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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO SIMONETTA, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3096/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLI/CARTELLA n. 02820250029620201000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- RUOLI/CARTELLA n. 02820250029620201000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- RUOLI/CARTELLA n. 02820250029620201000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- RUOLI/CARTELLA n. 02820250029620201000 IVA-ALIQUOTE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5262/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l' istante impugnava la cartella di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- notificatagli in data 17.04.2025. A sostegno della domanda deduceva: a) che a seguito di controllo automatizzato del modello Redditi 2018, anno d'imposta 2017 e della liquidazione periodica IVA del 3° trimestre 2021, la Agenzia delle Entrate aveva emesso comunicazioni di irregolarità rispettivamente per la somma 25.796,59, a titolo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni ed interessi, e per la somma di euro 7.660,23 per IVA, sanzioni e interessi:
b) che egli aveva provveduto a rateizzare gli importi indicati nelle su indicate comunicazioni, con le seguenti modalità: 1) euro 25.796,29 (Redditi 2018, anno d'imposta 2017) in 20 rate trimestrali, di euro 1.289,82
(prima rata euro 1.290,01) oltre interessi di dilazione, dal 17/02/2020 al 2/12/2024; 2) euro 7.660,23 (IVA 3° trim.2021), in 20 rate trimestrali di euro 383,04, oltre interessi di dilazione, dal 4/07/2022 al 30/04/2027; c) che successivamente, avvalendosi della previsione di cui all'art. 1, commi 155 e 156, della Legge di bilancio
2023, n. 197/2022, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa A.F. aveva avuto accesso a nuova rateizzazione, prevedente, per la somma ancora dovuta per il controllo automatizzato del mod. Redditi 2018, rate trimestrali dell'importo di euro 1.211,25, oltre interessi di dilazione, dalla 13^ con scadenza il 28/02/2023, alla 20^ con scadenza il 2/12/2024, e per la somma ancora dovuta per il controllo automatizzato della liquidazione IVA del 3° trim. 2021, rate trimestrali di euro 335,35, oltre interessi di dilazione, dalla 3^ con scadenza il 31/01/2023, alla 20^ con scadenza il 30/04/2027; d) che per effetto della nuova rateizzazione, aveva versato, per la somma dovuta a seguito di automatizzato del mod. Redditi 2018, anno d'imposta
2017, n. 12 rate dell'imposto di euro 1.289,82 e n. 4 rate dell'importo di euro 1.211,25), ed ancora, per la somma dovuta a seguito di controllo automatizzato liquidazione IVA 3° trim. 2021 n. 2 rate dell'importo trimestrali di euro 383,04, e n.10 rate dell'importo di euro 335,35 (ossia dalla 3^ alla 11^ fino al 31/01/2025);
e) che inopinatamente la A.F. aveva proceduto ad iscrivere a ruolo la somma euro 8.169,35, da controllo automatizzato ex 36 bis del DPR n. 600/1973 del modello Redditi 2018, anno d'imposta 2017 per mancato versamento della 13^ rata e la somma di euro 6.648,81 da controllo automatizzato dichiarazione IVA per mancato versamento della 3^ rata, laddove le predette rate erano state regolarmente versate alle scadenze previste.
Si costituiva, depositando controdeduzioni, la convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata.
Rappresenta circostanza pacifica, e comunque emergente dagli atti, che la iscrizione a ruolo, per il doppio titolo indicato in cartella, scaturisce dalla ritenuta decadenza del contribuente dalle rateizzazioni di cui aveva beneficiato a seguito della comunicazione di irregolarità n. 13607271817, emessa all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 del modello redditi 2018, e della comunicazione di irregolarità n. 05378132210 emessa all'esito di controllo ex art. 54 bis d.p.r. 633/72 della liquidazione periodica IVA terzo trimestre 2021: nello specifico, per quanto direttamente emerge dalla cartella impugnata, la decadenza dal beneficio del termine, con iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute oltre sanzioni, sarebbe stata disposta per omesso versamento della 13^ rata quanto alla prima rateizzazione e della 3^ rata quanto alla seconda rateizzazione.
Gli è che tuttavia, nel comminare la decadenza dal beneficio della rateizzazione, la Agenzia delle Entrate non ha tenuto in debito conto la circostanza che il contribuente, in corso di rateizzazione, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 1 commi 155 e 156 della legge 197/2022, provvedeva- avvalendosi dell'apposito servizio telematico predisposto dalla stessa A.F- a ridefinire il proprio “piano di rientro”, con riduzione delle sanzioni al 3% e rideterminazione delle rate trimestrali da euro 1.289,82 ad euro 1.211,25 quanto alla prima rateizzazione e da euro 383,04 ad euro 335,35 quanto alla seconda: trattasi di circostanze adeguatamente documentate dal ricorrente e in nessun modo contestate in maniera specifica dalla resistente Agenzia, che nemmeno ha in qualche modo contestato, peraltro, la legittimità della rinegoziazione dei rateizzi operata dal contribuente ai sensi della legge di bilancio 2023 (legge 197/2022).
Effettuata tale premessa, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti emerge – in relazione alla rateizzazione di cui al liquidazione periodica IVA terzo trimestre 2021- il regolare pagamento della 3^ rata
(per la quale era stata comminata la decadenza dal termine) nella misura rinegoziata ex lege 197/2022 alla scadenza prevista e anche delle rate successive sino al momento della operata iscrizione a ruolo, di tal che nessuna decadenza dal beneficio in parola, per la specifica causale che qui viene in esame, può ritenersi verificata.
Quanto alla rateizzazione delle somme di cui al modello redditi anno 2018, dalla documentazione in atti emerge il regolare pagamento da parte del contribuente della 13^ rata (per la quale era stata comminata la decadenza) nella misura rinegoziata ex lege 197/2022 e di quelle successive sino alla 16^ compresa, a partire dalla quale effettivamente tuttavia i pagamenti si sono interrotti: consegue che la decadenza dal beneficio della rateizzazione deve ritenersi verificato, ex art. 15 ter d.p.r. 602/73, dal momento della scadenza della rata successiva a quella (la n. 17) rimasta inadempiuta, con legittima iscrizione dell'importo residuo
(rate dal n. 17 al n. 20) maggiorato della sanzione nella misura piena del 30%.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni rese, va annullata "in toto" la iscrizione a ruolo n. 250154/2025 della somma di euro 6.648,81 dovuta a seguito di controllo liquidazione IVA terzo trimestre 2021, nel mentre la iscrizione a ruolo n. 550153/2025 va annullata per la sola parte eccedente l'importo residuo delle rate dovute dalla n. 17 alla n. 20 maggiorato di sanzioni pari al 30%.
In questi termini la domanda va accolta, con le spese che si compensano.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO SIMONETTA, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3096/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLI/CARTELLA n. 02820250029620201000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- RUOLI/CARTELLA n. 02820250029620201000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- RUOLI/CARTELLA n. 02820250029620201000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- RUOLI/CARTELLA n. 02820250029620201000 IVA-ALIQUOTE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5262/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l' istante impugnava la cartella di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- notificatagli in data 17.04.2025. A sostegno della domanda deduceva: a) che a seguito di controllo automatizzato del modello Redditi 2018, anno d'imposta 2017 e della liquidazione periodica IVA del 3° trimestre 2021, la Agenzia delle Entrate aveva emesso comunicazioni di irregolarità rispettivamente per la somma 25.796,59, a titolo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni ed interessi, e per la somma di euro 7.660,23 per IVA, sanzioni e interessi:
b) che egli aveva provveduto a rateizzare gli importi indicati nelle su indicate comunicazioni, con le seguenti modalità: 1) euro 25.796,29 (Redditi 2018, anno d'imposta 2017) in 20 rate trimestrali, di euro 1.289,82
(prima rata euro 1.290,01) oltre interessi di dilazione, dal 17/02/2020 al 2/12/2024; 2) euro 7.660,23 (IVA 3° trim.2021), in 20 rate trimestrali di euro 383,04, oltre interessi di dilazione, dal 4/07/2022 al 30/04/2027; c) che successivamente, avvalendosi della previsione di cui all'art. 1, commi 155 e 156, della Legge di bilancio
2023, n. 197/2022, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa A.F. aveva avuto accesso a nuova rateizzazione, prevedente, per la somma ancora dovuta per il controllo automatizzato del mod. Redditi 2018, rate trimestrali dell'importo di euro 1.211,25, oltre interessi di dilazione, dalla 13^ con scadenza il 28/02/2023, alla 20^ con scadenza il 2/12/2024, e per la somma ancora dovuta per il controllo automatizzato della liquidazione IVA del 3° trim. 2021, rate trimestrali di euro 335,35, oltre interessi di dilazione, dalla 3^ con scadenza il 31/01/2023, alla 20^ con scadenza il 30/04/2027; d) che per effetto della nuova rateizzazione, aveva versato, per la somma dovuta a seguito di automatizzato del mod. Redditi 2018, anno d'imposta
2017, n. 12 rate dell'imposto di euro 1.289,82 e n. 4 rate dell'importo di euro 1.211,25), ed ancora, per la somma dovuta a seguito di controllo automatizzato liquidazione IVA 3° trim. 2021 n. 2 rate dell'importo trimestrali di euro 383,04, e n.10 rate dell'importo di euro 335,35 (ossia dalla 3^ alla 11^ fino al 31/01/2025);
e) che inopinatamente la A.F. aveva proceduto ad iscrivere a ruolo la somma euro 8.169,35, da controllo automatizzato ex 36 bis del DPR n. 600/1973 del modello Redditi 2018, anno d'imposta 2017 per mancato versamento della 13^ rata e la somma di euro 6.648,81 da controllo automatizzato dichiarazione IVA per mancato versamento della 3^ rata, laddove le predette rate erano state regolarmente versate alle scadenze previste.
