Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1355/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
GIORGIO il 24/04/1959, in proprio e nella qualità di liquidatore della
[...]
P.IVA Parte_2 P.IVA_1
, (C.F. , nata a [...] Parte_3 C.F._2
GIORGIO il 30/05/1966
, (C.F. ), nato a [...] Parte_4 C.F._3
GIORGIO il 23/06/1952 elettivamente domiciliati in VIA DELLA PACE, 60 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. STRIANESE ORFEO (C.F. ), che li C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ATTORI E
con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni 3 C.F e P.I. , iscritta con lo stesso numero presso il Registro P.IVA_2 delle Imprese di aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca CP_1 iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_1
codice 1030.6, codice Gruppo 1030.6 - in persona del dott. ,
[...] CP_1 Persona_1 nato a [...] il [...], Responsabile dell'Area Credito Sud e Sicilia della Banca e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza - come da delibera del CDA del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in data 12 maggio 2014 repertorio Persona_2 CP_1
n. 33190 raccolta n. 15728 registrata in il 15 maggio 2014 al n. 2401, serie IT, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Stanzione, Cod. Fisc.: C.F._5
, del Foro di Salerno, tutti elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gaetano
[...]
Gambardella in Nocera Inferiore alla Via G. Matteotti, 30, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTA CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 1
[...]
, ed , , Parte_5 Parte_1 Parte_3 Pt_6
e , premettevano quanto segue: la società “
[...] Parte_4 [...]
era titolare del contratto di conto corrente n. 696.30 e Parte_2 del contratto conto anticipi n. 3808.71 accesi presso la filiale di Castel San Giorgio della che tra le vicende societarie del Controparte_1 [...]
e quelle personali di e Parte_2 Parte_1 Parte_3 vi era sempre stata una profonda commistione in quanto, nel corso degli anni, questi ultimi, spesso intervenivano con le proprie risorse personali per ripristinare la provvista del;
che a seguito delle pressioni della banca, in data 30/08/2000, Parte_2
e sottoscrivevano il finanziamento n. 3038569.44 Parte_1 Parte_3 garantito da pegno e in data 24/05/2004, unitamente al (terzo datore Parte_6 di ipoteca e fideiussore), ed a. (fideiussore) si vedevano costretti i Parte_4
a sottoscrivere il contratto di mutuo dell'importo di € 300.000,00, finanziamento che non veniva concesso per ristrutturare l'immobile oggetto di ipoteca bensì per ripianare i debiti personalmente maturati dai sigg. e per Parte_1 Parte_3 ripristinare la provvista del Centro TCA;
il debito maturato negli anni dal Centro TCA e da. e era dunque inesistente. Parte_1 Parte_3
Più specificamente, in riferimento ai rapporti di conto corrente, gli attori eccepivano: la nullità dei contratti di conto corrente n. 696.30 e 3808.71 perché non sottoscritti dalla l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta;
la CP_1 nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
l'inclusione della CMS nella determinazione del Tasso effettivo Globale (T.E.G.) e l'applicazione di interessi usurari;
Gli attori assumevano, inoltre, la sussistenza di un collegamento negoziale tra il conto corrente ordinario n. 696.30, il conto anticipi n. 3808.71, il conto corrente personale n. 1658.86 ed il mutuo ipotecario nn. 110933/15605 e la conseguente nullità del mutuo per essere stato utilizzato per ripianare esposizione di conto corrente inesistenti e per la mancata realizzazione dello scopo consistente nella ristrutturazione di un immobile. Ciò premesso chiedevano chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la nullità dei rapporti di conto corrente per anatocismo, interessi ultralegali, cms, e interessi usurari, e per l'effetto restituire alla società attrice tutte le illegittime competenze applicate e percepite; sia, affermato il collegamento negoziale, in riferimento al contratto di mutuo ipotecario, per l'effetto condannare la a restituire o rettificare in loro favore tutti CP_1 gli importi illegittimi risultanti a seguito di CTU. In ogni caso condannare la in CP_1 via equitativa al risarcimento in favore di tutti gli attori, ciascuno per quanto di sua competenza, di tutti i danni non patrimoniali per la condotta vessatoria tenuta dalla nel corso degli anni. Vinte le spese del giudizio. CP_1
In data 13/6/2017 si costituiva la impugnando Controparte_1
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 2 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande e richieste, anche istruttorie, perché destituite di ogni fondamento;
impugnava e contestava, altresì, per quanto di ragione, la documentazione prodotta e le relazioni contabili di parte, per avere il CTP, utilizzato un metodo illegittimo e per l'erronea indicazione dei dati contabili, con l'arbitraria esclusione di partite a debito, di interessi e spese dovute, ecc. In via preliminare eccepiva la prescrizione decennale in riferimento al rapporto n. 3808.71 dal momento che, il conto corrente in questione, era stato chiuso in data 13/02/2004 mentre la comunicazione interruttiva dei termini di parte attrice era del 03/12/2014, allorché, dunque, era decorso il termine di dieci anni. Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di nullità dei contratti di conto corrente n. 696.30 e n. 3808.71 perché non sottoscritti dalla e recanti la sola firma della CP_1 società correntista, citando la giurisprudenza in merito. Eccepiva l'infondatezza della dedotta applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, dal momento che, entrambi i rapporti distinti da n. 696.30 e n. 3808.71, erano regolati da contratti che prevedevano espressamente il tasso a credito e quello a debito, e il contratto n. 3808.71 del 22.03.2002, prevedeva anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori/debitori, fissando, quindi, condizioni di reciprocità che rendevano sicuramente legittimo l'anatocismo. Evidenziava che, oltre alla misura degli interessi, nei contratti in questione era prevista la data delle valute, la misura della commissione di massimo scoperto, il costo di ogni singola operazione;
in definitiva, era pattuita per iscritto ogni condizione economica dei rapporti. Con riferimento all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, in riferimento rapporto di conto corrente N. 3808.71 evidenziava che lo stesso era disciplinato dal contratto sottoscritto dalle parti in data 22/03/2002, che prevedeva la misura degli interessi attivi e passivi, la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a credito che per quelli a debito, la misura della commissione di massimo scoperto, le dettagliate spese di tenuta del conto, il costo di ogni singola operazione, l'applicazione delle valute. Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ne evidenziava la legittimità in forza di quanto disposto dalla L. 385/93 ( T.U. Bancario) art. 120, comma 2°, aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/99, tuttora vigente e non travolto dalla pronunzia di incostituzionalità, che ha riguardato solo il comma 3, restando invece del tutto valido e vigente il comma 2, che ha introdotto la possibilità per gli istituti bancari di operare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, purché venga assicurata analoga periodicità per quelli a credito. Ha evidenziato che nella fattispecie, il contratto di conto corrente N. 3808.71, prevedeva condizioni di reciprocità (la medesima capitalizzazione trimestrale), sia per gli interessi a credito che per quelli a debito, con conseguente legittimità della capitalizzazione. In riferimento, poi, ai rapporti non disciplinati da un contratto che prevede la capitalizzazione reciproca degli interessi, la Banca ribadiva la propria correttezza e buona fede della nell'operare la contabilizzazione periodica trimestrale degli CP_1
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 3 interessi passivi nei conti correnti bancari, nella convinzione che tale impostazione non fosse in contrasto con l'art.1283 c.c. in ciò anche supportata dal costante orientamento della Suprema Corte che per oltre mezzo secolo aveva affermato la legittimità dell'anatocismo sui conti correnti bancari A seguito del mutamento giurisprudenziale evidenziava che la aveva ha CP_1 provveduto ad adeguare i contratti in corso alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi stabiliti dal CICR con delibera del 9/2/2000, in attuazione dell'art. 120 D. Lgs. n. 385/93, applicando la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori a far data dall'1 luglio 2000, dando opportuna comunicazione dell'adeguamento mediante la prescritta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19/62000, così come disposto dalla delibera de qua ed al correntista la banca aveva dato notizia dell'adeguamento per iscritto, ben prima del 31/12/2000, mediante l'estratto conto relativo al III^ trimestre 2000 invitato al cliente, regolarmente ricevuto e mai contestato. A partire dall'1/7/2000 evidenziava di aver assicurato alla cliente il rispetto della reciprocità mediante l'applicazione trimestrale degli interessi creditori e debitori. Eccepiva poi l'inesistenza dell'asserito collegamento negoziale tra il conto corrente ordinario n. 696.30, il conto anticipi n. 3808.71, il conto corrente personale n. 1658.86 ed il mutuo ipotecario nn. 110933/15605 con conseguente nullità del mutuo per essere stato utilizzato per ripianare esposizioni di conto corrente inesistenti oltre che per mancata realizzazione dello scopo, evidenziando, in primo luogo come il titolare dei conti n. 696.30 e n. 3808.71 fosse la società
[...]
