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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di AR, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 09.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 2236 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Guida;
Opponente
E
-, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - gestione artigiani
*******
Con ricorso depositato il 19.02.2024 ha proposto Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 31420230002638135000 del
24.11.2023 notificato in data 10.01.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 21.565,49, per mancato versamento dei contributi eccedenti il minimale per il periodo 2017, Gestione artigiani. Ha eccepito la decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.lgs.
46/1999, in quanto la notificazione dell'avviso di addebito sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2023.
Ha anche sollevato questione di prescrizione del diritto dell' in merito CP_1
alla pretesa creditizia.
Nel merito, ha allegato l'insussistenza dell'obbligazione vantata dall' , CP_1
avendo sempre regolarmente pagato la contribuzione dovuta e non avendo superato il reddito minimo di euro 15.548,00, come da dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017.
Da ultimo, ha sostenuto l'illegittimità del calcolo delle sanzioni, essendo esse state rapportate alla fattispecie di evasione.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si è costituito in giudizio l' . CP_1
L'opposto ha argomentato in primis che, nel calcolo del reddito, dovesse essere considerato anche quello derivante dalla partecipazione alla società
G & G SERVICE, di cui l'opponente risulta socio e amministratore.
Inoltre, ha allegato l'insussistenza della dedotta prescrizione, avendo, in precedenza alla notifica dell'avviso di addebito oggetto di causa, comunicato il relativo debito in data 08.06.2023, con avviso notificato al sig. in Pt_1
data 22.06.2023 e tenuto conto della data di scadenza per il versamento, oltre che delle sospensioni disposte ex lege in relazione al periodo emergenziale.
Pertanto, ha concluso per l'integrale rigetto dell'opposizione.
In seguito alla discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, circa la dedotta violazione dell'art. 25, comma 1, lettera b),
D.lgs. 46/1999, occorre premettere che la disposizione in esame prevede una decadenza solo processuale e non anche sostanziale (Cass.
3480/2016), come si evince dal tenore letterale della disposizione, riferito all'iscrizione a ruolo e non anche al relativo diritto di credito.
Pag. 2 di 7 Ciò posto, la dedotta violazione dell'art. 25 D.lgs. 46/99 ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 617 c.p.c. che rileva nel caso di specie, atteso che, a fronte della notifica dell'avviso di addebito avvenuto in data 10.01.2024, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 19.02.2024 e, quindi, oltre il termine di 20 giorni come previsto dalla predetta norma processuale;
diversamente, il termine di 40 giorni, previsto dall'art. 24 comma 5 del D.lgs.
46/99, concerne soltanto le contestazioni del credito nell'an e nel quantum
(Cass. 11338/2010).
In ogni caso, le allegazioni offerte dall'opponente relative alla intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 46/1999 non hanno pregio e tanto proprio sulla base di quanto previsto dal comma 1 lettera b), secondo cui i contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali, in forza degli accertamenti effettuati dai relativi uffici, sono iscritti in ruoli esecutivi ed a pena di decadenza “entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento”.
È emerso dagli atti allegati al ricorso, e diversamente da come prospettato dall'opponente, che non è intervenuta alcuna decadenza, avendo l' CP_1
provveduto già ad una prima comunicazione in data 22.06.2023 (avviso bonario) in cui accertava il debito a titolo di contributi eccedenti il minimale e dovuti in relazione alla gestione artigiani, invitando a provvedere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Rimasto l'invito inatteso, l' ha proceduto con avviso di addebito che è stato formato in CP_1
data 24.11.2023 e notificato il 10.01.2024, rispettando così il termine previsto dalla norma sopra menzionata, di iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento.
Per quanto concerne l'ulteriore questione preliminare sollevata dall'opponente relativa all'intervenuta prescrizione, è corretta la ricostruzione fornita dall' . CP_1
Pag. 3 di 7 È opportuno precisare che per i contributi sul reddito eccedente il minimale, come nel caso oggetto di causa, il versamento segue i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Per cui, come correttamente individuato dall'opposto, il termine quinquennale di prescrizione iniziava a decorre a partire da giugno 2018, in quanto termine previsto per il versamento del saldo di quanto dovuto con la presentazione della relativa dichiarazione fiscale.
Sennonché è opportuno tener conto sia dell'interruzione intervenuta a seguito della notifica dell'avviso bonario da parte dell' in data CP_1
22.06.3023, sia delle relative sospensioni in virtù di quanto previsto dalla normativa emergenziale;
in particolare, in relazione a quest'ultimo intervento normativo, l'art. 37 D.L. 18/2020, conv. dalla L. 27/2020 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (per un totale di 129 giorni) e l'art. 11 D.L. 183/2020, conv. dalla L. 21/2021, ha previsto, al comma 9, la sospensione dei termini dal 26.02.2021 sino al
30.06.2021 (per un totale di 182 giorni).
In tale quadro complessivo pertanto, la notifica dell'avviso di addebito opposto è avvenuta prima della scadenza dei termini quinquennali di prescrizione.
Nel merito della vicenda, occorre far riferimento alla disciplina relativa al versamento dei contributi dei titolari di una impresa artigiana e dei loro collaboratori, tenendo conto del calcolo operato ai fini della quantificazione dei relativi contributi dovuti, secondo cui:
- vi è un reddito minimo (detto minimale di reddito), sulla base del quale vengono determinati i contributi previdenziali dovuti (c.d. contributi minimi obbligatori);
- nel caso in cui l'impresa supera il reddito minimo, è previsto il versamento anche dei contributi eccedenti il minimale (c.d. contributi a percentuale).
Pag. 4 di 7 Nel caso oggetto di causa, l'opponente, già iscritto alla Gestione artiginiani, ha versato solo i contributi rientranti nel minimale, non considerando quelli eccedenti il mimale, scaturiti dai redditi dalla società (s.r.l.) di cui egli è socio ed amministratore al 25%.
Difatti, nel calcolo della relativa base imponibile e di conseguenza dei contributi dovuti, è necessario tener conto della quota di partecipazione agli utili da parte dei soci, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione.
A conferma di quanto sopra detto vi è anche la circolare dell' numero CP_1
102 del 12.06.2003 che, in relazione ai soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla
Gestione dei commercianti e degli artigiani, prevede che “la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito
d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che
l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci”.
A sostegno di quanto sopra è intervenuta anche la Corte di appello di AR
(sent. n. 2219/2023), che ha ribadito come, in casi analoghi a quelli oggetto di causa, è previsto il versamento della contribuzione “in relazione ai redditi di impresa quali dichiarati dalla Srl nella loro totalità (al di la, quindi, della effettiva ripartizione o meno degli utili … )”.
Quindi, in relazione all'odierno opponente, essendo lo stesso socio ed amministratore della non essendoci dubbi sullo Controparte_2
svolgimento in prevalenza del proprio lavoro nel relativo processo produttivo, essendo anche iscritto alla gestione artigiani, egli è tenuto al versamento dei contributi eccedenti il minimale – ulteriori rispetto a quelli già versati – così come prospettati nel relativo avviso di addebito contestato, dovendosi tener conto, nel relativo calcolo, anche della quota di partecipazione agli utili della società, ed a prescindere dalla effettiva percezione.
Pag. 5 di 7 Per quanto, invece, concerne le sanzioni applicate dall' per evasione CP_1 contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), L. 388/2000, si ritiene che quanto sostenuto dall'opponente non possa trovare accoglimento e, pertanto, sia corretta la quantificazione operata dall'Istituto opposto.
Difatti, il sig. non ha volontariamente dato atto del maggior reddito Pt_1 imponibile, sulla base del quale aveva l'obbligo del relativo versamento contributivo, non avendo presentato la relativa indispensabile dichiarazione.
In tal modo è pienamente configurata la fattispecie evasiva soprattutto a fronte dell'ormai consolidato principio - così come già richiamato dalla Corte di appello di AR (sent. n. 115/2025) che a sua volta fa riferimento a quanto espresso dalla Corte di cassazione (Sez. lav., 30/09/2019, n. 24364) - secondo il quale, affinché ricorra “l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), è necessario che vi sia: a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale
(e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione”.
Infatti, “la fattispecie, meno grave, dell'omissione si configura <<quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati mancando solo il pagamento>>, mentre, si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali”.
Pag. 6 di 7 In particolare, “il termine occultamento non indica necessariamente
l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo” (Cass. n. 29272/2022).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del
D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2236 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' , delle CP_1 spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
AR, 09.05.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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