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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1339/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CO CÌ Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1339/23
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappr. e difeso, come da procura in atti congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Nicastro del Lago del Foro di Siracusa (C.F.
e dall'Avv. Rosario Marangio del Foro di Ragusa (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, dom.to per la carica in Siracusa Controparte_1 CP_2
(SR), Piazza Duomo, C.F. , rappr. e difeso dall'Avv. Luca Brandino del Foro di Siracusa P.IVA_1
(C.F. ) e dall'Avv. Daniele Failla del Foro di Siracusa (C.F. C.F._4
. C.F._5 APPELLATO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Siracusa il per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali Controparte_1
e non, dallo stesso subiti a seguito del sinistro verificatosi a Siracusa in data 07/09/2016.
L'attore deduceva infatti che in data 06/09/2016, alle ore 13,30 circa, mentre il figlio CP_3
si trovava alla guida dell'autovettura marca BMW modello X5 tg. DZ280FZ di sua
[...] proprietà e percorreva il viale Epipoli in direzione Siracusa, in corrispondenza del numero civico n.
104- 106, subiva gravi danni nella parte sottostante del suo veicolo a causa del distacco di un tombino posto sulla carreggiata. Deduceva che a seguito di ciò, l'autovettura rimaneva completamente fuori uso e veniva trasportata con i mezzi del soccorso stradale della Nuova Auto Check-Up S.r.l. presso l'officina meccanica del Sig. in Siracusa, via Carlo Forlanini. Ritenuta la responsabilità Parte_2 del convenuto in ordine ai danni patiti chiedeva la condanna dello stesso alla somma CP_1 complessiva di €. 11.199,22 i.i., di cui €. 9.129,69 oltre IVA al 22% per la riparazione dell'autovettura, ed €. 50,00 oltre IVA al 22% per l'intervento del pronto soccorso stradale oltre il danno da fermo tecnico dal giorno del sinistro sino al momento del risarcimento.
Si costituiva l'ente convenuto che preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa domanda contestando integralmente i fatti oggetto di causa e addebitando l'evento alla colposa condotta di guida dello stesso danneggiato. Espletata
l'istruttoria, con l'escussione di un teste, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/09/2022 e qui posta in decisione.
Indi il Tribunale di Siracusa emetteva la propria decisione rigettando nel merito la domanda attorea e condannando l'attore, odierno appellante, al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in €. 5.077,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale decisione interponeva gravame che affidava il proprio appello a due Parte_1 motivi di censura.
Con il primo motivo lamentava l'omessa ed erronea valutazione da parte del primo giudice della produzione documentale offerta a supporto della propria domanda (cfr: fattura della Nuova Auto CheckUp S.r.l. e relazione di consulenza tecnica e quantificazione danni del Geom. Per_1
Luca) nonché della prova testimoniale resa dal Sig. , con conseguente erronea Testimone_1 interpretazione e valutazione dei fatti di causa e mancata attribuzione della responsabilità ex art. 2051
c.c. dell'evento dannoso al Controparte_1
In particolare evidenziava che il consulente di parte Geom. aveva documentato i Persona_2 danni subiti dall'autovettura, danni che per la loro tipologia (cfr: danni riguardanti i rivestimenti sottoscocca di sinistra, il cambio, il serbatoio con relative condotte, la paratia vano motore, il pavimento posteriore sinistro, il longherone e il rinforzo sinistro) non potevano che confermare che il veicolo aveva subito nella parte sottostante un'improvvisa collisione, collisione verificatasi tra il manto stradale ed il sottoscocca dell'auto.
Quanto poi alla dichiarazione resa dal teste che aveva riferito che il giorno del Testimone_1 sinistro “pioveva forte e c'era una bomba d'acqua” (a tal punto che l'acqua piovana aveva ricoperto il tombino), evidenziava che essa non escludeva ma anzi confermava la responsabilità dell'ente convenuto, odierno appellato, poiché la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che eventi atmosferici anche di grande intensità non integravano il caso fortuito allorchè il danno trovasse origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento. Inoltre, a tenore delle pronunce più recenti, eventi atmosferici anche molto intensi non erano più da considerare del tutto imprevedibili e potevano quindi elidere il nesso causale solo ove non sussistessero condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invocava l'esimente ( il quale era pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta).
