Articolo 11 della Legge 21 luglio 1960, n. 739
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 agosto 1960
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Versione
15 marzo 1964
Art. 11. ((Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 e' accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposta e addizionali comunali e provinciali sui terreni.
Nelle stesse zone il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.
Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone altresi' la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni.
I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione))
Entrata in vigore il 15 marzo 1964
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