Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 8 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 351/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. D'AURIA LUIGI Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CAPASSO ERMINIO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva;
Parte_1
che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis cpc per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e lo stato di portatore di handicap con connotazione di gravità; che, espletato l'incarico peritale, il ctu concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni;
che nel termine assegnato dal giudice aveva provveduto alla proposizione di istanza di dissenso ritenendo non condivisibili le conclusioni del ctu.
Ciò premesso concludeva per dichiarare il diritto all'indennità di accompagnamento con la condanna dell' in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'indennità di accompagnamento, dalla CP_1
domanda amministrativa, il tutto con la vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi, rilevava l'inammissibilità, la nullità e l'improponibilità della domanda, la CP_1
decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto ed il difetto di interesse ad agire.
Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dall' CP_2
convenuto, non merita accoglimento. Dagli atti di causa risulta, infatti, che la dichiarazione di dissenso è stata depositata dalla ricorrente in data 19/12/2024, entro il termine fissato dal Giudice
(10/01/2025), e che il ricorso in oggetto è stato tempestivamente proposto.
Nel merito l'opposizione non può essere accolta.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è necessario, ai sensi della L n. 18 del 1980, che il soggetto totalmente inabile o avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne, si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua.
In particolare occorre evidenziare che per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore dei soggetti ultra sessantacinquenni non è sufficiente solo il requisito della presenza di difficoltà persistenti allo svolgimento dei compiti propri dell'età ma è necessaria la presenza o di un impossibilità (e non una semplice difficoltà ) di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Difatti, “L'impossibilità, per un soggetto ultrasessantacinquenne, di uscire dalla propria abitazione senza essere accompagnato non è di per sè sufficiente per il sorgere del diritto all'indennità di accompagnamento, a tal fine richiedendosi, ai sensi dell'art. 1 della l. 11 febbraio
1980 n. 18, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o
l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di assistenza continua, e non potendo la necessità di tali requisiti escludersi in virtù dell'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509 (che integra l'art. 2 della legge n. 118 del 1971 con la previsione che, “ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”), atteso che tale norma, lungi dal configurare un'autonoma attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché gli ultrasessantacinquenni stessi siano considerati mutilati o invalidi civili, non potendosi per tale categoria (come per quella degli infradiciottenni) far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa “( Cass. 3 febbraio
1993, n. 1339, Cass. n. 15303 del 4 dicembre 2001, Cass. n.7878 del 22 agosto 1997).
Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione della indennità di accompagnamento - per la quale è comunque richiesta la qualifica di invalido civile, conseguente, per gli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, e, quindi, in termini di totale o parziale inabilità, alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, ex art. 2, terzo comma, della legge n. 118 del 1971, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 509 del 1988 - consistono alternativamente, e indistintamente per tutte le età, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza ( Cass. n. 8009 del 14 giugno 3
2001, conf.Cass. n.10281 del 27 giugno 2003, Cass. n.931 del 3 febbraio 1999, Cass. n. 4172 del 22 marzo 2001, Cass. n. 15303 del 4 dicembre 2001 ).
Ll'opposizione si fonda essenzialmente sulla contestazione delle conclusioni cui è pervenuta il CTU nominato nella fase sommaria che ha riconosciuto la ricorrente “invalida in misura superiore ai
2/3”, ma ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Esaminando nel dettaglio la valutazione tecnica, emerge che la sig.ra
[...]
, di anni 76, presenta le seguenti patologie: vasculopatia cerebrale cronica con Parte_1
ipocaptazione pet-grafica frontale ed iniziale deterioramento delle funzioni cognitive superiori;
episodio pregresso di fibrillazione atriale cronica, già cardiovertito (amiodarone), ed ipertensione arteriosa;
bronchite asmatica in soggetto con noduli polmonari stabili;
epatopatia HCV correlata, non meglio qualificabile;
esiti remoti di isteroannessectomia;
esiti pregressi (2019) di asportazione di carcinoma squamoso dal quarto dito del piede sinistro;
esiti pregressi (2020) di tiroidectomia subtotale per carcinoma papillare e reimpianto di una paratiroide;
artrosi polidistrettuale in soggetto con angiomi dorsale e di L2; obesità; ernia iatale da scivolamento, adenomioma colecistico e diverticolosi del sigma;
ipercolesterolemia ed iperuricemia. Il CTU ha espressamente rilevato che
“in merito all'oggetto del ricorso, si afferma l'insussistenza dei requisiti idonei all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento;
le condizioni attuali generali, fisiche, mentali e psichiche del soggetto non risultano, infatti, compromesse in grado tale da sostanziare i requisiti psicofisici richiesti dall'art. 1 della Legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 ('impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore' e incapacità di 'compiere gli atti quotidiani della vita')”. La ricorrente contesta tale valutazione sulla base di un certificato geriatrico del 17/10/2024, della ASL di Napoli Distretto 26, che certifica che la sig.ra “non è Parte_1
autosufficiente, in quanto affetta, tra l'altro, da esiti di vasculopatia cerebrale cronica con rallentamento ideativo e motorio, deficit delle funzioni cognitive, e della memoria”. Tuttavia, tale documentazione, pur attestando la presenza di patologie in parte già rilevate dalla CTU, non è idonea a sovvertire le conclusioni peritali, per le ragioni di seguito esposte.
La CTU ha qualificato la vasculopatia cerebrale come “di entità iniziale”, con ripercussioni limitate alle funzioni cognitive.
Il bradipsichismo e il rallentamento ideo-motorio riscontrati dalla CTU rappresentano manifestazioni tipiche della vasculopatia cerebrale cronica, caratterizzate rispettivamente da un rallentamento dei processi mentali e da una riduzione della velocità di programmazione ed esecuzione dei movimenti finali zzati. Tali manifestazioni, pur costituendo indubbiamente elementi di invalidità, non raggiungono la soglia di gravità necessaria per configurare l'impossibilità di provvedere autonomamente agli atti quotidiani della vita. 4
Difatti, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è necessario che il deterioramento cognitivo determini una compromissione severa dell'autonomia personale, tale da richiedere l'assistenza continua di un'altra persona. Nel caso in esame, l'assenza di gravi alterazioni dell'orientamento temporo-spaziale, della capacità di critica e di giudizio, nonché la conservata comprensione del linguaggio parlato, escludono la sussistenza di tale requisito.
L'esame neuropsicologico effettuato dalla CTU, descritto in maniera dettagliata nell'elaborato peritale, ha evidenziato che le facoltà cognitive della sig.ra , sebbene parzialmente Pt_1
compromesse, consentono ancora un adeguato livello di autonomia personale. In particolare, gli elementi emersi dall'esame psichico:
“Eloquio non spontaneo e non fluente, a mediocre valore informativo ed espressivo”: indica una difficoltà nella produzione verbale spontanea, che tuttavia non preclude la capacità di esprimere bisogni fondamentali e di interagire con l'ambiente circostante;
“Normale comprensione delle domande poste, quindi del linguaggio parlato”: elemento particolarmente significativo, in quanto la conservata capacità di comprensione verbale è fondamentale per mantenere l'autonomia nelle attività quotidiane;
“Normali l'orientamento temporo-spaziale, la forma ed il contenuto del pensiero, la percezione”:
l'assenza di disorientamento e la conservazione di un pensiero coerente escludono un deterioramento cognitivo di grado severo;
“Qualche deficit della memoria di rievocazione e di fissazione”: i disturbi mnestici descritti appaiono di entità lieve-moderata, compatibili con l'età della paziente e non tali da compromettere significativamente le capacità di autogestione;
“Depressione involutiva”: questa condizione, frequentemente associata all'invecchiamento e alle patologie croniche, può contribuire al quadro di rallentamento psicomotorio, ma risulta suscettibile di trattamento e non determina di per sé una perdita dell'autonomia personale.
Tale valutazione è da ritenersi più attendibile rispetto alla generica affermazione contenuta nel certificato geriatrico del 17/10/2024, che si limita a descrivere la presenza di “deficit delle funzioni cognitive e della memoria” senza quantificarne la gravità né specificarne l'impatto sull'autonomia personale della paziente.
In conclusione, le caratteristiche del deficit cognitivo riscontrato, correttamente qualificato dalla
CTU come di entità iniziale e non severamente invalidante, non integrano i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che presuppone un'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di assistenza continua. Quanto all'apparato osteoarticolare, la CTU ha accertato che la ricorrente presenta “ipercifosi dorsale” e “limitazioni funzionali di grado lieve a carico del rachide e delle principali articolazioni appendicolari”, ma 5
che la “stazione eretta, passaggi posturali e deambulazione” sono “espletabili in autonomia”. Ciò
è incompatibile con la presenza del requisito dell'“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”, richiesto dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Anche per quanto concerne le ulteriori patologie, la CTU ha correttamente rilevato che “l'obesità e l'artrosi polidistrettuale, a lieve impegno funzionale, presentano ripercussioni sulla complessiva articolarità del soggetto, ma ancora consentono l'espletamento in autonomia della stazione eretta, della deambulazione e dei passaggi posturali, nonché la sostanziale efficienza della complessiva articolarità, in rapporto all'età ed ai fini dello svolgimento degli atti quotidiani”; che “i pregressi neoplastici non mostrano ripresa o progressione attuale di malattia”; che “non si sono evidenziati scompensi specifici d'organo (miocardico, broncopolmonare o renale) o complessivi dello stato generale tali da inficiare l'autonomia del soggetto nello svolgimento degli atti quotidiani e delle attività personali e socio-relazionali proprie dell'età”. Va, inoltre, ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è necessaria la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibilità
(cfr. Cass. n. 26092/2010, n. 12521/2009). Come precisato dalla Suprema Corte, “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà” (Cass. n. 8557/2018).
Nel caso di specie, la CTU ha accertato che le condizioni della ricorrente, non integrano i più rigorosi requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tale valutazione, adeguatamente motivata e priva di vizi logici, risulta condivisibile da questo Giudice.
Le contestazioni mosse dalla ricorrente alle conclusioni della CTU non appaiono fondate su specifici e rilevanti errori o omissioni in cui sarebbe incorsa la consulente, ma si risolvono in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni espresse dalla CTU, in quanto non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate, bensì una fondamentale difformità nella valutazione complessiva della condizione sanitaria della ricorrente. In particolare, il certificato geriatrico del 17/10/2024, pur attestando la presenza di patologie già rilevate dalla CTU, non contiene una valutazione tecnica della portata invalidante di tali patologie in relazione ai specifici 6
requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Inoltre, la mera affermazione che la ricorrente “non è autosufficiente” non è sufficiente a dimostrare la sussistenza dell'“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” o dell'incapacità di “compiere gli atti quotidiani della vita” con conseguente necessità di assistenza continua. Quanto al richiamo alla “formula di RD, che sarebbe stata violata dalla CTU, si tratta di una contestazione generica, non supportata da elementi tecnici che dimostrino in concreto l'errore in cui sarebbe incorsa la consulente. L'applicazione di tale formula rientra nell'ambito dell'accertamento della percentuale di invalidità civile, mentre la valutazione dello stato di handicap segue criteri differenti, basati sulla misura in cui la minorazione determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione rispetto cui la valutazione della invalidità in misura superiore ai 2/3 risulta essere corretta.
Le spese di lite si compensano, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ponendosi le spese di ctu a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. Accerta che risulta soggetto in grado di deambulare e compiere gli Parte_2
atti quotidiani della vita
3. Compensa le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
4. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli, il 8 aprile 2025 IL GIUDICE dott. Ciro Cardellicchio