Si costituiva, depositando controdeduzioni, la convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata.
Rappresenta circostanza pacifica, e comunque emergente dagli atti, che la iscrizione a ruolo, per il doppio titolo indicato in cartella, scaturisce dalla ritenuta decadenza del contribuente dalle rateizzazioni di cui aveva beneficiato a seguito della comunicazione di irregolarità n. 13607271817, emessa all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 del modello redditi 2018, e della comunicazione di irregolarità n. 05378132210 emessa all'esito di controllo ex art. 54 bis d.p.r. 633/72 della liquidazione periodica IVA terzo trimestre 2021: nello specifico, per quanto direttamente emerge dalla cartella impugnata, la decadenza dal beneficio del termine, con iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute oltre sanzioni, sarebbe stata disposta per omesso versamento della 13^ rata quanto alla prima rateizzazione e della 3^ rata quanto alla seconda rateizzazione.
Gli è che tuttavia, nel comminare la decadenza dal beneficio della rateizzazione, la Agenzia delle Entrate non ha tenuto in debito conto la circostanza che il contribuente, in corso di rateizzazione, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 1 commi 155 e 156 della legge 197/2022, provvedeva- avvalendosi dell'apposito servizio telematico predisposto dalla stessa A.F- a ridefinire il proprio “piano di rientro”, con riduzione delle sanzioni al 3% e rideterminazione delle rate trimestrali da euro 1.289,82 ad euro 1.211,25 quanto alla prima rateizzazione e da euro 383,04 ad euro 335,35 quanto alla seconda: trattasi di circostanze adeguatamente documentate dal ricorrente e in nessun modo contestate in maniera specifica dalla resistente Agenzia, che nemmeno ha in qualche modo contestato, peraltro, la legittimità della rinegoziazione dei rateizzi operata dal contribuente ai sensi della legge di bilancio 2023 (legge 197/2022).
Effettuata tale premessa, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti emerge – in relazione alla rateizzazione di cui al liquidazione periodica IVA terzo trimestre 2021- il regolare pagamento della 3^ rata
(per la quale era stata comminata la decadenza dal termine) nella misura rinegoziata ex lege 197/2022 alla scadenza prevista e anche delle rate successive sino al momento della operata iscrizione a ruolo, di tal che nessuna decadenza dal beneficio in parola, per la specifica causale che qui viene in esame, può ritenersi verificata.
Quanto alla rateizzazione delle somme di cui al modello redditi anno 2018, dalla documentazione in atti emerge il regolare pagamento da parte del contribuente della 13^ rata (per la quale era stata comminata la decadenza) nella misura rinegoziata ex lege 197/2022 e di quelle successive sino alla 16^ compresa, a partire dalla quale effettivamente tuttavia i pagamenti si sono interrotti: consegue che la decadenza dal beneficio della rateizzazione deve ritenersi verificato, ex art. 15 ter d.p.r. 602/73, dal momento della scadenza della rata successiva a quella (la n. 17) rimasta inadempiuta, con legittima iscrizione dell'importo residuo
(rate dal n. 17 al n. 20) maggiorato della sanzione nella misura piena del 30%.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni rese, va annullata "in toto" la iscrizione a ruolo n. 250154/2025 della somma di euro 6.648,81 dovuta a seguito di controllo liquidazione IVA terzo trimestre 2021, nel mentre la iscrizione a ruolo n. 550153/2025 va annullata per la sola parte eccedente l'importo residuo delle rate dovute dalla n. 17 alla n. 20 maggiorato di sanzioni pari al 30%.
In questi termini la domanda va accolta, con le spese che si compensano.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite.