Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2025, proposto da
EL LI, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Pistilli che agisce anche in proprio quale difensore di se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 583/2024 in data 21 dicembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il dott. LO SO, nessuno intervenuto per i ricorrenti;
Considerato che i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 583/2024 in data 21 dicembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia – decidendo sulla causa proposta dalla sig.ra EL LI con la difesa dell’avv. Massimo Pistilli – è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… rendere disponibile alla ricorrente la carta docente, di cui all’art. 1, co. 121, L n. 107/2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi sino al soddisfo …” nonché a “… rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio che si liquidano in euro 21,50 per esborsi ed euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge …”;
che gli interessati assumono rimasta ineseguita la decisione sia per quanto spettante alla sig.ra LI sia per quanto dovuto al suo difensore quale procuratore distrattario, malgrado l’Amministrazione abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, essi chiedono che si ordini all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato con “… emissione di carta del docente intestata alla ricorrente e accredito su di essa della somma di Euro 1000,00 da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo …” e con “… pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza da ottemperare in favore dell’avv. Massimo Pistilli, quale difensore antistatario, che si liquidano in euro 21,50 per esborsi ed euro 657,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge …”;
che, inoltre, viene invocata la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al “… pagamento di quanto ritenuto di giustizia per ogni giorno di ulteriore, eventuale inadempimento all’ordine del Giudice Amministrativo …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 7 ottobre 2025) della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito ;
che con memoria difensiva del 20 aprile 2026 si è poi dichiarato che nelle more del giudizio è stato versato dall’Amministrazione quanto dovuto alla sig.ra EL LI per la c.d. «carta del docente», permanendo invece l’inottemperanza per il credito del suo difensore “antistatario”;
che alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 30 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ uffgabinetto@postacert.istruzione.it ’;
che, del resto, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (v., ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 29 aprile 2024 n. 2854);
che, pertanto, per avere ad oggetto il medesimo titolo giudiziale – fatto valere dall’una per il credito maturato nei confronti dell’Amministrazione e dal difensore per le spese di lite distratte in suo favore –, le due domande sono state legittimamente proposte con un unico ricorso;
che, tuttavia, con memoria difensiva del 20 aprile 2026 si è da ultimo rappresentato che nelle more del giudizio è stato versato dall’Amministrazione quanto dovuto alla sig.ra EL LI in ordine alla c.d. «carta del docente», sicché per questa parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, allora, in accoglimento della sola domanda dell’avv. Massimo Pistilli, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 583/2024 in data 21 dicembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti per il saldo delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura dell’avv. Pistilli – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento di una somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in esecuzione del giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’esecuzione del giudicato effettuata in via sostitutiva dal Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza - anche virtuale - del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda giudiziale formulata dalla sig.ra EL LI;
b) quanto al credito dell’avv. Massimo Pistilli, accoglie in parte qua il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione - per la quota residua - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 583/2024 in data 21 dicembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti, oltre all’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione);
c) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta dell’avv. Pistilli e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione in parte qua del giudicato, riconoscendo all’interessato anche quanto dovutogli ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm.;
d) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
e) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura versata), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO SO, Presidente, Estensore
Caterina PE, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO SO |
IL SEGRETARIO