Art. 3.
Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge sara' provveduto con il fondo gia' iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in applicazione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266 .
Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge sara' provveduto con il fondo gia' iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in applicazione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266 .