Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
2191/2024 N. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2191/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nata a [...] il [...] e residente ivi alla Via Maianiello n.2, e Parte_1
nato a [...] il [...] residente i Svizzera in Silvaplana Bos- Cha 9, Parte_2 elettivamente domiciliati in Meta alla Via Cristoforo Colombo n.6, presso lo studio dell'avv. Paola
Astarita che li rappresenta e difende, con poteri congiunti e/o disgiunti all'avv.to Maria Grazia
Apreda giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, il difensore delle parti ha chiesto di dichiarare il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M., in data 25.02.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.11.2024 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Sant'Agnello in data 26.05.2001, nel corso del quale è nato il figlio (nato Per_1
a Napoli il 10.05.1999) maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che la casa coniugale è di esclusiva proprietà della che la abita unitamente al figlio sin dalla separazione;
che, infatti, i Pt_1
coniugi, essendo intervenuta una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente
1
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo di recepire gli accordi indicati in ricorso.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note su loro richiesta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con ordinanza depositata in data
13.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo l'acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 3303/2014 del 21.05.2014.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (23.01.2014), terminato con decreto di omologa del 21.05.2014 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione. Si precisa che, laddove le parti hanno previsto che la casa coniugale sia assegnata alla , detta Pt_1
condizione debba intendersi nel senso che l'immobile resta nella sua disponibilità, atteso che il provvedimento di assegnazione trova fondamento nella coabitazione con figli minori o maggiorenni non autosufficienti, nella specie non sussistente.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 06.11.2024, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agnello in data 26 maggio 2001 tra le parti in causa;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
a) la casa coniugale sita in Sant'Agnello, alla via Maianiello n.2 di esclusiva proprietà della sig.ra resterà assegnata alla stessa che l'abiterà unitamente al figlio;
Parte_1
2 b) non è più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo Parte_2
al mantenimento del proprio figlio essendo lo stesso economicamente autosufficiente;
Per_1
c) entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e non necessitano di assegno di mantenimento;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sant'Agnello per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 34, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 del Comune di Sant'Agnello);
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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