mentre gli altri rapporti erano intestati a Parte_5
e , titolari del conto corrente n. 1658.86 oltre che Parte_1 Parte_3 mutuatari;
trattandosi dunque, come è evidente, di soggetti del tutto diversi, circostanza che non consentiva di ipotizzare un collegamento negoziale. Eccepiva altresì l'infondatezza dell'affermazione attorea secondo cui le somme mutuate fossero state utilizzate per ripianare le situazioni debitorie rinvenienti dai rapporti n. 696.30 e n. 3808.71, con conseguente nullità del mutuo per la mancata realizzazione dello scopo cui sarebbe stato preordinato il finanziamento, cioè la ristrutturazione di un fabbricato, essendo tali circostanze irrilevanti ai fini della valutazione della esistenza e legittimità della causa del mutuo e, comunque, non corrispondenti al vero. Eccepiva infatti che al mutuo fondiario è del tutto estraneo ed indifferente l'impiego delle somme mutuate, in quanto il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, per cui, parte mutuante può utilizzare quanto mutuatogli come meglio crede, non facendo il contratto sottoscritto dalle parti, alcun riferimento ad una destinazione delle somme mutuate alla ristrutturazione della casa. Evidenziava poi come fosse pure rispettata l'ulteriore condizione tipica dei mutui fondiari, ovvero, che il finanziamento fosse assistito da garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 385/93. Con riferimento poi alla asserita violazione della normativa antiusura in riferimento ai conti nn. 696.30 e 3808.71 evidenziava come erroneamente nella relazione di parte si
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 4 affermasse che in riferimento al rapporto n. 3808.71 nel contratto del 22/03/2002 il tasso debitore pattuito del 13,435% era superiore al tasso soglia del 9.885% , con conseguente diritto alla restituzione del totale delle competenze addebitate (interessi, commissioni e spese) per un importo complessivo di € 16.190,08. Evidenziava sul punto che, in primo luogo, il conto n. 3808.71 non era un conto anticipi ma un conto corrente ordinario, circostanza che si evince sia dagli estratti conto che dal contratto, da cui risulta definito come “conto corrente di corrispondenza”; e che inoltre, che il tasso soglia da prendere in riferimento risultava essere quello relativo alla categoria delle “aperture di credito in conto corrente” che nel 1^ trimestre 2002 era pari al 18.06% e quindi, essendo il tasso pattuito inferiore non risultava alcuna violazione della normativa antiusura alla stipula del contratto. Illegittima era poi la modalità di calcolo del TEG utilizzata dal consulente di parte, dovendosi applicare le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale ai fini della Legge sull'usura. Evidenziava, poi, che i Decreti Ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo D.M. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si dovessero attenere ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Il D.M. 1/7/2009, inoltre, emanato a seguito della novella di cui alla legge n.2/2009, ha poi espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto delle modifiche normative introdotte in materia di computo della commissione di massimo scoperto. Evidenziava che la giurisprudenza aveva poi chiarito che la c.m.s. addebitata fino al 31/12/2009 non poteva essere presa in considerazione ai fini della valutazione di compatibilità del TEG con i tassi soglia antiusura, non applicandosi retroattivamente l'art. 2bis, comma 2, D.L. 185/2008, con la conseguenza che per i rapporti bancari ante 31/12/2009, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia d'usura nel periodo rilevante, non doveva tenersi conto delle CMS applicate dalla Banca, conformemente per altro alle Istruzioni di Banca d'Italia tempo per tempo vigenti. Eccepiva poi la mancata produzione ad opera di parte attrice degli estratti conto integrali dall'apertura del rapporto, sino alla sua estinzione evidenziando, che in casi di azione di ripetizione di indebito spetti all'attore fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contestate ed il conseguente ricalcolo dei saldi debitori, depositando tutti gli estratti conto necessari all'integrale ricostruzione contabile del rapporto per cui è causa. Con riguardo ad entrambi i rapporti N. 696.30 e N. 3808.71 (in riferimento a quest'ultimo rapporto, l'eccezione è subordinata al mancato accoglimento di quella preliminare di prescrizione decennale per essere stato il conto chiuso da oltre un decennio prima dell'introduzione del giudizio e di ogni atto interruttivo), posti a base della citazione, la eccepiva la prescrizione, almeno parziale, dell'azione di CP_1 accertamento e quindi del diritto della cliente a contestare le somme annotate sul c/c a titolo di interessi e/o di competenze e costi ritenuti indebiti.
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 5 Eccepiva altresì l'infondatezza dell'asserito superamento del tasso soglia usurario in riferimento al Mutuo fondiario del 24/05/2004, ritenendo parte attrice che il TEG fosse pari a 6,287%, diverso da quello indicato in contratto del 6,15%, e pertanto superiore al tasso Soglia Usura del 6,255%. Parte attrice affermava che anche il tasso di mora indicato in contratto (9,04%), risultava in violazione dell'art. 2 comma 4 della legge 108/96 (legge sull'usura) in quanto superiore al tasso soglia usura., con la conseguenziale applicazione del comma 2 dell'art. 1815 c.c. ed il diritto alla restituzione degli interessi pagati quantificati in € 75.656,28 e l'azzeramento di quelli a pagarsi. Inoltre i mutuatari affermano che nel contratto di mutuo del 24 maggio 2004, il TAN (tasso annuo netto) era stato indicato nella misura variabile del 6,04%, mentre per le erogazioni rateali nella misura del 3,691%, il TAEG (tasso annuo effettivo globale), che esprime il costo del finanziamento in termini percentuali era stato indicato nella misura del 6,15%. Veniva inoltre specificato che i tassi potevano essere variati nell'atto di erogazione e quietanza finale. Parte attrice riteneva che la al momento della stipula del CP_1 contratto e dell'elaborazione del relativo piano di ammortamento, avesse occultato al cliente il tasso di interesse che effettivamente avrebbe applicato e si affermava che la conseguenza di dette violazioni era l'applicazione del comma 7 art. 117 TUB in base al quale il piano di ammortamento doveva essere rielaborato - senza alcuna capitalizzazione in quanto risulta violato anche l'art. 1283 c.c. secondo il tasso minimo dei BOT (buoni ordinari del tesoro) annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto. Ciò comportava una rielaborazione della esposizione debitoria nell'importo di € 163.852,12. Parte convenuta eccepiva l'illegittimità di tali conclusioni, dal momento che laddove si voglia includere nel TEG le more e le penali anche il tasso soglia deve essere incrementato secondo le modalità che vengono analiticamente precisate dalla Banca d'Italia con i chiarimenti resi in data 3 luglio 2013 . Precisava che i TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non gli interessi di mora e le penali che sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Cont Eccepiva che sia che dovevano, essere calcolati in modo omogeneo. In CP_2 caso di verifica dell'usurarietà dei tassi di mora, l'adozione del principio dell'omogeneità dei valori determina l'applicazione di quanto indicato dalla Banca di Italia con i chiarimenti resi in data 3 luglio 2013: determinazione del tasso soglia aumentando del 2,1% il tasso medio degli interessi praticati dalle banche secondo le rilevazioni effettuate trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Analizzando le condizioni economiche convenute, non vi sarebbe alcun superamento del tasso soglia ex legge n.108/96. Con riguardo poi all'eccepita nullità del contratto di mutuo dovuta alla mancata/differente indicazione del t.a.e.g. ( , rilevava che l'indicazione dell'Isc CP_4 era divenuta obbligatoria dal 1° ottobre 2003 con l'entrata in vigore delle istruzioni di
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 6 vigilanza avvenuta con provvedimento pubblicato nel supplemento alla G.U. n.191 del 19 agosto 2003. Il consulente di parte afferma di aver determinato un taeg del 6,287% differente da quello indicato in contratto pari al 6,15%, ma la formula utilizzata non era quella protempore vigente. Co Eccepiva poi che l'omessa indicazione dell' non comporta, di per sé, la mancata pattuizione dei tassi di interesse, delle commissioni e delle spese laddove, come nel caso di specie, le stesse risultino analiticamente determinate ed espressamente accettate dalla mutuataria. Nel caso di specie, peraltro, eccepiva che il contratto del 24/05/2004 e gli atti di erogazione con i relativi allegati contenevano la regolare pattuizione di tutte le condizioni economiche da applicare al mutuo e, conseguentemente, riportavano tutti gli elementi necessari per il calcolo dell' CP_4
La banca convenuta, poi, nel caso risultasse un credito in favore dell'attore, eccepiva e deduceva in compensazione giudiziale ex art. 1243, com. 2, cod. civ. e per la quota corrispondente, il proprio credito. Concludeva dunque chiedendo di: dichiarare la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto alla ripetizione di indebito e di ogni altro diritto collegato al rapporto di conto corrente N. 3808.71; dichiarare inammissibili e non provate, le proposte domande perché parte attrice non ha prodotto gli estratti conto per l'intero periodo di svolgimento dei rapporti;
rigettare ogni avversa domanda per intervenuta prescrizione decennale dell'azione proposta in riferimento ai conti n. 696.30 e 3808.71; rigettare, in ogni caso, integralmente le domande proposte, perché inammissibili e non provate in fatto ed infondate in diritto;
rigettare la domanda diretta a dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario e della usurarietà dei tassi di interesse;
in denegata ipotesi ed in via subordinata, disporre, in accoglimento dell'eccepita compensazione giudiziale ex art. 1243, comma. 2 cod. civ., la compensazione del credito che in questa sede dovesse eventualmente essere accertato in favore di parte attrice con la quota corrispondente di quello che pure in questa sede dovesse essere accertato in favore della in via ancor più gradata, dichiarare la prescrizione quinquennale degli CP_1 interessi maturati oltre il quinquennio su eventuali somme di pertinenza di controparte. In ogni caso con condanna dell'attore alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre maggiorazione ex art. 14 T.P., IVA e CAP. Espletata la CTU, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Il presente procedimento ha ad oggetto i seguenti rapporti bancari: numero 696.30, acceso il 27.11.1995 e estinto in data 30.11.2006; il numero 3808.71, accesso in data 22.03.2002 estinto in data 13.02.2004; contratto di mutuo di credito fondiario n. 74127008/82di € 300.000,00 stipulato in data 24/5/2004, della durata di 20 anni, che presenta alla data 19/04/2016 il saldo debitore di € 205.918,33. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dei contratti perché sottoscritti solo dal correntista.
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 7 Sul punto la Cassazione (Cass. 12.10.2023 n. 28500; Cass. 21.04.2021 n. 9196) ha chiarito che “Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e vi sia la sottoscrizione del correntista. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. 06.09.2019 n. 22385; Cass. 18.06.2018 n. 16070; Cass., 06.06.2018 n. 14646;), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti
” e già prima affermato dalla Suprema Corte (tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.05.1979 n. 2952; Cass. 29.04.1982 n. 2707; Cass. 18.01.1983 n. 469; Cass. 17.06.1994 n. 5868; Cass. 11.03.2000 n. 2826; Cass.
1.07.2002 n. 9543; Cass. 17.10.2006 n. 22223; da ultimo Cass. 22.03.2012 n. 4564; da ultimo Cass. 10.09.2019 n. 22640), anche a S.U. ( Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898; Cass. S.U. 23.01.18 n. 1653) e dai Giudici di Merito ( tra le tante Trib. Catanzaro 23.11.2022 n. 1682; Trib. Catania 23.05.2022 n.2353; Trib. Pavia 27.04.2022 n. 584; Trib. Napoli 7.11.2017 n. 10958; Trib. Torino 15.7.2017; Trib Lanciano 07.07.2017 n.283; Trib. Avellino 29.05.2017; Trib. Modena 12.4.2017 n.2017; Trib. Taranto 10.4.2017; Trib. Alessandria 27.2.2017 n.179; App. Napoli 28.12.2016 n.4571). Venendo poi alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo al conto corrente di corrispondenza 3808.71, lo stesso è incardinato presso la , filiale di Castel San Giorgio ed Controparte_1 intestato a con indirizzo Parte_2 in Castel San Giorgio, Piazza S. Anna n. 20 Fraz. S. Maria a Favore Rif. Int. 37. Risulta depositato in atti il contratto di conto corrente n. 3808.71, sottoscritto tra le parti in data 22/03/2002. Il predetto contratto regolamentava le seguenti condizioni contrattuali: tasso a credito con decorrenza 22.03.2002, TAN pari al 0,050% nominale con capitalizzazione trimestrale;
tasso debitore con decorrenza 22.03.2002, TAN pari al 13.435% nominale per sconfinamenti se autorizzati con capitalizzazione trimestrale;
commissioni di massimo scoperto trimestrale con decorrenza 22.03.2002, pari a 0,6250% e in aggiunta 1,1250% su sconfinamenti se autorizzati;
sono regolate le valute sulle operazioni di prelevamento e versamento;
sono regolate le spese e commissioni per operazioni, tenuta del conto;
è stata regolamentata la commissione trimestrale di SP.AMM.NECONTO, AFFIDAMENTI E/O SCOPERTI € 97,50. Parte attrice ha depositato gli estratti conto corrente in forma ordinaria e scalare dalla data del 19.3.2002, con saldo di apertura pari a € 0,00 e fino alla data di chiusura del 13.02.2004 con saldo di chiusura pari a € 0,00. Dalla documentazione contrattuale non risulta la formalizzazione di un fido di conto corrente, mentre dall'esame degli estratti conto corrente in forma ordinaria e scalare è
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 8 possibile rilevare l'esistenza di un fido di fatto concesso dalla CP_1
Dall'esame del conto corrente ordinario e scalare il CTU ha rilevato che il conto è stato movimentato in addebito con importi giro contati a favore del conto corrente n. 696.30 e accreditato con il versamento di assegni bancari. Le competenze periodiche trimestrali relative ad interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, spese di conto sono state liquidate analiticamente a margine dell'estratto conto corrente scalare n. 3808.71, ma addebitate sul conto corrente 696.30. Dall'esame del conto corrente, si evince che la ha sostanzialmente concesso al CP_1 cliente l'utilizzo di un fido di fatto probabilmente a fronte di titoli di credito al dopo incasso versati sullo stesso conto corrente per il rientro del fido concesso. Il CTU afferma che il rapporto n. 3808.71 presenta una propria autonomia giuridica regolata contrattualmente dal contratto di conto corrente, sia in relazione alle condizioni economiche di utilizzo del fido, sia in relazione alle spese di operazione e tenuta conto. La liquidazione degli oneri maturati sul conto 3808.71 è operata direttamente sullo stesso conto corrente e l'addebito sul conto corrente 696.30 appare solo come una modalità di pagamento convenuta tra le parti. Per quanto riguarda le competenze addebitate periodicamente dalla ha rilevato CP_1 che: non si sono verificate fenomeni di anatocismo in quanto il rapporto finanziario è regolato con la reciprocità della liquidazione trimestrale sia per le operazioni a credito che a debito;
non sono state applicate condizioni di interessi e oneri peggiorativi rispetto a quanto contrattualmente regolamentato;
non sono stati applicati oneri e spese per operazioni peggiorativi rispetto a quanto contrattualmente regolamentato. Per quanto riguarda la verifica di applicazione al rapporto 3808.71 di condizioni in violazione rispetto al dettato dell'art, 644 c.p.p., il CTU ha tenuto conto sia delle indicazioni di Banca D'Italia sia del principio operativo sancito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 16303 del 20.6.2018 in tema di computo degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, che prevede la separata comparazione del TEG degli interessi passivi con il tasso soglia usura degli interessi vigente di tempo in tempo e della commissione di massimo scoperto calcolata sul fido massimo del periodo rispetto al tasso soglia rilevato per la commissione. Alla commissione di massimo scoperto ha provveduto a sommare la commissione per spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti riportata a margine della liquidazione delle competenze trimestrali e contrattualmente regolamentata. Solo in caso di supero della commissione rispetto al tasso soglia ha ritenuto possibile compensare l'eccedenza nella disponibilità degli interessi entro soglia. E solo nel caso di incapienza dell'eccedenza di commissione nel margine di interessi entro soglia ritiene si verifichi l'usura sopravvenuta. In nessuno dei trimestri esaminati il CTU ha ritenuto vi sia vi è il superamento del tasso soglia usura degli interessi debitori addebitati dalla banca al cliente. Per il 3° trimestre 2003 pur essendo presente l'estratto conto ordinario non è stato prodotto l'estratto conto scalare con la liquidazione degli interessi e commissioni, per cui il CTU non ha potuto eseguire la verifica. Con riguardo alla verifica del superamento del tasso soglia usura delle commissioni di
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 9 massimo scoperto, il CTU ha verificato che il TEG degli interessi debitori è sempre entro soglia usura. Mentre per commissioni sul fido viene riscontrato il superamento del tasso soglia nel 3° e 4° trimestre 2002 e nel 1 trimestre 2004. Tuttavia, il valore delle commissioni pagate oltre soglia usura nel 4° trimestre 2002 e nel 1° trimestre 2004 sono assorbite dalla disponibilità di interessi debitori entro soglia dello stesso periodo e quindi non si è verificata usura sopravvenuta. L'unico caso di superamento della soglia usura del rapporto di conto corrente n. 3808.71 è il 3° trimestre del 2002 per un valore di € 36,24. Avendo superato il tasso soglia usura ha riferito che l'ammontare delle somme illegittime da addebitate dalla banca ammonta a € 1.551,61, di cui € 939,41 per interessi debitori e € 612,20 per commissioni di massimo scoperto e spese di fido.
Considerato che
il conto corrente 3808.71 ha avuto un funzionamento autonomo rispetto ad altri rapporti con la banca ed è stato estinto in data 13/02/2004, mentre la prima azione interruttiva risultante dal fascicolo di causa risale al 3/12/2014, l'azione di ripetizione risulta prescritta. Stante l'autonomia autonomia del conto corrente con affidamento da parte della banca, non si può ritenere che il conto 3808.71 ed il conto principale n. 696.30 costituiscano un rapporto unitario e quindi non può farsi decorrere la prescrizione dalla data di chiusura del conto corrente n. 696.30. Con riguardo al contratto di mutuo di credito fondiario stipulato il 24 maggio 2004,
e , in qualità di parte mutuataria e in Parte_1 Parte_3 Parte_6 qualità di parte datrice di ipoteca e parte fidejubente e , in qualità Parte_4 di parte fidejubente, hanno stipulato in data 24/5/2004 con la Controparte_1
il contratto di mutuo di credito fondiario, per la concessione del
[...] finanziamento di € 300.000,00. Tale mutuo è assistito da garanzia ipotecaria. All'art. 4 del contratto di mutuo si legge che la “Banca mutuante si riserva di fissare i termini e le modalità di definizione dell'operazione e di stabilire l'inizio dell'erogazione del mutuo in relazione allo stato avanzamento lavori. La Banca mutuante potrà risolvere il contratto qualora entro sei mesi da oggi non pervenga alla Banca stessa alcuna richiesta di erogazione anche parziale sulla base dei necessari presupposti di natura tecnica, o quando non venga rispettato il termine di ultimazione dei lavori fissato al 30.01.2005”. Il tasso contrattuale fissato all'articolo 1) del contratto è pari al 6,04% annuo, “salvo il diverso interesse che sarà stabilito nell'atto di erogazione e quietanza finale in relazione all'andamento del mercato …” Il contratto prevede all'art. 13) un indicatore sintetico di costo (ISC) pari al 6,15%. La durata del rimborso contrattuale è prevista in 20 anni. L'articolo 7) del contratto di mutuo del 24/05/2004 prevede che sulle somme erogate in acconto sul mutuo viene pagato inizialmente il tasso indicizzato pari all'EURIBOR 6 mesi divisore 360 maggiorato di 1,60 punti su base annua. Il tasso iniziale indicizzato indicato è quindi pari al 3,691%. Nel successivo art. 8) viene regolamentato l'interesse di mora nella misura della maggiorazione di 3 punti base sul tasso convenzionale sulle somme erogate in preammortamento. Al contratto è allegato il capitolato sotto la lettera “A”. All'articolo n. 2 del capitolato è meglio identificato lo scopo del mutuo: “il mutuo potrà essere erogato,
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 10 allo scopo di agevolare l'esecuzione dei lavori relativi al fabbricato costituito in garanzia, anche mediante versamenti rateali su stati di avanzamento approvati e controllati dalla Banca mutuante. ... La Parte mutuataria è obbligata ad eseguire la costruzione in conformità del progetto approvato dalle competenti autorità, a non interrompere i lavori di costruzione e ad ultimarli entro il limite stabilito nel contratto, nonché ad effettuare la stipula dell'atto di erogazione e quietanza finale non appena la costruzione sia stata ultimata, salva la facoltà per la Banca mutuante di anticipare o differire la data di stipula medesima.”. Con il contratto di mutuo del 24/5/2004, con il quale viene stanziato il finanziamento di € 300.000,00, non è stata erogata alcuna somma ma, sono state individuate le regole generali del contratto, rinviando al verificarsi di determinate condizioni per la stipula dell'atto di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario. In data 8/7/2004 risulta l'erogazione di un acconto di € 171.000,00 al lordo dell'imposta sostitutiva, con riferimento al contratto di mutuo 21658004. In data 29/9/2004 risulta l'erogazione di un secondo acconto di € 69.000,00 al lordo dell'imposta sostitutiva, con riferimento al contratto di mutuo 21658004. In data 29/12/2004 risulta stipulato l'atto di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario della durata di 20 anno per l'importo di € 300.000,00. Contestualmente viene erogato il saldo del mutuo pari a € 60.000,00, al lordo dell'imposta sostitutiva e delle spese trattenute dalla banca. L'atto di erogazione disciplina l'applicazione del tasso variabile pari all'EURIBOR 6 mesi tasso 360 maggiorato di 1,20 punti per la durata del finanziamento, fermo restando il 3,780% nominale annuo per i primi due anni di ammortamento. Nel caso di applicazione del tasso fisso a scelta del cliente è previsto che lo stesso sarà pari all'Interest Rate Swap lettera euro a 2,3 o 5 anni a seconda rispettivamente della corrispondente durata del periodo da regolare maggiorato di 1,20 punti. Il rimborso del finanziamento è previsto in 20 anni con rate semestrali posticipate aventi scadenza il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno. Pertanto, la prima rata semestrale di ammortamento del mutuo è prevista per il 1 luglio 2005.
È regolamenta la commissione di estinzione anticipata pari al 1% del capitale restituito. L'art. 3) dell'atto di erogazione regolamenta gli interessi di mora con la maggiorazione di 2,02 punti del tasso convenzionale, senza capitalizzazione periodica. Co L'articolo 5) dell'atto di erogazione indica nel 3,52% l' in luogo del 6,15 indicato nel contratto iniziale. Infine, in chiusura dell'art. 5) la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto il documento di sintesi dell'operazione. In relazione alla prima erogazione in acconto, pari a € 171.000,00 lorda del 8.7.2004, citata nell'atto di erogazione la stessa non è stata rintracciata sul conto corrente 1658.86 allegato al fascicolo di causa. Per quanto riguarda la seconda erogazione del 2.9.2004 citata nell'atto di erogazione a fronte dell'importo capitale di € 69.000,00 la banca ha erogato € 68.827,50 trattenendo l'imposta sostitutiva pari a € 172,50. L'operazione contabile è visibile sul conto corrente 1658.86 intestato a e . Parte_1 Parte_3
Con riferimento alla erogazione finale del 29.12.2004 pari a € 60.000,00 la banca ha erogato l'importo netto di € 56.116,01, trattenendo probabilmente € 3.733,99 per spese
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 11 di istruttoria e € 150,00 a titolo di imposta sostitutiva. L'operazione contabile è visibile sul conto corrente 1658.86 intestato a e . Parte_1 Parte_3
Risulta dal fascicolo di causa il sostenimento a carico del cliente della spesa di € 166,81 per l'assicurazione del fabbricato. L'operazione contabile è visibile in data 28.12.2000 sul conto corrente 1658.86 intestato a e . Parte_1 Parte_3
Il consulente di parte attrice ha indicato il sostenimento della spesa di € 4.000,00 per la perizia di valutazione del bene ipotecato da parte dell'ing. ma manca Per_3 ali atti il documento di sostenimento della spesa. In relazione al costo effettivo della perizia tecnica, la banca ha quantificato detta spesa per l'ing. in € 722,16, registrata sul conto corrente 1658.86 intestato a Per_3
e . Parte_1 Parte_3
In conclusione, il CTU ha affermato che le spese sopportate dal cliente per la stipula del contratto di mutuo ammontano a € 4.622,96, così come documentato in atti. Con riguardo alla verifica del TAEG sul tasso promesso nel contratto del 24/5/2004, il CTU ha verificato che il tasso annuo nominale applicato alla sottoscrizione del mutuo è pari al 6,04%. Il Ministero per l'Economia e le Finanze con il D.M. del 17.3.2004 ha reso noti i tassi di interesse effettivi globali medi validi, ai fini dell'applicazione della legge anti usura 108/96, per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2004. Parte attrice ha allegato alla consulenza di parte l'estratto del decreto del 17.3.2004. Per la categoria mutui il tasso medio su base annua è pari al 4,17. Ciò vuol dire che la soglia di tasso usura per la categoria mutui per il II trimestre 2004 è pari a (4,17 x 1,5)
- 6.255%. Il CTU ha correttamente escluso dal calcolo del TAEG le spese per il pagamento della perizia al tecnico in quanto le Istruzioni di Vigilanza prevedono che: C4. Trattamento degli oneri e delle spese Sono esclusi: a) le imposte e tasse;
b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario: il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali;
nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); Invece, secondo le predette Istruzioni di Vigilanza vanno incluse le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Infatti, in atti è presente la polizza TICINO Assicurazioni – MIO PROGRAMMA SICUREZZA contratta da che reca l'APPENDICE Parte_3
VINCOLO FONDIARIO “La presente polizza e i suoi rinnovi si intendono vincolati a favore di creditore per un mutuo ipotecario con ammortamento in 20 CP_1 CP_1 Controparte_1 anni come da atto del 29/12/2004”. Pertanto, il CTU, considerato che tale polizza riveste un ruolo di garanzia rispetto al rimborso del finanziamento a favore della banca, ritiene che l'onere di € 166,81 vada incluso nel computo del TAEG. Conferma dunque il valore di € 3.733,99 per spese di erogazione del credito ricavato dall'erogazione finale del 29/12/2004. Per il calcolo del TAEG / ISC, applicando la formula di Banca d'Italia, il valore del
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 12 TAEG / ISC applicato al contratto alla data di sottoscrizione, è pari a 6,299% e risulta di poco superiore al tasso soglia usura che, per il 2° trimestre 2004, è pari al 6,255%, cioè, si verifica l'ipotesi di usura oggettiva (originaria) in relazione al tasso promesso alla sottoscrizione del contratto di mutuo. Secondo il CTU, non avendo stipulato la banca un autonomo contratto di anticipo finanziario a scadenza, sia pure funzionale alla stipula del contrato di mutuo, ma avendo stipulato fin da subito il Contratto di Mutuo di Credito Fondiario in data 24/5/2004 allo stesso si applica la tabella tasso soglia usura per la categoria Mutui. Ravvisato il superamento del tasso soglia usura per gli interessi corrispettivi promessi alla banca, tutti gli interessi pagati dal cliente nel periodo sono da restituire. L'ammontare di tali interessi corrispettivi che risultano pagati sono pari a 75.622,49. Vantando alla data del 19.4.2016 la banca il credito di € 205.918,33, defalcando l'importo di euro 75.622,49 per interessi debitori illegittimi, il saldo finale che il cliente deve pagare va rettificato in € 130.295,84. Con riguardo alla verifica del TAEG con riferimento al tasso dell'atto di erogazione e quietanza del 29.12.2004, il CTU ha rilevato che le Parti hanno rinviato all'atto di erogazione e quietanza finale per la regolamentazione del tasso effettivo da applicare al contratto di mutuo. Come già esposto l'art. 2 del contratto del 29.12.2004 che prevede l'applicazione del tasso di mutuo variabile fissato per i primi due anni pari al 3,780%. Il Ministero per l'Economia e le Finanze con il D.M. del 17.9.2004 ha reso noti i tassi di interesse effettivi globali medi validi, ai fini dell'applicazione della legge anti usura 108/96, per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2004. Per la categoria mutui a tasso variabile il tasso medio su base annua è pari al 3,84. Ciò vuol dire che la soglia di tasso usura per la categoria MUTUI per il IV trimestre 2004 è pari a (3,84x 1,5) = 5,760%. Applicando tale tasso convenzionale del 3,780% al contratto del 29.12.2004 risulta che il tasso di interesse applicato al contratto rientra nel tasso soglia usura del IV Trimestre del 2004. In questa seconda verifica il TAEG applicato al contratto atto di erogazione e quietanza stipulato in data 29.12.2004 non supera tasso soglia usura ex legge 108/96. Il CTU ha poi effettuato una ulteriore verifica con riferimento alle singole erogazioni in acconto per le quali la ha calcolato e percepito alla data del 29.12.2004 i relativi CP_1 interessi corrispettivi. Dalla verifica effettuata dal CTU risulta che non è stato superato il tasso soglia usura vigente nel trimestre di concessione del finanziamento. Tale tasso è pari al 5,80% per il III trimestre 2004, così come previsto dal Decreto ministeriale del 22.6.2004 (3,87 x 1,5). Con riguardo poi al dedotto collegamento funzionale tra mutuo concesso e rapporti di conto corrente, va premesso che il collegamento negoziale ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono parti di un rapporto unitario, o, se si preferisce, di un'operazione unitaria. Il collegamento negoziale è un fenomeno che non ha una sua specifica disciplina e ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine,
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 13 nel senso che sono entrambi parti di un rapporto unitario, o di un'operazione unitaria. In tal caso la disciplina e le vicende dei contratti collegati tra di loro cambia, nel senso che le sorti di uno influenzano quelle dell'altro, e la disciplina di un contratto si comunica (o può comunicarsi) anche all'altro. Ovviamente l'esistenza di un collegamento non presuppone unità di documenti contrattuali, potendo uno stesso documento essere relativo a più rapporti o, al contrario un unico rapporto risultare da più documenti. Né è necessario che le parti dei vari contratti corrispondano. Quanto ai requisiti perché sussista il collegamento occorre accertare sia la volontà dei contraenti, sia il nesso oggettivo tra i negozi. Il requisito oggettivo consiste nel nesso teleologico tra i due contatti;
occorre, cioè, che i due contratti siano diretti a raggiungere un risultato economico unitario;
il risultato economico può dirsi unitario quando consente alle parti di raggiungere un risultato non raggiungibile con un singolo negozio. Il requisito soggettivo consiste nella volontà delle parti (che potrà essere manifestata in forma espressa o tacita) di volere il collegamento. Nel caso di specie, come rilevato correttamente dal CTU, considerato il numero elevato delle operazioni registrate sul conto corrente 1658,86, la variabilità delle causali, ovvero l'impossibilità di stabilire la provenienza della maggior parte dei versamenti in assegni bancari ovvero dei beneficiari della maggior parte dei prelevamenti, non è possibile stabilire una correlazione funzionale tra il conto privato delle persone fisiche e i conti correnti della società . Parte_2 Parte Evidenziava poi che le rimesse a favore della società , erano state eseguite con conto al coperto e non già con l'utilizzo di affidamenti strumentali da parte della banca e cronologicamente antecedentemente la prima quota di erogazione del mutuo di € 171.000,00, avvenuta l'8.7.2004. Con riferimento al conto corrente 696.30 è incardinato presso la
[...]
, filiale di Castel San Giorgio ed il conto risulta intestato a Controparte_1
. Controparte_5
Risulta prodotto in atti la copia del contratto di conto corrente n. 696.30, sottoscritto tra le parti in data 27.11.1995. Il predetto contratto di conto corrente regolamentava le seguenti condizioni contrattuali con decorrenza dal 27.11.1995: tasso a credito, pari a 1,000% con capitalizzazione annuale;
tasso debitore nominale, pari al 13,500% su fido autorizzato e 15,500% su sconfinamenti se autorizzati, entrambi con capitalizzazione trimestrale;
commissioni di massimo scoperto trimestrale, pari a 0,500% entro fido con maggiorazione di 0,125% su sconfinamento se autorizzato, entrambe con capitalizzazione trimestrale;
sono regolate le valute sulle operazioni di prelevamento e versamento;
sono regolate le spese e commissioni per operazioni, tenuta e la gestione del conto: spese per operazioni Lire 1.800; spese di rimborso forfettario a chiusura Lire 50.000; fisse di chiusura Lire 60.000. Manca il contratto / lettera di formale concessione del fido di apertura di credito in conto corrente, ma, nella operatività risultante dagli estratti conto corrente ordinari e
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 14 scalari il conto risultava affidato almeno per Lire 30.000.000 fin dalla data del 9.2.1996 con il tasso debitore del 14,250% entro fido e 16,250% oltre fido. Dall'esame degli estratti conto corrente, si evince che la banca ha concesso al cliente l'utilizzo allo scoperto del conto fino alla punta massima di € 544.616,00. Risulta in atti una successiva regolamentazione del conto corrente n. 696.30 con data 6.03.2000 sottoscritto tra le parti. Le condizioni convenute tra le parti sono le seguenti: tasso a credito, pari a 0,125% con decorrenza 31.12.1998 e con capitalizzazione annuale;
tasso debitore nominale, con decorrenza 11.02.2000, pari al 8,750% su fido autorizzato e 11,250% su sconfinamenti se autorizzati, entrambi con capitalizzazione trimestrale;
commissione di massimo scoperto trimestrale, con decorrenza 11.02.2000, pari a 0,250% entro fido con maggiorazione di 1,000% su sconfinamento se autorizzato, entrambe con capitalizzazione trimestrale;
sono regolate le valute sulle operazioni di prelevamento e versamento;
sono regolate le spese e commissioni per operazioni, tenuta e la gestione del conto: spese di conto forfettarie Lire 139.963 fino a n. 200 operazioni, mentre per le operazioni ulteriori Lire 2.290 ciascuna;
spese fisse di chiusura Lire 114.937 (si legge sull'estratto c/c -comprese spese di pratica o eventuali penalità per sconfinamenti autorizzati); sono regolare le valute sulle operazioni di versamento e prelievo. La banca a margine dell'estratto conto corrente del 30.09.2000 ha comunicato di variare la periodicità di liquidazione delle competenze per interessi attivi e passivi in trimestrale, adeguandosi a quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 342/99 e della delibera C.I.C.R. 9.2.2000, in tema di anatocismo. L'effetto di tale variazione è stato applicato alle liquidazioni di competenze dal 1.7.2000. La banca a margine dell'estratto conto corrente del 30.09.2001 ha comunicato il passaggio all'esposizione dei valori in euro a far data dal 1.10.2001. La prima operazione registrata sul conto corrente 696.30 è il versamento di Lire 3.000.000 in data 27.11.1995. Il conto corrente 696.30 è stato estinto in data 9.11.2006.
Non risultano dalla documentazione del fascicolo di causa la formalizzazione dei fidi di conto corrente, mentre dall'esame dei estratti conti correnti risultano fidi di fatto concessi al cliente. Dall'esame degli estratti conti correnti risulta che la banca ha consentito al cliente di operare a debito ben oltre la soglia di fido teorico concesso permettendo al cliente di raggiungere soglie effettive di utilizzo fino a € 544.616,00 nel terzo trimestre dell'anno 2000 e con variazioni di tassi e commissioni più onerose per il cliente di quanto contrattualmente regolamentato. Il Ctu ha poi proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia usura previsto dalla legge 108/96. Lo stesso ha evidenziato che non sono state prodotte le singole comunicazioni di Banca D'Italia contenenti la rilevazione dei tassi medi applicabili trimestralmente alle operazioni di credito, ma l'elenco dei tassi soglia usura sono riportati nelle tabelle elaborate dal consulente di parte dell'attore. Per la determinazione del tasso effettivo applicato dalla banca al cliente ha tenuto conto
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 15 degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto applicate sui fidi di fatto concessi e delle spese forfettarie che la banca definisce “SPESE AMMINISTRAZIONE CONTO, AFFIDAMENTI E/O SCOPERTI COMPRESE SPESE DI PRATICA O EVENTUALI PENALITÀ PER SCONFINAMENTI AUTORIZZATI”. Ha provveduto a calcolare il TEG relativo agli interessi debitori ed a confrontarlo con la soglia massima ex legge 108/1996 del tasso debitore rilevato calcolato secondo i parametri pubblicati da Banca D'Italia. Ha poi proceduto al separato confronto dell'incidenza sul fido massimo concesso nel periodo della commissione di massimo scoperto e delle commissioni collegate al fido ed a confrontarlo con la soglia massima ex legge 108/1996 della commissione rilevato secondo i parametri pubblicati da Banca D'Italia. Nel caso in cui la commissione per l'utilizzo del fido supera la soglia massima di usura ha provveduto a verificare se l'eccedenza rientrasse nella disponibilità di interessi debitori calcolati con il tasso soglia, in osservanza dei principi espressi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza 20 giugno 2018, n. 16303. Nel caso di mancata capienza si è riscontrata l'ipotesi di superamento del tasso soglia per quel trimestre esaminato. Il CTU ha rilevato che in nessuno dei trimestri verificati è stato superato il tasso soglia usura ex legge 108/96 degli interessi debitori. Nel prosieguo ha verificato il superamento del tasso usura per l'addebito che la banca ha operato per le commissioni di massimo scoperto e delle spese periodiche di gestione del conto affidato e degli sconfinamenti. Ha precisato di non aver preso in considerazione ai fini della verifica le altre spese per operazioni e di operatività del conto corrente in quanto non collegate alla concessione e/o utilizzo del fido. Ha dunque rilevato che il rapporto di conto corrente ha superato il tasso soglia usura nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre dell'anno 2004 e nel 1° e 2° trimestre 2005. Il supero del tasso soglia si è verificato per l'incidenza delle spese fisse addebitate dalla banca in relazione alla gestione del fido e degli sconfinamenti. Per effetto del supero del tasso soglia usura complessivo, ha precisato che tutti gli interessi debitori e commissioni di fido sono affetti da usura sopravvenuta devono essere espunti dal conto ai sensi dell'art. 1815, comma 2 del c.c. L'ammontare degli interessi debitori e commissioni illegittimamente addebitati dalla banca per i sei trimestri in supero ammonta a € 1.490,76, di cui € 386,63 per gli interessi debitori e € 786,63 per commissioni di massimo scoperto e € 317,50 per spese di fido e gestione sconfinamenti. Dall'esame della documentazione contabile di conto corrente il CTU ha rilevato ulteriori addebiti al cliente derivanti dalle partite antergate. Tali addebiti per interessi debitori e commissioni di massimo scoperto sono riportati analiticamente sul conto corrente del trimestre corrente ed addebitati con valuta fine mese del trimestre precedente. Pertanto, tali valori andrebbero sommati alle competenze del trimestre precedente.
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 16 Per omogeneità di comportamento ha proceduto a rilevare gli interessi debitori e le commissioni di massimo scoperto delle partite antergate e ad eseguire il confronto con le soglie tassi usura del trimestre di addebito valuta di tali operazioni. Dai conteggi effettuati dal CTU, con separata comparazione degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto, ha verificato il supero del tasso delle commissioni di massimo scoperto nel 2° trimestre 1999 e nel 4° trimestre dell'anno 2003. Tuttavia, ha precisato che in nessuno dei due casi evidenziati si è verificato il supero del tasso soglia usura complessivo in quanto le eccedenze di commissioni sono assorbite dalla disponibilità degli interessi debitori entro soglia a coprire il di più e ricondurre le competenze entro i limiti di legge. In particolare, per il 2° trimestre 1999, l'eccedenza di commissione rispetto al tasso soglia per Lire 1.015.500 è assorbita dalla disponibilità di interessi debitori per Lire 2.845.864. Per il 4° trimestre 2003, l'eccedenza di commissione rispetto al tasso soglia per € 1,24 è assorbita dalla disponibilità di interessi debitori ordinari per € 770,92. Pertanto, non si è verificato il superamento del tasso soglia usura con riferimento alla liquidazione delle partite antergate. Con riguardo poi all'eccezione di prescrizione sollevata dalla in relazione alle CP_1 competenze passive addebitate periodicamente, aventi natura solutoria , il CTU ha in primo luogo verificato, al fine di accertare della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse per il pagamento delle competenze passive, se il conto corrente fosse assistito da fidi anche di fatto. Dall'esame degli estratti conto corrente il CTU ha rilevato che il conto n. 696.30 era dotato di un fido per apertura di credito in conto corrente ed operava allo scoperto, con continuità, per lunghi periodi e per somme anche rilevanti. Ciò detto, il CTU ha concluso che le competenze addebitate per interessi passivi e commissioni di massimo scoperto riscosse dalla banca nel periodo considerato di osservazione ammontano cumulativamente a € 181.005,39, di cui € 110.871,24 sono risultate di natura ripristinatoria mentre € 70.134,15 sono risultate di natura solutoria. Dalla rielaborazione dell'estratto conto corrente contabile della banca, per l'intero periodo esaminato, il CTU ha accertato che risultano addebitati interessi e commissioni di massimo scoperto per 184.469,08. Ai fini del ricalcolo del conto corrente 696.30, il sottoscritto Ctu ha precisato di aver è stato eliminato l'effetto anatocistico derivante dalla liquidazione degli interessi creditori con periodicità annuale e degli interessi debitori e commissioni con periodicità trimestrale dalla data di avvio del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 essendosi la adeguata alla Circolare CICR del 9/2/2000 con effetti dal 1.7.2000; di aver CP_1 espunto gli interessi debitori e commissioni di massimo scoperto nei trimestri nei quali è stato riscontrato il superamento del taso soglia usura ex legge 108/96; di aver considerato i tassi debitori e creditori disciplinati dal contratto in forma scritta ovvero il minor tasso, più favorevole applicato dalla banca al cliente, così come risultante dagli estratti conto corrente prodotti in atti;
di aver ricalcolato le commissioni di massimo scoperto e di affidamento così come disciplinate dal contratto in forma scritta ovvero
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 17 quelle più favorevoli al cliente laddove applicate dalla banca;
di aver mantenuto le spese per operazioni e di gestione del conto corrente in quanto sostanzialmente conformi ai contratti prodotti;
di aver mantenuto le valute delle operazioni in quanto disciplinate dal contratto. Ha dunque rideterminato la somma che la banca deve restituire al cliente in € 95.138,82. Tenendo poi conto delle rimesse solutorie per l'ammontare di € 70.134,00, residua un totale a favore del cliente di € 25.005,00. Il CTU ha poi concluso come segue. Il conto corrente n. 3808,71, regolato da formale convenzione scritta, è stato avviato in data 22.3.2002 e si è estinto in data 13.2.2004 con saldo zero. Il predetto rapporto è inquadrabile come conto corrente ordinario con funzionamento autonomo e dotato di affidamento di fatto concesso da parte della banca. Il conto ha registrato operazioni di utilizzo in dare per giroconto sul conto corrente 696.30 e versamenti di titoli costituiti da assegni bancari. Le competenze passive liquidate a margine dell'estratto conto corrente sono state addebitate periodicamente sul conto corrente 696.30. Non si evincono operazioni di cessione di crediti ex art. 1260 c.c. tali da poter giustificare la tesi del cliente di un conto tecnico dipendente dal conto principale. Dall'esame delle competenze addebitate trimestralmente in regime di reciprocità si è verificato il superamento del tasso soglia usura con uno sforamento di € 36,24 nel 3° trimestre del 2002. L'ammontare degli interessi e commissioni illegittime addebitate dalla banca ammonta a € 1.551,61, di cui 939,41 per interessi debitori e € 612,20 per commissioni di massimo scoperto e spese di fido. Tuttavia, essendo stato il rapporto estinto il 13.2.2004, mentre la prima azione interruttiva risale al 3.12.2014, opera la prescrizione decennale sulla ripetizione delle somme illegittimamente percepite dalla banca. Per il mutuo fondiario di € 300.000,00, sottoscritto alla data del 3.5.2004, la verifica di calcolo basata sul TAN pari al 6,04% indicato dalla nel contratto, ha CP_1 comportato l'emergere dell'usura oggettiva (originaria) per gli interessi promessi, in quanto è stato rilevato un TAEG /ISC pari al 6,299%, che supera, sia pur di poco, il TAEG del 2° trimestre 2004 pari a 6,255%. Gli interessi corrisposti sul mutuo rilevati dall'estratto contabile sono pari a € 75.622,49, che devono essere restituiti al cliente, stante l'usura oggettiva sugli interessi promessi. In relazione alla verifica della correlazione funzionale tra il conto privato delle persone fisiche e i conti correnti della società , Parte_2 considerato il notevole numero di operazioni attive e passive, l'impossibilità di stabilire per la maggior parte di esse la provenienza dei titoli ovvero il beneficiario, il fatto che alcune disposizioni dal conto corrente privato dei soci verso quello della società siano avvenute prima della erogazione del primo acconto del mutuo, il Ctu ha ritenuto che non fosse possibile giungere ad una valutazione concreta nella direzione di nullità del contratto per difetto di causa e/o contrarietà alla legge eccepita dal cliente. Il conto corrente n. 696.30, è regolato da una prima formale convenzione scritta del 27.11.1995 e da una seconda stipulata in data 6.3.2000. Per entrambe le convenzioni si
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 18 produce l'effetto anatocistico in quanto è prevista la contabilizzazione degli interessi creditori con capitalizzazione annuale e degli interessi debitori e commissioni di massimo scoperto con capitalizzazione trimestrale. Solo dal 1.7.2000 la ha CP_1 eliminato l'effetto anatocistico comunicando nell'estratto conto corrente l'adeguamento alla circolare CICR del 9.2.2000. Non risulta dal fascicolo di causa la formalizzazione per iscritto degli affidamenti che sono stati rilevati dalle liquidazioni sugli estratti conto corrente. Il conto è stato estinto entro la data 9.11.2006 ovvero 30.11.2006 con saldo zero. Dall'esame dei valori che concorrono alla verifica del superamento del tasso soglia usura è stato verificato il superamento del tasso ex legge 108/96 per un valore totale di € 1.490,76, di cui € 386,63 di interessi debitori, € 786,63 di commissioni di massimo scoperto e € 317,50 di commissioni collegate al fido, nei trimestri 1°, 2°, 3°, e 4° del 2004 e 1° e 2° del 2005. Nel ricalcolo effettuato del conto corrente 696.30 lo stesso è stato epurato dell'effetto anatocistico operante dal 27.11.1995 e fino al 30.6.2000 e degli interessi e commissioni illegittime o non disciplinate contrattualmente. Il ricalcolo ha dato luogo alla determinazione della somma di € 95.139 da rimborsare al cliente da parte della banca per interessi debitori e commissioni illegittime. Tuttavia, tenendo conto delle rimesse solutorie che ricadono nel periodo di prescrizione decennale del rapporto (3.12.2004) che ammontano a € 70.134, la somma che la banca deve restituire al cliente è pari a € 25.005,00. Le domande attoree vanno dunque parzialmente accolte per le causali in motivazione, risultando dunque un credito in favore degli attori pari a complessivi €100.627,49 (€25.005,00 a titolo di competenze illegittime addebitate sul conto corrente n. 696.30;
€75.622,49 a titolo di interessi addebitati in violazione della normativa antiusura sul contratto di mutuo). Risultando un credito della banca pari ad € 205.918,33, può essere operata la compensazione tra dare e avere, 105.294,84, con conseguente accertamento di una situazione debitoria degli attori pari ad € 105.294,84.
2.Sulle spese di lite. L'accoglimento parziale della domanda rende opportuna la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1355/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente tra
, in proprio e nella qualità di liquidatore della Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , ogni contraria istanza
[...] Controparte_1 disattesa così provvede:
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, le domanda di attrice e, operata la compensazione per l'effetto:
N.R.G. 1355/2017- G.M. DO.SS CI ESPOSITO 19 2. ridetermina il credito della nei confronti degli attori in € € 105.294,84, CP_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, delle spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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