Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 559/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
in liquidazione (P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore (C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Luciano MELCHIONDA (C.F. ) C.F._2
- opponente -
contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano CESARE
(C.F. ) e Alfonso PISANZIO (C.F. ) C.F._3 C.F._4
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(società in liquidazione) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
77/2021, emesso il 26.2.2021 dal Tribunale di Paola nel proc. n. 236/2021, con il quale gli è stato ordinato di pagare la somma di € 12.036,52, oltre interessi e spese di procedura, in favore della a titolo di credito residuo Controparte_1
relativo alle seguenti fatture: n. 18007185 del 30.11.2018; n. 18007513 del 20.12.2018;
n. 18007619 del 27.12.2018; n. 19000168 del 14.01.2019; n. 19000934 del 15.02.2019;
n. 19001157 del 25.02.2019; n. 19002302 del 18.04.2018.
L'opponente ha, in particolare, eccepito: in via preliminare, la nullità del ricorso ingiuntivo ex artt. 638 e 125 c.p.c. per genericità della causa petendi; nel merito,
l'insussistenza del credito preteso per pagamento del debito attraverso due bonifici pari complessivamente ad € 750,90 e difetto, nel resto, delle forniture sottese, tenuto conto dell'assenza di prova della ricezione delle fatture e, in ogni caso, dell'inidoneità della fatture a provare il credito.
Ha, quindi, chiesto di revocare il decreto opposto, dichiarando che nulla è dovuto;
in subordine, di accertare il credito di importo minore rispetto a quello vantato dall'opponente.
1.2. – Si è costituita la che ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, evidenziando che il credito dedotto era provato non solo della fatture, ma anche dall'estratto autentico delle Registro IVA autenticato da Notaio, dalla corrispondenza via e-mail del 11.9.2019 con cui la Parte_1
chiedeva di chiudere la pendenza con l'odierna opposta pagando a mezzo titoli cambiari e dalla produzione di questi ultimi, tornati indietro insoluti e protestati.
1.3. – Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., venivano assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.
1.4. – Non sono stati escussi testimoni perché, con provvedimento del 7.4.2023, parte opposta è stata dichiarata decaduta della prova testimoniale ammessa con la precedente ordinanza dell'1.8.2022.
2.1. – Ciò posto, è infondata l'eccezione preliminare di nullità del ricorso ingiuntivo per totale genericità della causa petendi. La nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi può essere dichiarata, infatti, soltanto dopo
2 un'attenta valutazione da compiersi avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione e soltanto in caso di assoluta incertezza
(Cfr. SS.UU, Sentenza n. 8077 del 22/5/2012; Cass. n. 1681/2015).
Nel caso di specie, la a proposto opposizione chiedendo Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo – peraltro correttamente notificato dall'opposta unitamente al ricorso – contestando specificatamente le fatture commerciali: dal ricorso si evincono tutti gli elementi costituenti la ragioni sia di fatto che di diritto posti alla base dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo, ragion per cui l'opponente è stata messa nelle condizioni di costituirsi validamente in giudizio e spiegare le proprie difese.
2.2. – Nel merito, l'opposizione è fondata.
Invero, il credito di € 12.036,52, oggetto delle fatture n. 18007185 del 30.11.2018; n.
18007513 del 20.12.2018; n. 18007619 del 27.12.2018; n. 19000168 del 14.01.2019; n.
19000934 del 15.02.2019; n. 19001157 del 25.02.2019; n. 19002302 del 18.04.2018, non può dirsi provato.
L'opponente ha effettivamente contestato – nei termini ragionevolmente esigibili rispetto alla generica deduzione di forniture come da fatture – i fatti costitutivi della pretesa della creditrice.
Per il resto, non sussiste norma o principio che consente di affermare una presunzione di veridicità delle fatture commerciali, le quali – di per sé – non sono sufficienti a dimostrare il credito vantato in quanto si tratta di documenti unilateralmente predisposti dal creditore, ancorché annotati nella sua contabilità.
A tal proposito, si ricordi che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa nè determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ. sez. 3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997; sul punto, conforme anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000).
A fronte di tale specifica contestazione sollevata dall'opponente era onere dell'opposta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare prova che le fatture erano state correttamente spedite alla e che la relativa merce e/o fornitura era stata Parte_1
effettivamente consegnata: nulla di tutto ciò è stato fornito dal Parte_3
[..
[...] atteso che non è presente in atti alcun elemento, al di fuori delle predette fatture,
[...]
dimostrativo della effettività delle forniture dedotte (bolle di accompagnamento, fogli di vettura, ecc.).
Peraltro, neppure l'estratto autentico del Registro IVA autenticato da Notaio, seppur richiamato dall'opposta, non risulta depositato.
Il rapporto commerciale tra le parti paventato da parte opposta non può, inoltre, desumersi dalle cambiali protestate. Esse consentirebbero di esperire l'azione cambiaria, ma l'opposta ha preferito proporre una ordinaria azione contrattuale, sicché è soggetta al relativo regime probatorio, che non può dirsi alleggerito per il sol fatto del deposito di effetti cambiari.
Infine, la c.d. corrispondenza e-mail datata 11.9.2019 intercorsa tra la Parte_1
e si risolve nel deposito di una mera stampa di mail tra
[...] CP_2
soggetti il cui ruolo nell'opponente è rimasto indimostrato nonostante la contestazione dell'opponente. Inoltre fa riferimento ad un debito generico, senza riferimenti specifici alle fatture per cui è causa.
In conclusione, l'opposta non ha provato l'esecuzione delle forniture sottese alle predette fatture.
2.3. – Deve, quindi, essere revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla è dovuto in relazione alle fatture de quibus.
2.4. – Segue, per la soccombenza, la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa) previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi con riferimento ai procedimenti di cognizione appartenenti al terzo scaglione – in € 2.540,00 a titolo di compenso ed €
145,50 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), IVA e
CPA (come per legge), in favore dell'opponente, con distrazione nei confronti dell'avv.
Luciano MELCHIONDA dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 77/2021 del Tribunale di Paola;
b) dichiara che nulla deve l'opponente alla parte opposta con riferimento alle fatture precisate in motivazione;
4 c) condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi effettivi, oltre rimborso forfettario (pari al
15% dei compensi), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'opponente, con distrazione al suo procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 4 giugno 2026
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
5