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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/11/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1171/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice AR ON
AI, nella causa civile n. 1171/2025 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. PIGNATELLI BIAGIO e Parte_1 C.F._1 dall'avv. FAVARA ANGELA ( ) VIALE DELL'INDUSTRIA N. 23 35129 C.F._2
PADOVA;
- attore -
E
, con l'avv. , con domicilio in VIA TIZIANO CP_1 C.F._3 CP_1
MINIO 5 35134 PADOVA
- convenuto -
1. L'avv. ha azionato in via monitoria le parcelle liquidate dal COA di Padova per attività giudiziali CP_1
e stragiudiziali svolte in favore di . Si tratta di tre distinte parcelle (doc. 1, 1.1, 2, 2.1, Parte_1
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1 fascicolo monitorio) riguardanti: procedura di pignoramento presso terzi n. 877/2020 RGE promossa da Parte_2
parcella liquidata dall'Ordine n. 44/24 dell'importo di € 1.688,20, oltre €
[...]
2,00 per marca su fattura, € 67,60 per CPA, € 16.00, per marca deposito ed € 16,88, per tassa di liquidazione per un totale complessivo di € 1.790,68 (doc. 4); attività stragiudiziale n. 3 mediazioni promosse da e contro e attività Controparte_2 stragiudiziale/trattative: numero di parcella liquidata dall'Ordine, 45/24, dell'importo € 6.750,50, oltre €
2,00 per marca su fattura, oltre CPA di € 270,10, € 16.00 per marca deposito ed € 135,01 per tassa di liquidazione per un totale complessivo di € 7.173,61 (doc. 5); attività “giudiziale” causa appello promossa da + 2 contro e attività Parte_3 Parte_1
“stragiudiziale”: numero di parcella liquidata dall'Ordine 46/24, così composta: a. Attività “giudiziale”: € 4.948,45 (fase studio appello 1960,00 + fase introduttiva appello 1350,00 +
993,00 aumento 30% ex art. 4 DM 55/2014, + 645,45 R.F. 15%), da cui vanno detratti gli acconti oggetto delle fatture n. 39/2020, Avv. , di € 1.151,92, al netto di CPA e n. 25/2020, Avv. CP_1
Callegaro, di € 1.435,10 al netto di CPA e anticipazioni (doc.6,7), per cui residua il credito di €
2.361,43;
b. Attività “stragiudiziale”: € 2.639,25 (2.295,00 + 344,25 R.F. 15%), per un totale di € 5.000,68, oltre €
2,00 per marca su fattura, CPA di € 200,10, € 16.00 per marca deposito ed € 151,75 per tassa di liquidazione per un totale complessivo di € 5.370,53 (doc. 8).
2. , diffidato al pagamento con PEC 9.02.2021, 19.05.2021 e con raccomandata a.r. 14.09.2023, Parte_1 non ha provveduto al pagamento (docc. 9,10,11) né presentato osservazioni nell'ambito delle procedure di opinamento. Sulla somma capitale liquidata di € 13.439,38 oltre interessi legali dalla messa in mora
(9.02.2021) mentre, sulle spese sostenute per il parere di congruità, gli interessi competono dalla domanda.
3. ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 2598/24 che gli ha ingiunto di pagare € Parte_1
14.334,82: la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta per la decisione in data 16.10.2025.
4. Dei motivi di opposizione si darà conto nel corso della motivazione.
Controversia signore Parte_3
5. L'opponente contesta al proprio ex difensore, avv. , che il legale, al momento di decidere se CP_1 proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia (doc. n. 1 fascicolo monitorio) che lo aveva visto soccombente, non gli avesse illustrato convenienza e rischi dell'impugnazione “che non era propenso a promuovere”: in particolare non gli avrebbe rappresentato la possibilità “di interrompere o non intraprendere azioni economicamente gravose e non necessarie” (citazione): cosicché l'appello era stato proposto senza alcuna previa informazione al cliente, cui peraltro non era stata spiegata la sicura debenza dell'importo per Iva preteso dalle signore , vittoriose in primo grado per un importo Parte_3 risarcitorio, che pretendevano fosse maggiorato dall'Iva connessa ai lavori da eseguire.
6. Andando con ordine e partendo dalla fine:
a)che l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva visto vittoriose le signore sia stato presentato senza alcuna comunicazione al cliente è documentalmente smentito: il Parte_3
22.10.2020 l'avv. trasmette al signor l'atto di citazione d'appello (doc. n. 5 e n. 5.1 CP_1 Parte_1 fascicolo monitorio); anzi, chiede al cliente di interloquire in ordine ai motivi a sostegno della istanza di sospensione della decisione di primo grado, soprattutto con riferimento alla situazione patrimoniale finanziaria dell'impresa;
b) il confronto tra cliente ed avvocato sulla scelta di proporre o meno l'impugnazione risale al luglio
2020: l'avv. ha depositato le mail scambiate con il cliente (doc.ti a, b, c e d opposto), ovvero le CP_1
2 comunicazioni con cui il legale prospettava le varie alternative al signor e la risposta con cui Parte_1 quest'ultimo chiedeva un incontro;
che detti incontri non si siano poi in concreto tenuti non è mai stato dedotto dall'opponente e del resto il confronto tra le parti trova conferma nel fatto che il 29 settembre l'avv. abbia invitato il cliente a passare dallo studio a firmare la procura alle liti in caso si fosse CP_1 deciso a proporre l'impugnazione e la procura sia stata poi in effetti firmata (doc. e fascicolo opposto);
c)che l'appello fosse attività difensiva “economicamente gravosa o non necessaria” in astratto – ovvero a prescindere dal concreto esito dell'impugnazione – è una mera dichiarazione della parte: la evidente infondatezza dell'iniziativa giudiziale va valutata ex ante e non ex post e neppure l'opponente evidenzia lapalissiani profili di infondatezza dell'impugnazione;
d) ancora sul punto, che il cliente avesse espressamente avvisato l'avv. del“l'opportunità di CP_1 interrompere o non intraprendere azioni economicamente gravose o non necessarie” non è in alcun modo provato: anzi, il lungo ed articolato carteggio, che ha impegnato l'avv. e il codifensore avv. CP_1
Callegaro con il legale del signore avv. , tende a smentire la circostanza. Il problema Per_1 Per_2 fu piuttosto che il signor avrebbe voluto evitare il pagamento delle spese di lite, ipotesi che Parte_1
l'avv. scartò (mail 4.12.2020 doc. f opposto), pur nella disponibilità delle sue clienti a trovare Per_2 un accordo (si tratta infatti dell'identica proposta avanzata da nei confronti della controparte Parte_1
, con cui intervenne una transazione: circostanza desumibile pacificamente dagli atti di causa CP_3
e dalle mail scambiate tra l'avv. e il e la signora nonché tra l'avv. e CP_1 Parte_1 CP_4 CP_1
l'avv. Bugaro, che assisteva ). In particolare, le signore erano disponibili a CP_3 Per_1 riconoscere al una rateazione del proprio credito a condizione che la controparte rinunciasse a Parte_1 proporre l'appello, ma il avrebbe rinunciato all'appello solo a condizione di poter eseguire lui Parte_1
i lavori oggetto di lite (si legga in particolare la mail del 25.11.2020 doc. n. 6 fascicolo monitorio): e la questione fu ampiamente sviscerata tra avv. e signor , perché il legale avanzò all'avv. CP_1 Parte_1
plurime proposte di diverse modalità di rateizzazione (si vedano le numero mail di dicembre Per_2
2020 tra avv. ed avv. da doc. n. 7 e seguenti fascicolo monitorio), chiarendo però che CP_1 Per_2 non era intenzione del cliente rinunciare all'appello, che evidentemente il signor non aveva Parte_1 intenzione di abbandonare: quindi la ricostruzione per cui la proposizione dell'appello “pose fine alle trattative che nel frattempo si stavano svolgendo tra le parti per evitare la causa di secondo grado“
(documento otto ricorso) è smentita documentalmente, giacché le trattative vi erano state (ed erano state articolate) ma si erano scontrate con la chiusura del signor ad una soluzione alternativa Parte_1 rispetto alla personale esecuzione delle opere;
e) piuttosto la decisione del signor di proporre l'appello fu non solo discussa con l'avv. , Parte_1 CP_1 come da corrispondenza menzionata, ma “promossa e suggerita” dalla signora , dello CP_5 studio di commercialisti Bedin, che il aveva pure indicato quale propria consulente cui l'avv. Parte_1
3 doveva trasmettere le comunicazioni relative al contenzioso (mail 26.1.2021 doc. n. 12 CP_1 opponente);
f) per quanto attiene infine alla questione dell'Iva sicuramente dovuta alle signore , se è vero Parte_3 che non risulta una specifica informazione da parte del legale in ordine alla debenza dell'importo, va anche detto che il primo a proporre l'appello è stato proprio il e la soccombenza sulla Parte_1 questione specifica dell'Iva non ha determinato un aggravamento della vicenda rispetto alla soccombenza sull'impugnazione proposta dallo stesso opponente odierno. E, del resto, sotto il profilo del concreto effetto pregiudizievole dell'eventuale mancata informativa, se il signor non intese accettare l'esito della sentenza neanche con riferimento alla condanna alla Parte_1 rifusione delle spese legali, che infatti chiedeva di ridurre in un'ottica transattiva, la ricostruzione per cui avrebbe pagato quanto dovuto per IVA non menzionata in sentenza se gli fosse stata chiarita la debenza dell'importo non trova alcuna conferma logica.
Procedimento esecutivo presso terzi R.G. n. 877/2020
7. L'opponente signor svolge delle contestazioni anche riguardo alla difesa relativa al Parte_1 procedimento esecutivo presso terzi R.G. n. 877/2020, che coinvolse l'opponente quale terzo esecutato: sostiene in particolare che l'avv. avrebbe risposto alle contestazioni del legale del creditore CP_1 precedente “con molto ritardo” e “senza avere chiesto al signor di trasmettergli la Parte_1 documentazione comprovante il pagamento”
8. In realtà il signor all'esito della dichiarazione negativa resa è stato convocato all'udienza ex Parte_1 art. 548 cpc dal GE tenuta il 30/12/2020: in funzione di quella udienza il difensore aveva già depositato con la comparsa di costituzione la prova del pagamento nei confronti del debitore esecutato (doc. n. 4 inserito nella cartella zippata n. 1 del fascicolo monitorio); permanendo contestazioni da parte del creditore procedente, l'udienza è stata rinviata con richiesta da parte del GE al signor di Parte_1 depositare ulteriore documentazione (doc. n. 10 medesima cartella zippata), che il difensore ha poi effettivamente depositato, come comunicato al cliente nella mail del 30.1.2021 (doc. n. 12 stessa cartella zippata) ed infatti il procedimento è stato successivamente estinto (doc. n. 16 e 17 stessa cartella).
9. Concludendo sul punto il difensore ha depositato la documentazione richiesta dal GE nell'ambito del procedimento. In particolare, non è sorto un problema di mancato deposito di documentazione, ma di richiesta di integrazione della documentazione originariamente depositata atteso che il creditore procedente non si è accontentato della prova del pagamento effettuato dal al debitore Parte_1 procedente: a fronte infatti dell'iniziale deposito della prova del pagamento, fu chiesto al di Parte_1 depositare anche il contratto concluso con il debitore esecutato.
Controversia con ed eredi Controparte_2
4 10. Per quanto attiene infine alla controversia che ha impegnato il con la suocera Parte_1 Controparte_2
e con gli eredi della stessa alla sua morte, l'opponente contesta all'avv. di non avere spiegato al CP_1 cliente le scarse possibilità di successo di un contrasto con i parenti della moglie, atteso che gli ascendenti avrebbero concorso con lui nella successione della coniuge, tenendo un atteggiamento intransigente a qualsiasi ipotesi conciliativa.
11. Ora, premesso che nella vicenda in esame l'iniziativa giudiziale venne dalla signora e non dal CP_2 signor e premesso ancora che pure in questa vicenda il signor fu assistito e Parte_1 Parte_1 consigliato dalla signora , che infatti scrive direttamente all'avv. le condizioni dettate per CP_4 CP_1 la conciliazione con gli eredi (la corrispondenza relativa a questa posizione è raccolta nella CP_2 cartella zippata 2.2 allegata al fascicolo monitorio, da doc. n. 1 a doc. n. 20 e le condizioni sono riportate proprio nella mail sub doc. n. 20: ed in via generale va detto che da queste comunicazioni provenienti da non emerge una spiccata volontà conciliativa ma una sequenza di richieste anche a Controparte_6 fronte dei progressi conciliativi ottenuti dal legale), appare dirimente per smentire le contestazioni considerare che il legale del , da un lato, scrisse espressamente al cliente che “in base alle Parte_1 regole della successione legittima, sua suocera avrebbe comunque diritto a 1/4 della nuda proprietà del fabbricato e del diritto oggetto della loro proposta”, dall'altro lato manifestò chiaramente la disponibilità
a proseguire il procedimento di mediazione che invece fu abbandonato proprio dalle controparti (mail
27.10.2020 doc. n. 19).
12. Anche riguardo a detta posizione le contestazioni dell'opponente non hanno quindi trovato conferma istruttoria.
Conclusioni
13. Concludendo, l'opposizione va rigettata ed il d.i. n. 2598/24 va confermato.
14. Dalla soccombenza discende la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali, liquidate sulla base del dm 55/2014 con riferimento allo scaglione fino ad € 26.000, riconoscendo 4 fasi di attività, di cui la fase di trattazione ai valori minimi, atteso che non vi è stata attività istruttoria e la fase decisoria ha un valore quasi minimo attesa la trattazione snella e la sinteticità degli scritti difensivi finali.
15. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1171/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 2598/24;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese legai sostenute dall'opposto, liquidate in € 3.500, oltre 15%, iva e cpa come per legge.
5 Padova, 16/11/2025
6
La Giudice
AR ON AI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice AR ON
AI, nella causa civile n. 1171/2025 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. PIGNATELLI BIAGIO e Parte_1 C.F._1 dall'avv. FAVARA ANGELA ( ) VIALE DELL'INDUSTRIA N. 23 35129 C.F._2
PADOVA;
- attore -
E
, con l'avv. , con domicilio in VIA TIZIANO CP_1 C.F._3 CP_1
MINIO 5 35134 PADOVA
- convenuto -
1. L'avv. ha azionato in via monitoria le parcelle liquidate dal COA di Padova per attività giudiziali CP_1
e stragiudiziali svolte in favore di . Si tratta di tre distinte parcelle (doc. 1, 1.1, 2, 2.1, Parte_1
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1 fascicolo monitorio) riguardanti: procedura di pignoramento presso terzi n. 877/2020 RGE promossa da Parte_2
parcella liquidata dall'Ordine n. 44/24 dell'importo di € 1.688,20, oltre €
[...]
2,00 per marca su fattura, € 67,60 per CPA, € 16.00, per marca deposito ed € 16,88, per tassa di liquidazione per un totale complessivo di € 1.790,68 (doc. 4); attività stragiudiziale n. 3 mediazioni promosse da e contro e attività Controparte_2 stragiudiziale/trattative: numero di parcella liquidata dall'Ordine, 45/24, dell'importo € 6.750,50, oltre €
2,00 per marca su fattura, oltre CPA di € 270,10, € 16.00 per marca deposito ed € 135,01 per tassa di liquidazione per un totale complessivo di € 7.173,61 (doc. 5); attività “giudiziale” causa appello promossa da + 2 contro e attività Parte_3 Parte_1
“stragiudiziale”: numero di parcella liquidata dall'Ordine 46/24, così composta: a. Attività “giudiziale”: € 4.948,45 (fase studio appello 1960,00 + fase introduttiva appello 1350,00 +
993,00 aumento 30% ex art. 4 DM 55/2014, + 645,45 R.F. 15%), da cui vanno detratti gli acconti oggetto delle fatture n. 39/2020, Avv. , di € 1.151,92, al netto di CPA e n. 25/2020, Avv. CP_1
Callegaro, di € 1.435,10 al netto di CPA e anticipazioni (doc.6,7), per cui residua il credito di €
2.361,43;
b. Attività “stragiudiziale”: € 2.639,25 (2.295,00 + 344,25 R.F. 15%), per un totale di € 5.000,68, oltre €
2,00 per marca su fattura, CPA di € 200,10, € 16.00 per marca deposito ed € 151,75 per tassa di liquidazione per un totale complessivo di € 5.370,53 (doc. 8).
2. , diffidato al pagamento con PEC 9.02.2021, 19.05.2021 e con raccomandata a.r. 14.09.2023, Parte_1 non ha provveduto al pagamento (docc. 9,10,11) né presentato osservazioni nell'ambito delle procedure di opinamento. Sulla somma capitale liquidata di € 13.439,38 oltre interessi legali dalla messa in mora
(9.02.2021) mentre, sulle spese sostenute per il parere di congruità, gli interessi competono dalla domanda.
3. ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 2598/24 che gli ha ingiunto di pagare € Parte_1
14.334,82: la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta per la decisione in data 16.10.2025.
4. Dei motivi di opposizione si darà conto nel corso della motivazione.
Controversia signore Parte_3
5. L'opponente contesta al proprio ex difensore, avv. , che il legale, al momento di decidere se CP_1 proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia (doc. n. 1 fascicolo monitorio) che lo aveva visto soccombente, non gli avesse illustrato convenienza e rischi dell'impugnazione “che non era propenso a promuovere”: in particolare non gli avrebbe rappresentato la possibilità “di interrompere o non intraprendere azioni economicamente gravose e non necessarie” (citazione): cosicché l'appello era stato proposto senza alcuna previa informazione al cliente, cui peraltro non era stata spiegata la sicura debenza dell'importo per Iva preteso dalle signore , vittoriose in primo grado per un importo Parte_3 risarcitorio, che pretendevano fosse maggiorato dall'Iva connessa ai lavori da eseguire.
6. Andando con ordine e partendo dalla fine:
a)che l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva visto vittoriose le signore sia stato presentato senza alcuna comunicazione al cliente è documentalmente smentito: il Parte_3
22.10.2020 l'avv. trasmette al signor l'atto di citazione d'appello (doc. n. 5 e n. 5.1 CP_1 Parte_1 fascicolo monitorio); anzi, chiede al cliente di interloquire in ordine ai motivi a sostegno della istanza di sospensione della decisione di primo grado, soprattutto con riferimento alla situazione patrimoniale finanziaria dell'impresa;
b) il confronto tra cliente ed avvocato sulla scelta di proporre o meno l'impugnazione risale al luglio
2020: l'avv. ha depositato le mail scambiate con il cliente (doc.ti a, b, c e d opposto), ovvero le CP_1
2 comunicazioni con cui il legale prospettava le varie alternative al signor e la risposta con cui Parte_1 quest'ultimo chiedeva un incontro;
che detti incontri non si siano poi in concreto tenuti non è mai stato dedotto dall'opponente e del resto il confronto tra le parti trova conferma nel fatto che il 29 settembre l'avv. abbia invitato il cliente a passare dallo studio a firmare la procura alle liti in caso si fosse CP_1 deciso a proporre l'impugnazione e la procura sia stata poi in effetti firmata (doc. e fascicolo opposto);
c)che l'appello fosse attività difensiva “economicamente gravosa o non necessaria” in astratto – ovvero a prescindere dal concreto esito dell'impugnazione – è una mera dichiarazione della parte: la evidente infondatezza dell'iniziativa giudiziale va valutata ex ante e non ex post e neppure l'opponente evidenzia lapalissiani profili di infondatezza dell'impugnazione;
d) ancora sul punto, che il cliente avesse espressamente avvisato l'avv. del“l'opportunità di CP_1 interrompere o non intraprendere azioni economicamente gravose o non necessarie” non è in alcun modo provato: anzi, il lungo ed articolato carteggio, che ha impegnato l'avv. e il codifensore avv. CP_1
Callegaro con il legale del signore avv. , tende a smentire la circostanza. Il problema Per_1 Per_2 fu piuttosto che il signor avrebbe voluto evitare il pagamento delle spese di lite, ipotesi che Parte_1
l'avv. scartò (mail 4.12.2020 doc. f opposto), pur nella disponibilità delle sue clienti a trovare Per_2 un accordo (si tratta infatti dell'identica proposta avanzata da nei confronti della controparte Parte_1
, con cui intervenne una transazione: circostanza desumibile pacificamente dagli atti di causa CP_3
e dalle mail scambiate tra l'avv. e il e la signora nonché tra l'avv. e CP_1 Parte_1 CP_4 CP_1
l'avv. Bugaro, che assisteva ). In particolare, le signore erano disponibili a CP_3 Per_1 riconoscere al una rateazione del proprio credito a condizione che la controparte rinunciasse a Parte_1 proporre l'appello, ma il avrebbe rinunciato all'appello solo a condizione di poter eseguire lui Parte_1
i lavori oggetto di lite (si legga in particolare la mail del 25.11.2020 doc. n. 6 fascicolo monitorio): e la questione fu ampiamente sviscerata tra avv. e signor , perché il legale avanzò all'avv. CP_1 Parte_1
plurime proposte di diverse modalità di rateizzazione (si vedano le numero mail di dicembre Per_2
2020 tra avv. ed avv. da doc. n. 7 e seguenti fascicolo monitorio), chiarendo però che CP_1 Per_2 non era intenzione del cliente rinunciare all'appello, che evidentemente il signor non aveva Parte_1 intenzione di abbandonare: quindi la ricostruzione per cui la proposizione dell'appello “pose fine alle trattative che nel frattempo si stavano svolgendo tra le parti per evitare la causa di secondo grado“
(documento otto ricorso) è smentita documentalmente, giacché le trattative vi erano state (ed erano state articolate) ma si erano scontrate con la chiusura del signor ad una soluzione alternativa Parte_1 rispetto alla personale esecuzione delle opere;
e) piuttosto la decisione del signor di proporre l'appello fu non solo discussa con l'avv. , Parte_1 CP_1 come da corrispondenza menzionata, ma “promossa e suggerita” dalla signora , dello CP_5 studio di commercialisti Bedin, che il aveva pure indicato quale propria consulente cui l'avv. Parte_1
3 doveva trasmettere le comunicazioni relative al contenzioso (mail 26.1.2021 doc. n. 12 CP_1 opponente);
f) per quanto attiene infine alla questione dell'Iva sicuramente dovuta alle signore , se è vero Parte_3 che non risulta una specifica informazione da parte del legale in ordine alla debenza dell'importo, va anche detto che il primo a proporre l'appello è stato proprio il e la soccombenza sulla Parte_1 questione specifica dell'Iva non ha determinato un aggravamento della vicenda rispetto alla soccombenza sull'impugnazione proposta dallo stesso opponente odierno. E, del resto, sotto il profilo del concreto effetto pregiudizievole dell'eventuale mancata informativa, se il signor non intese accettare l'esito della sentenza neanche con riferimento alla condanna alla Parte_1 rifusione delle spese legali, che infatti chiedeva di ridurre in un'ottica transattiva, la ricostruzione per cui avrebbe pagato quanto dovuto per IVA non menzionata in sentenza se gli fosse stata chiarita la debenza dell'importo non trova alcuna conferma logica.
Procedimento esecutivo presso terzi R.G. n. 877/2020
7. L'opponente signor svolge delle contestazioni anche riguardo alla difesa relativa al Parte_1 procedimento esecutivo presso terzi R.G. n. 877/2020, che coinvolse l'opponente quale terzo esecutato: sostiene in particolare che l'avv. avrebbe risposto alle contestazioni del legale del creditore CP_1 precedente “con molto ritardo” e “senza avere chiesto al signor di trasmettergli la Parte_1 documentazione comprovante il pagamento”
8. In realtà il signor all'esito della dichiarazione negativa resa è stato convocato all'udienza ex Parte_1 art. 548 cpc dal GE tenuta il 30/12/2020: in funzione di quella udienza il difensore aveva già depositato con la comparsa di costituzione la prova del pagamento nei confronti del debitore esecutato (doc. n. 4 inserito nella cartella zippata n. 1 del fascicolo monitorio); permanendo contestazioni da parte del creditore procedente, l'udienza è stata rinviata con richiesta da parte del GE al signor di Parte_1 depositare ulteriore documentazione (doc. n. 10 medesima cartella zippata), che il difensore ha poi effettivamente depositato, come comunicato al cliente nella mail del 30.1.2021 (doc. n. 12 stessa cartella zippata) ed infatti il procedimento è stato successivamente estinto (doc. n. 16 e 17 stessa cartella).
9. Concludendo sul punto il difensore ha depositato la documentazione richiesta dal GE nell'ambito del procedimento. In particolare, non è sorto un problema di mancato deposito di documentazione, ma di richiesta di integrazione della documentazione originariamente depositata atteso che il creditore procedente non si è accontentato della prova del pagamento effettuato dal al debitore Parte_1 procedente: a fronte infatti dell'iniziale deposito della prova del pagamento, fu chiesto al di Parte_1 depositare anche il contratto concluso con il debitore esecutato.
Controversia con ed eredi Controparte_2
4 10. Per quanto attiene infine alla controversia che ha impegnato il con la suocera Parte_1 Controparte_2
e con gli eredi della stessa alla sua morte, l'opponente contesta all'avv. di non avere spiegato al CP_1 cliente le scarse possibilità di successo di un contrasto con i parenti della moglie, atteso che gli ascendenti avrebbero concorso con lui nella successione della coniuge, tenendo un atteggiamento intransigente a qualsiasi ipotesi conciliativa.
11. Ora, premesso che nella vicenda in esame l'iniziativa giudiziale venne dalla signora e non dal CP_2 signor e premesso ancora che pure in questa vicenda il signor fu assistito e Parte_1 Parte_1 consigliato dalla signora , che infatti scrive direttamente all'avv. le condizioni dettate per CP_4 CP_1 la conciliazione con gli eredi (la corrispondenza relativa a questa posizione è raccolta nella CP_2 cartella zippata 2.2 allegata al fascicolo monitorio, da doc. n. 1 a doc. n. 20 e le condizioni sono riportate proprio nella mail sub doc. n. 20: ed in via generale va detto che da queste comunicazioni provenienti da non emerge una spiccata volontà conciliativa ma una sequenza di richieste anche a Controparte_6 fronte dei progressi conciliativi ottenuti dal legale), appare dirimente per smentire le contestazioni considerare che il legale del , da un lato, scrisse espressamente al cliente che “in base alle Parte_1 regole della successione legittima, sua suocera avrebbe comunque diritto a 1/4 della nuda proprietà del fabbricato e del diritto oggetto della loro proposta”, dall'altro lato manifestò chiaramente la disponibilità
a proseguire il procedimento di mediazione che invece fu abbandonato proprio dalle controparti (mail
27.10.2020 doc. n. 19).
12. Anche riguardo a detta posizione le contestazioni dell'opponente non hanno quindi trovato conferma istruttoria.
Conclusioni
13. Concludendo, l'opposizione va rigettata ed il d.i. n. 2598/24 va confermato.
14. Dalla soccombenza discende la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali, liquidate sulla base del dm 55/2014 con riferimento allo scaglione fino ad € 26.000, riconoscendo 4 fasi di attività, di cui la fase di trattazione ai valori minimi, atteso che non vi è stata attività istruttoria e la fase decisoria ha un valore quasi minimo attesa la trattazione snella e la sinteticità degli scritti difensivi finali.
15. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1171/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 2598/24;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese legai sostenute dall'opposto, liquidate in € 3.500, oltre 15%, iva e cpa come per legge.
5 Padova, 16/11/2025
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La Giudice
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