spese processuali, da
[...] Controparte_1
distrarsi in favore del legale antistatario, che liquida in € 18.500,00 oltre accessori di legge ed esborsi.
Pone le spese di ctu a carico del . Parte_1
Così deciso nella cdc del 8.4.2025
Il Giudice estensore il Presidente
Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Quinta sezione civile
Il Collegio composto dai magistrati
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4154/2019 promossa da :
, Parte_1
- avv. CELANO GIOVANNI,
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
avv. Gino Ambrosini
CONVENUTO pagina 1 di 22 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova-Sezione specializzata in materia
d'impresa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) accertare e dichiarare le responsabilità ex artt. 2476 c.c., 2484, 2486,
2392, 2393 e 2394, 2394-bis, 2043 c.c. nonché ai sensi dell'art. 146 l.f. ed art. 12 del D.lgs. n. 175/2016 e di ogni altra norma richiamata in atti del Sig. quale ex amministratore di fatto e/o dell'ex direttore generale Controparte_1
di per i motivi espressi in Parte_2
narrativa;
2) per gli effetti, condannare il Sig. a risarcire alla Controparte_1 [...]
i danni Parte_3
cagionati alla società ed ai creditori sociali per i fatti descritti in narrativa, al netto della quota di responsabilità solidale attribuibile al CP_2
ed agli ex amministratori di diritto (Dr.ssa - Sig.
[...] CP_3
, Sig. - Dr. - Avv. Davide Persona_1 Controparte_4 CP_5
TI - Avv. TR HI - Sig. AO Nocentini) e sino alla somma massima di € 200.000,00, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (al tasso tempo per tempo vigente) sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
3) in ogni caso, con condanna del Sig. alla: a. rifusione Controparte_1
integrale delle spese e competenze del presente giudizio, con maggiorazione del rimborso spese forfettario nella misura del 15% sugli onorari (od in quella eventualmente diversa che sia applicabile ratione temporis), oltre
CNP ed IVA nella misura di legge e tutte le successive occorrende;
b. condanna al pagamento delle competenze del CTU ed a quelle del CTP della
Curatela (doc. A – avviso di notula CTP).”
Parte convenuta:
“Il sottoscritto Avv. Gino Ambrosini, nell'interesse del proprio assistito sig. preso atto della Controparte_1
fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni al 22.06.2023, pagina 2 di 22 successivamente rinviata al 21.09.2023, e da ultimo fissata al 16.07.2024, richiamate le memorie difensive depositate e tutte le eccezioni, difese e conclusioni ivi svolte, contestata ogni avversa domanda, eccezione e difesa e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande, produzioni o istanze nuove
e tardive, così precisa le proprie conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo rigettare ogni domanda avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per le ragioni, difese ed eccezioni tutte esposte in atti, ivi compresa e richiamata l'eccezione di giudicato endofallimentare e quella di prescrizione.
Vinte le spese, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato promosso dalla
[...]
per Parte_3
l'accertamento della responsabilità degli amministratori CP_3
, Davide TI, TR Controparte_4 CP_5 Persona_1
HI, AO Nocentini, del socio unico, nonché di Controparte_2
nella sua veste di Direttore Generale e/o amministratore di Controparte_1
fatto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società ed ai creditori sociali.
Con le comparse di costituzione e risposta le parti convenute si sono costituite contestando le domande attoree e chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa le compagnie assicurative. Hanno, altresì, sollevato diverse eccezioni preliminari quali il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto, la nullità della citazione, la competenza funzionale del Giudice del Lavoro e la prescrizione della azione di responsabilità esercitata dalla curatela ex artt.
2476 e 2394, in combinato disposto con l'art. 2949 c.c..
pagina 3 di 22 A seguito di diversi rinvii finalizzati all'integrazione del contraddittorio si sono costituite in giudizio le società di assicurazione su chiamata degli amministratori , e e del CP_3 Per_1 CP_5 Controparte_2
Con provvedimento reso fuori udienza il Giudice Istruttore, ritenuto che le questioni pregiudiziali e preliminari potessero essere decise unitamente al merito, ha concesso i termini ai sensi dell'art. 183 co.6 c.p.c. per il deposito di memorie.
Esaminate le istanze istruttorie il Giudice Istruttore ha disposto l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti del Controparte_2
per acquisire la documentazione relativa alle deliberazioni del Consiglio
Comunale e della Commissione Consiliare, nonché nei confronti degli ex consulenti della società (Dr. , Crossmind e Centro Studi Enti Per_2
Locali srl). Ha, altresì, ammesso CTU tecnico-contabile per la riclassificazione delle poste contabili e rivalutazione dei bilanci d'esercizio dal 2008 al 2013 e la conseguente individuazione del momento di perdita del capitale sociale, nonché per la quantificazione dei danni sulla base di diversi criteri di stima.
All'udienza del 23 giugno 2022 la Curatela fallimentare attrice ha chiesto di chiamare il CTU a chiarimenti, chiedendo l'integrazione della perizia tecnico-contabile con riguardo alla posizione di per il quale Controparte_1
l'ausiliario ha escluso la natura di amministratore di fatto. Con ordinanza del 26 novembre 2022 il Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di chiarimenti ed integrazione della perizia avanzata da parte attrice, ritenendo non necessari i chiarimenti, in quanto già trattati nella consulenza o comunque, oggetto di valutazioni riservate del collegio in sede di decisione.
Con provvedimento del 15 ottobre 2024 il Giudice Istruttore, a seguito delle note autorizzate depositate dalle parti ed in considerazione delle transazioni intervenute, ha disposto la separazione del giudizio per quanto riguarda le posizioni dei convenuti con i quali è stata definita la controversia in forza di transazioni ( , , Nocentini, Controparte_2 CP_3 Per_1 CP_5 CP_4
pagina 4 di 22 TI, HI e le rispettive compagnie assicurative) e conseguente costituzione di un nuovo fascicolo sul ruolo.
Il Giudice Istruttore ha, pertanto, concesso i termini per memorie ex art. 190
c.p.c. rispetto alla residuale posizione del convenuto Controparte_1
* * *
Il ha sostenuto che sia stato amministratore di fatto di Parte_1 CP_1
AST.
In particolare, con atto introduttivo ha allegato che dall'esame della documentazione in atti e dalla documentazione del fascicolo penale emergerebbe una posizione rilevante di individuato come Controparte_1
responsabile tecnico e commerciale della partecipata e referente principale per la gestione della società, come si ricaverebbe anche da alcuni verbali del
CdA, tra cui quello dell'8 gennaio 2008 e quello del 22 aprile 2008 (doc. 49- bis attrice).
Secondo il sarebbe stato un punto di riferimento del Controparte_6
CdA nella gestione operativa ed amministrativa, come risulterebbe dai verbali del CdA del 16/06/2009, del 18/6/2009, del 6/2/2010, del 18/12/2010, del 16/12/2011, del 16/5/2012, del 4/6/2012 e del 28/3/2013.
Il Fallimento ha sostenuto che in atti vi sarebbe prova delle e continue e pesanti ingerenze di nella gestione quotidiana della società e nei CP_1
rapporti con il nonché con i fornitori e con i clienti e ha evidenziato CP_2
il suo ruolo di Direttore di AST con compiti di gestione operativa, sottolineando che dal 30 maggio 2011, egli ha assunto l'incarico di Amministratore Unico di società Parte_4
subentrata nella gestione di alcuni servizi di rilevanza pubblica dismessi da
AST (doc. 52 attrice).
Ha evidenziato, infine, come dalla corrispondenza intrattenuta dal
Liquidatore con alcuni debitori di AST (doc. 53 attrice), nonché da quella ricevuta dal Curatore (doc. 53-bis-ter attrice) oltre che dai verbali del fascicolo penale, emergerebbero criticità nella gestione degli incassi e dei pagina 5 di 22 crediti di AST pagati dai debitori nelle mani di ma non incassati CP_1
dalla società.
* * *
Nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea CP_1
ritenendola infondata, sia in fatto che in diritto, e ha sollevato in via pregiudiziale eccezione di incompetenza in favore del Giudice del Lavoro presso il Tribunale della Spezia, in ragione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società.
Ha, inoltre, sollevato eccezione di giudicato endofallimentare per il fatto di essere stato ammesso al passivo fallimentare, senza alcuna contestazione, per i crediti maturati quale dipendente di Parte_1
Ha affermato che per consolidato principio l'ammissione di un credito al passivo implica la formazione di un giudicato anche in ordine al titolo che sta a fondamento del credito e all'inesistenza di eventuali ragioni di invalidità. Pertanto, secondo le prospettazioni difensive del convenuto, l'omessa opposizione alla successiva domanda di ammissione al passivo da parte della
Curatela fallimentare ha comportato la formazione in ogni sede del giudicato rispetto al rapporto di lavoro e l'inesistenza di eccezioni di sorta, anche in ordine a qualsiasi ipotetica inadempienza o danno.
Nel merito ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale rispetto all'azione di responsabilità.
Sempre nel merito ha chiarito la propria posizione all'interno dell'AST indicando i documenti prodotti dalla Curatela attrice che dimostrano il suo ruolo di lavoratore dipendente della società.
In particolare, ha evidenziato la rilevanza della produzione n. 50 di parte attrice contenente la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro dell'iniziale assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, a far data dal 01.06.2003, con la qualifica di “responsabile amministrativo commerciale”, C.C.L.N. Commercio, 1° liv., e la sua contestuale designazione a pagina 6 di 22 “responsabile tecnico” in relazione all'attività di installazione/manutenzione di impianti elettrici.
Ha richiamato, altresì, il verbale di conciliazione in sede sindacale del 2 aprile 2015 con cui, a fronte della conclamata crisi, il personale dipendente della ha accettato una riduzione di livello contrattuale e di Parte_1
orario di lavoro (ALL. 2 . In tale verbale si è dato atto che CP_1 CP_1
ha svolto sino ad allora mansione di lavoratore dipendente con inquadramento contrattuale di “1° Q liv. impiegatizie” e che avrebbe accettato per il futuro la riduzione di inquadramento al “Liv. 3° operaio”.
Ha sostenuto che la qualità di quale lavoratore subordinato della CP_1
società, dapprima con mansione di impiegato e poi di operaio, è rimasta pacifica e riconosciuta anche dopo il fallimento di Parte_2
, per come risulta dall'ammissione al passivo dei crediti
[...]
lavoristici fondati su tale qualità e su tale titolo (cfr. ALL. 3, istanza di ammissione al passivo del 30.01.2018, e conseguente ammissione: ALL. 4,
Verbale di formazione dello stato passivo del 17.04.2018 e decreto di esecutorietà con pari data).
Ha sottolineato, inoltre, che la Procura della Repubblica della non ha Pt_5
formulato imputazioni a suo carico.
Ha sostenuto la grave genericità e vaghezza delle allegazioni attoree sul coinvolgimento in causa di CP_1
Ha affermato l'infondatezza delle ragioni attoree allegando che dagli atti di causa non emerge alcuna designazione a Direttore Generale, bensì
l'attribuzione di alcune mansioni esecutive in posizione di responsabilità rispetto agli altri lavoratori.
Quanto all'asserito ruolo di Amministratore di fatto ha messo in luce che la ricostruzione avversaria non ha possibilità di fondarsi su nemmeno un atto documentale che possa avvalorarla.
* * *
pagina 7 di 22 Tanto premesso ritiene il Collegio che le domande attoree siano infondate per le ragioni qui di seguito esposte.
§ 1. Sull'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro
Sul punto va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili” (cfr. Cass. n. 20508/2017).
Nel caso all'esame, l'attrice ha qualificato la domanda riconducendo la propria azione di responsabilità alle seguenti norme: artt. 2476 c.c., 2484,
2486, 2392, 2393 e 2394, 2394 -bis, 2043 c.c., nonché all'art. 146 l.f. ed art. 12 del D.lgs. n. 175/2016.
In particolare con riguardo alla posizione di la Curatela Controparte_1
fallimentare ha lamentato il pregiudizio patrimoniale subito, cagionato dal presunto “amministratore di fatto” alla società ed ai Parte_2
creditori sociali, invocando la responsabilità della parte convenuta per i conseguenziali danni arrecati.
Appare chiaro, dunque, che le contestazioni mosse da parte attrice a CP_1
indicato quale amministratore di fatto della società, sono differenti da quelle che scaturenti dal rapporto di lavoro, essendo riconducibili all'azione di responsabilità degli amministratori.
Le considerazioni che precedono trovano riscontro anche sul piano della legittimazione passiva. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha parificato, ai fini delle azioni di responsabilità, la posizione dell'amministratore di fatto a quella degli altri amministratori di società (cfr. Cass. n. 20441/2018; Cass. n.
pagina 8 di 22 21567/2017), avendo affermato che la disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali è applicabile “anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto” (cfr. Cass. n.
21730/2020; conf. Cass. n. 6719/2008).
Ne deriva che anche nei confronti dell'amministratore di fatto, l'azione di responsabilità rimane di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall'altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma” (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1. Ordinanza n. 20441/2018).
Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda volta all'accertamento della responsabilità di indicato dall'attrice Controparte_1
quale amministratore di fatto della società, appartiene alla competenza funzionale e territoriale del Tribunale di Genova Sezione Specializzata delle
Imprese e l'eccezione di incompetenza va, pertanto, disattesa.
§ 2. Sull'eccezione di giudicato endofallimentare
La difesa della parte convenuta ha sollevato eccezione di giudicato endofallimentare sostenendo l'inammissibilità dell'azione essendosi già
pagina 9 di 22 formato un giudicato in sede fallimentare, posto che il Curatore del non ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo del Parte_6
Giudice del Lavoro della né si è opposto alla successiva domanda Pt_5
di ammissione al passivo, con conseguente giudicato rispetto al rapporto di lavoro.
L'eccezione è infondata.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Non si verifica il rischio di conflitto di giudicati, atteso che la decisione che viene adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce, ai sensi dell'art.96 comma 5 LF, effetti soltanto ai fini del concorso (cd. giudicato endofallimentare). In particolare, l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, L. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame” (Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 12 aprile 2022, n. 11808). Ed ancora: “I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare. In particolare l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti alla esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha una efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertendo sul medesimo rapporto giuridico. In altre parole,
l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti, fuori dal fallimento, poiché il cosiddetto giudicato endofallimentare - ai sensi dell'articolo 96, comma 6 della legge fallimentare - copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame” (Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 11 marzo 2022 n. 8010). “L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti
pagina 10 di 22 fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela) (Corte di
Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 3 dicembre 2020 n. 27709).
In buona sostanza i provvedimenti di ammissione o rigetto al passivo fallimentare non possono far stato tra le parti al di fuori della procedura concorsuale e non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma dispiegano i propri effetti preclusivi unicamente nell'ambito della procedura fallimentare.
§ 3. Sul merito della domanda attorea
Passando ad esaminare il merito ritiene il Collegio che la prospettazione attorea non sia condivisibile.
Sono utili, per inquadrare la posizione di i rilievi svolti dal Ctu. CP_1
Si legge nell'elaborato al paragrafo VIII.
4.d. dedicato a “Le posizioni del sig.
e del sig. : Controparte_4 Controparte_1
“Risulta tra i convenuti del presente giudizio il sig. Controparte_1
dipendente di a far data dal 1 giugno Parte_2
2003 sul presupposto che fosse Direttore Generale ed Amministratore di fatto.
Dall'esame della visura storica risulta quanto segue. Il precitato nominativo è stato designato in data 7 giugno 2005 responsabile tecnico “ai sensi della legge n. 46/1990 per le attività di cui alle lettere A, G
(limitatamente ad impianti elettronici)”.
Tale incarico è cessato in data 23 agosto 2011.
Il sig. è stato nominato il 10 gennaio 2005 a tempo Controparte_1 indeterminato delegato di cui all'art. 2 Legge 25/08/1991 n. 287 (e cioè di essere responsabile dal punto di vista igienico – sanitario di esercizio di
pagina 11 di 22 somministrazione di alimenti e bevande) a seguito della presa in gestione da parte di del bar presso il centro Parte_2 sportivo “Il Borgo” in , Via Camisano 187. CP_2
Dall'esame del doc. 2 delle produzioni si rileva che nell'ambito di CP_1
una conciliazione esperita in sede sindacale in data 2 aprile 2015 è stata convenuta tra le parti ed il sig. Parte_2 Controparte_1 la riduzione dell'orario di lavoro da tempo a pieno a tempo part time e la variazione del livello contrattuale da livello 1 quadro impiegatizio a livello 3 operaio e la variazione delle relative mansioni.
Il rapporto di lavoro dipendente divenuto part time è cessato in data 17 luglio 2017 (doc. 116 delle produzioni dell'attore: certificazione unica relativa al periodo d'imposta 2017).
Il sig. è stato delegato, a decorrere dal 11 febbraio 2004, ad Controparte_1
operare sul conto corrente aperto da presso la Parte_2
Cassa di Risparmio di La Spezia con la limitazione che “la facoltà viene concessa per operazioni di addebito per un massimo di euro 5.000,00 per ciascuna” (doc. 50 delle produzioni dell'attore). Dalla visura personale del sig. (doc. 52 delle produzioni Controparte_1 dell'attore) risulta che il nominativo in esame è stato:
· Presidente e Amministratore Delegato di Unico di Levante Servizi
Cooperativa Sociale a r.l. dal 22 ottobre 2014 sino al 19 aprile 2016, quando
è stato nominato Amministratore Unico della precitata Cooperativa, che prestava servizi a favore di Parte_2
· Componente del Comitato Direttivo del Parte_7 dall'11 dicembre 2013;
· Presidente del Comitato Direttivo del Consorzio Porto Lunae dal 29 aprile
2009.
Il espone nell'atto di citazione che il sig. sarebbe Parte_1 Controparte_1
stato nominato Direttore Generale nel gennaio 2008 e sarebbe di poi cessato nel corso del 2015. Non si hanno evidenze documentali di tale nomina.
Nello specifico il citato verbale della riunione del Consiglio di
Amministrazione tenutasi in data 8 gennaio 2008 riporta quanto segue:
pagina 12 di 22 Il Presidente (in allora il sig. “(…) Sottolinea la piena e Parte_8
massima disponibilità del personale ed in particolare del responsabile tecnico e commerciale e del Presidente stesso ad ogni Controparte_1
eventuale chiarimento o informazione relativa alla società ed alla gestione della stessa al fine di consentire ai consiglieri di acquisire elementi utili per il buon funzionamento del consiglio di amministrazione.”.
Nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data
22 aprile 2008 viene proposto un premio di produttività di € 3.000 a favore del dipendente Sempre nel corso del menzionato verbale il Controparte_1 sig. riferisce che “sarà compito del direttore alla fine di ogni Persona_1
mese presentare elenco spese di interventi tecnici da effettuare per un costo superiore ad euro (che saremo noi a decidere) e qualsiasi iniziativa da intraprendere deve essere prima visionata dal CDA o dal responsabile del settore per poter eventualmente intervenire”. Analogo riferimento al direttore si ha nel verbale della riunione del
Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2009 laddove sempre il sig. nel proporre indicazioni sulle modalità di gestione Persona_1 dell'impresa riferisce:
“(…) E' necessario inoltre monitorare costantemente l'andamento della società con la collaborazione del Direttore e se del caso nominare all'interno del CDA dei responsabili per settori”. Anche nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 6 febbraio 2010 il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato una pluralità di preventivi per l'acquisto di macchinari per la pulizia della spiaggia e deciso di pagare il prezzo di acquisto in forma rateale “considerando la situazione bancaria non florida” “viene deciso di comunicare al Direttore modalità di pagamento”. Nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre
2010 avente quale ordine del giorno: - nomina dell'Amministratore
Delegato, - determinazione deleghe conferite all'Amministratore delegato;
- modalità di ripartizione del compenso annuale all'organo amministrativo, - nomina del Vice-Presidente con deleghe;
- analisi delle modifiche statuto;
-
pagina 13 di 22 varie ed eventuali;
viene deciso di inviare “(…) al Direttore Controparte_1 per conoscenza un estratto di detto verbale”. Nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data
16 dicembre 2011 si legge:
“(…) Il CdA decide di inviare al direttore tecnico sig. la Controparte_1
richiesta per un imminente incontro con il personale del settore porto e spazzamento. (…)
Prende nuovamente la parola il sig. il quale espone con riferimento Per_1
alla sua nomina del gennaio 2011 a responsabile del settore porto,
l'impossibilità, perdurando l'attuale situazione di scarsa collaborazione da parte del presidente e del direttore, di mantenere tale ruolo.
Il CDA, riconferma tale posizione con l'invito scritto al direttore sig. CP_1
di
[...] collaborare più attivamente con il Consigliere Costa, è d'obbligo la massima informazione sui fatti del settore porto.” Nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio
2012 si legge che il Consiglio chiede al Presidente dott.ssa CP_3
“(…) di dare incarico al direttore di pianificare il lavoro dei Controparte_1 dipendenti in vista dell'inizio dell'estate. Copia di tale piano deve essere consegnato al Cda.” Nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo
2013 l'organo collegiale delibera “(…) di dare disdetta alla locazione di Cala Marinai nell'ottica del contenimento dei costi e comunica al direttore di liberare lo spazio.”
Quello che emerge da quanto riportato è che:
- il Consiglio di Amministrazione riteneva il sig. Direttore Controparte_1
(Tecnico) pur non avendo egli un formale incarico;
- il Consiglio di Amministrazione gli impartiva direttive che fanno desumere che il precitato nominativo non fosse un amministratore di fatto ma eseguisse indicazioni ricevute dall'organo collegiale;
- la delega ad operare sul conto corrente della società con un limite ad €
5.000 si ritiene fosse riconducibile a snellire l'operatività della società; pagina 14 di 22 - il sig. è colui che informa la Compagnia Assicurativa del Controparte_1 danno patito dal sig. per l'apertura del sinistro e che nel fax Parte_9
inviato esplicita che la responsabilità del danno è ascrivibile ad
[...]
Parte_2
- il sig. è colui che non avrebbe informato il Presidente del Controparte_1
Consiglio di Amministrazione dell'incidente avuto dalla sig.ra Parte_10
.
[...]
Il sig. è stato ammesso al passivo del Controparte_1 [...] per € 54.179,41 a titolo di T.F.R. in via privilegiata ex Parte_1 art. 2751 bis n. 1 c.c. e per € 2.514,40 in via chirografaria.
*
Sulla base delle risultanze acquisite e dalla lettura dei verbali non appare ravvisabile e attribuibile al sig. un ruolo di amministratore di Controparte_1
fatto.
Emerge piuttosto un ampliamento di fatto delle mansioni a lui attribuite come dipendente con qualificazione di Direttore Tecnico, allorquando, come emerge dai verbali, gli vengono affidati incombenti operativi non riconducibili al perimetro della gestione tecnica, il che peraltro come detto non consente di ravvisare elementi per qualificare l'assunzione di Amministratore di fatto”.
L'analisi condotta dal Ctu sulla base dei documenti camerali e societari non appare ultronea, come sostenuto da parte attrice, in quanto il G.I. nel quesito aveva richiesto di accertare, per ciascun convenuto, il danno imputabile per il periodo di permanenza in carica e il Ctu, per completezza di indagine, ha indicato gli elementi presenti in atti ai fini dell'accertamento della posizione di amministratore di fatto di e ha verificato se fosse intervenuta CP_1 effettivamente la nomina di direttore generale.
Sotto il primo profilo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha delineato la figura dell'amministratore di fatto di una società di capitali, identificandolo in colui che, pur privo di un'investitura formale, esercita sostanzialmente nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli pagina 15 di 22 spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, ai singoli soci o a terzi attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. n. 21730/2020, che richiama in motivazione: Cass. n. 21567/2017).
Inoltre, ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario che l'ingerenza nella gestione della società, attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei e occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass. n. 4045/2016; conf. Cass. pen. n. 12956/2021 e Cass. pen. n. 22108/2015; da ultimo Cass. n. 1546/2022).
In buona sostanza “la nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l'inserimento del soggetto nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, lo svolgimento dell'attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale.
La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque,
l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura
pagina 16 di 22 generale, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.
La figura del socio occulto non è compatibile con la società di capitali, la quale viene costituita in base a un formale contratto di società, in cui lo status di socio è acquisito a seguito di formalità e attività non surrogabili per fatti concludenti” (cfr. Tribunale di Venezia 21 Settembre 2024, RG 5224 2024).
Calando questi principi giurisprudenziali nella fattispecie in esame va osservato che non sono emersi, con sufficiente grado di certezza, indici rivelatori del ruolo di amministratore di fatto del convenuto Controparte_1
Le produzioni documentali non comprovano l'ingerenza di nei Controparte_1
fatti gestori della società.
Assumono rilevanza taluni verbali del CdA che mettono in luce l'esatto contrario, ovvero che riceveva direttive dall'organo Controparte_1
collegiale.
Significativi sono i seguenti verbali, richiamati anche dal consulente tecnico d'ufficio:
- il verbale del CdA del 22 aprile 2008 (cfr. prod. 49 bis attore);
- il verbale del 18 dicembre 2010 (cfr. prod. 18 dei convenuti , CP_3
; Per_1 CP_5
- il verbale 16 dicembre 2011 (cfr. prod. 18 dei convenuti , CP_3 Per_1
; CP_5
- il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2012 (cfr. prod. 49 bis attore);
- il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013 (cfr. prod. 20 dei convenuti , ; CP_3 Per_1 CP_5
pagina 17 di 22 La documentazione in questione fa emergere il ruolo attivo e costante del
CdA e dei Presidenti nella gestione della società AST, risultando dagli atti che gli amministratori discutevano e deliberavano sui vari aspetti gestionali riguardanti le linee strategiche e le scelte operative della società.
Anche la delega conferita a ad operare sul conto corrente Controparte_1
aperto da presso la Cassa di Risparmio di La Parte_2
Spezia, al contrario di quanto sostenuto dal , non è sintomatica Parte_1
del ruolo di amministratore di fatto di CP_1
In primo luogo, va rilevato che tale delega è stata conferita con una limitazione di spesa: ovvero “la facoltà viene concessa per operazioni di addebito per un massimo di euro 5.000,00 per ciascuna”, (cfr. prod. 50 attore).
Inoltre, dall'atto di delega (cfr. prod. 51 di parte attrice) e dalla delibera del
C.d.A. del 15.12.2004 (cfr. prod. 51-bis di parte attrice), emerge chiaramente che la proposta di conferire tale delega “al dipendente viene Controparte_1 motivata su mere ragioni di natura pratica e operativa, “con mandato a spendere per una cifra di 5.000 euro al fine di rendere più snella la gestione non essendo necessaria in tutti i casi la presenza dell'amministratore delegato”.
Invero l'impartizione di direttive, che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato (si vedano oltre alle citate delibere le e.mail prodotte da Per_1 come doc. da 31 a 44) così come l'assoggettamento al potere disciplinare (si veda lettera di richiamo prodotta da come doc.45 ) escludono in radice Per_1
che abbia svolto il ruolo di amministratore di fatto. CP_1
Passando a trattare del ruolo di Direttore generale, che il Fallimento attribuisce a si osserva che secondo l'art. 2396 cod. civ. “Le CP_1
disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati [2434], salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”
pagina 18 di 22 Il Direttore generale è assoggettato, in relazione ai compiti a lui affidati, al regime della responsabilità prevista per gli amministratori.
La norma in esame subordina l'estensione di tale responsabilità alla circostanza che il direttore generale sia nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell'art. 2396 cod. civ. (nel testo vigente prima della riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, che vi ha apportato modifiche non significative), esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all'interno della società sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria;
infatti, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto. (Principio reso dalla S.C. con riguardo all'azione promossa, dal commissario liquidatore di società di assicurazione assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, contro un consulente incaricato dalla società, con altri, del compito specifico di tentare il risanamento e dimessosi dopo pochi mesi)” (Cass., sent., 5/12/2008, n. 28819, Cass., sent., 18/11/2015, n. 23630 e Cass., ord., 3/07/2018, n. 17309; richiamate da Cass. Civile sez. VI, sent. 13/01/2020, n. 345).
Nell caso che ci occupa non è versata in atti alcuna delibera assembleare o del C.d.A relativa alla nomina di a Direttore generale con la CP_1
conseguenza che non è neppure applicabile il regime di responsabilità previsto dall'art. 2396 cod. civ..
pagina 19 di 22 § 4. Sulla prescrizione
Ai rilievi sin qui svolti, di per sé dirimenti, va aggiunto per completezza che l'azione nei confronti di risulta prescritta. CP_1
Il Fallimento sulle eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti ha opposto l'allungamento dei termini ex art. 2947, co. 3, c.c. per le imputazioni relative al procedimento penale, richiamando la giurisprudenza della
Cassazione secondo cui «in tema di bancarotta pre-fallimentare, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato d'insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza » (Cass., 11 maggio 2017, n. 45288).
Questa argomentazione però non è opponibile a in quanto CP_1 dall'avviso di concluse indagini prodotto come doc. 63 dal non Parte_1 risulta che suoi confronti sia stata formulata un'imputazione.
Si deve dunque ritenere applicabile la prescrizione quinquennale decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti.
Il Ctu al quesito n.1 “ quando si sia verificata la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale” ha risposto che “il bilancio di chiuso al 31/12/2012 non esprime la Parte_2 reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società in funzione della mancata corretta iscrizione delle immobilizzazioni immateriali
e delle immobilizzazioni materiali e ove si fossero operate le rettifiche delle precitate immobilizzazioni, sarebbe emersa la perdita integrale del capitale sociale di al 31/12/2012 con Parte_2 conseguente ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 2482 ter c.c.”.
La cd. “franchigia temporale” è stata individuata dal Ctu nel periodo 1 gennaio 2013 - 31 luglio 2013 tenuto conto che il momento della conoscibilità della perdita del capitale è diverso e successivo rispetto a quello della sua determinazione contabile.
pagina 20 di 22 Facendo dunque decorrere il termine di cinque anni dal 31.7.2013 l'azione nei confronti di risulta prescritta, posto che l'atto di citazione Controparte_1
datato 24.3.2019 gli è stato notificato in data 3.4.2019.
Sulla base delle osservazioni sin qui svolte le domande proposte dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
devono essere respinte.
Le spese processuali, da distrarsi in favore del legale antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. 13/08/2022, n. 147, scaglione da € 52.001 a € 260.000 in ragione della limitazione a €
200.000,00 della domanda risarcitoria nei confronti del convenuto CP_1
con applicazione di parametri intermedi tra i medi e i massimi in ragione della complessità del contenzioso e delle questioni affrontate.
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, € 3.000,00
Fase introduttiva del giudizio, € 2.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 7.000,00
Fase decisionale, valore massimo: € 6.500,00 Compenso tabellare € 18.500,00 Le spese di ctu sono poste a carico del Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra eccezione e istanza disattesa così provvede:
Respinge le domande proposte dal Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
pagina 21 di 22 Dichiara tenuto e condanna il Parte_1
a rimborsare a le spese processuali, da
[...] Controparte_1
distrarsi in favore del legale antistatario, che liquida in € 18.500,00 oltre accessori di legge ed esborsi.
Pone le spese di ctu a carico del . Parte_1
Così deciso nella cdc del 8.4.2025
Il Giudice estensore il Presidente
Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
pagina 22 di 22