Poiché il non aveva fornito tale prova aveva errato il primo giudice nel ritenere che «il CP_1 tombino fu divelto dalla furia della pioggia e non per omessa manutenzione».
Rappresentava che del pari erronee si palesavano le valutazioni tecniche espresse dal primo giudice sulla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, valutazioni che una consulenza tecnica d'ufficio avrebbe meglio messo in luce.
Con il secondo motivo di gravame si doleva poi della condanna alle spese di lite.
Reiterava quindi le istanze istruttorie già avanzate in sede di prime cure nonché la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e stimare i danni.
Si costituiva l'ente appellato il quale preliminarmente ribadiva che già in primo grado (in seno alla propria comparsa costitutiva) aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sul tratto di strada ove si era verificato il sinistro, che risultava essere Strada Provinciale, ossia la SP 146
Belvedere-Siracusa. Lamentava quindi che il primo giudice, rigettando tale eccezione preliminare per carenza di prova, aveva nei fatti ribaltato l'onere probatorio, ritenendo che il non avesse CP_1 dato dimostrazione sufficiente del proprio assunto. E invero il relativo onere non gravava su esso ma sulla controparte. CP_1
Nel merito invece rilevava la correttezza della decisione impugnata e faceva rilevare che l'attore non aveva fornito alcuna idonea prova che i fatti lamentati si fossero svolti così come descritto in citazione. Inoltre metteva in evidenza che in via istruttoria il in primo grado si era limitato Parte_1 alla sola testimonianza del cognato, avendo poi rinunciato agli altri testi indicati Testimone_1 dato che all'esito dell'udienza del 25.02.2020 di escussione del suo unico teste aveva poi Tes_1 chiesto un mero rinvio per “esame della prova” senza ribadire o insistere nell'escussione dei suoi altri testi). Si opponeva pertanto alle richieste istruttorie formulate e chiedeva il rigetto dell'appello.
Radicatosi il contraddittorio la Corte all'udienza del 10-11-2025, preso atto delle note conclusionali depositate dalle parti, poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, va innanzi tutto esaminata l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva” sollevata dall'ente convenuto sin dalle sue prime difese svoltesi in sede di prime cure, eccezione rigettata dal primo decidente.
Il Comune di Siracusa ha infatti evidenziato che il luogo del sinistro (via Epipoli 106) fa parte della strada provinciale che collega Siracusa a Belvedere e afferisce quindi a un territorio sottratto alla propria sfera di competenza.
La questione principale della fattispecie portata al vaglio della Corte quindi afferisce sicuramente alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, poiché si tratta di verificare se il soggetto a cui si chiede il risarcimento sia effettivamente il dominus della situazione giuridica oggetto di domanda.
Ora, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. E cioè chi fa valere un diritto in giudizio verso un altro soggetto non può limitarsi ad allegare che la propria pretesa sussiste, ma che quel diritto appartiene al destinatario, ossia che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto al soggetto a cui si chiede il risarcimento.
Di conseguenza sul piano dell'onere probatorio in base alla ripartizione fissata dall'art 2697 c.c. la titolarità del diritto è un fatto, che della domanda costituisce il fondamento, ed è onere di chi la deduce darne prova.
Pertanto laddove il convenuto non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto e la neghi, egli sta semplicemente ponendo in essere una difesa, sta cioè contestando doverosamente la prospettazione avversaria poiché, ove non lo facesse, il suo contegno processuale renderebbe la domanda della controparte pacifica sotto questo aspetto (Cfr. in tal senso Cass., ss. uu., 2951/2016 cit., punto 64 “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa”).
Ha quindi errato il primo giudice nel ritenere che il convenuto non abbia fornito la prova CP_1 della propria “carenza di legittimazione passiva”, atteso che tale onere spettava invece al Parte_1 considerato, come detto, che non di eccezione in senso stretto si trattava (intesa come allegazione di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere da controparte) ma di pronta e tempestiva difesa alla domanda altrui, ossia di una deduzione relativa alla effettiva titolarità del diritto preteso in giudizio dall'avversario (peraltro supportata anche da un sostegno probatorio, tuttavia ritenuto insufficiente dal primo giudice. Si vedano in tal senso le produzioni dei dati tratti da google).
In tema si rammenti invero che molto spesso si parla impropriamente di “legittimazione ad agire”, mentre, in realtà, il problema è diverso ed attiene – come in questo caso - al merito della causa riguardando non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Si tratta cioè di stabilire se colui che vanta un diritto o colui dal quale si pretende il riconoscimento dello stesso ne sia effettivamente il titolare.
Di contro la legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione, il diritto di agire o di resistere in giudizio.
Ora, poiché a fronte della difesa in tal senso esplicata dall' non ha Controparte_4 dimostrato che il tratto in cui si verificò il fatto era di spettanza del la sua domanda va CP_1 certamente rigettata nel merito poiché non ha fornito dimostrazione tempestiva di un elemento costitutivo della propria domanda.
Solo nella propria comparsa conclusionale l'attore ha richiamato infatti l'art 4 del Regolamento del
Codiece della strada (a tenore del quale: “ tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'art. 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima") e ha dedotto: “Ebbene, se il tratto di strada oggetto di causa non può definirsi comunale in senso stretto perché non ricade entro il perimetro urbano strettamente delimitato, esso appartiene comunque alla competenza del per il fatto di attraversare una città la cui popolazione supera CP_1
i diecimila abitanti. La responsabilità per gli eventuali danni cagionati dalla cattiva manutenzione della strada ad automobilisti o pedoni è, pertanto, del ”. Controparte_1 Tuttavia il richiamo alla norma è del tutto insufficiente (oltre che tardivo) poiché l'attore avrebbe dovuto anche allegare documentazione probante e idonea a sostenere il suo assunto (per esempio una visura catastale, ovvero lo stradario, ovvero ancora la deliberazione della giunta municipale attestante la delimitazione del centro abitato).
Si trattava cioè di istruire la causa anche sotto tale profilo, atteso che – come già ribadito – la titolarità della strada in questione afferiva ad un elemento costitutivo della domanda.
Ne deriva che l'appello merita il rigetto anche se la motivazione espressa dal primo giudice va modificata nel senso sopra espresso.
Stante la soccombenza del , le spese del presente giudizio vanno poste a suo carico. Parte_1
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1339/23 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto da e lo condanna al rimborso, in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 13 novembre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. CO CÌ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CO CÌ Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1339/23
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappr. e difeso, come da procura in atti congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Nicastro del Lago del Foro di Siracusa (C.F.
e dall'Avv. Rosario Marangio del Foro di Ragusa (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, dom.to per la carica in Siracusa Controparte_1 CP_2
(SR), Piazza Duomo, C.F. , rappr. e difeso dall'Avv. Luca Brandino del Foro di Siracusa P.IVA_1
(C.F. ) e dall'Avv. Daniele Failla del Foro di Siracusa (C.F. C.F._4
. C.F._5 APPELLATO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Siracusa il per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali Controparte_1
e non, dallo stesso subiti a seguito del sinistro verificatosi a Siracusa in data 07/09/2016.
L'attore deduceva infatti che in data 06/09/2016, alle ore 13,30 circa, mentre il figlio CP_3
si trovava alla guida dell'autovettura marca BMW modello X5 tg. DZ280FZ di sua
[...] proprietà e percorreva il viale Epipoli in direzione Siracusa, in corrispondenza del numero civico n.
104- 106, subiva gravi danni nella parte sottostante del suo veicolo a causa del distacco di un tombino posto sulla carreggiata. Deduceva che a seguito di ciò, l'autovettura rimaneva completamente fuori uso e veniva trasportata con i mezzi del soccorso stradale della Nuova Auto Check-Up S.r.l. presso l'officina meccanica del Sig. in Siracusa, via Carlo Forlanini. Ritenuta la responsabilità Parte_2 del convenuto in ordine ai danni patiti chiedeva la condanna dello stesso alla somma CP_1 complessiva di €. 11.199,22 i.i., di cui €. 9.129,69 oltre IVA al 22% per la riparazione dell'autovettura, ed €. 50,00 oltre IVA al 22% per l'intervento del pronto soccorso stradale oltre il danno da fermo tecnico dal giorno del sinistro sino al momento del risarcimento.
Si costituiva l'ente convenuto che preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa domanda contestando integralmente i fatti oggetto di causa e addebitando l'evento alla colposa condotta di guida dello stesso danneggiato. Espletata
l'istruttoria, con l'escussione di un teste, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/09/2022 e qui posta in decisione.
Indi il Tribunale di Siracusa emetteva la propria decisione rigettando nel merito la domanda attorea e condannando l'attore, odierno appellante, al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in €. 5.077,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale decisione interponeva gravame che affidava il proprio appello a due Parte_1 motivi di censura.
Con il primo motivo lamentava l'omessa ed erronea valutazione da parte del primo giudice della produzione documentale offerta a supporto della propria domanda (cfr: fattura della Nuova Auto CheckUp S.r.l. e relazione di consulenza tecnica e quantificazione danni del Geom. Per_1
Luca) nonché della prova testimoniale resa dal Sig. , con conseguente erronea Testimone_1 interpretazione e valutazione dei fatti di causa e mancata attribuzione della responsabilità ex art. 2051
c.c. dell'evento dannoso al Controparte_1
In particolare evidenziava che il consulente di parte Geom. aveva documentato i Persona_2 danni subiti dall'autovettura, danni che per la loro tipologia (cfr: danni riguardanti i rivestimenti sottoscocca di sinistra, il cambio, il serbatoio con relative condotte, la paratia vano motore, il pavimento posteriore sinistro, il longherone e il rinforzo sinistro) non potevano che confermare che il veicolo aveva subito nella parte sottostante un'improvvisa collisione, collisione verificatasi tra il manto stradale ed il sottoscocca dell'auto.
Quanto poi alla dichiarazione resa dal teste che aveva riferito che il giorno del Testimone_1 sinistro “pioveva forte e c'era una bomba d'acqua” (a tal punto che l'acqua piovana aveva ricoperto il tombino), evidenziava che essa non escludeva ma anzi confermava la responsabilità dell'ente convenuto, odierno appellato, poiché la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che eventi atmosferici anche di grande intensità non integravano il caso fortuito allorchè il danno trovasse origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento. Inoltre, a tenore delle pronunce più recenti, eventi atmosferici anche molto intensi non erano più da considerare del tutto imprevedibili e potevano quindi elidere il nesso causale solo ove non sussistessero condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invocava l'esimente ( il quale era pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta).
Poiché il non aveva fornito tale prova aveva errato il primo giudice nel ritenere che «il CP_1 tombino fu divelto dalla furia della pioggia e non per omessa manutenzione».
Rappresentava che del pari erronee si palesavano le valutazioni tecniche espresse dal primo giudice sulla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, valutazioni che una consulenza tecnica d'ufficio avrebbe meglio messo in luce.
Con il secondo motivo di gravame si doleva poi della condanna alle spese di lite.
Reiterava quindi le istanze istruttorie già avanzate in sede di prime cure nonché la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e stimare i danni.
Si costituiva l'ente appellato il quale preliminarmente ribadiva che già in primo grado (in seno alla propria comparsa costitutiva) aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sul tratto di strada ove si era verificato il sinistro, che risultava essere Strada Provinciale, ossia la SP 146
Belvedere-Siracusa. Lamentava quindi che il primo giudice, rigettando tale eccezione preliminare per carenza di prova, aveva nei fatti ribaltato l'onere probatorio, ritenendo che il non avesse CP_1 dato dimostrazione sufficiente del proprio assunto. E invero il relativo onere non gravava su esso ma sulla controparte. CP_1
Nel merito invece rilevava la correttezza della decisione impugnata e faceva rilevare che l'attore non aveva fornito alcuna idonea prova che i fatti lamentati si fossero svolti così come descritto in citazione. Inoltre metteva in evidenza che in via istruttoria il in primo grado si era limitato Parte_1 alla sola testimonianza del cognato, avendo poi rinunciato agli altri testi indicati Testimone_1 dato che all'esito dell'udienza del 25.02.2020 di escussione del suo unico teste aveva poi Tes_1 chiesto un mero rinvio per “esame della prova” senza ribadire o insistere nell'escussione dei suoi altri testi). Si opponeva pertanto alle richieste istruttorie formulate e chiedeva il rigetto dell'appello.
Radicatosi il contraddittorio la Corte all'udienza del 10-11-2025, preso atto delle note conclusionali depositate dalle parti, poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, va innanzi tutto esaminata l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva” sollevata dall'ente convenuto sin dalle sue prime difese svoltesi in sede di prime cure, eccezione rigettata dal primo decidente.
Il Comune di Siracusa ha infatti evidenziato che il luogo del sinistro (via Epipoli 106) fa parte della strada provinciale che collega Siracusa a Belvedere e afferisce quindi a un territorio sottratto alla propria sfera di competenza.
La questione principale della fattispecie portata al vaglio della Corte quindi afferisce sicuramente alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, poiché si tratta di verificare se il soggetto a cui si chiede il risarcimento sia effettivamente il dominus della situazione giuridica oggetto di domanda.
Ora, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. E cioè chi fa valere un diritto in giudizio verso un altro soggetto non può limitarsi ad allegare che la propria pretesa sussiste, ma che quel diritto appartiene al destinatario, ossia che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto al soggetto a cui si chiede il risarcimento.
Di conseguenza sul piano dell'onere probatorio in base alla ripartizione fissata dall'art 2697 c.c. la titolarità del diritto è un fatto, che della domanda costituisce il fondamento, ed è onere di chi la deduce darne prova.
Pertanto laddove il convenuto non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto e la neghi, egli sta semplicemente ponendo in essere una difesa, sta cioè contestando doverosamente la prospettazione avversaria poiché, ove non lo facesse, il suo contegno processuale renderebbe la domanda della controparte pacifica sotto questo aspetto (Cfr. in tal senso Cass., ss. uu., 2951/2016 cit., punto 64 “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa”).
Ha quindi errato il primo giudice nel ritenere che il convenuto non abbia fornito la prova CP_1 della propria “carenza di legittimazione passiva”, atteso che tale onere spettava invece al Parte_1 considerato, come detto, che non di eccezione in senso stretto si trattava (intesa come allegazione di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere da controparte) ma di pronta e tempestiva difesa alla domanda altrui, ossia di una deduzione relativa alla effettiva titolarità del diritto preteso in giudizio dall'avversario (peraltro supportata anche da un sostegno probatorio, tuttavia ritenuto insufficiente dal primo giudice. Si vedano in tal senso le produzioni dei dati tratti da google).
In tema si rammenti invero che molto spesso si parla impropriamente di “legittimazione ad agire”, mentre, in realtà, il problema è diverso ed attiene – come in questo caso - al merito della causa riguardando non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Si tratta cioè di stabilire se colui che vanta un diritto o colui dal quale si pretende il riconoscimento dello stesso ne sia effettivamente il titolare.
Di contro la legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione, il diritto di agire o di resistere in giudizio.
Ora, poiché a fronte della difesa in tal senso esplicata dall' non ha Controparte_4 dimostrato che il tratto in cui si verificò il fatto era di spettanza del la sua domanda va CP_1 certamente rigettata nel merito poiché non ha fornito dimostrazione tempestiva di un elemento costitutivo della propria domanda.
Solo nella propria comparsa conclusionale l'attore ha richiamato infatti l'art 4 del Regolamento del
Codiece della strada (a tenore del quale: “ tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'art. 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima") e ha dedotto: “Ebbene, se il tratto di strada oggetto di causa non può definirsi comunale in senso stretto perché non ricade entro il perimetro urbano strettamente delimitato, esso appartiene comunque alla competenza del per il fatto di attraversare una città la cui popolazione supera CP_1
i diecimila abitanti. La responsabilità per gli eventuali danni cagionati dalla cattiva manutenzione della strada ad automobilisti o pedoni è, pertanto, del ”. Controparte_1 Tuttavia il richiamo alla norma è del tutto insufficiente (oltre che tardivo) poiché l'attore avrebbe dovuto anche allegare documentazione probante e idonea a sostenere il suo assunto (per esempio una visura catastale, ovvero lo stradario, ovvero ancora la deliberazione della giunta municipale attestante la delimitazione del centro abitato).
Si trattava cioè di istruire la causa anche sotto tale profilo, atteso che – come già ribadito – la titolarità della strada in questione afferiva ad un elemento costitutivo della domanda.
Ne deriva che l'appello merita il rigetto anche se la motivazione espressa dal primo giudice va modificata nel senso sopra espresso.
Stante la soccombenza del , le spese del presente giudizio vanno poste a suo carico. Parte_1
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1339/23 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto da e lo condanna al rimborso, in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 13 novembre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. CO CÌ