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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 362/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. G. Passante
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. G. Pappalardo
Appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – crediti da lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1111/2022 del 23.03.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 2181/2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 1.931,00 a Controparte_1 titolo di TFR e crediti da lavoro residui non corrisposti e risultanti dalla busta paga del mese di settembre 2013.
Il giudice, in particolare, reputava infondata l'opposizione atteso che l'opponente non aveva documentato e provato il pagamento del residuo ingiunto, limitandosi ad allegare il pagamento dei due acconti non contestati e già decurtati dal netto complessivo della busta paga del mese di settembre del
2013.
Riteneva, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dall'opponente, in quanto operante nei rapporti caratterizzati dall'assenza di formalità, mentre nel caso di specie il rapporto risultava stipulato per iscritto ed era corredato dal rilascio di buste paga;
in ogni caso il decreto ingiuntivo riguardava il TFR ed altri emolumenti liquidabili solo alla cessazione del rapporto.
Con ricorso del 27.04.2022 appellava la citata sentenza la parte soccombente. Al gravame resisteva l'appellata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 21 novembre
2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché della documentazione versata in atti e la violazione dell'art. 1193 co. 1 c.c. Reitera le difese già spiegate nel giudizio di primo grado e ribadisce di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto alla lavoratrice con i bonifici bancari agli atti (rispettivamente di euro 2.000,00 effettuato in data 2.10.2013 con causale “anticipo liquidazione” e di euro 1.812,16 effettuato in data 19.11.2013 con causale
“saldo TFR”) estinguendo integralmente il credito per TFR e, parzialmente, il credito per le retribuzioni evidenziate nella busta paga del mese di settembre
2013, mediante pagamenti in contanti. 2. Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. in materia di prescrizione presuntiva.
Rileva che il giudice ha errato nel ritenere non applicabile al caso di specie l'istituto della prescrizione presuntiva e nel reputare generica oltre che inammissibile la relativa eccezione. Sostiene che, contrariamente a quanto è stato ritenuto, l'eccezione è stata formulata analiticamente e con specifica allegazione di tutti gli elementi della fattispecie concreta. Asserisce che la ratio legis sottesa all'istituto è quella di presumere, decorso un ragionevole lasso di tempo, il pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro e che la costante giurisprudenza di merito e di legittimità anche a S.U., ritiene assolutamente applicabile ai crediti retributivi nascenti da qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato, anche formalizzato e stipulato per iscritto, la prescrizione presuntiva e ciò senza alcun onere probatorio a carico del datore di lavoro, con la sola precisazione, nel caso di rapporti di lavoro caratterizzati da assenza di c.d. tutela reale, che tale prescrizione cominci a decorrere solo una volta cessato il rapporto. Osserva, in ordine all'inammissibilità dell'eccezione, che non è pertinente il richiamo alla sentenza n.15157/2019 e alla circostanza che il credito afferisca al TFR, in quanto la decisione richiamata fa esclusivo riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto che, trattandosi di TFR, non può che iniziare dalla cessazione del rapporto.
Afferma, in relazione alla cessazione del rapporto nel settembre 2013, che la prescrizione presuntiva decorrente da tale data, in assenza di atti validi interruttivi, risulta maturata nel settembre 2014 (art. 2955 n. 2 c.c.) o nel settembre 2016 (art. 2956 n. 1 c.c.).
3. Con ultimo motivo censura la statuizione sulle spese del giudizio che, in ragione della fondatezza dell'opposizione, andavano poste a carico dell'appellata; ne contesta, inoltre, l'ammontare in quanto superiore al credito ingiunto. Chiede, infine, la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza.
4. L'appello è infondato.
4.1 Il primo motivo è inammissibile. Il tribunale ha ritenuto irrilevanti i pagamenti a titolo di tfr già documentati in primo grado, in quanto considerati dal ricorrente per decreto ingiuntivo, che ha chiesto il residuo portato dalla busta paga, al netto degli stessi. Sul punto l'appellante nulla osserva, limitandosi a reiterare l'eccezione di pagamento del tfr.
4.2 Il secondo motivo è infondato.
Correttamente il giudice ha escluso l'operatività della prescrizione presuntiva nei rapporti stipulati per iscritto, richiamando l'orientamento consolidato del giudice di legittimità, che il collegio condivide: “le prescrizioni presuntive trovano, in effetti, fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazioni nè rilascio di quietanza scritta, e, pertanto, non operano quando il credito, del quale si chiede il pagamento, deriva da contratto stipulato in forma scritta (Cass. n. 1304 del 1995, per cui "la presunzione di pagamento derivante dalle prescrizioni di cui agli artt.
2954,2955 e 2956 c.c. va applicata limitatamente a quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta;
e questa Corte ha ripetutamente precisato che la prescrizione presuntiva non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto"; Cass. n.
820 del 2006; conf., più di recente, Cass. n. 11145 del 2012; Cass. n. 9930 del 2014): sempre che il credito azionato in giudizio abbia, nella sua interezza, il suo fondamento, nel contratto scritto. Se, invece, il credito scaturisce, sia pur solo in parte, dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel contratto scritto, la prescrizione presuntiva riprende la sua ordinaria operatività”. (Cass. civ. sez. II n.
10379 del 2018; di identico contenuto Cass. civ. n. 19649 del 2023). Si tratta di un principio che opera in tutte le ipotesi previste dagli art. 2955 e 2956 c.c. e, dunque, anche nei rapporti di lavoro, tanto da essere richiamato dalla sezione lavoro nella pronuncia citata dal tribunale la n. 15157 del 2019: “va ricordato che per costante giurisprudenza di questa S.C.- cui va data continuità anche nella presente sede - le prescrizioni presuntive, che trovano il proprio fondamento solo in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (cfr Cass.n. 1392/2016; Cass.n.
11145(2012,Cass. n. 8200/2006, Cass. n. 1304/1995). E poichè l'onere della prova del fatto che consente l'applicabilità di una data eccezione incombe su chi la solleva,
è il datore di lavoro a dover eccepire e provare in sede di merito (cosa che non risulta essere avvenuta nel caso di specie) che il contratto di lavoro sia stato stipulato verbalmente e non per iscritto e si sia sempre svolto senza rilascio di quietanze scritte (cfr Cass. n. 13792/2016)”. E ancora richiama l'operatività di tale principio anche Cass. civ. sez. lav. n. 13792/2016: “Per costante giurisprudenza di questa S.C. le prescrizioni presuntive, che trovano il proprio fondamento solo in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (cfr., ex allis, Cass. n.
11145/12; Cass. n. 8200/06; Cass. n. 1304/95).
Ma poiché l'onere della prova del fatto che consente l'applicabilità d'una data eccezione incombe su chi la solleva, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto eccepire e provare in sede di merito (cosa che, invece, non allega neppure di aver fatto) che il contratto di lavoro con l'odierno intimato era stato stipulato verbalmente e non per iscritto e senza rilascio di quietanze scritte”.
Pertanto, nel caso in esame, di contratto stipulato per iscritto e di pagamenti effettuati con bonifici e accompagnati dall'emissione di busta paga con dichiarazione di quietanza, l'istituto in esame non opera. 4.3 Infine, purchè la liquidazione delle spese sia fatta nei limiti dei parametri previsti dal DM n. 55/2014, può anche superare l'ammontare del credito oggetto del giudizio, non essendovi alcuna previsione normativa riguardo un tale limite.
5. La pronuncia va, pertanto, confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/214 per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 21 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi