Versione
23 luglio 1950
23 luglio 1950
Art. 3.
Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge sara' provveduto con il fondo gia' iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in applicazione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266 .
Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge sara' provveduto con il fondo gia' iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in applicazione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266 .