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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 5010/2022 del Tribunale di Tivoli
promossa da , c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to CERUTTI GILBERTO, per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
nei confronti dell Controparte_1
.f ,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to BELLISARIO ALFREDO, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'odierna opposta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis: a). – preliminarmente, revocarsi il
decreto 25.10.2022 e disporsi l'immediata sospensione dell'esecuzione; b). – ritenere
e dichiarare inesistente e/o nulla la notificazione dell'atto di precetto opposto e
comunque dichiarare la nullità dell'intero processo esecutivo ad esso conseguente;
d). - con il favore delle spese processuali e del compenso professionale da distrarsi in
favore del sottoscritto difensore antistatario".
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale concludeva:
“Piaccia al Tribunale di Tivoli adìto, disattesa ogni contraria richiesta, Voglia
provvedere come di seguito: 1) Preliminarmente. Si chiede disporsi l'acquisizione al
presente giudizio merito il fascicolo d'Ufficio della fase sommaria contraddistinto
con il n. 298/2022/ R.G G.E. Dr.ssa Maria grazia Patrizi definito con provvedimento
depositato in cancelleria in data 25.10.2022. 2) In via Principale, Respingere la
domanda di esso opponente così come formulata, perché infondata in fatto ed in
diritto; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore
dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
Veniva concessa la sospensione dell'esecuzione poi revocata e concesso termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, con la testuale motivazione:
«L'opposto chiedeva la notifica a mani dell'atto di precetto nei confronti di
[...]
in San Cesareo (RM) Via Maremmana di rilascio n. 3/A e in difetto Parte_1
ex articolo 143 cpc allegando certificato anagrafico di residenza. L'Ufficiale
Giudiziario recato in loco non rinveniva il destinatario e redigeva la seguente dicitura “anzi non potuto notificare in quanto trovato l'accesso occluso e
abbandonato. San Cesareo 11/10/2021” dunque in pari data procedeva con la
notifica ex art.-143 cpc. La notifica dell'atto di precetto di rilascio dunque è stata
correttamente eseguita;
a ciò che consegue peraltro la inammissibilità del ricorso
per tardività».
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 23/7/24
dinanzi a questo Giudice.
*****
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La notifica dell'atto di precetto è da considerarsi nulla.
Infatti, la sola circostanza che l'accesso sia risultato occluso ed abbandonato non costituisce motivazione sufficiente per procedere alla notifica ex art.-143 cpc.
L'articolo 143 del Codice di Procedura Civile disciplina la notifica a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Tuttavia, per ricorrere a questa modalità, è
necessario che l'ufficiale giudiziario abbia compiuto tutte le ricerche possibili per individuare l'attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario. La semplice constatazione che l'immobile appare abbandonato e occluso non è sufficiente per procedere immediatamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. È indispensabile che l'ufficiale giudiziario svolga ulteriori indagini, come verifiche presso l'anagrafe comunale, per accertare l'effettiva irreperibilità del destinatario.
La giurisprudenza ha più volte sottolineato l'importanza di queste ricerche preliminari. Ad esempio, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8114 del 21 aprile 2016, ha affermato che l'ufficiale giudiziario deve compiere tutte le indagini necessarie per risalire alla residenza, domicilio o dimora del destinatario, non essendo sufficienti le sole informazioni negative fornite dal portiere dello stabile.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27699 del 25 ottobre 2024, ha ribadito che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per i casi di irreperibilità assoluta non può essere affidato alle mere risultanze anagrafiche,
ma presuppone che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'agente notificatore ne dia espresso conto nella relata di notifica.
Pertanto, se l'ufficiale giudiziario si limita a constatare che l'accesso all'immobile è abbandonato e occluso, senza effettuare ulteriori verifiche presso l'anagrafe o altre fonti, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. potrebbe essere considerata nulla per difetto di adeguate ricerche preliminari. È quindi fondamentale che l'ufficiale giudiziario documenti nella relata di notifica tutte le indagini svolte per rintracciare il destinatario, al fine di garantire la validità della notifica stessa.
Tanto non è stato fatto dall'Ufficiale Giudiziario notificante e conseguentemente la notificazione effettuata deve essere considerata nulla.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede: 1)accoglie l'opposizione e dichiara la nullità della notifica del precetto con ogni conseguenza di legge;
2)condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.009,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14,
e nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tivoli 10/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane