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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/09/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio iscritto al n. 1763/2025 V.G. e promosso da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Carla Guerrini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via dei Montanini, 99, Siena
PARTE RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Roberto Picci e dall'Avv. Roberta Parigiani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via dei Montanini 5, Siena
PARTE RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 CONCLUSIONI: “1. I Signori ed vivranno separati con l'obbligo CP_1 Pt_1 del reciproco rispetto e libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà opportuno, con dovere di darne comunicazione all'altro.
2. I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e continueranno a vivere stabilmente con la madre nell'abitazione familiare posta in San Giovanni
D'Asso, Via della Stazione n. 7 Montalcino (SI).
3. In ottemperanza alle statuizioni dell'art.1 della legge 54/2006, i figli minori avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, igiene, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal fine, le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori i quali terranno in considerazione le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese dal genitore presso il quale i bambini si troveranno nel momento in cui sorgerà il problema, con obbligo di comunicazione all'altro genitore non appena possibile.
4. Il Signor eserciterà il diritto di visita nei seguenti termini: CP_1
a) A fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21;
b) Due lunedì alternati al mese (in particolare quelli relativi alla settimana in cui non ha tenuto i bimbi il fine settimana precedente) dalle ore 17:30
(corrispondente all'uscita dalla lezione di danza di o dalle 16.30 Per_1 quando non lavora) fino alle ore 21:00;
c) Nella settimana i cui i figli trascorrono il fine settimana con la madre, il padre prenderà i figli il venerdì all'uscita di scuola, li terrà per la notte e li riaccompagnerà il sabato dopo pranzo.
d) Il Signor potrà stare comunque con i figli un ulteriore giorno a CP_1 settimana, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori, nel giorno
2 della settimana da concordare di volta in volta sulla base delle esigenze dei genitori e dei bambini.
5) Entrambi i genitori si impegnano a porre massima attenzione alle esigenze dei figli, sia materiali che psicologiche, ivi compresa la cura della persona e dell'igiene. Si impegnano altresì a non far frequentare propri compagni/e ai figli e senza specifico accordo fra gli stessi genitori, obbligandosi Per_1 Per_2 entrambi a presentare eventuali compagni/e all'altro genitore prima che i figli ne facciano la conoscenza.
6) I genitori si impegnano ad informarsi con anticipo in caso di prolungate assenze incidenti sulle giornate loro riservate di permanenza con i figli, al fine di consentire all'altro di organizzarsi.
7) Ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di 15 giorni (continuativi o frazionati) durante le vacanze estive (o anche in altro periodo dell'anno) previo accordo con l'altro genitore da comunicare almeno 2 mesi prima della partenza.
8) Nei periodi festivi (Natale e Pasqua) i bambini staranno con i genitori secondo lo schema sopra indicato. Il giorno di Natale verrà trascorso dai figli, alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore, mentre passeranno il giorno di Santo Stefano con l'altro, così come alterneranno l'ultimo dell'anno ed il primo di gennaio con il giorno dell'Epifania, la Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
9) I genitori avranno diritto di accompagnare i figli alle visite mediche, anche specialistiche, e di interessarsi dell'andamento scolastico dei bambini conferendo con gli insegnanti, nonché ad interessarsi dei figli in tutti gli ambiti socio-relazionali che li riguardano;
avranno, comunque, l'obbligo di informarsi reciprocamente riguardo a tutte le notizie utili e di comunicare immediatamente eventuali problemi di salute.
9) Il Signor verserà un contributo al mantenimento mensile di CP_1 entrambi i figli pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00), ovvero € 200,00
(euro/duecento/00) per ciascuno dei minori, a mezzo bonifico bancario sul
3 conto della Signora entro il giorno 20 di ogni mese. La somma sarà Pt_1 rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT accertati in aumento rispetto all'anno precedente. La Signora continuerà a percepire in maniera Pt_1 esclusiva l'assegno unico, e le detrazioni fiscali, ove esistenti, saranno a beneficio, in misura del 100%, della stessa.
12) Le spese straordinarie, quali quelle mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e quelle scolastiche, saranno sostenute al 50% fra le parti, mentre tutte le altre spese straordinarie, per la medesima ripartizione al 50%, dovranno essere sempre preventivamente concordate tra i genitori, nell'interesse e secondo le esigenze e le aspirazioni dei figli, salvo naturalmente quelle spese derivanti da decisioni immediate ed eccezionali.
Qualora le spese sopra indicate siano già prevedibili anticipatamente (es. corsi sportivi, gite scolastiche, etc.), uno dei genitori metterà a disposizione dell'altro, che concretamente effettuerà il pagamento, la metà della somma complessivamente dovuta, almeno 10 giorni prima, e quest'ultimo dovrà far pervenire all'altro genitore la relativa documentazione di spesa entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento. In riferimento alle spese straordinarie non preventivamente individuabili e calcolabili, integralmente sostenute da ciascuno dei due genitori, i coniugi effettueranno mensilmente i relativi conguagli ed i relativi rimborsi/restituzioni dovranno avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, che dovrà essere corredata del giustificativo di spesa effettuata;
così come quelle straordinarie se preventivamente concordate. Le parti infine concordano che tutte le altre spese straordinarie relative ai figli, in mancanza di accordo fra i genitori, verranno ripartite al 50% tra i coniugi sulla base del Protocollo in essere presso il Tribunale di Siena che i genitori dichiarano di conoscere e approvare”.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto regolamentarsi la responsabilità genitoriale dei figli minori (21.03.2021) e Per_1 Per_2
(28.01.2023), nati dalla loro relazione more uxorio.
Ciò premesso il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che le parti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che le stesse sono rispondenti agli interessi sia morali che materiali dei minori e non contrastano con norme imperative e possono, quindi, essere recepite dal Tribunale;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, provvede in conformità con le condizioni riportate in epigrafe;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso oggi in Siena, 12/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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