TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 173
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tempestività della domanda di integrazione salariale per evento oggettivamente non evitabile

    Il Tribunale ha ritenuto che la riduzione dell'attività lavorativa fosse imputabile a eventi oggettivamente non evitabili, derivanti dalle misure restrittive adottate dall'autorità amministrativa per contenere la crisi pandemica. Poiché la sospensione dell'attività si è verificata nel mese di febbraio 2022, la domanda presentata il 15.03.2022 era entro il termine del 31 marzo, risultando quindi tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 173
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 173
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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